Sentenza 11 dicembre 1998
Massime • 1
Nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall'art.163 c.p., il giudice può anche di ufficio concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo prevalere su un contrario interesse dell'imputato l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione. Di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta dimostrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva concesso di ufficio il beneficio della sospensione condizionale in relazione ad una lieve ammenda e l'imputato ricorrente si duoleva di tale concessione, a suo dire pregiudizievole per una eventuale futura fruizione del beneficio stesso. Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha censurato l'assenza di utilità del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1998, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Edoardo PAZZIOLI Presidente del 11/12/98
1. Dott. PA BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE " N. 1390
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N. 36601/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Di PA GI,n. a San Buono L'1/11/36 avverso la sentenza emessa il 13/11/97 dal Pretore di Vasto Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr.Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva:
con sentenza in data 13/11/97 il Pretore di Vasto ha dichiarato Di PA GI colpevole di violazione dell'art.674 C.P. per avere il 12/8/95, in territorio del comune di Palmoli, gettato in una scarpata adiacente una strada provinciale la carcasse di quattro agnelli morti e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di lire 100.000 di ammenda condizionalmente sospesa.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce violazione di legge per non essere stato applicato il principio di specialità di cui all'art. 9 legge 681/1981 benché la condotta ascrittagli sia configurabile come inosservanza, sanzionata in via amministrativa,dell'art.2 del decreto del Capo del governo 20/5/98 emanato per l'attuazione della legge 29/3/28 n.858 (Disposizioni per la lotta contro le mosche) trasfusa nell'art.263 T.U.L.S., decreto contenente il divieto di gettito delle immondizie e materie putriscibili e del loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie e nei terreni pubblici o privati.
Si duole inoltre il ricorrente che gli sia stata concessa di ufficio la non richiesta sospensione condizionale della pena dell'ammenda, e ciò senza alcuna motivazione e contro il suo interesse di non vedere pregiudicata una futura fruizione del beneficio in relazione a sanzioni più gravi in cui potrebbe incorrere, malgrado la prognosi di non reiterazione, per i sempre presenti rischi di commettere infrazioni penali di carattere colposo cui ciascuno è esposto. Il primo motivo di gravame è privo di fondamento, poiché non vi è rapporto di specialità tra la norma regolamentare citata dal ricorrente, che ha il limitato scopo di impedire situazioni che favoriscano il proliferare delle mosche, e la norma incriminatrice di cui all'art.674 C.P. che mira a tutelare le persone da condotte -come è stata con adeguata motivazione ritenuta quella del Di PA (in considerazione anche del fatto che si era d'estate e le carcasse in fase di decomposizione emanavano cattivo odore)- direttamente atte a molestarle.
Merita invece accoglimento il motivo concernente la concessione della sospensione condizionale, e la sentenza impugnata deve essere pertanto in tale parte annullata senza rinvio ai sensi dell'art.620 lett. 1) C.P.P.
Se è vero infatti che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art.163 C.P., può anche di ufficio disporre la sospensione della pena inflitta, facendo prevalere su un contrario interesse dell'imputato del tipo di quello rappresentato dal ricorrente una valutazione di utilità della concessione del beneficio per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell'istituto, una siffatta pronuncia esige però che venga data in concreto dimostrazione, nel caso di specie del tutto mancante, di tale utilità, che in realtà non è possibile configurare in relazione a una lieve ammenda come quella irrogata al Di PA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999