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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27488/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27488/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRAZESCO MARZIO ed elettivamente domiciliata giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PAGANELLI LUIGI ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis NEL MERITO: Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, accertata e dichiarata la responsabilità del
[...] in persona del Sindaco Pro tempore per i fatti di cui è causa, condannare lo stesso al CP_1 risarcimento in favore della Sig.ra dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 riportati nella misura ritenuta di giustizia, anche secondo equità. Il tutto con rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata, dall'evento lesivo al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti, onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito.
IN VIA ISTRUTTORIA Si ribadisce la richiesta delle prove orali non ammesse, per interpello del sindaco pro tempore o suo delegato (capp. 10,11,12,14,15,16) e per testi, con testi: - IG.ra Tes_1
via san Francesco d'Assisi, 11 (capp.
[...] CP_1
9,11,12,13,14,15,16,1,18,19,20,21,22) - IG.ra , via Milano, 1 (cap.9); - Testimone_2 CP_1 pagina 1 di 17 ag. c/o PL di (capp 5,7,9,10,11,12) sulle seguenti circostanze: 9) Vero Testimone_3 CP_1 che: “La IG.ra veniva subito soccorsa dagli astanti e sul luogo interveniva la Polizia Locale Pt_1 del Comune di i cui operatori effettuarono i rilievi fotografici dello stato sia del CP_1 marciapiedi, sia del manto stradale adiacente il marciapiedi”. 10) Vero che: “Gli agenti della Polizia locale rinvenivano la IG.ra con l'arto inferiore destro all'interno di una buca, e Parte_1 constatavano “la presenza della suddetta anomalia del manto stradale avente dimensioni di cm 100x20 profonda circa 10 cm”. 11) Vero che: “Gli agenti constatavano altresì come in corrispondenza della buca si fosse distaccato un tratto di cordolo di delimitazione lungo 45 cm” provvedendo nel contempo a stilare relazione di servizio con foto, come da rilievi sub doc. 1 fascicolo parte attrice che si rammostra”. 12) Vero che: “In seguito, il provvedeva a ricementare il cordolo del CP_1 marciapiedi distaccatosi, lasciando invece, la buca del manto, tuttora presente (doc. 2)”. 13) Vero che:
“Il 28.5.2021 ha scattato personalmente le foto che Le vengono rammostrate sub doc. 2 fascicolo parte attrice e che raffigurano la situazione di strada e marciapiedi all'altezza del civico n. 7 di via alfieri in
. 14) Vero che: “Il all'epoca dei fatti era dotato di un CP_1 Controparte_1 sistema di videosorveglianza di strade e marciapiedi, volto alla tutela e all'incolumità pubblica e nel 2019 ha approvato il documento unico di programmazione, garantendo ai cittadini gli interventi per la manutenzione del manto stradale e la chiusura delle buche e sistemazione di pavimentazioni”. 15)
Vero che: Il come da relazione di fine mandato del 2019 sub doc. 12 parte Controparte_1 attrice che si rammostra, ha effettuato interventi solo su parte dei marciapiedi di via Alfieri, omettendo d'intervenire sul manto stradale e sul marciapiedi adiacenti al civico n7” 16) Vero che: “Il
[...] ha ricevuto diverse segnalazioni della presenza di buche sul manto stradale e sui CP_1 marciapiedi”. 17) Vero che: “La IG.ra veniva soccorsa dall' di Zelo Parte_1 CP_2 Surrigone e portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini di Milano, ove, dopo alcuni esami strumentali, veniva posta diagnosi di “Frattura trimalleolare t-t dx” (doc. 2)”. 18) Vero che:
“Attualmente la IG.ra prova dolore diffuso al malleolo e al piede destro, che si Parte_1 accentua quando sta sotto sforzo e sotto ai mutamenti climatici” 19) Vero che: “Attualmente la IG.ra
ha difficoltà nella deambulazione prolungata e su terreni sconnessi e a mantenere Parte_1 posture protratte, soprattutto quella eretta con sensazione di instabilità con ripercussioni dolorose all'arto controlaterale”; 20) Vero che: “La IG.ra dopo il sinistro, avendo la Parte_1 caviglia destra gonfia, è impossibilitata a indossare scarpe da tennis e stivali” 21) Vero che: “La IG.ra dopo il sinistro è impossibilitata a svolgere in autonomia le attività Parte_1 domestiche che comportano il mantenimento della posizione retta”. 22) Vero che: “La IG.ra Pt_1 dopo il sinistro ha rinunciato ad accudire i nipoti, per l'impossibilità a tenerli in braccio o a
[...] badare agli stessi”. - Si chiede emissione di ordine di esibizione alla convenuta ex art 210 c.p.c., dalla delibera per rifacimento del tratto di marciapiede distaccatosi.”
