Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 7846/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti GIUSEPPE EMANUELE GRECO e ROSALIA
MANUELA LO CASCIO
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to MASSIMILIANO MARINELLI
- resistente –
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro tempore, con l'avv. MARCO DI GLORIA
- resistente –
All'esito dell'udienza del 5.5.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1
[...]
[...]
a Controparte_3
corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di euro
23.658,04 euro, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento;
condanna l'
[...]
Controparte_3
al versamento dei contributi previdenziali maturati a decorrere
[...]
dal 22.1.2019, parametrati alla retribuzione come sopra indicata, oltre sanzioni come per legge;
compensa di un terzo le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Azienda convenuta e condanna quest'ultima alla rifusione in favore di parte ricorrente dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Condanna altresì l'azienda convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 1500,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute CP_2
per legge.
Compensa le spese di lite tra l' e il ricorrente. CP_2
Pone a carico dell'azienda conventa le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.7.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, Controparte_4
avendo premesso di aver ivi lavorato come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_5 [...]
poi, a far data dal 2001 sino al 16 maggio 2013, data in cui la Parte_2 [...]
aveva inviato la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, Parte_2
lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00, e dal 1° aprile 2021 per
2 ulteriori sei ore settimanali, e di aver continuato a svolgere, anche successivamente alla suddetta data e senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( con mansioni di amministrativo e dal 2009 CP_1
mansioni di OSS, svolgendo anche mansioni diverse e superiori rispetto a quelle cui avrebbe dovuto espletare nell'ambito delle suddette Convenzioni, chiedeva di accertare che il ricorrente dal 2006 ad oggi ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di CP_1
amministrativo e operatore appartenente rispettivamente alla Categoria BS e A del
C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità, in forza di un rapporto con le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato e condannare l' CP_1
resistente al pagamento della somma di € 93.700,21 di cui € 77.164.99 a titolo di differenze retributive ed € 16.535,23 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dal settembre 2006 a oggi, oltre al versamento dei contributi e al riconoscimento dell'anzianità di servizio, con condanna altresì al risarcimento del danno patito.
La azienda convenuta si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione delle pretese creditorie di controparte e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Resisteva in giudizio l' facendo atto di prontezza a ricevere i contributi CP_2
eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione maturata.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi e l'espletamento della ctu contabile, è stata decisa.
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è infondata tenuto conto del tenore delle domande attoree, finalizzate all'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso presso (e con) l' e dei connotati che CP_1
hanno caratterizzato lo stesso (durata, inserimento stabile dei lavoratori nell' organizzazione aziendale).
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono, sulla scorta delle argomentazioni già espresse, in fattispecie analoghe, da questo Tribunale, e che si ritiene di condividere.
3 Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso con parte resistente, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
deduce, quindi, che il rapporto intercorso con l' avrebbe perso il carattere assistenziale suo tipico, assumendo i connotati di CP_1
un lavoro subordinato.
Tale prospettazione di fatto va condivisa seppure ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c.
Ed invero, al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui : “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000,
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto,
l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155). Le disposizioni e la giurisprudenza appena richiamate impediscono di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporti di lavoro subordinato anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, ma residua, in tali casi, – in applicazione dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive (cfr. Cass. n.
27125/2022). Ed infatti sebbene “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti
(oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di
4 lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n.
13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022).
Da ultimo è stato inoltre affermato questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo necessario a tal fine oltre alla difformità rispetto a progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione di fatto di un rapporto d'impiego (Cass. Ordinanza n. 3504 del 7.2.2024).
Orbene, con riferimento al caso in esame, deve ritenersi pacifico che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, la parte ricorrente abbia prestato Parte_2
la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente, svolgendo mansioni coerenti con le finalità istituzionali della stessa, stabilmente inclusa nella sua struttura organizzativa, senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità) progetto;
né l' del resto, deduce, e comunque non prova, che successivamente alle CP_3
convenzioni allegate al ricorso (sub doc. 3), siano stati predisposti ulteriori progetti.
Deve quindi ritenersi che l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino
è avvenuta, dal maggio 2013, in assenza di qualsivoglia progetto. Né può dubitarsi della necessità di predisporre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000 e 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei), e che la
Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell' “ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017).
5 Deve in particolare ritenersi accertato che la parte ricorrente abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di amministrativo e poi dal 2009 di oss indicate in ricorso, per l'orario di lavoro di 30 ore settimanali indicato in ricorso (cfr. dichiarazione teste “il ricorrente è stato assegnato presso l' nel 2005/2006 Tes_1 CP_1
dapprima alla direzione sanitaria del Civico, lavorando nel padiglione amministrativo al secondo piano collaborando con il vice direttore sanitario dott. Tes_2
svolgendo mansioni di segreteria, e il particolare rispondendo al telefono, smistando la posta, archiviando cartelle cliniche, e osservando un orario che andava dal lunedì al venerdì sempre per 6 ore giornaliere, anche se a partire dal 2008 è stata applicata un'integrazione oraria di circa 11 ore mensili nei reparti e per gli ausiliari per un anno circa, così come è stata applicata un'integrazione oraria a partire dal 2021 per tutti di 26 ore mensili.
