TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10494 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. DI MONDA RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. GALANTE RICCARDO ASPRENO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli, in data 18/08/1997;
Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: , del 21.07.1998, del 10.01.2000 e Per_2
del 08.10.2003; Per_3
che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge;
1 chiedeva la separazione personale dei coniugi, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 600,00, nonché il 50% delle spese straordinarie, e la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 600,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia sullo status e concludeva: per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi;
Per_ la previsione di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni , e Per_3 nella misura di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie “se preventivamente Per_2 concordate”.
All'udienza del 25/02/2025, innanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi.
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo:
“- la sig.ra rinuncia alla domanda di mantenimento per sé; Pt_1
- per quanto riguarda i figli, concordano che a carico del padre sia posto un assegno di mantenimento di € 300,00 sino alla loro autosufficienza economica. Inoltre, poiché deve sostenere cure odontoiatriche per un costo di complessivi € 3.700,00 il Per_3 sig. dichiara di voler contribuire nella misura del 50%, con rate di € 200,00 CP_1 al mese, con decorrenza dal mese successivo all'emissione della sentenza”.
2 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
Controparte_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 88, parte
II, S. A SEZ. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025.
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
3