Per il convenuto:
“Nel merito: - dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per carenza Controparte_1 del nesso causale tra fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree
e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata: - per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre le richieste risarcitorie dell'attrice nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle contestazioni in atti e del concorso colposo della stessa IGnora
nel verificarsi del sinistro in oggetto. In ogni caso: con condanna dell'attrice alla rifusione di Pt_1 pagina 2 di 17 spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% su compensi per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria: si fanno salve le istanze istruttorie tutte dedotte nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c., che non siano state ammesse, ed in particolare: I) prova per interpello dell'attrice, nonché per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero o no che gli agenti della P.L. di intervenuti il 17.2.2020, ad ore 10,30, in – via Alfieri n. CP_1 CP_1
7 hanno accertato la presenza di testimoni oculari del sinistro asseritamente occorso alla IGnora
?” (interpello e testi e 2) “Vero o no che gli agenti della P.L. di Pt_1 Tes_4 Tes_3 intervenuti il 17.2.2020, ad ore 10,30, in – via Alfieri n. 7 hanno CP_1 CP_1 accertato che sulla sede stradale, tra il marciapiede ed il veicolo attoreo, vi era l'anomalia raffigurata nelle fotografie sub doc. n. 2 attrice che si rammostrano?” (testi e 3) “Vero Tes_4 Tes_3 che l'anomalia raffigurata nelle fotografie sub doc. n. 2 attrice che si rammostrano ha una profondità di circa 2 centimetri?” (testi e 4) “Vero che il 17.2.2020, ad ore 10,30, Tes_4 Tes_3 allorquando sarebbe avvenuto il sinistro asseritamente occorso all'attrice in - via CP_1 Alfieri altezza civico 7, vi era luce solare?” (interpello e testi e 5) ”Vero che Tes_4 Tes_3 quando il 17.2.2020, ad ore 10,30 circa, la IGnora si portava sul lato destro della vettura Pt_1 adiacente al marciapiede aveva in braccio il nipote?” (interpello) 8) “Vero che il 17.2.2020, ad ore 10.30 circa, nonché anche quando aveva parcheggiato la macchina in - via via Alfieri CP_1 altezza civico 7, la IGnora ha visto che lungo tutto il bordo tra la strada ed il marciapiede di Pt_1 via Alfieri era presente un accumulo di fogliame?” (interpello) 9) “Vero o no che prima e/o dopo il 17.2.2020 il ha ricevuto altre richieste di risarcimento danni per sinistri Controparte_1 avvenuti per la buca e/o il cordolo mancante in – via Alfieri altezza civico 7?” (teste CP_1
Si indicano a testi:
1. agente c/o Polizia Locale di 2. agente Tes_5 Testimone_3 CP_1
c/o Polizia Locale di 3. dott.ssa , c/o Testimone_6 CP_1 Testimone_7
II) prova contraria: - si chiede altresì di essere ammessi a prova Controparte_1 contraria, sia diretta che indiretta, con i testi sopraindicati sugli ulteriori capitoli di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 Controparte_1
c.c. o 2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 17.2.2020 a CP_1
pagina 3 di 17 L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 17.2.2020, intorno alle ore 10.30, si trovava in via Alfieri a a fianco CP_1
del proprio veicolo parcheggiato in prossimità del marciapiede;
- che, dopo aver riposto le borse della spesa sul sedile posteriore sinistro, spostandosi sul lato destro del veicolo, è caduta rovinosamente a terra a causa della presenza, non segnalata, di “una profonda buca in aderenza al marciapiedi, non visibile o percepibile in quanto totalmente coperta da fogliame”;
- che sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale del la quale Controparte_1
dopo aver effettuato i rilievi di rito, ha constatato la presenza di una buca sul manto stradale in corrispondenza di un tratto di cordolo del marciapiede distaccato;
- che, a seguito dell'evento lesivo, il ha provveduto alla riparazione del Controparte_1
cordolo del marciapiede, ma non della buca, che risulta ancora presente;
- a seguito della caduta di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini di Milano, ove le è stata diagnosticata “frattura trimalleolare t-t dx” con conseguente intervento di “TC tibiotarsica” e di “Riduzione sintesi con placca 1/3 di canale Synthes + viti cannulate 4/4.5”;
- di aver riportato, in conseguenza dell'incidente, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura dell'17-18%;
- che i postumi permanenti riportati hanno determinato una difficoltà a deambulare per lungo tempo, nonché a mantenere una posizione eretta con conseguenti ripercussioni sulla sua vita quotidiana, non essendo più in grado di svolgere in autonomia le faccende domestiche né di accudire i nipoti;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad Parte_1
instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e riposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata
[...]
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito la mancata prova del fatto storico, atteso che la dinamica dell'evento lesivo è stata ricostruita sulla base delle sole dichiarazioni di e gli agenti della Polizia Locale sono giunti in loco solo in Parte_1
un momento successivo;
la parte convenuta ha, in ogni caso, eccepito che la presenza del cordolo pagina 4 di 17 staccato dal marciapiede fosse visibile e che l'attrice “aveva già ivi parcheggiato la sua auto
“accostandola vicino al marciapiede” ed aveva “prelevato” dal seggiolino il nipote per portarlo con sé ” compiendo quindi “la stessa operazione successivamente posta in essere al momento della caduta, ossia portarsi dal lato (guidatore) anteriore sinistro dell'auto verso il lato posteriore destro”, avendo già quindi avuto la possibilità di vedere l'anomalia del manto stradale (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'interpello della parte attrice e l'escussione di quattro testimoni, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 15.11.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata da una profonda buca coperta dal fogliame in aderenza al marciapiedi di Via
Alfieri a di cui l'ente convenuto è custode. CP_1
Quanto alla domanda proposta ex art. 2051 c.c., occorre premettere che la norma integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del pagina 5 di 17 danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori
pagina 6 di 17 accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Nel caso di specie ha affermato di essere caduta a causa di “una profonda buca in Parte_1 aderenza al marciapiedi, non visibile o percepibile in quanto totalmente coperta da fogliame”, priva di segnalazione e presente sul manto stradale di via Alfieri in (cfr. atto di citazione). CP_1
Si osserva innanzitutto che, nel caso di specie, è certamente sussistente e peraltro non contestato il rapporto di custodia tra il e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, Controparte_1 ovvero il demanio stradale. Infatti, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n.
21508/2011).
Inoltre, parte attrice ha dimostrato il fatto storico, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'intrinseca potenzialità dannosa della res.
Le circostanze dedotte dalla parte attrice sin dall'atto di citazione hanno infatti trovato conferma non solo nella documentazione versata in atti, ma anche all'esito dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio.
Innanzitutto, gli agenti della Polizia Locale di intervenuti nell'immediatezza del CP_1 sinistro hanno constatato la presenza di una buca “avente dimensioni di cm 100x20 centimetri, profonda circa cm 10”, verificando altresì che, proprio in corrispondenza della suddetta anomalia, “si fosse distaccato un tratto di cordolo di delimitazione lungo circa 45 cm”. Gli operatori hanno quindi scattato alcune fotografie, rappresentative dello stato dei luoghi, allegate al verbale di sinistro, da cui si evince chiaramente la presenza di fogliame che copriva interamente l'irregolarità del manto stradale,
pagina 7 di 17 nonché il distacco di un tratto del cordolo del marciapiede in posizione pressoché sovrastante la buca
(cfr. doc. 1 parte attrice).
La presenza delle predette anomalie, nonché la caduta di è stata confermata altresì Parte_1
dai testimoni escussi nel presente giudizio le cui deposizioni, in quanto prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, possono essere poste a fondamento della presente decisione. In particolare, la teste , pur riferendo di non essere stata presente al momento della caduta e di essere Testimone_2
sopraggiunta pochi minuti dopo, ha confermato la presenza di una buca non segnalata, ricoperta dalle foglie e ha riferito di aver trovato l'attrice ancora con il piede all'interno della buca: “io sono arrivata e ho visto la che piangeva e urlava dal dolore riversa a terra. Era seduta inclinata di lato e i Pt_1 piedi erano in una posizione innaturale… io non la ho mossa e aveva il piede ancora in questa buca di cui ho parlato quando sono arrivata ed era ancora così quando sono arrivati gli agenti della Polizia
Locale” (cfr. verbale di udienza del 20.10.2022). Allo stesso modo, la teste figlia Testimone_1 dell'attrice, anch'essa non presente al momento della caduta, ma sopraggiunta subito dopo, ha dichiarato di aver trovato la madre con il piede all'interno della buca: “la buca era vicino al marciapiedi, mia madre aveva i piedi dentro la buca quando sono arrivata. Non riusciva a muoversi e non la abbiamo mossa fino all'arrivo dell'ambulanza… noi non abbiamo spostato mia madre e quando sono arrivati mia madre aveva ancora il piede nella buca. Se non ricordo male i vigili hanno fatto le foto quando mia madre era ancora seduta a terra col piede nella buca”. Anche la teste ha Tes_1
dunque confermato la presenza di una buca, coperta da fogliame e non segnalata, precisando di averla potuta vedere solamente dopo essersi avvicinata alla madre (cfr. verbale di udienza del 20.10.2022: “La buca, solo quando mi sono avvicinata ho potuto constatare che era presente. Era coperta da foglie… non era segnalata”). I testi e agenti della Polizia locale di Testimone_6 Testimone_3 CP_1
intervenuti sul luogo dei fatti in un momento successivo al sinistro, non avendo assistito alla
[...] caduta ed essendo giunti quando l'attrice era già stata soccorsa, si sono limitati a confermare lo stato dei luoghi e quindi la presenza di una buca non segnalata e ricoperta da fogliame, nonché del tratto di cordolo distaccato, in linea con quanto rappresentato nelle fotografie allegate al verbale di sinistro (cfr. verbali di udienza del 20.10.2022 e del 12.01.2023).
Orbene, all'esito dell'istruttoria orale e sulla base della documentazione versata in atti, si reputa provato che sia caduta a causa della buca, coperta dalle foglie e priva di qualsiasi Parte_1
pagina 8 di 17 segnalazione, situata sul manto stradale in un punto aderente al marciapiede. La mera circostanza che nessuno dei testimoni escussi nel corso del giudizio abbia assistito alla caduta non è un elemento sufficiente per non ritenere provato il fatto storico. Infatti, sia la teste , sia la teste Testimone_8 hanno riferito di aver rinvenuto l'attrice ancora a terra con i piedi all'interno della Testimone_1
buca. Tali affermazioni sono peraltro corroborate dalle rappresentazioni fotografiche versate in atti dalla stessa parte attrice sub doc. 11, dalle quali si evince ancora dolorante a terra Parte_1 con il piede nella buca. La presenza dell'attrice riversa al suolo con il piede proprio in prossimità dell'irregolarità stradale non consente di ritenere verosimili dinamiche alternative di verificazione dell'evento lesivo, reputandosi ragionevole presumere che la caduta sia stata causata proprio dalla predetta anomalia. Del resto, l'asserito inciampo indicato dal risulta del Controparte_1
tutto incompatibile con lo stato dei luoghi e con le dimensioni della buca e la sua prossimità del cordolo;
l'avvallamento del manto, tipico della buca (peraltro in prossimità della mancanza del cordolo), si reputa compatibile con una caduta da perdita di equilibrio da parte di chi non si sia trovato il manto sotto i piedi, come ragionevolmente poteva attendersi. La dinamica si reputa peraltro del tutto compatibile con la frattura al malleolo riportata dalla parte attrice.
Si reputa quindi provato in via presuntiva ex art. 2727 c.c. che sia caduta proprio a Parte_1
causa della buca presente sul manto stradale.
Raggiunta la prova della caduta, derivante eziologicamente da cosa in custodia, si reputa che Pt_1
abbia dimostrato altresì la sussistenza della pericolosità intrinseca della res oggetto della
[...]
presente vertenza. Dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria orale è infatti emerso che la buca era ricoperta da uno strato di foglie;
come si evince dalle rappresentazioni fotografiche allegate alla relazione di sinistro, le foglie coprivano interamente l'avvallamento, non rendendolo visibile.
Pertanto, l'attrice, anche ove si fosse avveduta della presenza di un tratto di cordolo di marciapiede staccato, non avrebbe potuto prevedere che in prossimità di esso vi fosse anche una buca, tenuto conto che la stessa era ricoperta da uno strato di foglie che ne ostruiva la visibilità. Peraltro, la predetta anomalia non solo si trovava in un tratto di strada adibito a parcheggio, ove l'attrice aveva regolarmente parcheggiato la propria vettura (cfr. doc. n. 1 di parte attrice), ma era anche aderente al marciapiede, sì che era oltremodo difficile percepirne la presenza.
pagina 9 di 17 Si reputa pertanto che l'avvallamento del manto stradale per le sue caratteristiche e per la sua collocazione costituisse una vera e propria insidia.
Alla luce di tutto quanto esposto, si reputa raggiunta la prova della caduta di nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo descritti da parte attrice a causa della buca-irregolarità presente sul manto stradale, in aderenza al marciapiede.
Poiché la caduta è avvenuta su un tratto di strada di proprietà del Controparte_1 collocato in un'area adibita a parcheggio e quindi al conseguente passaggio pedonale, l'ente avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione (si sarebbe potuto attivare, quantomeno, per segnalare con un cartello la presenza dell'anomalia), certamente eIGibili, tenuto conto della profondità della buca di appena 10 cm (la quale comporta una minor percepibilità e anche una maggiore insidiosità), del distacco del cordolo proprio in concomitanza della buca, nonchè della posizione della stessa (in aderenza al marciapiede). Il ai sensi dell'art. 14 cod. strada, è CP_1
tenuto, infatti, a provvedere alla manutenzione delle pubbliche strade del suo territorio, nonché a prevenire e segnalare situazioni di pericolo o di insidia afferenti la sede stradale (cfr. ex multis Cass.
18325/2018). In punto di responsabilità ex art. 2051 c.c. per eventi dannosi verificatisi in ragione della custodia di strade comunali si condivide, inoltre, il recentissimo approdo della Suprema Corte, secondo cui “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16295 del 18/06/2019, Cass. Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 6826 del 11.03.2021).
