Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 - che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 18072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18072 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro ON - Presidente - del 12/02/2015
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 311
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 28749/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC GE IO N. IL 03/08/1954;
avverso la sentenza n. 364/2013 TRIBUNALE di TORINO, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. BL LO ON ha presentato ricorso per cassazione nei confronti della sentenza con cui il Tribunale di Torino lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 C.d.S.e lo ha condannato a 5000,00 Euro di ammenda, condizionalmente sospesa.
2. Con unico motivo, affidato al difensore di fiducia, lamenta i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale in assenza di richiesta dell'imputato e senza motivazione sulla concreta utilità per l'imputato. Richiama la giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite e sottolinea che l'interesse ad impugnare è stato riconosciuto in relazione alla disciplina positiva di cui al D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d) (già art. 687 c.p.p.) che non consente l'eliminazione dal casellario delle iscrizioni relative a condanne per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, nel caso in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena;
ogni caso non dovrebbe essere considerato privo di meritevolezza l'interesse dell'imputato che, riportando condanna per una violazione di particolare lievità, si prefiguri la possibilità di usufruire del benefico della sospensione condizionale della pena per il futuro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. È pacifico che il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena anche in assenza di richiesta dell'imputato, salvo l'obbligo di motivare in relazione all'effetto rieducativo derivante da tale decisione rispetto al contrario interesse dell'imputato (in tal senso, sez. 1, 10.6.2008 n. 26633 Rv. 240858, sez. 1, 11.11.2008 n. 44602 Rv.241912, sez. 3, 27.1.2010 n. 11091 Rv. 246440).
Nella specie di tale ragione il giudice ha dato congrua motivazione sottolineando l'effetto deterrente della pronuncia in esame nei confronti dell'imputato che, pur essendo stato già condannato, non aveva però mai beneficiato della sospensione condizionale.
3. Quanto allo specifico interesse dell'imputato ad impugnare, il ricorrente si richiama al principio espresso dalle sezioni unite di questa Corte (16.3.1994 n. 6563 Rv. 197536) secondo cui sussiste, in astratto, l'interesse ad impugnare nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato; nonché a quelle decisioni (sez. 1, 18.2.2900 n.13000 Rv. 243135; sez. 3, 13.4.2012 n. 24356 Rv. 253058) che hanno riconosciuto l'interesse, in concreto, dell'imputato condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, ad impugnare tale statuizione per ottenerne la revoca nel fatto che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non può essere eliminata.
In proposito può osservarsi quanto segue. È già stato precisate dalle stesse sezioni unite richiamate dal ricorrente che il pregiudizio adotto dall'interessato non deve riguardare mere valutazioni soggettive di convenienza, ma deve concernere interessi giuridicamente apprezzabili, in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale;
pertanto non può assumere rilevanza giuridica la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.
Quanto all'ulteriore profilo di pregiudizio che può derivare dalla non eliminabilità dell'iscrizione (per effetto dell'art. 5 sopra richiamato), si deve tenere presente il recente intervento della Corte costituzionale che con sentenza del 22.9.2010 n. 287 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. d), del limitatamente all'inciso "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.". La Corte costituzionale ha rilevato la sopravvenuta incongruità della disciplina in esame, volta a mantenere sine die l'iscrizione della condanna, allo scopo di evitare che si superino i limiti di concedibilità dei c.d. benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione), in relazione alla evoluzione avutasi nell'ordinamento sia nella disciplina della sospensione condizionale, che in quella di altri istituti o settori (decreto penale, sentenza di patteggiamento, reati di competenza del giudice di pace), ispirata alla esigenza di evitare che una pregressa condanna per un reato di non grave entità, specie se punito con pena pecuniaria, si proietti senza limiti sul futuro. La Corte ha osservato che la "reiterazione (dei benefici) è ammessa in un numero crescente di casi e per altro verso si tende, per le pene più lievi (quelle del giudice di pace), ad eliminare la possibilità stessa di concedere tali benefici, che finiscono, nella pratica, per produrre più danni che vantaggi ai destinatari". Ed ha ricordato che "Tanto questo è vero che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'interesse ad impugnare i provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, nella parte in cui concedono, sebbene non richiesti, i benefici ostativi alla cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenza n. 13000 del 2009)". Un tale interesse, alla luce della pronuncia appena richiamata, è da ritenersi evidentemente insussistente.
4. Conclusivamente, risultando manifestamente infondati i motivi dedotti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali nonché al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00 (cinquecento), equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015