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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE X
GIUDICE UNICO
Dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36140/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Simona Quaranta presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cilea n.39;
ATTORE
E
rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Napoli alla Via Rossini n. 22;
CONVENUTO
NONCHE'
(già ) , in CP_2 Controparte_3 Controparte_4 persona del procuratore Dott. elettivamente domiciliata in Milano, in via M. CP_5
e G. Savarè n.1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Penza che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 16.9.2024 le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito Controparte_1 di un sinistro avvenuto in data 25.02.2019 in località sciistica Andalo – Fai della
Paganella.
Esponeva l'odierno attore che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre era impegnato a discendere una delle piste del comprensorio, era stato investito dal convenuto che, perso il controllo degli sci, gli era rovinato violentemente addosso.
Riferiva, ancora, che, a seguito dell'impatto, aveva accusato forti dolori, in particolare al ginocchio dx, tanto da dover essere aiutato per arrivare a valle e rientrare nel residence ove soggiornava;
specificava poi che, acuitosi il dolore, in data 27.02.2019 si era recato presso la guardia medica di Fai della Paganella dove gli era stata riscontrata la
“distorsione di ginocchio dx, impossibilità all'estensione completa del ginocchio, dolore ed impotenza funzionale”, impedimenti fisici che lo avevano costretto a non lasciare più il residence se non in data 01.03.2019 per far ritorno a casa.
Riferiva, inoltre, di essersi sottoposto, nei giorni successivi al rientro, ad ulteriori controlli ed esami strumentali al cui esito si era reso necessario il suo ricovero presso la clinica
TR dove era stato sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio dx con meniscectomia mediale selettiva e regolarizzazione del menisco laterale;
di qui la necessità, successivamente all'intervento, di sottoporsi ad un ciclo di tecarterapia ed a prestazioni riabilitative e motorie per cui solo in data 31.07.2019 era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale.
A tal fine il Dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, nel Persona_1 presupporre l'esistenza di una concausa preesistente l'evento, aveva valutato il danno biologico, al netto della concausa, nella misura del 6%, con 30 gg di ITT al 100%, 30 gg di ITP al 50% e 20 gg al 25%.
Parte istante lamentava poi il notevole pregiudizio subito in conseguenza dell'evento occorsogli in termini di danni morali e dinamico-relazionali e di impossibilità ad attendere alle normali attività quotidiane;
assumeva quindi dovergli essere riconosciuta/o, a titolo di danno non patrimoniale – da valutare secondo le Tabelle di
Milano sulla base di quanto riportato nella perizia medica -, anche la personalizzazione del danno nonché il pregiudizio subito per non aver potuto godere in modo pieno e soddisfacente della vacanza programmata.
Premesso quanto sopra, nell'ascrivere la responsabilità dell'accaduto al comportamento imprudente e sconsiderato del convenuto, l'attore, in assenza di riscontro alla sua richiesta di risarcimento dei danni ed al successivo invito a stipulare una convenzione di
2 negoziazione assistita, chiedeva, nel merito, all'adito Tribunale di Napoli, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto in merito agli eventi indicati, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 31.313,63 di cui € 21.087,00 a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni patite comprensivo della personalizzazione del danno, € 1.500,00 per il mancato godimento della vacanza programmata, € 8.469,63 per le spese mediche sostenute ed € 149,00 per il mancato utilizzo dello skipass acquistato, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 07.01.2020 si costituiva l'Avv. che preliminarmente Controparte_1 confermava la verificazione dell'evento causato, a suo dire, dalla presenza di un dosso che gli aveva fatto perdere il controllo degli sci e rovinare, per quanto a velocità moderata, sul Sig. Parte_1
Nel segnalare di aver prestato soccorso ed immediata assistenza al danneggiato per condurlo dapprima in un rifugio e poi a valle, parte convenuta, pur non negando il fatto storico fermo restando le dovute precisazioni circa la sua dinamica, confutava tuttavia le conseguenze dell'accadimento da rileggere, a suo avviso, anche sulla base di un pregresso problema al medesimo ginocchio già interessato da lesioni come indicato nella relazione medico-legale prodotta da controparte.
Specificava, ad ogni buon conto, di aver tempestivamente dato notizia del sinistro, appena rientrato a Napoli, alla compagnia assicurativa
[...]