Conseguentemente, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto sopra riportati e delle emergenze istruttorie, nonché facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, in riferimento al danno patito dall'attrice, una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del Controparte_1
Al contrario non si reputa sussistente un concorso di colpo ex art. 1227 c.c. della parte attrice nella causazione del sinistro. La parte convenuta ha, infatti, eccepito che la caduta dell'attrice è stata pagina 10 di 17 determinata da un suo “sbilanciamento” a causa del nipote che portava in braccio e, in ogni caso, una conoscenza dei luoghi da parte di , che aveva poco prima parcheggiato lì la sua Parte_1 autovettura e““prelevato” dal seggiolino il nipote per portarlo con sé”, compiendo quindi “la stessa operazione successivamente posta in essere al momento della caduta, ossia portarsi dal lato
(guidatore) anteriore sinistro dell'auto verso il lato posteriore destro” (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Orbene, quanto alla prima circostanza, all'esito dell'istruttoria è emerso che quando i testi sono sopraggiunti in loco il nipote di era già in auto;
ne consegue che la caduta non Parte_1 può che essersi verificata dopo che l'attrice ha fatto sedere il bambino sul sedile posteriore poiché altrimenti anch'esso sarebbe stato reperito al suolo. Ne consegue che deve ritenersi totalmente smentita la circostanza secondo cui l'attrice sia caduta a causa di uno sbilanciamento per il peso del nipote che reggeva in braccio.
Allo stesso modo quanto alla conoscenza dei luoghi il mero fatto di essere già transitata sul lato destro dell'autovettura non può essere in specie ritenuta una circostanza dirimente, atteso che, come allegato da parte attrice, ella avrebbe comunque potuto aver slacciato il seggiolino in auto e aver fatto scendere il bambino direttamente dal lato sinistro, tenuto conto altresì dell'età del bambino (due anni), che poteva quindi essere ragionevolmente in grado di scendere in autonomia dalla vettura. Inoltre, anche ove la parte attrice fosse già passata da quel lato, transitando in corrispondenza del distacco del cordolo, ben potrebbe non essersi avveduta dell'avvallamento, non solo perché esso era difficilmente percepibile poiché coperto di foglie e sito in prossimità del vuoto creato dal distacco del cordolo e dell'automobile parcheggiata, ma anche perché non è dato sapere dove ella abbia in tale occasione appoggiato il piede, avendo una percezione tattile dello stesso.
Allo stesso modo, nessuna condotta negligente o imprudente può essere addebitata a parte attrice che non avrebbe in alcun modo potuto avvedersi della presenza dell'avvallamento, atteso che lo stesso era completamente nascosto dalla presenza di uno strato di foglie. Si osserva che, anche utilizzando la dovuta diligenza, non avrebbe potuto avvedersi della buca che ha determinato la sua Parte_1
caduta, ma al più solamente dell'assenza del cordolo del marciapiede in prossimità di essa.
Nessun concorso colposo può essere ravvisato in capo all'attrice e dev'essere affermata la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento. Controparte_3
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione del danno.
pagina 11 di 17 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 12 di 17 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale e dei chiarimenti depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per Persona_1
congruità e logicità della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attrice in conseguenza del sinistro ha riportato “frattura trimalleolare scomposta tbt dx.”, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 7 giorni, parziale al 75% di
45 giorni, di giorni 45 al 50% e di ulteriori 45 giorni al 25% con sofferenza elevata “nei primi 52 gg del periodo di inabilità temporanea”, media “per i restanti 90 (novanta) giorni” e medio-lieve “a stabilizzazione pressoché avvenuta del quadro clinico”;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 15% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di grado medio-lieve;
pagina 13 di 17 - spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 1.072,00, oltre a “spese per copia cartella clinica di
€ 27 e spese medico legali di € 610” (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (75 anni) e dell'entità di questi ultimi (15%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 50.187,00, di cui euro
39.757,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.430,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 140,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU). ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza incidendo sulla sua quotidianità a causa della difficoltà a deambulare e a mantenere a lungo una posizione eretta, essendole precluso lo svolgimento in autonomia della attività quotidiane, nonché l'accudimento dei nipoti.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
A tal proposito si osserva che, con riferimento alla sofferenza lamentata dall'attrice e alle conseguenze dei postumi riportati sul fare quotidiano, il dott. ha constatato che la disfunzionalità alla caviglia Per_1 lamentata da “può rendere il soggetto minimamente in grado di percepire gli effetti Parte_1 dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”, solo in caso di attività che richiedono una piena
pagina 14 di 17 efficienza ergonomica dell'arto inferiore, ad esempio, quelle che necessitano di una perfetta coordinazione propriocettiva del complesso articolare traumatizzato, attività queste che subiscono comunque fisiologiche alterazioni quali-quantitative, tipiche nei soggetti dell'età dell'Esaminato” e che, in ogni caso, l'assunzione di farmaci antidolorifici non è costante, ma necessaria in caso di manifestazioni di dolore. Tuttavia, il ctu ha verificato che a causa del trauma alla caviglia riportato a seguito del sinistro, l'attrice manifesta una “frequente zoppia”, che la costringe ad utilizzare presidi ortopedici (bastone / stampelle) e, saltuariamente, ad avvalersi anche dell'ausilio di soggetti terzi (cfr. consulenza medico-legale). Tali limitazioni funzionali incidono senza dubbio sullo svolgimento anche delle più semplici mansioni quotidiane, rendendole più gravose e giustificano un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, nella misura del
10%. Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'attrice atteso che l'attrice non ha provato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un ulteriore aumento personalizzato rispetto a quello già riconosciuto.
Ne deriva che il danno complessivamente patito da è pari ad euro 53.221,90. Parte_1
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 17.2.2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (17.2.2020) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pagina 15 di 17 e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 1.709,00 (cfr. consulenza medico legale:
“Spese mediche € 1.072,00 e Spese per copia cartella clinica di € 27 e spese medico legali di € 610”).
Quanto alle spese per assistenza stragiudiziali richieste da parte attrice si osserva che le stesse possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato
(avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale, sì che devono essere riconosciute all'attrice le spese per l'assistenza stragiudiziale. Si reputa quindi congruo riconoscere la somma di euro 6.303,40, già comprensiva degli accessori di legge, riconosciuta in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto del valore complessivo dell'accolto e dalla complessiva attività svolta, tale da ritenere congruo un importo corrispondente ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti del 50%.
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
8.012,40, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Si reputa di adottare il medesimo criterio di calcolo degli interessi compensativi anche con riferimento all'attività di difesa stragiudiziale, calcolandoli dalla data del doc. n. 10.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere quelle sostenute da .
[...] Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento,
pagina 16 di 17 aumentati in misura prossima al 10% per la redazione di atti con collegamenti ipertestuali al fine di agevolarne la consultazione.
Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva del nella causazione della caduta per Controparte_1
cui è causa, occorsa a in data 17.2.2020; Parte_1
2. condanna il a risarcire all'attrice i danni patrimoniali Controparte_1 Parte_1
e non patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano in euro 8.012,40 ed in euro 53.221,90, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. condanna il a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 15.300,00 per compensi, euro 976,00 per le spese di ctp e in euro 558,10 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Milano, 25.2.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27488/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRAZESCO MARZIO ed elettivamente domiciliata giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PAGANELLI LUIGI ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis NEL MERITO: Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, accertata e dichiarata la responsabilità del
[...] in persona del Sindaco Pro tempore per i fatti di cui è causa, condannare lo stesso al CP_1 risarcimento in favore della Sig.ra dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 riportati nella misura ritenuta di giustizia, anche secondo equità. Il tutto con rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata, dall'evento lesivo al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti, onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito.
IN VIA ISTRUTTORIA Si ribadisce la richiesta delle prove orali non ammesse, per interpello del sindaco pro tempore o suo delegato (capp. 10,11,12,14,15,16) e per testi, con testi: - IG.ra Tes_1
via san Francesco d'Assisi, 11 (capp.
[...] CP_1
9,11,12,13,14,15,16,1,18,19,20,21,22) - IG.ra , via Milano, 1 (cap.9); - Testimone_2 CP_1 pagina 1 di 17 ag. c/o PL di (capp 5,7,9,10,11,12) sulle seguenti circostanze: 9) Vero Testimone_3 CP_1 che: “La IG.ra veniva subito soccorsa dagli astanti e sul luogo interveniva la Polizia Locale Pt_1 del Comune di i cui operatori effettuarono i rilievi fotografici dello stato sia del CP_1 marciapiedi, sia del manto stradale adiacente il marciapiedi”. 10) Vero che: “Gli agenti della Polizia locale rinvenivano la IG.ra con l'arto inferiore destro all'interno di una buca, e Parte_1 constatavano “la presenza della suddetta anomalia del manto stradale avente dimensioni di cm 100x20 profonda circa 10 cm”. 11) Vero che: “Gli agenti constatavano altresì come in corrispondenza della buca si fosse distaccato un tratto di cordolo di delimitazione lungo 45 cm” provvedendo nel contempo a stilare relazione di servizio con foto, come da rilievi sub doc. 1 fascicolo parte attrice che si rammostra”. 12) Vero che: “In seguito, il provvedeva a ricementare il cordolo del CP_1 marciapiedi distaccatosi, lasciando invece, la buca del manto, tuttora presente (doc. 2)”. 13) Vero che:
“Il 28.5.2021 ha scattato personalmente le foto che Le vengono rammostrate sub doc. 2 fascicolo parte attrice e che raffigurano la situazione di strada e marciapiedi all'altezza del civico n. 7 di via alfieri in
. 14) Vero che: “Il all'epoca dei fatti era dotato di un CP_1 Controparte_1 sistema di videosorveglianza di strade e marciapiedi, volto alla tutela e all'incolumità pubblica e nel 2019 ha approvato il documento unico di programmazione, garantendo ai cittadini gli interventi per la manutenzione del manto stradale e la chiusura delle buche e sistemazione di pavimentazioni”. 15)
Vero che: Il come da relazione di fine mandato del 2019 sub doc. 12 parte Controparte_1 attrice che si rammostra, ha effettuato interventi solo su parte dei marciapiedi di via Alfieri, omettendo d'intervenire sul manto stradale e sul marciapiedi adiacenti al civico n7” 16) Vero che: “Il
[...] ha ricevuto diverse segnalazioni della presenza di buche sul manto stradale e sui CP_1 marciapiedi”. 17) Vero che: “La IG.ra veniva soccorsa dall' di Zelo Parte_1 CP_2 Surrigone e portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini di Milano, ove, dopo alcuni esami strumentali, veniva posta diagnosi di “Frattura trimalleolare t-t dx” (doc. 2)”. 18) Vero che:
“Attualmente la IG.ra prova dolore diffuso al malleolo e al piede destro, che si Parte_1 accentua quando sta sotto sforzo e sotto ai mutamenti climatici” 19) Vero che: “Attualmente la IG.ra
ha difficoltà nella deambulazione prolungata e su terreni sconnessi e a mantenere Parte_1 posture protratte, soprattutto quella eretta con sensazione di instabilità con ripercussioni dolorose all'arto controlaterale”; 20) Vero che: “La IG.ra dopo il sinistro, avendo la Parte_1 caviglia destra gonfia, è impossibilitata a indossare scarpe da tennis e stivali” 21) Vero che: “La IG.ra dopo il sinistro è impossibilitata a svolgere in autonomia le attività Parte_1 domestiche che comportano il mantenimento della posizione retta”. 22) Vero che: “La IG.ra Pt_1 dopo il sinistro ha rinunciato ad accudire i nipoti, per l'impossibilità a tenerli in braccio o a
[...] badare agli stessi”. - Si chiede emissione di ordine di esibizione alla convenuta ex art 210 c.p.c., dalla delibera per rifacimento del tratto di marciapiede distaccatosi.”
