Sentenza 25 febbraio 2014
Massime • 1
È inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2014, n. 21753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21753 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/02/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 574
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 30678/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IC OR MA, n. 5/07/1964 a CATANIA;
avverso la sentenza del Tribunale di CATANIA, SEZ. DIST. MASCALUCIA in data 30/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell'avv. Marchese S., che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udite per il ricorrente le conclusioni dell'Avv. BUTTAFUOCO P., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. D'IC OR MA proponeva tempestivo ricorso, a mezzo del difensore fiduciario, avverso la sentenza dal Tribunale di CATANIA, sez. dist. MASCALUCIA, emessa in data 30/04/2013, depositata in data 3/05/2013, con cui il medesimo imputato è stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 200,00 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p., accertato in data 14/04/2009, in particolare per aver gettato acqua dal proprio appartamento, creando molestia e disturbo a RD AB che si trovava nell'area condominiale sottostante;
con la medesima sentenza questi è stato, peraltro, condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita RD AB, rimettendo il giudice le parti davanti al giudice civile competente, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
2. Con il ricorso, proposto dal difensore cassazionista, vengono dedotti due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, l'assenza di motivazione in ordine all'inesistenza del mancato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (art. 606 c.p.p., lett. e). Rileva il ricorrente come la motivazione della sentenza si limiti a ritenere attendibili le dichiarazioni della p.o., in quanto quest'ultima appariva ferma fin dall'immediatezza dei fatti, ciò che sarebbe confermato dal contenuto della querela introduttiva nonché dalla circostanza che la p.o. forniva una ricostruzione della vicenda processuale compatibile con le emergenze probatorie. Diversamente, rileva il ricorrente, non vi sarebbe alcun argomento valido a superare il vizio di fondo, ossia il fatto che il ricorrente è l'acerrimo nemico della p.o., tant'è che gli stessi, a parti invertite, sono protagonisti di altri due procedimenti penali per fatti analoghi attinenti a vicende condominiali. In particolare, le censure difensive mirano a far rilevare l'inattendibilità del dichiarante, in quanto, in sede dibattimentale, questi aveva arricchito di particolari i fatti rispetto a quanto affermato in querela (in particolare, l'attenzione è rivolta alla "empirica" esclusione di piante e fiori, che il ricorrente assumeva stesse annaffiando ed il cui esubero idrico sarebbe proprio la causa dell'acqua piovuta dall'altro, laddove, invece, la parte civile avrebbe affermato, mentendo, che non vi fossero vasi od altro sul balcone, nonostante l'inferriata ed il balcone fossero rivestiti da una protezione di alluminio, come risulterebbe dalla produzione fotografica della stessa parte civile). Il giudice, si duole la difesa del ricorrente, non avrebbe nemmeno motivato sull'eccezione difensiva relativa al modo con cui la parte civile, in quel momento sotto il cofano dell'auto, avrebbe potuto essere colpita dal getto d'acqua, estrarre il corpo fuori dall'auto, guardare verso l'alto e scorgere il secchio che sbatteva sulla ringhiera, affermazioni poco credibili in ragione del tempo, valutabile in pochi secondi, in cui la "secchiata" d'acqua avrebbe potuto essere eseguita dal ricorrente, senza farsi vedere dalla parte civile.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione di legge, per violazione degli artt. 163 e 164 c.p., nonché il vizio di motivazione, suo specie di motivazione mancante circa l'utilità dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si duole, in sintesi, il ricorrente per aver il giudice concesso, in assenza di qualsivoglia richiesta del ricorrente, il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria;
nel caso in esame, pur non essendovi stata esplicita rinuncia, constava al giudice l'esistenza di altro procedimento penale a carico del medesimo ricorrente, potenzialmente definibile con una condanna, donde l'ovvio interesse a vederne sospesa la pena. Inoltre, sostiene la difesa del ricorrente, il condannato alla pena dell'ammenda, ha diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad ottenere, in sede di impugnazione, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta, ove gliene possa derivare la lesione di un diritto od interesse avente rilievo giuridico ed effettivo e non ipotetico. Nel caso in esame, tale interesse sussisterebbe, trattandosi di reato per il quale è ammessa l'oblazione facoltativa, in quanto, a seguito della concessione dell'art. 163 c.p., conseguendone l'iscrizione sul casellario giudiziale, ciò si risolve in un pregiudizio per l'imputato, superiore rispetto al lieve vantaggio derivante dal mancato pagamento della pena pecuniaria condizionalmente sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Quanto al primo motivo di ricorso, nulla quaestio sulla materialità del fatto addebitato al ricorrente. Ed invero, in fattispecie analoga, questa Corte ha affermato, con riferimento alla contravvenzione di getto pericolose di cose, prevista dall'art. 674 c.p., che il "versamento" concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato (Sez. 1^, n. 8386 del 02/07/1992 - dep. 24/07/1992, Mauro, Rv. 191451; nella fattispecie, si è ritenuto che integrasse la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., il getto di acqua con una pompa all'interno dell'abitazione altrui).