, con la quale aveva contratto polizza - denominata Controparte_6
“Aig sNOw problem” - al momento dell'acquisto dello ski pass settimanale a copertura degli infortuni personali e degli eventuali danni a terzi arrecati nel corso dell'attività sciistica;
d'altra parte, evidenziava ancora, la stessa compagnia assicurativa aveva provveduto ad aprire il sinistro senza però offrire fattivi riscontri ed era stata, altresì, informata dell'avvenuta iscrizione a ruolo dell'atto di citazione notificato dall'attore.
Ferme le considerazioni in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, di cui avrebbe dovuto, a suo parere, comunque farsi carico, in forza della polizza assicurativa, la
[...]
concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale, in via principale, di rigettare CP_6
o, in ogni caso, di contenere la domanda in un minore e diverso importo anche alla luce di eventuali risultanze medico legali a disporsi nel corso del giudizio: in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda come ex adverso proposta, di dichiarare il terzo , in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuto a manlevare e tenere indenne il comparente e, per l'effetto, condannare essa Compagnia a corrispondere tutto quanto eventualmente riconosciuto a parte attrice per effetto della domanda proposta, con vittoria di spese e competenze professionali.
3 Disposta la chiamata in causa del terzo, in data 23.06.2020 si costituiva la CP_2
[...
(già ) che, preliminarmente, Controparte_3 Controparte_7 eccepiva la chiamata in causa da parte del convenuto al fine di essere garantito e manlevato in forza della polizza “sNOw problem” in vigore tra le parti anche per la responsabilità civile.
Rimarcava sul punto come il sinistro oggetto di causa non rientrasse nei casi previsti dal contratto assicurativo essendo ivi specificato in modo chiaro che la copertura in caso di lesioni provocate a terzi da parte dell'assicurato era operativa “ sempreché venga stilato in tempo reale da parte del Servizio di Soccorso sulle piste il verbale con la dinamica e i dati significativi dell'incidente …”; evidenziava, di contro, come, nel caso di specie, per ammissione sia dell'attore che del convenuto, non fosse stato redatto alcun verbale relativo alla dinamica del sinistro né prodotto un verbale di Pronto Soccorso essendosi il
Sig. sottoposto a visita specialistica solo qualche giorno dopo l'asserito sinistro. Pt_1
Assumeva, quindi, di non essere tenuta, causa il mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla polizza, a manlevare l'Avv. resosi peraltro inadempiente nei confronti CP_1 dell'assicurazione anche per non aver dato immediato avviso alla Società della avanzata richiesta di risarcimento danni sì da consentirle di gestire la lite con propri legali di fiducia, procedura prevista dalle clausole contrattuali a pena di decadenza dell'Assicurato del diritto di essere manlevato e tenuto indenne dalla Società.
Confutata, poi, la richiesta risarcitoria anche alla luce di quanto riportato nella stessa perizia dell'attore dove era stata individuata la caduta dagli sci quale concausa della situazione patologica del Sig. evidenziava, sul punto, la necessità di Pt_1 accertamento da parte del CTU medico legale al fine di verificare la suddetta situazione patologica prima del sinistro e la sua concreta incidenza con il sinistro stesso;
contestava, infine, la richiesta di personalizzazione del danno, richiesta invero, ad avviso della compagnia assicurativa, avanzata con mere formule di stile e in alcun modo provata, così come il danno asseritamente subito da vacanza rovinata.
Tanto osservato e dedotto concludeva chiedendo all'adito Tribunale, nel merito, in via principale, di rigettare la domanda di manleva dell'Avv. nei confronti della CP_1 [...] non rientrando il sinistro nei casi di copertura della polizza vigente tra le parti;
in CP_3 via subordinata, nella denegata ipotesi fosse stata ritenuta operativa l'indicata polizza e fosse stata accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto, di accertare e dichiarare il grado di concausa della situazione patologica pregressa del Sig. e la Pt_1 connessione di questa con la necessità dell'intervento, di condannare al CP_3 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ritenuti provati e congrui, con vittoria di spese.
4 Depositate le memorie ex art. 183, VI comma del c.p.c., all'udienza del 17.06.2021 venivano escussi i testi indicati da parte attrice e, verificatane la necessità, il g.i. nominava il CTU Dott. che, in data 07.04.2022, depositava la relazione Persona_2 medico-legale.
