Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Ordinanza collegiale 28 novembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Decreto collegiale 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IM Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Nazionale EnalCaccia, Pesca e Tiro, Arci Caccia, ANUU Migratoristi, CONF.A.V.I. Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane,
Ente Produttori Selvaggina, Associazione italiana della caccia – Italcaccia, non costituiti in giudizio.
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Regione -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 11/6/25, pubblicata sul Bur il 11\6\25 al n. 74, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede la chiusura della caccia al germano reale fino al 31 gennaio 2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione -OMISSIS- e della Federazione Italiana della Caccia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IM ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Regione -OMISSIS-, in data 15 aprile 2025, ha trasmesso all’Ispra ed al Comitato Faunistico Venatorio Nazionale il progetto di calendario venatorio 2025/2026 per l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 18 L. 157/1992.
Il Comitato ha espresso parere favorevole alla chiusura della caccia all'avifauna acquatica al 31 gennaio 2026, ritenendo opportuno allineare la chiusura del germano reale a quella delle altre specie acquatiche per evitare un’eccessiva pressione venatoria, considerato il trend positivo della specie.
L’Ispra, invece, sulla base dell'aggiornamento dei Key Concepts 2025, ha sconsigliato di prolungare la caccia all'avifauna acquatica oltre il 19 gennaio 2026, in assenza di dati certi che dimostrino come la migrazione prenda avvio dopo la terza decade di gennaio.
Con DGR n. 649 dell'11 giugno 2025, la Regione ha approvato il calendario venatorio fissando la chiusura della caccia all'avifauna acquatica, incluso il germano reale, al 31 gennaio 2026, disattendendo il parere dell’Ispra.
Con ricorso notificato il 9 luglio 2025, l'associazione ambientalista ha impugnato il calendario venatorio nella parte in cui fissa la chiusura della caccia al germano reale al 31 gennaio 2026 anziché al 19 gennaio 2026, deducendo il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del principio di precauzione. Secondo la ricorrente, la Regione ha disatteso il parere dell’Ispra senza fornire prova contraria fondata su dati scientifici di eguale livello che dimostrino l'inizio della migrazione prenuziale dopo la terza decade di gennaio. Le motivazioni inoltre non superano i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la decade di sovrapposizione richiede dimostrazione effettiva della sovrapposizione, operando altrimenti il principio di precauzione con applicazione dei termini KC.
Si sono costituiti la Regione -OMISSIS-, la Federazione Italiana della Caccia e l'Associazione Nazionale Libera Caccia eccependo in rito:
- l’irricevibilità/inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio;
- la carenza d'interesse, in quanto la riforma operata dalla L. 207/2024 ha modificato radicalmente il sistema stabilendo che l'esercizio venatorio è legittimato direttamente dalla legge per ciascuna annata (il calendario non è più atto autorizzativo della caccia ma determina solo limiti di prelievo e orari) ragion per cui, essendo la caccia al germano reale espressamente consentita dalla legge dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'annullamento del calendario farebbe solo riacquistare efficacia all'ultimo calendario legittimamente applicato (2024/2025), senza alcun vantaggio per la ricorrente;
- la genericità del ricorso, essendosi la ricorrente limitata a richiamare il parere dell’Ispra senza argomentare i presunti vizi delle motivazioni regionali né fornire alcun principio di prova.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 4.09.2025 all’esito della quale il Collegio, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, dopo aver richiamato l’art. 18, co. 4, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in base al quale “ In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio ”, e dopo aver constatato che “ il ricorso è stato notificato solamente a Federazione Italiana della Caccia ”, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle restanti associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale.
La ricorrente, con atto depositato in data 21.10.2025, ha dato atto dell’intervenuta notificazione nei confronti di tutte le associazioni venatorie “ ad eccezione di quella diretta all’associazione E.P.S. la cui cartolina è tornata indietro al mittente solo in data 16\10\25 con la dicitura “irreperibile\trasferito” ”.
Come da documento versato in atti sempre in data 21.10.2025, si evince che la ricorrente, preso atto dell’esito negativo del tentativo di notifica, ha provveduto a notificare il ricorso a mezzo pec fruendo di un indirizzo non presente nei pubblici registri.
La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del giorno 11.12.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’associazione venatoria E.P.S., parte necessaria ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 157/1992.
Nonostante l’ordinanza n. -OMISSIS- avesse disposto l’integrazione, la ricorrente, preso atto dell’esito negativo della notificazione a mezzo posta (cartolina restituita con la dicitura “irreperibile/trasferito”), ha tentato la notifica via PEC utilizzando un indirizzo non presente nei pubblici registri, modalità non idonea a perfezionare la notificazione.
Secondo costante giurisprudenza, l’integrazione del contraddittorio è condizione di procedibilità e la sua omissione comporta l’inammissibilità del ricorso.
Invero: il Consiglio di Stato ha chiarito che la mancata notifica ai controinteressati individuabili impedisce la costituzione di un contraddittorio integro, requisito essenziale del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sentenza n. 5362 del 2015); la Cassazione ha ribadito che l’ordine di integrazione del contraddittorio è assistito da termine perentorio e la sua inosservanza determina l’inammissibilità del gravame (cfr. Cass., Sentenza n. -OMISSIS- del 2024); la giurisprudenza di merito ha confermato che l’omessa notifica alle parti necessarie rende il ricorso inammissibile, salvo tempestiva autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (TAR Lazio, Sentenza n. 10724 del 2020).
Inoltre, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.2232 del 2017), in caso di irreperibilità della sede dell’ente, la notificazione deve essere effettuata al legale rappresentante prima di ricorrere a forme alternative. La ricorrente, invece, si è limitata a un tentativo via PEC non ufficiale, senza adempiere all’obbligo di notificare al rappresentante legale.
Pertanto, non essendo stato correttamente integrato il contraddittorio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese vanno compensate attesa la definizione in rito della controversia.
Va infine confermata l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata dalla competente commissione, sussistendone i relativi presupposti, e va conseguentemente disposta la liquidazione del compenso in favore del difensore.
Si ritiene congruo, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’attività processuale espletata ‒ tenuto altresì conto che l’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori ‒ liquidare al difensore, avvocato IM Rizzato, nella misura di complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Liquida, in relazione al patrocinio a spese dello Stato svolto, il compenso al difensore, avvocato IM Rizzato, nella misura di complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
IM ZA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM ZA | Ida OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.