Per il convenuto:
“Nel merito: - dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per carenza Controparte_1 del nesso causale tra fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree
e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata: - per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre le richieste risarcitorie dell'attrice nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle contestazioni in atti e del concorso colposo della stessa IGnora
nel verificarsi del sinistro in oggetto. In ogni caso: con condanna dell'attrice alla rifusione di Pt_1 pagina 2 di 17 spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% su compensi per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria: si fanno salve le istanze istruttorie tutte dedotte nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c., che non siano state ammesse, ed in particolare: I) prova per interpello dell'attrice, nonché per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero o no che gli agenti della P.L. di intervenuti il 17.2.2020, ad ore 10,30, in – via Alfieri n. CP_1 CP_1
7 hanno accertato la presenza di testimoni oculari del sinistro asseritamente occorso alla IGnora
?” (interpello e testi e 2) “Vero o no che gli agenti della P.L. di Pt_1 Tes_4 Tes_3 intervenuti il 17.2.2020, ad ore 10,30, in – via Alfieri n. 7 hanno CP_1 CP_1 accertato che sulla sede stradale, tra il marciapiede ed il veicolo attoreo, vi era l'anomalia raffigurata nelle fotografie sub doc. n. 2 attrice che si rammostrano?” (testi e 3) “Vero Tes_4 Tes_3 che l'anomalia raffigurata nelle fotografie sub doc. n. 2 attrice che si rammostrano ha una profondità di circa 2 centimetri?” (testi e 4) “Vero che il 17.2.2020, ad ore 10,30, Tes_4 Tes_3 allorquando sarebbe avvenuto il sinistro asseritamente occorso all'attrice in - via CP_1 Alfieri altezza civico 7, vi era luce solare?” (interpello e testi e 5) ”Vero che Tes_4 Tes_3 quando il 17.2.2020, ad ore 10,30 circa, la IGnora si portava sul lato destro della vettura Pt_1 adiacente al marciapiede aveva in braccio il nipote?” (interpello) 8) “Vero che il 17.2.2020, ad ore 10.30 circa, nonché anche quando aveva parcheggiato la macchina in - via via Alfieri CP_1 altezza civico 7, la IGnora ha visto che lungo tutto il bordo tra la strada ed il marciapiede di Pt_1 via Alfieri era presente un accumulo di fogliame?” (interpello) 9) “Vero o no che prima e/o dopo il 17.2.2020 il ha ricevuto altre richieste di risarcimento danni per sinistri Controparte_1 avvenuti per la buca e/o il cordolo mancante in – via Alfieri altezza civico 7?” (teste CP_1
Si indicano a testi:
1. agente c/o Polizia Locale di 2. agente Tes_5 Testimone_3 CP_1
c/o Polizia Locale di 3. dott.ssa , c/o Testimone_6 CP_1 Testimone_7
II) prova contraria: - si chiede altresì di essere ammessi a prova Controparte_1 contraria, sia diretta che indiretta, con i testi sopraindicati sugli ulteriori capitoli di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 Controparte_1
c.c. o 2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 17.2.2020 a CP_1
pagina 3 di 17 L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 17.2.2020, intorno alle ore 10.30, si trovava in via Alfieri a a fianco CP_1
del proprio veicolo parcheggiato in prossimità del marciapiede;
- che, dopo aver riposto le borse della spesa sul sedile posteriore sinistro, spostandosi sul lato destro del veicolo, è caduta rovinosamente a terra a causa della presenza, non segnalata, di “una profonda buca in aderenza al marciapiedi, non visibile o percepibile in quanto totalmente coperta da fogliame”;
- che sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale del la quale Controparte_1
dopo aver effettuato i rilievi di rito, ha constatato la presenza di una buca sul manto stradale in corrispondenza di un tratto di cordolo del marciapiede distaccato;
- che, a seguito dell'evento lesivo, il ha provveduto alla riparazione del Controparte_1
cordolo del marciapiede, ma non della buca, che risulta ancora presente;
- a seguito della caduta di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini di Milano, ove le è stata diagnosticata “frattura trimalleolare t-t dx” con conseguente intervento di “TC tibiotarsica” e di “Riduzione sintesi con placca 1/3 di canale Synthes + viti cannulate 4/4.5”;
- di aver riportato, in conseguenza dell'incidente, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura dell'17-18%;
- che i postumi permanenti riportati hanno determinato una difficoltà a deambulare per lungo tempo, nonché a mantenere una posizione eretta con conseguenti ripercussioni sulla sua vita quotidiana, non essendo più in grado di svolgere in autonomia le faccende domestiche né di accudire i nipoti;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad Parte_1
instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e riposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata
[...]
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito la mancata prova del fatto storico, atteso che la dinamica dell'evento lesivo è stata ricostruita sulla base delle sole dichiarazioni di e gli agenti della Polizia Locale sono giunti in loco solo in Parte_1
un momento successivo;
la parte convenuta ha, in ogni caso, eccepito che la presenza del cordolo pagina 4 di 17 staccato dal marciapiede fosse visibile e che l'attrice “aveva già ivi parcheggiato la sua auto
“accostandola vicino al marciapiede” ed aveva “prelevato” dal seggiolino il nipote per portarlo con sé ” compiendo quindi “la stessa operazione successivamente posta in essere al momento della caduta, ossia portarsi dal lato (guidatore) anteriore sinistro dell'auto verso il lato posteriore destro”, avendo già quindi avuto la possibilità di vedere l'anomalia del manto stradale (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'interpello della parte attrice e l'escussione di quattro testimoni, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 15.11.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata da una profonda buca coperta dal fogliame in aderenza al marciapiedi di Via
Alfieri a di cui l'ente convenuto è custode. CP_1
Quanto alla domanda proposta ex art. 2051 c.c., occorre premettere che la norma integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del pagina 5 di 17 danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori
pagina 6 di 17 accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Nel caso di specie ha affermato di essere caduta a causa di “una profonda buca in Parte_1 aderenza al marciapiedi, non visibile o percepibile in quanto totalmente coperta da fogliame”, priva di segnalazione e presente sul manto stradale di via Alfieri in (cfr. atto di citazione). CP_1
Si osserva innanzitutto che, nel caso di specie, è certamente sussistente e peraltro non contestato il rapporto di custodia tra il e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, Controparte_1 ovvero il demanio stradale. Infatti, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n.
21508/2011).
Inoltre, parte attrice ha dimostrato il fatto storico, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'intrinseca potenzialità dannosa della res.
Le circostanze dedotte dalla parte attrice sin dall'atto di citazione hanno infatti trovato conferma non solo nella documentazione versata in atti, ma anche all'esito dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio.
Innanzitutto, gli agenti della Polizia Locale di intervenuti nell'immediatezza del CP_1 sinistro hanno constatato la presenza di una buca “avente dimensioni di cm 100x20 centimetri, profonda circa cm 10”, verificando altresì che, proprio in corrispondenza della suddetta anomalia, “si fosse distaccato un tratto di cordolo di delimitazione lungo circa 45 cm”. Gli operatori hanno quindi scattato alcune fotografie, rappresentative dello stato dei luoghi, allegate al verbale di sinistro, da cui si evince chiaramente la presenza di fogliame che copriva interamente l'irregolarità del manto stradale,
pagina 7 di 17 nonché il distacco di un tratto del cordolo del marciapiede in posizione pressoché sovrastante la buca
(cfr. doc. 1 parte attrice).