Nessuna censura è, poi, possibile muovere al percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire a giudizio affermativo della responsabilità penale del ricorrente. Ed invero, la sentenza riconosce l'assenza di elementi di riscontro estrinseco, ma esprime correttamente un giudizio di elevata attendibilità intrinseca (apparendo, all'evidenza, un refuso, quanto sottolineato in sentenza circa l'esistenza di dichiarazioni di un terzo quali elementi di riscontro). La sentenza, in particolare, a sostegno dell'attendibilità oggettiva e soggettiva della p.o., evidenzia come la posizione del dichiarante RD apparisse ferma sin dall'immediatezza del fatto.
Le censure mosse dalla difesa del ricorrente, peraltro, appaiono espressione di un dissenso sulla valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito. Vero è che, come insegnato dal Consesso Massimo di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi, ma è altrettanto vero che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in altri termini, dunque, nel caso della persona offesa costituita parte civile, la regola imposta dalle Sezioni Unite è quella della "opportunità" e non della "necessità" dei riscontri esterni sicché, come avvenuto nel caso in esame, ove il racconto della persona offesa sia coerente e intrinsecamente attendibile, il dichiarato della vittima può, di per sè solo, sorreggere l'affermazione della responsabilità penale. Orbene, dall'esame della motivazione emerge l'assoluta congruenza logica delle conclusioni cui il tribunale è pervenuto al fine di attribuire rilevanza e piena credibilità oggettiva e soggettiva alle dichiarazioni della p.o.. Non è superfluo ricordare, peraltro, che la valutazione circa l'attendibilità del teste, implicando un giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito, come nel caso di specie, una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 3^, n. 41282 del 05/10/2006 - dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). All'evidenza, dunque, i motivi di ricorso proposti in relazione al giudizio di attendibilità del RD, si concretizzano in censure che tradiscono, in realtà, il dissenso sulla valutazione della prova operata dal giudice di merito, censure non consentite in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché - come avvenuto nel caso in esame - ne fornisca un'adeguata motivazione. Più volte, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6^, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Inoltre, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2^, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Infine, non va dimenticato che nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive: ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, circostanza da escludersi nel caso di specie (Sez. 3^, n. 40542 del 12/10/2007 - dep. 06/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016).
5. Inammissibile per carenza di interesse è, invece, il secondo motivo di ricorso. Ed invero, il Collegio condivide, pur consapevole dell'esistenza di decisioni difformi di questa Corte (v., ad es: Sez. 3^, n. 47234 del 15/11/2012 - dep. 06/12/2012, Biagioni, Rv. 253994, che, tuttavia, sembrano non tenere adeguatamente conto dell'autorevole esegesi operata dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 287, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), limitatamente all'inciso "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p."), l'orientamento - che appare conforme ad una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale disciplina, come evidenziato dalla richiamata sentenza n. 287/2010 della Corte Costituzionale - che ritiene inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis c.p., in quanto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, diversamente dall'abrogato art. 686 c.p.p., prevede oggi l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblabili (Sez. 3^, n. 12914 del 20/02/2008 - dep. 27/03/2008, Crucito, Rv. 239349). Ed infatti, poiché, per il principio generale, per proporre impugnazione occorre avervi interesse (art. 568 c.p.p., comma 4), e rilevato che l'interesse giuridico qualificato era ravvisato, dalla giurisprudenza difforme a quella seguita da questo Collegio, nella circostanza che dalla condanna "consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non può, in caso di sospensione, essere eliminata" (v. la già citata Sez. 3^, n. 47234 del 15/11/2012 - dep. 06/12/2012, Biagioni, Rv. 253994), è dunque evidente che, l'intervenuta declaratoria di parziale incostituzionalità del cit. D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, fa venir meno l'interesse ad ottenere la revoca del beneficio concesso in relazione a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis c.p., avendo infatti la Corte Costituzionale chiarito che "l'esclusione di coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell'ammenda, decorsi dieci anni dall'estinzione della pena medesima, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, deve ritenersi costituzionalmente illegittima", producendo tale preclusione "un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati, sulla base di una cautela che, alla luce dell'evoluzione legislativa, è divenuta eccessiva e sproporzionata, non tale quindi da bilanciare lo svantaggio della perennità dell'iscrizione, non prevista invece per condannati in ipotesi giudicati in modo più severo dal giudice". Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto:
"È inammissibile per difetto dell'interesse a impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis c.p., in quanto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. d), prevede oggi - a seguito della declaratoria d'incostituzionalità parziale operata dalla sentenza n. 287/2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., l'eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta".
6. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00). Segue, inoltre, la condanna alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 1.200,00 (milleduecento), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014