Art. 1. Articolo unico
Dopo l' articolo 3 della legge 13 giugno 1966, n. 543 , concernente l'istituzione presso l'Universita' degli studi di Siena della facolta' di scienze economiche e bancarie, e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
"Art. 3-bis. - La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti a tutti gli effetti alle lauree in economia e commercio".
Dopo l' articolo 3 della legge 13 giugno 1966, n. 543 , concernente l'istituzione presso l'Universita' degli studi di Siena della facolta' di scienze economiche e bancarie, e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
"Art. 3-bis. - La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti a tutti gli effetti alle lauree in economia e commercio".