Articolo 145 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 134Articolo 146
Versione
1 giugno 2007
Art. 145-bis. (( 1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, puo' prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.

2. L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 e' dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione e' dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede.

3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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