La presenza delle predette anomalie, nonché la caduta di è stata confermata altresì Parte_1
dai testimoni escussi nel presente giudizio le cui deposizioni, in quanto prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, possono essere poste a fondamento della presente decisione. In particolare, la teste , pur riferendo di non essere stata presente al momento della caduta e di essere Testimone_2
sopraggiunta pochi minuti dopo, ha confermato la presenza di una buca non segnalata, ricoperta dalle foglie e ha riferito di aver trovato l'attrice ancora con il piede all'interno della buca: “io sono arrivata e ho visto la che piangeva e urlava dal dolore riversa a terra. Era seduta inclinata di lato e i Pt_1 piedi erano in una posizione innaturale… io non la ho mossa e aveva il piede ancora in questa buca di cui ho parlato quando sono arrivata ed era ancora così quando sono arrivati gli agenti della Polizia
Locale” (cfr. verbale di udienza del 20.10.2022). Allo stesso modo, la teste figlia Testimone_1 dell'attrice, anch'essa non presente al momento della caduta, ma sopraggiunta subito dopo, ha dichiarato di aver trovato la madre con il piede all'interno della buca: “la buca era vicino al marciapiedi, mia madre aveva i piedi dentro la buca quando sono arrivata. Non riusciva a muoversi e non la abbiamo mossa fino all'arrivo dell'ambulanza… noi non abbiamo spostato mia madre e quando sono arrivati mia madre aveva ancora il piede nella buca. Se non ricordo male i vigili hanno fatto le foto quando mia madre era ancora seduta a terra col piede nella buca”. Anche la teste ha Tes_1
dunque confermato la presenza di una buca, coperta da fogliame e non segnalata, precisando di averla potuta vedere solamente dopo essersi avvicinata alla madre (cfr. verbale di udienza del 20.10.2022: “La buca, solo quando mi sono avvicinata ho potuto constatare che era presente. Era coperta da foglie… non era segnalata”). I testi e agenti della Polizia locale di Testimone_6 Testimone_3 CP_1
intervenuti sul luogo dei fatti in un momento successivo al sinistro, non avendo assistito alla
[...] caduta ed essendo giunti quando l'attrice era già stata soccorsa, si sono limitati a confermare lo stato dei luoghi e quindi la presenza di una buca non segnalata e ricoperta da fogliame, nonché del tratto di cordolo distaccato, in linea con quanto rappresentato nelle fotografie allegate al verbale di sinistro (cfr. verbali di udienza del 20.10.2022 e del 12.01.2023).
Orbene, all'esito dell'istruttoria orale e sulla base della documentazione versata in atti, si reputa provato che sia caduta a causa della buca, coperta dalle foglie e priva di qualsiasi Parte_1
pagina 8 di 17 segnalazione, situata sul manto stradale in un punto aderente al marciapiede. La mera circostanza che nessuno dei testimoni escussi nel corso del giudizio abbia assistito alla caduta non è un elemento sufficiente per non ritenere provato il fatto storico. Infatti, sia la teste , sia la teste Testimone_8 hanno riferito di aver rinvenuto l'attrice ancora a terra con i piedi all'interno della Testimone_1
buca. Tali affermazioni sono peraltro corroborate dalle rappresentazioni fotografiche versate in atti dalla stessa parte attrice sub doc. 11, dalle quali si evince ancora dolorante a terra Parte_1 con il piede nella buca. La presenza dell'attrice riversa al suolo con il piede proprio in prossimità dell'irregolarità stradale non consente di ritenere verosimili dinamiche alternative di verificazione dell'evento lesivo, reputandosi ragionevole presumere che la caduta sia stata causata proprio dalla predetta anomalia. Del resto, l'asserito inciampo indicato dal risulta del Controparte_1
tutto incompatibile con lo stato dei luoghi e con le dimensioni della buca e la sua prossimità del cordolo;
l'avvallamento del manto, tipico della buca (peraltro in prossimità della mancanza del cordolo), si reputa compatibile con una caduta da perdita di equilibrio da parte di chi non si sia trovato il manto sotto i piedi, come ragionevolmente poteva attendersi. La dinamica si reputa peraltro del tutto compatibile con la frattura al malleolo riportata dalla parte attrice.
Si reputa quindi provato in via presuntiva ex art. 2727 c.c. che sia caduta proprio a Parte_1
causa della buca presente sul manto stradale.
Raggiunta la prova della caduta, derivante eziologicamente da cosa in custodia, si reputa che Pt_1
abbia dimostrato altresì la sussistenza della pericolosità intrinseca della res oggetto della
[...]
presente vertenza. Dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria orale è infatti emerso che la buca era ricoperta da uno strato di foglie;
come si evince dalle rappresentazioni fotografiche allegate alla relazione di sinistro, le foglie coprivano interamente l'avvallamento, non rendendolo visibile.
Pertanto, l'attrice, anche ove si fosse avveduta della presenza di un tratto di cordolo di marciapiede staccato, non avrebbe potuto prevedere che in prossimità di esso vi fosse anche una buca, tenuto conto che la stessa era ricoperta da uno strato di foglie che ne ostruiva la visibilità. Peraltro, la predetta anomalia non solo si trovava in un tratto di strada adibito a parcheggio, ove l'attrice aveva regolarmente parcheggiato la propria vettura (cfr. doc. n. 1 di parte attrice), ma era anche aderente al marciapiede, sì che era oltremodo difficile percepirne la presenza.
pagina 9 di 17 Si reputa pertanto che l'avvallamento del manto stradale per le sue caratteristiche e per la sua collocazione costituisse una vera e propria insidia.
Alla luce di tutto quanto esposto, si reputa raggiunta la prova della caduta di nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo descritti da parte attrice a causa della buca-irregolarità presente sul manto stradale, in aderenza al marciapiede.
Poiché la caduta è avvenuta su un tratto di strada di proprietà del Controparte_1 collocato in un'area adibita a parcheggio e quindi al conseguente passaggio pedonale, l'ente avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione (si sarebbe potuto attivare, quantomeno, per segnalare con un cartello la presenza dell'anomalia), certamente eIGibili, tenuto conto della profondità della buca di appena 10 cm (la quale comporta una minor percepibilità e anche una maggiore insidiosità), del distacco del cordolo proprio in concomitanza della buca, nonchè della posizione della stessa (in aderenza al marciapiede). Il ai sensi dell'art. 14 cod. strada, è CP_1
tenuto, infatti, a provvedere alla manutenzione delle pubbliche strade del suo territorio, nonché a prevenire e segnalare situazioni di pericolo o di insidia afferenti la sede stradale (cfr. ex multis Cass.
18325/2018). In punto di responsabilità ex art. 2051 c.c. per eventi dannosi verificatisi in ragione della custodia di strade comunali si condivide, inoltre, il recentissimo approdo della Suprema Corte, secondo cui “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16295 del 18/06/2019, Cass. Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 6826 del 11.03.2021).