All'udienza del 16.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali, e memorie di replica .
Sul merito
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa è ora possibile passare al merito della vicenda.
Giova innanzitutto premettere che, dalle risultanze dell'istruttoria processuale svolta, risultano incontestate - e confermate anche in sede testimoniale – le circostanze di tempo e di luogo del sinistro e le lesive conseguenze patite dall'istante come emerge dalla copiosa documentazione medica depositata agli atti.
In merito alle modalità di accadimento del sinistro e, in particolare, alla sua dinamica, la prospettazione dell'evento fornita da parte attrice nell'atto introduttivo – peraltro non smentita dallo stesso convenuto - ha trovato fedele conferma nella testimonianza dei testi
Sigg. e , rispettivamente fidanzata e fratello dell'istante, Testimone_1 Tes_2 escussi in data 17.02.2021, che hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate e pienamente concordi tra loro.
In particolare, entrambi i testi hanno riferito di aver assistito all'evento e di aver visto investito da dietro, nel mentre scendeva lungo la pista, da un altro sciatore Parte_1 sopraggiunto a velocità sostenuta;
hanno altresì confermato che il lamentava Pt_1 dolore al ginocchio destro e che, nonostante lo sciatore investitore volesse chiamare i soccorsi, aveva invece preferito essere accompagnato, con l'aiuto del fratello e del alla baita a valle e, quindi, far rientro al residence dove era rimasto anche il CP_1 giorno successivo all'incidente per recarsi poi, in data 27.02.2019, alla guardia medica/pronto soccorso di Andalo.
Tali dichiarazioni risultano altresì riscontrate dal certificato – datato 27.02.2019 - del medico di guardia di Fai della Paganella, Dott. , con il quale viene Persona_3 refertata all'odierno istante una “distorsione del ginocchio dx, impossibilità all'estensione completa del ginocchio, dolore ed impotenza funzionale”.
In definitiva, ritiene questo Giudice che sia stata ampiamente fornita la prova, gravante su parte attrice, dell'incidente, della sua dinamica come dedotta nell'atto introduttivo e del nesso di causalità tra il sinistro e i danni riportati.
5 Svolte le premesse che precedono, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito delineati.
Va rilevato preliminarmente che la domanda proposta dall'attore si fonda sul titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. essendo i fatti prospettati nell'atto di citazione riconducibili a tale fattispecie;
ricorrono, infatti, tutti gli elementi costitutivi perché possa configurarsi una responsabilità civile o extracontrattuale (aquiliana) così come sussistono tutti i presupposti per il risarcimento del danno per essere in presenza di un fatto, connotato da colpevolezza, che è stato causa diretta di un evento lesivo, a sua volta connotato da ingiustizia (leso un interesse giuridicamente rilevante quale la salute).
Ciò posto, ai fini del risarcimento dei danni il comparente ha proposto domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa in forza della polizza CP_2 denominata “Aig sNOw problem” stipulata con essa Compagnia a copertura della responsabilità civile verso terzi in occasione dell'acquisto dello skipass settimanale;
di contro, la società assicuratrice ha eccepito la inoperatività, nella fattispecie, dell'indicata polizza causa il mancato rispetto, nel sinistro de quo, da parte del convenuto di quanto previsto dalle clausole contrattuali per poter accedere alla copertura assicurativa per danni involontariamente cagionati a terzi.
In particolare, la ha eccepito l'esclusione dell'operatività della garanzia CP_2 assicurativa per la la mancanza di apposito verbale (punto C.1 della Sezione
Responsabilità Civile del Contratto assicurativo) del Servizio di Soccorso sulle piste indicante la dinamica ed i dati significativi dell'incidente, verbale vincolante, per la compagnia assicurativa, per l'efficacia della garanzia.
Inoltre ha dedotto, quale ulteriore motivo di inoperatività della polizza, il mancato rispetto da parte del convenuto della clausola contrattuale (punto 3 Sezione C -
Responsabilità Civile del Contratto assicurativo) per la quale “ Nel caso in cui venga avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell' , affinché il medesimo Parte_2 possa avvalersi della presente copertura dovrà dare immediato avviso alla società, che metterà a disposizione dell' , per la gestione della lite, propri legali di fiducia dei Parte_2 quali quest'ultimo dovrà necessariamente avvalersi, a pena di decadenza dell' Parte_2 dal diritto di essere manlevato e tenuto indenne dalla Società e/o dall'intermediario”.
Orbene le predette clausole costituiscono , come opportunamente rilevato dal convenuto clausole vessatorie e pertanto vanno dichiarate inefficaci ex art 33 e 34 del d.l.vo
206/2006, in quanto unilateralmente predisposte e non oggetto di trattativa tra le parti.
Ed invero, muovendo dalla qualificazioni quali clausole vessatorie delle clausole che introducono un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, si deve ritenere che la clausola contrattuale che subordina l'operatività della polizza
6 assicurativa alla redazione del verbale da parte del servizio di soccorso che accerti e descriva la dinamica del sinistro, abbia un contenuto vessatorio in quanto si fa dipendere l'efficacia del contratto da un adempimento di mero fatto da parte di un organo terzo, quale il servizio di soccorso che intervenga prontamente sul posto e provveda a tale formalità, ed è rimesso all'iniziativa del danneggiato, che al momento del sinistro ritenga necessario il ricorso al servizio di soccorso.
In questo modo infatti si preclude l'operatività della polizza ogni qualvolta, come nel caso di specie, non emergendo nell'immediatezza del sinistro l'effettiva entità delle lesione subite, non sia stato chiamato il servizio di soccorso, o ancorchè chiamato dalle parti , non sia stata richiesta la redazione del verbale dalle stesse che ignorino la clausola o non la tengano presente, preoccupate delle condizioni fisiche della vittima.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che tale verbale non venne redatto “in tempo reale” in quanto l'attore rifiutò l'invito del a chiamare i soccorsi – CP_1 circostanza confermata da entrambi i testi escussi -e preferì essere accompagnato a valle, sottovalutando l'entità dell'evento di danno e ritenendo di poter gestire l'emergenza senza
l'intervento del servizio di soccorso presente sulle piste (cfr. Memoria ex art. 183, co. 6°,
C.P.C. I^ Termine dell'attore); in buona sintesi la mancata redazione del verbale dell'incidente a cura del Servizio di Soccorso conseguì ad una scelta autonoma e non calcolabile di parte attrice.
In ogni caso la compagnia assicurativa ha avuto tempestivamente contezza dell'evento e dei pregiudizi fisici patiti dall'istante già in data 02.03.2019 a mezzo della comunicazione pec – corredata di copia del certificato medico - inoltrata dal convenuto .
Sul punto si osserva che l'odierno convenuto, in ottemperanza a quanto indicato al punto
1. della richiamata Sezione C della polizza, diede comunicazione alla compagnia assicurativa - con nota pec del 02.03.2019 - dell'incidente verificatosi e delle sue conseguenze lesive, segnalando allo stesso tempo che il Sig. nel rappresentare i Pt_1 danni patiti, si era riservato eventuali azioni risarcitorie a suo carico.
Analoghe valutazioni devono esprimersi in ordine alla menzionata clausola contrattuale
(punto 3 Sezione C - Responsabilità Civile del Contratto assicurativo) che impone all'assicurato previa comunicazione della richiesta di risarcimento del danno di avvalersi dei legali designati dalla compagnia assicurativa a pena di decadenza dalla garanzia assicurativa.
Al riguardo giova rilevare che la clausola in oggetto va tenuta distinta dal cd. patto di gestione della lite che costituisce un negozio atipico ed accessorio al contratto di assicurazione, in base al quale l'assicuratore, a fronte di un evento che coinvolge la responsabilità civile dell'assicurato nei confronti di terzi, assume, fino a quando ne abbia
7 interesse, la gestione diretta della vertenza di danno, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti. In tale ambito l'assicuratore agisce come un mandatario senza rappresentanza nell'interesse di entrambe le parti contraenti: ivi infatti, l'assicuratore, nel tutelare l'assicurato, tutela anche se stesso, riservandosi la facoltà di sostenere i costi del contenzioso che egli abbia deciso di seguire in via diretta.
