Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
E inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), d.P.R. 313 del 2002 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. - prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2014, n. 51754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51754 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 18/11/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 2193
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE S. - rel. Consigliere - N. 20073/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL EN N. IL 19/06/1991;
avverso la sentenza n. 109/2013 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ottona, ha mandato assolto NE RI dal reato di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti e lo ha condannato per il reato di guida senza patente, infliggendogli la pena di Euro duemila di ammenda, condizionalmente sospesa.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Pasquale Provenzano, lamentando violazione dell'art. 163 c.p.. Ad avviso dell'esponente la sospensione condizionale della pena accordata in relazione all'ammenda concreta una lesione della sfera giuridica dell'imputato, e sussiste l'interesse del medesimo a non vedersi applicato tale beneficio in virtù del fatto che questo finisce "per rappresentare un concreto pregiudizio per il complessivo patrimonio giuridico dell'imputato".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione. Nella giurisprudenza di questa Corte si era consolidato un orientamento secondo il quale il condannato alla pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, ha il diritto di ottenere, in sede d'impugnazione, la revoca del beneficio, qualora da questo possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di un diritto o di un interesse, con l'unico limite che deve trattarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo, non meramente ipotetico (Sez. 1, n. 13000 del 18/02/2009 - dep. 25/03/2009, Staltari, Rv. 243135). In particolare, si è ritenuto sussistere l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 c.p., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. a), e ciò in quanto l'iscrizione si risolve per l'imputato in un pregiudizio più grave del vantaggio costituito dall'esenzione, peraltro condizionata, dal pagamento dell'ammenda (Sez. 3, n. 27039 del 22/04/2010 - dep. 13/07/2010, Gentile e altri, Rv. 248054; Sez. 3, n. 24356 del 13/04/2012 - dep. 19/06/2012, Saltarelli e altro, Rv. 253058; Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012 - dep. 06/12/2012, Biagioni, Rv. 253994). Più di recente, tuttavia, si è evidenziato l'intervento operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.. Infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto che "l'esclusione di coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell'ammenda, decorsi dieci anni dall'estinzione della pena medesima, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, deve ritenersi costituzionalmente illegittima. Tale preclusione produce un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati, sulla base di una cautela che, alla luce dell'evoluzione legislativa, è divenuta eccessiva e sproporzionata, non tale quindi da bilanciare lo svantaggio della perennità dell'iscrizione, non prevista invece per condannati in ipotesi giudicati in modo più severo dal giudice". Per effetto di tale pronuncia il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), prevede ora l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo. Se ne è ricavato che è inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis c.p., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 21753 del 25/02/2014 - dep. 28/05/2014, D'Amico, Rv. 259722). Questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento da ultimo formulato, considerato che il venir meno del pregiudizio costituito dalla iscrizione nel casellario giudiziale della condanna a pena condizionalmente sospesa travolge quell'unica ipotesi nella quale la giurisprudenza di legittimità aveva ravvisato sussistere un possibile interesse concreto all'impugnazione.
D'altro canto, l'odierno ricorrente neppure ha evocato il nocumento derivantegli dalla iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, limitandosi a prospettare un indeterminato ed indecifrabile "pregiudizio per il complessivo patrimonio giuridico dell'imputato".
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014