Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
La richiesta di rateizzazione di una pena pecuniaria (anche se irrogata in sostituzione di quella detentiva), avanzata in grado di appello, implica la rinuncia, per fatto concludente, al beneficio della sospensione condizionale, se già concesso in primo grado.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2013, n. 21219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21219 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 854
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 3974/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SF NO DD nato il giorno 2 novembre 1977 in Marocco;
avverso la sentenza 19 giugno 2012 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
SF NO DD ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 19 giugno 2012 della Corte di appello di Torino, che, in parziale riforma della sentenza 21 agosto 2006 del Tribunale di Saluzzo, ed in adesione del secondo motivo di appello, ha accolto la chiesta conversione della pena detentiva, irrogata dal primo giudice per il reato di evasione, infliggendo la pena pecuniaria corrispondente e pari ad Euro 3.040 di multa, disponendone il pagamento in 20 rate mensili da Euro 152 cadauna ed eliminando la sospensione condizionale della pena stabilita dal Tribunale. Il ricorso è limitato al punto della "eliminazione" del detto beneficio, motivata dalla corte distrettuale nel senso che la richiesta di rateizzazione "deve essere interpretata quale volontà di rinunciare al concesso beneficio".
I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un primo motivo il ricorrente prospetta violazione di legge, tenuto conto che l'istituto trova applicazione anche nel caso di pena pecuniaria sostituita L. n. 689 del 1981, ex art. 53. Con un secondo motivo viene lamentata violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 5. I due motivi vanno congiuntamente esaminati attesa la loro connessione.
È ben vero, come rilevato in ricorso, che la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile, per la L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 58, sia con il beneficio della sospensione condizionale della pena che con l'indulto (cass. pen. sez. 3, 46458/2009 Rv. 245618), ma nella specie la questione è ben diversa.
Invero si tratta di valutare se la richiesta, fatta in sede di appello, di sostituire la pena detentiva, condizionalmente sospesa, con "pena pecuniaria rateizzata", implichi o meno, per l'intervento di fatti concludenti, la rinuncia al già ottenuto beneficio della sospensione condizionale della pena stessa.
Ritiene il Collegio che l'affermazione della corte distrettuale sia corretta e condivisibile, in quanto interpretazione ragionevole e persuasiva della condotta processuale assunta dall'imputato. Invero l'istanza di rateizzazione definisce e qualifica, in modo inequivoco, una precisa direzione della volontà del condannato- ricorrente, la quale risulta pragmaticamente orientata proprio all'adempimento, non teorico ma concreto, della obbligazione pecuniaria (richiesta e frazionata nel tempo), circostanza questa che comporta la logica rinuncia alla sospensione della pena già ottenuta, salvo diversa (e nella specie mancante) espressa contraria volontà del richiedente.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013