Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 18072
CASS
Sentenza 12 febbraio 2015

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È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 - che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 18072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18072
    Data del deposito : 12 febbraio 2015

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