Articolo 31 del Codice ambientale
Articolo 27Articolo 27 ter
Versione
29 aprile 2006
>
Versione
13 febbraio 2008
Art. 31. ((Attribuzione competenze)) (( 1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e' rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale. ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente