Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5356/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5356/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA G. TORRE N. 74 B/1 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
[...] C.F._1
ATTORE
E
. B/1 (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA S. ALFONSO, 16 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv.
PARASCANDOLO LAURA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per aver introdotto il procedimento di mediazione oltre il termine di 15 gg assegnato dal G.I..
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28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 ) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo” (cfr. Cass. 32454/2024).
Va rigettata anche l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dal CP_1
all'avv. Parascandolo, per omessa attestazione dell'autenticità della autografia del conferente, atteso che le S.U, ormai da tempo hanno chiarito che il disposto dell'art. 83 c.p.c., che richiede la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, sia osservato anche in tutte le ipotesi in cui l'avvocato omette di firmare subito dopo la sottoscrizione ma firmi a chiusura l'atto nel quale il mandato si inserisce. Con tale sottoscrizione, infatti, il difensore fa proprio l'intero contenuto dell'atto, inclusa la procura che ne costituisce elemento non separabile (cfr Cass. s.u. n. 25032/2005).
Nel caso di specie, peraltro, dall'esame del mandato, si evince la esistenza dell'attestazione dell'autenticità dell'autografia dell'amministratore del condominio conferente.
Nel merito, va rigettato il motivo di impugnazione concernente l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del punto 2) all'ordine del giorno della delibera del 3.8.2026, con la quale si è rinunciato all'applicazione della penale di euro 6.000,00 nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione.
Invero, «in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni (ex multis Cass. civ. sent. n. 821/2014)».
Sulle delibere dell'assemblea di condominio edilizio, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che si estende anche al riguardo dell'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d'essere. Anche in tale evenienza, il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo
Pagina 2 di 4 stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cassazione 10199/2012; 14560/2004; 3938/1994 e 731/1988)». Di conseguenza «...poiché rientra tra i poteri dell'assemblea, quello di deliberare in ordine ad una transazione che attenga spese di interesse comune (Cassazione 7201/2016; 1234/2016e
821/2014), il deliberato in esame non è sindacabile sotto il profilo della convenienza e della opportunità come, invece, la domanda di parte attrice vorrebbe indurre a ritenere, con un apprezzamento di motivi che si appalesano esclusivamente come di merito e non di legittimità.
Analogo discorso vale anche per il motivo di impugnazione concernente l'approvazione del punto 3) dell'ordine del giorno.
Peraltro, “L'assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, pur riferentesi alle parti comuni dell'edificio condominiale, non rientrino nella rappresentanza giudiziale attiva del attribuita CP_1 all'amministratore dall'art 1131 c.c., è legittimata a rinunciare all'azione nei confronti dell'appaltatore, che abbia eseguito opere di manutenzione dell'edificio, senza che tale delibera possa invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti dell'appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto” (cfr. Cass. n. 5645 del 21 febbraio 2022).
Per gli “Una tale deliberazione assembleare determina, peraltro, l'insorgere Parte_2
del potere-dovere dell'amministratore, ex art. 1130, n. 1, c.c., di darne attuazione, sicché la stessa non può integrare un fatto illecito idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria personale dell'amministratore, oppure una condanna al risarcimento del danno del
, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività CP_1 condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Laura Parascandolo, difensore del Condominio dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Nocera Inferiore, 17/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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