Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1998, n. 357
CASS
Sentenza 11 dicembre 1998

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Nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall'art.163 c.p., il giudice può anche di ufficio concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo prevalere su un contrario interesse dell'imputato l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione. Di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta dimostrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva concesso di ufficio il beneficio della sospensione condizionale in relazione ad una lieve ammenda e l'imputato ricorrente si duoleva di tale concessione, a suo dire pregiudizievole per una eventuale futura fruizione del beneficio stesso. Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha censurato l'assenza di utilità del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1998, n. 357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 357
    Data del deposito : 11 dicembre 1998

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