Posso riferire in ordine alle mansioni del ricorrente in quanto, come detto, lavoravamo nello stesso padiglione e capitava di incontrarlo durante la giornata, ovvero di salire al secondo piano del padiglione e vederlo valorare o che il ricorrente scendesse al primo piano per consegnare documentazione all'area risorse umane. Che io sappia non coordinava il lavoro di altro personale.
Penso che dal 2009 in poi fosse assegnato come ausiliario in sala operatoria del reparto ortopedia del Civico, ma lavorando in un altro palazzo non posso riferire direttamente sulle mansioni svolte.
Adr avv. Lo Cascio: Il ricorrente dal 2017 in poi è stato assegnato al reparto otorino occupandosi della distribuzione dei pasti, del cambi biancheria, del magazzino del riordino dei carrelli e dell'accoglienza dei familiari dei pazienti. Posso riferirlo in quanto il mio compagno nel 2019 per 2/3 giorni è stato ricoverato presso questo reparto ed io sono stata lì durante il giorno ad assisterlo”; cfr. dichiarazioni del teste “Conosco il ricorrente in quanto dal Tes_3
2010 sono stato assegnato al reparto otorino del Civico come infermiere e ricordo che nel 2016 circa vi è stato assegnato anche il ricorrente con mansioni di accoglienza dei pazienti, cambio biancheria, rifacimento letti, distribuzione
6 dei pasti, sistemazione del magazzino e talvolta assistenza ai medici ne senso di passare gli strumenti in reparto.
Preciso che io osservavo dei turni mattutini, pomeridiani o serali, per 4/5 giorni la settimana
e il ricorrente lo vedevo principalmente la mattina dalle 07.00 alle 14.00 circa, è capitato anche il sabato mattina.
Adr avv. lo Cascio: Il ricorrente si occupava anche, in caso di bisogno, del trasporto di campioni da laboratorio.
Preciso che presso l' vi è una carenza di personale tanto che tuttora nei turni CP_1
pomeridiani e notturni e il sabato e i festivi non vi sono OSS”).
Le mansioni di amministrativo svolte sino al 2009, poi, risultano riconducibili al livello B, e non al livello BS, di cui al CCNL di categoria, tenuto conto che le mansioni, svolte dal ricorrente, per come riferite dalla teste rispondere al Tes_1
telefono, smistare la posta, occuparsi dell'archivio-non implicano il coordinamento di personale, l'assunzione di responsabilità e particolare specializzazione (cfr. CCNL di categoria secondo cui appartengono “livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”, attagliandosi piuttosto al livello B
(“appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”).
Alla luce delle dette evidenze probatorie, da cui emerge l'espletamento di un'attività lavorativa in coerenza con le finalità istituzionali dell'azienda e con stabile inserimento in essa, e tenuto conto di quanto detto prima circa l'assenza di qualsivoglia progetto, deve ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto d'impiego di fatto, con diritto della parte ricorrente, ai sensi dall'art. 2126 c.c., al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore, di pari anzianità, che abbia svolto mansioni assimilabili alle dipendenze della convenuta,
7 con orario settimanale di 30 ore, con regolarizzazione della posizione contributiva, sebbene debbano ritenersi prescritti tutti i crediti contributivi maturati prima del
22.1.2019 ovvero cinque anni prima rispetto alla data di costituzione in giudizio dell' non potendosi attribuire efficacia interruttiva alla diffida in atti(cfr. Cass. CP_2
Sez. L, Ordinanza n. 3661 del 07/02/2019).
Bisogna, peraltro, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_3
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre
2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l' oltre a non aver alcun potere disciplinare, era CP_1
pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti (retributivi) spettanti al ricorrente per il periodo antecedente al
20.12.2018 ovvero per il quinquennio che precede la data di notifica del ricorso
8 (intervenuta il 20.12.2023, e considerando che per la diffida allegata in atti e tempestivamente depositata- all. n.12- non vi è prova del relativo invio alla parte convenuta), e pertanto, alla luce del periodo temporale per il quale non opera la prescrizione, solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto ad un lavoratore di cui al livello A del ccnl comparto sanità con orario settimanale di 30 ore, quantificate dal ctu in 23.658,04 euro, oltre accessori come per legge per il periodo successivo alla data di deposito della ctu (ritenendosi i detti conteggi condivisibili, stante l'assenza di vizi logico-giuridici e di errori di calcolo).
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittimità dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue. E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una
P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art.
36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio
2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha lavorato per la convenuta in forza di contratti a termine ma sulla scorta di convenzioni con la Regione Siciliana
9 e l' ponendosi dunque al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo CP_2
determinato cui la giurisprudenza sopracitata si riferisce.
Dunque, tale domanda non può essere accolta.
Va ugualmente respinta la domanda spiegata per il pagamento del TFR, dal momento che il rapporto di lavoro de quo è ancora in corso.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, che vanno compensate di un terzo e poste per il resto a carico dell' e quantificate tenuto conto anche CP_1
della serialità della controversia in esame, nonché distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' vanno compensate, stante la posizione CP_2
processuale di quest'ultimo, mentre quelle tra l' e l'azienda resistente seguono CP_2
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno poste a carico della convenuta le spese della ctu, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'8/05/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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