Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2024, n. 27563
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Sentenza 24 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 3 ottobre 2024, riguardante un ricorso proposto da un notaio avverso una decisione della Corte d'Appello di L'Aquila. Le parti in causa erano il notaio, ricorrente, e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, controricorrente. Il notaio contestava la responsabilità disciplinare per cinque addebiti, tra cui la violazione di norme deontologiche e della legge notarile, che avevano portato a sanzioni di censura e sospensione.

Il giudice ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato le norme deontologiche, in particolare riguardo al divieto di spostamento degli atti tra sede principale e secondaria. La Corte ha argomentato che la norma deontologica non poteva essere sanzionata autonomamente, essendo già prevista dalla legge notarile. Inoltre, ha ritenuto che la sanzione dovesse essere rivalutata alla luce delle circostanze specifiche del caso, assorbendo le questioni relative alle attenuanti e alla continuazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.

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In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la contemporanea previsione, nella legge professionale e nel codice deontologico, di condotte analoghe non crea dubbi interpretativi ove nella fonte sovraordinata sia contenuta tutta la disciplina sanzionatoria, trovando applicazione solo la legge professionale, mentre l'analoga previsione del codice deontologico non assume valore di precetto autonomamente sanzionabile. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso affermando che il divieto di spostamento degli atti fuori dello studio, previsto dall'art. 13 del codice deontologico, si ricava già dal combinato disposto degli artt. 26 e 61 l. n. 89 del 1913, cosicché la condotta violativa va sanzionata solo in base alla norma primaria, che prevede, ex art. 137 legge notarile, la sanzione pecuniaria e non la censura).

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la stipula dell'atto presso la sede di una delle parti non concreta violazione del divieto di ricorrenti prestazioni presso terzi, o organizzazioni, o studi professionali, previsto dal combinato disposto degli artt. 147, comma 1, lett. b), l. n. 89 del 1913 e 31, comma 2, lett. f), del codice deontologico, atteso che la nozione di terzo è da riferire a soggetti privi di collegamento diretto con la stipulazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2024, n. 27563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27563
    Data del deposito : 24 ottobre 2024

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