La differenza risiede essenzialmente nelle conseguenze che discendono dall'inosservanza della clausola, dal momento che alla violazione del patto di gestione della lite consegue che le spese per resistere in giudizio rimangono a carico della parte, venendo meno l'obbligo rimborso delle stesse previsto dall'art 1917 comma 3 c.c., non essendo tenuta l'assicurazione a tale obbligo, allorchè non abbia potuto esercitare l'attività difensiva per conto dell'assicurato, mentre nel caso di violazione della clausola in esame consegue la decadenza dalla garanzia assicurativa, trasmodando la scelta processuale della parte che si sia avvalsa di un proprio difensore dal piano della regolamentazione delle spese processuali a quello sostanziale, determinando l'inoperatività della polizza.
E' evidente la vessatorietà della clausola che subordina l'efficacia del contratto assicurativo, ad una scelta meramente processuale della parte alterando ingiustificatamente l'equilibrio contrattuale.
A ciò si aggiunga che sul piano fattuale non sussistono i presupposti affinchè la compagnia assicurativa possa invocare la clausola in oggetto , dal momento che sebbene l'avv. abbia tempestivamente notiziato la compagnia assicurativa della CP_1 instaurazione del presente giudizio da , alcun riscontro riceveva dalla società Parte_1 assicurativa che non forniva nessuna indicazione in merito alla disponibilità di un avvocato designato dalla compagnia per costituirsi in giudizio. .
Segnatamente alla missiva inoltrata a mezzo pec il 02.03.2019 con la quale l'avv. informava la compagnia del sinistro, seguiva la nota pec del 30.12.2019 con CP_1 la quale il convenuto comunicò all'assicurazione l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'atto di citazione notificatogli. Orbene, dagli atti non risulta che la , una volta CP_2 portata a conoscenza del giudizio, si sia attivata nei confronti del proprio assicurato dando disponibilità in ordine all'attività difensiva a farsi .
In definitiva, una volta esclusa l'efficacia delle clausole invocate dalla compagnia assicurativa, questo Giudice ritiene legittima la richiesta di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della , essendo operativa ed applicabile alla specie CP_2 la copertura prevista dalla polizza assicurativa stipulata all'atto dell'acquisto dello skipass settimanale.
Della liquidazione del danno
8 Venendo ora alla quantificazione del danno subito dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa il CTU nominato nel corso del processo, Dott.
rilevata la possibilità di sussistenza del nesso causale tra le lesioni patite Persona_2 dall'attore e l'evento traumatico come riferito, ha accertato che l'istante, a seguito dell'incidente avvenuto in data 25.02.2019, ha riportato un “trauma distorsivo al ginocchio destro, in soggetto già operato di ricostruzione del legamento crociato anteriore
(LCA), con rottura del neo legamento, rottura a manico di secchio del menisco mediale e lesione parcellare del corpo del menisco laterale”.
Al proposito, il consulente ha indicato in gg 30 il periodo di inabilità temporanea totale
(I.T.T.) ed in ulteriori gg 50 quello di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di cui gg 30 al valore medio del 50% e gg 20 al valore medio del 25% e, relativamente ai postumi del trauma subito, ha indicato nella percentuale del 5% la misura della loro incidenza sulla complessiva efficienza psico-fisica dell'attore (danno biologico).
Le riportate conclusioni vanno certamente recepite e condivise da questo Giudice, essendo state tutte congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così determinato, questo Giudice, pur in presenza, nella fattispecie, di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni cd. “micropermanenti” disciplinate, ai fini del risarcimento, dall'art. 139 del D.lgs. 209/200 (Cod. Assic.), ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte ((Cass. n.12408/2011 – in tal senso Corte
d'Appello di Milano, Sez. II Civ., sentenza n. 1034/2016) - secondo il quale i criteri di cui all'indicata disciplina sono specificamente applicabili per i soli danni derivanti da circolazione stradale e per quelli connessi all'attività sanitaria;
tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza ritiene invece questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione – recentemente aggiornate all'anno 2024 - del danno biologico elaborate dal Tribunale di
Milano.
In applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (25 anni) va dunque riconosciuta all'istante, a
9 titolo di risarcimento danni, la somma di € 7.663,00 per l'inabilità permanente ed €
5.750,00 per inabilità temporanea, per un importo complessivo di € 13.413,00.