Conseguentemente, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto sopra riportati e delle emergenze istruttorie, nonché facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, in riferimento al danno patito dall'attrice, una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del Controparte_1
Al contrario non si reputa sussistente un concorso di colpo ex art. 1227 c.c. della parte attrice nella causazione del sinistro. La parte convenuta ha, infatti, eccepito che la caduta dell'attrice è stata pagina 10 di 17 determinata da un suo “sbilanciamento” a causa del nipote che portava in braccio e, in ogni caso, una conoscenza dei luoghi da parte di , che aveva poco prima parcheggiato lì la sua Parte_1 autovettura e““prelevato” dal seggiolino il nipote per portarlo con sé”, compiendo quindi “la stessa operazione successivamente posta in essere al momento della caduta, ossia portarsi dal lato
(guidatore) anteriore sinistro dell'auto verso il lato posteriore destro” (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Orbene, quanto alla prima circostanza, all'esito dell'istruttoria è emerso che quando i testi sono sopraggiunti in loco il nipote di era già in auto;
ne consegue che la caduta non Parte_1 può che essersi verificata dopo che l'attrice ha fatto sedere il bambino sul sedile posteriore poiché altrimenti anch'esso sarebbe stato reperito al suolo. Ne consegue che deve ritenersi totalmente smentita la circostanza secondo cui l'attrice sia caduta a causa di uno sbilanciamento per il peso del nipote che reggeva in braccio.
Allo stesso modo quanto alla conoscenza dei luoghi il mero fatto di essere già transitata sul lato destro dell'autovettura non può essere in specie ritenuta una circostanza dirimente, atteso che, come allegato da parte attrice, ella avrebbe comunque potuto aver slacciato il seggiolino in auto e aver fatto scendere il bambino direttamente dal lato sinistro, tenuto conto altresì dell'età del bambino (due anni), che poteva quindi essere ragionevolmente in grado di scendere in autonomia dalla vettura. Inoltre, anche ove la parte attrice fosse già passata da quel lato, transitando in corrispondenza del distacco del cordolo, ben potrebbe non essersi avveduta dell'avvallamento, non solo perché esso era difficilmente percepibile poiché coperto di foglie e sito in prossimità del vuoto creato dal distacco del cordolo e dell'automobile parcheggiata, ma anche perché non è dato sapere dove ella abbia in tale occasione appoggiato il piede, avendo una percezione tattile dello stesso.
Allo stesso modo, nessuna condotta negligente o imprudente può essere addebitata a parte attrice che non avrebbe in alcun modo potuto avvedersi della presenza dell'avvallamento, atteso che lo stesso era completamente nascosto dalla presenza di uno strato di foglie. Si osserva che, anche utilizzando la dovuta diligenza, non avrebbe potuto avvedersi della buca che ha determinato la sua Parte_1
caduta, ma al più solamente dell'assenza del cordolo del marciapiede in prossimità di essa.
Nessun concorso colposo può essere ravvisato in capo all'attrice e dev'essere affermata la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento. Controparte_3
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione del danno.
pagina 11 di 17 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 12 di 17 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale e dei chiarimenti depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per Persona_1
congruità e logicità della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attrice in conseguenza del sinistro ha riportato “frattura trimalleolare scomposta tbt dx.”, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 7 giorni, parziale al 75% di
45 giorni, di giorni 45 al 50% e di ulteriori 45 giorni al 25% con sofferenza elevata “nei primi 52 gg del periodo di inabilità temporanea”, media “per i restanti 90 (novanta) giorni” e medio-lieve “a stabilizzazione pressoché avvenuta del quadro clinico”;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 15% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di grado medio-lieve;
pagina 13 di 17 - spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 1.072,00, oltre a “spese per copia cartella clinica di
€ 27 e spese medico legali di € 610” (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (75 anni) e dell'entità di questi ultimi (15%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 50.187,00, di cui euro
39.757,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.430,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 140,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU). ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza incidendo sulla sua quotidianità a causa della difficoltà a deambulare e a mantenere a lungo una posizione eretta, essendole precluso lo svolgimento in autonomia della attività quotidiane, nonché l'accudimento dei nipoti.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
A tal proposito si osserva che, con riferimento alla sofferenza lamentata dall'attrice e alle conseguenze dei postumi riportati sul fare quotidiano, il dott. ha constatato che la disfunzionalità alla caviglia Per_1 lamentata da “può rendere il soggetto minimamente in grado di percepire gli effetti Parte_1 dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”, solo in caso di attività che richiedono una piena
pagina 14 di 17 efficienza ergonomica dell'arto inferiore, ad esempio, quelle che necessitano di una perfetta coordinazione propriocettiva del complesso articolare traumatizzato, attività queste che subiscono comunque fisiologiche alterazioni quali-quantitative, tipiche nei soggetti dell'età dell'Esaminato” e che, in ogni caso, l'assunzione di farmaci antidolorifici non è costante, ma necessaria in caso di manifestazioni di dolore. Tuttavia, il ctu ha verificato che a causa del trauma alla caviglia riportato a seguito del sinistro, l'attrice manifesta una “frequente zoppia”, che la costringe ad utilizzare presidi ortopedici (bastone / stampelle) e, saltuariamente, ad avvalersi anche dell'ausilio di soggetti terzi (cfr. consulenza medico-legale). Tali limitazioni funzionali incidono senza dubbio sullo svolgimento anche delle più semplici mansioni quotidiane, rendendole più gravose e giustificano un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, nella misura del
10%. Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'attrice atteso che l'attrice non ha provato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un ulteriore aumento personalizzato rispetto a quello già riconosciuto.
Ne deriva che il danno complessivamente patito da è pari ad euro 53.221,90. Parte_1
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 17.2.2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (17.2.2020) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pagina 15 di 17 e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 1.709,00 (cfr. consulenza medico legale:
“Spese mediche € 1.072,00 e Spese per copia cartella clinica di € 27 e spese medico legali di € 610”).
Quanto alle spese per assistenza stragiudiziali richieste da parte attrice si osserva che le stesse possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato
(avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale, sì che devono essere riconosciute all'attrice le spese per l'assistenza stragiudiziale. Si reputa quindi congruo riconoscere la somma di euro 6.303,40, già comprensiva degli accessori di legge, riconosciuta in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto del valore complessivo dell'accolto e dalla complessiva attività svolta, tale da ritenere congruo un importo corrispondente ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti del 50%.
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
8.012,40, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Si reputa di adottare il medesimo criterio di calcolo degli interessi compensativi anche con riferimento all'attività di difesa stragiudiziale, calcolandoli dalla data del doc. n. 10.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere quelle sostenute da .
[...] Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento,
pagina 16 di 17 aumentati in misura prossima al 10% per la redazione di atti con collegamenti ipertestuali al fine di agevolarne la consultazione.
Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva del nella causazione della caduta per Controparte_1
cui è causa, occorsa a in data 17.2.2020; Parte_1
2. condanna il a risarcire all'attrice i danni patrimoniali Controparte_1 Parte_1
e non patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano in euro 8.012,40 ed in euro 53.221,90, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. condanna il a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 15.300,00 per compensi, euro 976,00 per le spese di ctp e in euro 558,10 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Milano, 25.2.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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