TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/09/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni Vista la domanda depositata in data da e Parte_1 con i Parte_2
Visto il decreto di apertura emesso in data 11.7.2025; Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute due sole osservazioni, entrambe superabili: l'una relativa all'esatta misura del credito, già considerato in tal misura nel piano, e l'altra concernente la legittimazione a partecipare alla procedura;
rilevato che nessuno dei creditori interpellati ha inteso muovere alcuna contestazione in ordine al piano proposto ed alla meritevolezza del debitore;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza, le sole osservazioni pervenute non incidono come anticipato sul pagina1 di 4 piano, trattandosi di credito già inserito e di creditore che ha già ricevuto le comunicazioni senza formulare osservazioni. Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede). Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- - il soddisfacimento integrale del mutuo fondiario rinegoziato il 14.5.2021 stipulato in data 18.12.2008 con Controparte_1
e attualmente di titolarità della
[...] CP_2 così come previsto dall 5°, tramite il CP_3 nsile della quota di € 600,00 e il pagamento di € 40.000,00 derivante dal TFR che il sig. percepirà Parte_1 entro e non oltre il termine del pian ziale di € 100.600,00;
- il soddisfacimento parziale delle residue posizioni debitorie, tramite il pagamento mensile di € 200,00, da aggiungersi al versamento di € 600,00 per la rata mensile del summenzionato contatto di mutuo rinegoziato, per una durata di n. 123 rate mensili, per un totale parziale di € 24.600,00. Conseguentemente, la somma mensile di € 800,00, cui si aggiunge la somma oggetto di esecuzione nella procedura pendente dinanzi al Tribunale di Bari R.g.e. n. 625/2025, porterà al soddisfacimento integrale del credito fondiario e dei crediti privilegiati e nella percentuale del 10,63% dei chirografari. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da
[...]
e dis Parte_3 ecutiva affidata all'OCC.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
pagina2 di 4 OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_3
che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
pagina3 di 4 dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 03/09/2025
Il Giudice dott.ssa Paola Cesaroni
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni Vista la domanda depositata in data da e Parte_1 con i Parte_2
Visto il decreto di apertura emesso in data 11.7.2025; Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute due sole osservazioni, entrambe superabili: l'una relativa all'esatta misura del credito, già considerato in tal misura nel piano, e l'altra concernente la legittimazione a partecipare alla procedura;
rilevato che nessuno dei creditori interpellati ha inteso muovere alcuna contestazione in ordine al piano proposto ed alla meritevolezza del debitore;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza, le sole osservazioni pervenute non incidono come anticipato sul pagina1 di 4 piano, trattandosi di credito già inserito e di creditore che ha già ricevuto le comunicazioni senza formulare osservazioni. Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede). Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- - il soddisfacimento integrale del mutuo fondiario rinegoziato il 14.5.2021 stipulato in data 18.12.2008 con Controparte_1
e attualmente di titolarità della
[...] CP_2 così come previsto dall 5°, tramite il CP_3 nsile della quota di € 600,00 e il pagamento di € 40.000,00 derivante dal TFR che il sig. percepirà Parte_1 entro e non oltre il termine del pian ziale di € 100.600,00;
- il soddisfacimento parziale delle residue posizioni debitorie, tramite il pagamento mensile di € 200,00, da aggiungersi al versamento di € 600,00 per la rata mensile del summenzionato contatto di mutuo rinegoziato, per una durata di n. 123 rate mensili, per un totale parziale di € 24.600,00. Conseguentemente, la somma mensile di € 800,00, cui si aggiunge la somma oggetto di esecuzione nella procedura pendente dinanzi al Tribunale di Bari R.g.e. n. 625/2025, porterà al soddisfacimento integrale del credito fondiario e dei crediti privilegiati e nella percentuale del 10,63% dei chirografari. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da
[...]
e dis Parte_3 ecutiva affidata all'OCC.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
pagina2 di 4 OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_3
che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
pagina3 di 4 dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 03/09/2025
Il Giudice dott.ssa Paola Cesaroni
pagina4 di 4