Non sussistono invece i presupposti per incrementare l'importo risarcitorio così quantificato perché il danneggiato non ha dimostrato circostanze specifiche tali da giustificare la personalizzazione del danno, né ha provato, nemmeno in via presuntiva, la lamentata sofferenza psico-fisica che consente al giudice di far luogo all'incremento delle somme liquidate a titolo di danno biologico;
del resto, se è vero che la giurisprudenza di legittimità più recente ha rimarcato l'ontologica differenza tra il danno c.d. dinamico relazionale, inteso come menomazione permanente delle attività quotidiane, e danno morale, inteso come patimento interiore del danneggiato non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, affermando che essi devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, è pur vero che resta fermo il principio secondo cui il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore, o danno morale, non è “in re ipsa” e può essere risarcito ove sia correttamente dedotto ed adeguatamente provato (cfr. Corte di Cass. n.
7513/2018; Cass. 19151/2018; 23469/2018; 2788/2019).
Nella specie l'attore, nel limitarsi ad una richiesta di riconoscimento del danno morale del tutto generica e priva di specifica e puntuale allegazione, non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può essergli riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato.
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato andrà aggiunta la somma dovuta quale rimborso per le spese mediche sostenute.
A tale titolo l'istante ha richiesto un rimborso complessivo di € 8.469,63, comprensivo delle spese sostenute per l'intervento chirurgico (€ 5.000,00) e la degenza presso la
Clinica privata TR (€ 2.020,00) nonché per le successive cure riabilitative (€
606,30) e per la redazione, ad avvenuta guarigione, della consulenza tecnica medico- legale per la valutazione dei postumi del sinistro sulla sua efficienza psico-fisica (€
305,00).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice non potersi riconoscere il ristoro degli esborsi sostenuti per l'intervento chirurgico e le relative spese di degenza nonché per le successive terapie riabilitative essendo stata del tutto personale – ancorché non sindacabile in punto di diritto - la scelta dell'attore di rivolgersi a una struttura sanitaria privata anziché pubblica, trattandosi nel caso di prestazioni che ben potevano
10 essere dispensate, come osservato dall'ausiliario tecnico nella CTU, anche dal Servizio
Sanitario Nazionale.
Ai fini del ristoro del danno subito la condotta del danneggiato è stata quindi contraria ai canoni di buona fede e correttezza per cui, pur potendosi recare in una struttura sanitaria pubblica – a meno della comprovata impossibilità di ricevere ivi cure adeguate - si è rivolto ad una clinica privata venendo meno al principio di solidarietà che impone al danneggiato di adottare, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, un comportamento tale da limitare i pregiudizi conseguenti al fatto illecito altrui (art. 1227, co° 2, c.c.).
Sulla base di tali premesse vanno pertanto ristorate le sole spese sostenute nell'immediatezza dell'evento (€ 20,00) e quelle per la tempestiva e puntuale diagnosi delle lesioni riportate nell'infortunio (risonanza magnetica e visita specialistica per €
252,00), oltre le spese farmaceutiche (€ 45,30) e quelle per il noleggio dell'apparecchiatura riabilitativa (€ 200,01), il tutto per un ammontare complessivo di €
517,31.
Parimenti non può essere ristorato il costo (€ 305,00) sostenuto, ad intervenuta guarigione, per la consulenza medico-legale al fine di provare la sussistenza di un danno biologico conseguente al sinistro per cui è causa.
Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1. c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03.01.2013, n.84;
Cass. Sez. 3, 20.02.2015, n. 3380).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che la richiamata voce di spesa per la CTP sia da intendersi “superflua” trattandosi di esborso, sostenuto dalla parte vincitrice, per la quale non si ravvisa alcuna relazione di indispensabilità ed inevitabilità né ha arrecato qualsivoglia utilità nel processo.
In definitiva deve essere liquidato in favore del Sig. per il danno biologico Parte_1 subito per effetto del sinistro in oggetto l'importo complessivo di € 13.413,00, oltre €
517,31 per spese mediche.
Per quanto attiene, poi, la richiesta di un ulteriore riconoscimento a titolo di danno non patrimoniale per effetto della sofferenza derivante dal non aver potuto godere in modo pieno e soddisfacente della vacanza programmata, si osserva che la Suprema Corte, muovendo dall'individuazione di tale categoria di danno nell'ambito del pregiudizio ex art. 2059 c.c., oltre a precludere la risarcibilità dei meri disagi (cfr. Cass. Civ. S.U., 19 agosto
2009, n. 18536), riconosce il diritto al risarcimento solo in presenza di fatti che eccedono
11 una certa soglia di offensività del bene vacanza, incidendo in modo apprezzabile sul godimento del periodo di riposo.
