Sentenza 12 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/10/2022, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2022
N. 01588/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2021, proposto da
Istituto delle Suore Compassioniste Serve di Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Tolomeo e Giovanni Scarascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e RA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Alezio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e RA, sulle istanze di parere ex art. 21 DLgs. n. 42/04 presentate dal ricorrente e sulla consequenziale diffida trasmessa a mezzo P.e.c. in data 17.11.2020 e per la condanna del medesimo Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e RA all’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Istituto religioso Suore Compassioniste Serve di Maria è proprietario di un complesso edilizio in Alezio, in via M. Maddalena RA, 22, in catasto censito al foglio 2 particella 53 subb. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e particelle di terreno n. 735 e 104 del catasto di Alezio.
Trattasi di immobile realizzato nel XIX secolo, denominato “ Villa RA ” ed attualmente destinato in parte a casa di riposo ed in parte ad asilo e convento, entrambi gestiti dall’Istituto religioso Suore Compassioniste Serve di Maria.
Dovendo procedere ad alcuni lavori di adeguamento della struttura alle prescrizioni di cui all’art. 67 R.R. 18/01/2007 n. 4 (“ Residenza sociale assistenziale per anziani ”), l’Istituto ricorrente ha presentato apposita SCIA per tali opere di adeguamento, ma, essendo l’immobile e le sue pertinenze sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte del D.lgs. n. 42/2004, l’Istituto ricorrente ha chiesto, in data 12/09/2019, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e RA l’autorizzazione prescritta dall’art. 21 D.lgs. n. 42/2004, corredando la domanda del relativo progetto e della documentazione scritto-grafica necessaria.
Tale istanza è rimasta priva di riscontro e, a fronte dell’inerzia della Soprintendenza, l’Istituto ha ripresentato - in data 24/03/2020 - il progetto al Comune di Alezio ai fini dell’invio da parte di questo alla Soprintendenza; ma anche tale tentativo si è rivelato infruttuoso, e a fronte del perdurante silenzio del Comune di Alezio e della Soprintendenza, con atto 28/10/2020 il ricorrente ha diffidato il Comune di Alezio a dare per acquisito ex silentio il parere paesaggistico ovvero a provvedere in assenza di tale parere ed a rilasciare l’assenso richiesto.
Con provvedimento 13/11/2020 n. 13578, il responsabile del settore urbanistica del Comune di Alezio ha negato entrambe le richieste, rilevando che “ il silenzio assenso non può trovare applicazione nei casi in cui il privato chiede di essere autorizzato ad eseguire interventi, anche fossero di natura conservativa, su un immobile vincolato come bene culturale, ossia su un bene che presenta interesse storico-artistico, ma deve essere autorizzato dall’Ente a cui compete la gestione della tutela del bene. Ove questa autorizzazione non intervenga nel termine prefissato (“di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza”), il successivo art. 22 stabilisce che il privato interessato può solo diffidare l’amministrazione (rectius la Soprintendenza) a provvedere e successivamente agire ” contro il silenzio di questa.
A fronte di ciò, l’Istituto ricorrente in data 17/11/2020 (a mezzo p.e.c.) ha diffidato la Soprintendenza “ a pronunciarsi espressamente sull’istanza di nulla osta paesaggistico richiesto in data 12/09/19 e reiterato da parte del Comune di Alezio con nota 10/04/20 ed a rilasciare immediatamente il chiesto parere relativamente ai lavori adeguamento del complesso edilizio denominato “Villa RA”, sito in Alezio, con l’espresso avvertimento che decorsi trenta giorni dal ricevimento della presente si procederà come per legge ”.
Anche tale diffida è rimasta priva di riscontro.
Avverso il silenzio serbato dalla Soprintendenza è insorto il ricorrente, il quale – con il ricorso notificato in data 25 gennaio 2021 – chiede a questo T.A.R. di accertare l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e RA, sulle istanze di parere ex art. 21 D.lgs. n. 42/2004 presentate dal ricorrente e sulla consequenziale diffida trasmessa a mezzo p.e.c. in data 17.11.2020 e di condannare il medesimo Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e RA all’adozione di un provvedimento espresso.
Il ricorrente deduce in diritto: Violazione artt. 2 L. n. 241/1990 e 21 D.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per sviamento.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e RA per resistere al ricorso.
Nella camera di consiglio del 21/09/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Non sussiste nella fattispecie concreta in esame alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il termine di centoventi giorni per provvedere sull’istanza in parola, non rilevando ai fini dell’obbligo di provvedere il fatto che la Soprintendenza abbia richiesto documenti (non prodotti) con riferimento ad opere non autorizzate sul compendio storico nell’ambito del distinto procedimento avviato per l’applicazione delle sanzioni ex art. 160 del D.lgs. n. 42/2004. Non trova, dunque, applicazione la prescrizione di cui all’art. 22, comma 2, D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale “ Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta ”.
Il ricorso deve essere accolto con condanna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e RA a provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza decorsi i quali si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta , le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione intimata.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento del silenzio inadempimento come in epigrafe proposta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e RA di pronunciarsi in via definitiva sulla istanza di autorizzazione entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, vi provvederà il commissario ad acta , che sarà nominato, se necessario, ad istanza della parte ricorrente.
Spese compensate, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO