Articolo 61 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 59Articolo 142
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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 61. Attivita' in regime di prestazione di servizi 1. E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica ((l'articolo 23, comma 1-bis)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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