Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
In caso di condanna a pena dell'ammenda sospesa condizionalmente il giudice ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla levità della pena pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2004, n. 45484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45484 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1239
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 3390/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CO AN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Larino il 7/4/2003 con la quale veniva condannata alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui agli artt. 81 e 659 c.p.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Elisabetta Cesqui ha chiesto il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale in composizione monocratica riteneva l'imputata colpevole del reato di cui al primo comma dell'art. 659 c.p. addebitandole sia la responsabilità di aver disturbato il riposo delle persone con lo svolgimento della sua attività di gestrice di un pub sia di aver omesso di impedire che gli avventori si producessero in schiamazzi all'esterno e fino ad ora tarda. Rilevava che gli elementi di prova erano costituiti dalle deposizioni di vicini che abitavano fino a cento metri di distanza, che a nulla rilevava che l'esercizio del pub fosse stato debitamente autorizzato e che si trattasse di per sè di una attività rumorosa perché nel caso di specie vi sarebbe stato un abuso nell'utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere e l'effusione di rumori non strettamente connessi all'esercizio dell'attività, che non era necessario provare l'abuso tramite perizie foniche quando le testimonianze erano così numerose e che l'imputata era stata più volte avvertita della gravità del suo comportamento tanto che erano intervenute più volte le forze dell'ordine. Il giudice citava la copiosa giurisprudenza di legittimità conforme ai principi sopra enunciati. Analizzava e metteva infine a confronto l'unica deposizione testimoniale contrastante con tutte le altre e relativa ad una vicina che aveva negato di aver subito un qualunque disturbo dall'attività svolta dal pub e rilevava che la tolleranza ai rumori notturni poteva essere diversa da persona a persona ma che un'unica versione contraria non poteva elidere le numerose deposizioni nel senso dell'intollerabilità del disturbo notturno.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputata deducendo manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si era sostenuto che il reato poteva sussistere anche per le attività di per se rumorose ma svolte nel rispetto delle autorizzazioni e nella parte in cui si era addebitato a lei i rumori prodotti dagli avventori fuori dal locale, nonché nella parte in cui non si era dato credito alla testimonianza dell'unica persona non costituita parte civile e quindi non portatrice di interessi propri e che aveva negato il verificarsi dei disturbi;
deduceva poi violazione di legge in relazione all'art. 163 c.p. nella parte in cui aveva ritenuto di concedere la sospensione condizionale per una condanna alla pena pecuniaria contro l'interesse dell'imputata.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto limitatamente all'ultimo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto. Correttamente il giudice di merito ha individuato nella condotta tenuta dell'imputata la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 659 c.p. sia per l'abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere sia per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino all'alba (Sez. 1^ 2 maggio 1994 n. 7188, rv. 199730), sia per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il ricorso all'autorità (Sez. 6^ 24 maggio 1993 n. 7980, rv. 194904). Appare infatti pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l'ammissibilità della realizzazione della fattispecie anche quando si tratti di mestieri rumorosi debitamente autorizzati, quando appunto si concretizzi un abuso dei mezzi di esercizio del mestiere (Sez. 1^ 18 marzo 1994 n. 1329, rv. 197484). In caso contrario si verificherebbe, che in presenza di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività rumorosa, qualunque effusione sonora sarebbe legittima anche se intollerabile e non necessaria, mentre l'unico rimedio, come propugnato dalla ricorrente, sarebbe la revoca dell'autorizzazione, ma così non è in quanto ogni autorizzazione all'esercizio di un'attività rumorosa può regolamentare le condizioni minime di esercizio ed i limiti prevedibili ma dovrà sempre essere coordinata con altre disposizioni che regolamentano il vivere civile, per cui potrà essere punito ogni abuso commesso anche non in violazione di specifiche disposizioni contenute nella autorizzazione. I motivi attinenti alla valutazione delle deposizioni testimoniali debbono essere respinti perché aventi ad oggetto valutazioni di fatto che il giudice ha correttamente e logicamente svolto nella sentenza per cui non sono censurabili in sede di legittimità.
Deve essere invece accolto l'ultimo motivo attinente alla concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta in quanto il giudice non ha svolto alcuna considerazione sull'utilità della concessione rispetto al contrario interesse dell'imputata a non beneficiare della sospensione per una lieve ammenda (Sez. 1^ 11 dicembre 1998 n. 357, rv. 212300).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004