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede infatti la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime e si traduce in una operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del Giudice di merito da basare su taluni elementi quali, in particolare, la irripetibilità della vacanza, il valore soggettivo alla stessa attribuita dal fruitore, lo stress psicofisico subito e l'eventuale esborso economico.
Orbene, nel caso di specie, le prove agli atti non hanno consentito di ricavare alcun serio elemento tale da indurre a ritenere la sussistenza di un turbamento psicofisico e/o di un danno tale da incidere sulla sfera psico-fisica del richiedente, né tale da vulnerare interessi costituzionalmente garantiti nell'ambito della previsione giurisprudenziale di cui all'art. 2059 c.c.
Sul punto la domanda va pertanto respinta per carenza probatoria e documentale.
Va invece riconosciuto l'importo di € 149,00 a titolo di rimborso per mancato godimento dello skipass, acquistato (€ 224,00) dall'attore per i 6 giorni di vacanza e, di fatto, utilizzato per soli 2 giorni a causa dell'intervenuto incidente le cui conseguenze lesive non hanno consentito all'attore di riprendere le attività sciistiche.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi “compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. in tal senso ed ex multis, Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995 n. 1712 nonché Cass. 10 marzo 2000 n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudice ritiene equo ordinare il pagamento in favore di degli interessi, al tasso legale, dalla Parte_1 data dell'evento dannoso e fino al soddisfo, sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto all'attualità, pari ad € 13.413,00, ma devalutato, in base agli indici ISTAT, al 25.02.2019
– quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 25.02.2019 e
12 fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, sempre in base all'indice menzionato, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto (cfr. in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999 n.
13470; Cass. 21 aprile 1998 n. 4030).
Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico del convenuto
Sig. Controparte_1
In virtù di quanto precisato supra , infine, la ( già ) è CP_2 Controparte_3 tenuta a tenere indenne, ex art. 1917, 1° comma, cod.civ., il Sig. Controparte_1 di tutte le somme innanzi indicate.
[...]
Sulle spese
Le spese di lite nei rapporti tra l'attore ed il convenuto Sig. Controparte_1 seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 26.000,001 ad euro 52.000,000
Nei rapporti tra il Sig. e la (già Controparte_1 CP_2 CP_3
), in persona del suo procuratore, quest'ultima è tenuta a manlevare il predetto
[...] integralmente delle spese sostenute per resistere in giudizio ex art. 1917, 3° comma, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civ., in persona del G.M. dott.ssa Maria Rosaria Giugliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 36140/2019 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di € 13.413,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al soddisfo, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
25.02.2019 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
25.02.2019, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
13 2. condanna, altresì, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 517,31 a titolo di spese mediche;
3. condanna, altresì, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 149,00 per mancato utilizzo dello skipass;
4.condanna, altresì, al pagamento in favore dell'attore degli Controparte_1 interessi al saggio legale sulle somme di cui ai capi 1, 2 e 3 dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
5.accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_1 della (già ), in persona del suo procuratore, e, per CP_2 Controparte_3
l'effetto, condanna (già ), in persona del suo CP_2 Controparte_3 procuratore, a manlevare e tenere indenne di quanto tenuto a Controparte_1 corrispondere in virtù della presente sentenza ai punti 1., 2., 3. e 4.;
6.condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore Controparte_1 dell'attore che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
7.pone le spese del CTU, come definitivamente liquidate in € 600,00 , oltre IVA e CP se dovute, definitivamente a carico (già ), in persona del CP_2 Controparte_3 suo procuratore;
8.condanna la (già ), in persona del suo procuratore, a CP_2 Controparte_3 tenere indenne di tutte le somme che è tenuto a corrispondere Controparte_1 all'attore di cui ai precedenti punti 6. e 7.;
9. condanna la (già ), in persona del suo procuratore, CP_2 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali sostenute direttamente dal Sig. Controparte_1 che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali oltre Iva e CPA, come per
[...] legge.
Così deciso in Napoli, il 4.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano
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