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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6013/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato il [...] a [...]; Parte_1 [...]
nato il [...] a [...] e Controparte_1 Parte_2
, nata l'[...] a [...], entrambi in proprio e in qualità di
[...]
genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nato il Persona_1
27/06/2007 a AD (MS) Brasile, , nata il [...] a [...] Parte_3
Brasile e , nato il [...] a [...]; Persona_2 Pt_1 Parte_4
, nata il [...] a [...] e , nato il
[...] Parte_5
29/08/1973 a Fátima do Sul (MS) Brasile, entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nata il [...] a Persona_3
Campo Grande (MS) Brasile e , nata il [...] a [...] Parte_6
(MS) Brasile (con l'avv. Domenico Morra)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_2
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 5 maggio 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo d'esser (eccezion fatta per quanto attiene e dei Parte_2 Parte_5
quali si dirà nel prosieguo) discendenti di (in atti anche , Persona_4 Controparte_3 cittadino italiano, nato l'[...] a [...], il quale contraeva matrimonio il
1 27/09/1896, a San Paolo di Civitate (FG), con , unione dalla quale nasceva il Controparte_4
17/09/1909, a Junin (BA) Argentina, il quale contraeva matrimonio Controparte_5
l'11/09/1930 a Braúna (SP) Brasile con unione dalla quale nasceva il Controparte_6
25/08/1935, a Braúna (SP) Brasile, il quale -il 07/01/1956 a Luziânia (SP) Brasile- Parte_7
contraeva matrimonio con , unione dalla quale nasceva il 07/08/1957, Persona_5
a San Paolo (SP) Brasile, che -il 01/07/1978 a Vicentina (MS) Brasile- Parte_8
contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano, a Fátima do Parte_1
Sul (MS) Brasile, (23/12/1978), Controparte_1 Parte_4
(25/08/1981) ed (30/10/1985). Parte_1
contraeva matrimonio l'11/11/2015 a AD (MS) Controparte_1
Brasile con e dalla loro unione nascevano, a AD (MS) Brasile, Parte_2
(27/06/2007), (02/03/2011) e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Persona_2
(31/01/2021). Pt_1
contraeva matrimonio il 02/07/2005, a Campo Grande Parte_4
(MS) Brasile, con e dalla loro unione nascevano, a Campo Grande (MS) Brasile, Parte_5
(26/02/2009) e (31/10/2011). Persona_3 Parte_6
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione scritta del procedimento la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti (eccezion fatta per quanto attiene e ) dal cittadino italiano, Parte_2 Parte_5 Per_4
(in atti anche , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi,
[...] Controparte_3
trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_7
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_9
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
2 presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
Per quel che riguarda la posizione di (i) , nata l'[...] a Parte_2
Monte Castelo (SP) Brasile, coniuge di nato il [...] a [...] Controparte_1
do Sul (MS) Brasile, in virtù delle nozze contratte l'11/11/2015 a AD (MS) Brasile e (ii) di
, nato il [...] a [...], coniuge di Parte_5 Parte_4
, nata il [...] a Fátima do Sul (MS) Brasile, in [...] nozze contratte il
[...]
02/07/2005, a Campo Grande (MS) Brasile, non si è di fronte a domanda di cittadinanza iure sanguinis, bensì iure matrimonii.
Entrambi i matrimoni sono intervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge
123/1983, il cui articolo 1 ha escluso ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii (meccanismo, invece, previsto dagli artt. 10 e 11 della previgente legge 555/1912).
Nella disciplina attualmente vigente, a differenza che per la cittadinanza iure sanguinis, che scaturisce incondizionatamente dal solo fatto della discendenza, il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio è soggetto ad ulteriori condizioni: oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi dell'art.5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido ed il decorso di un determinato lasso temporale dopo la celebrazione delle nozze), è demandata all'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludono l'acquisto della cittadinanza, come espressamente previsto dall'art.6 della legge citata nonché il requisito della conoscenza della lingua italiana, come introdotto dall'art.
9.1 della legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
Requisiti tutti rimasti privi di addentellati probatori. Pertanto, la domanda di Parte_2
e va rigettata.
[...] Parte_5
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende anche dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato il [...] a [...]; nato il
[...] Controparte_1
23/12/1978 a Fátima do Sul (MS) Brasile e , nata l'[...] a Pt_2 Parte_2 Pt_1
3 Monte Castelo (SP) Brasile;
entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...] Persona_1
Brasile, , nata il [...] a [...] e Parte_3 Parte_10
, nato il [...] a [...]; , nata il
[...] Parte_4
25/08/1981 a Fátima do Sul (MS) Brasile ed. , nato il [...] a [...] Parte_5
Sul (MS) Brasile;
entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nata il [...] a [...] Persona_3
e , nata il [...] a [...], così provvede: Parte_6
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti (eccezion fatta per quanto attiene e ) sono cittadini italiani;
Parte_2 Parte_5
- rigetta la domanda proposta da e;
Parte_2 Parte_5
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- rigetta la domanda di e;
Parte_2 Parte_5
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bari il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6013/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato il [...] a [...]; Parte_1 [...]
nato il [...] a [...] e Controparte_1 Parte_2
, nata l'[...] a [...], entrambi in proprio e in qualità di
[...]
genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nato il Persona_1
27/06/2007 a AD (MS) Brasile, , nata il [...] a [...] Parte_3
Brasile e , nato il [...] a [...]; Persona_2 Pt_1 Parte_4
, nata il [...] a [...] e , nato il
[...] Parte_5
29/08/1973 a Fátima do Sul (MS) Brasile, entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nata il [...] a Persona_3
Campo Grande (MS) Brasile e , nata il [...] a [...] Parte_6
(MS) Brasile (con l'avv. Domenico Morra)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_2
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 5 maggio 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo d'esser (eccezion fatta per quanto attiene e dei Parte_2 Parte_5
quali si dirà nel prosieguo) discendenti di (in atti anche , Persona_4 Controparte_3 cittadino italiano, nato l'[...] a [...], il quale contraeva matrimonio il
1 27/09/1896, a San Paolo di Civitate (FG), con , unione dalla quale nasceva il Controparte_4
17/09/1909, a Junin (BA) Argentina, il quale contraeva matrimonio Controparte_5
l'11/09/1930 a Braúna (SP) Brasile con unione dalla quale nasceva il Controparte_6
25/08/1935, a Braúna (SP) Brasile, il quale -il 07/01/1956 a Luziânia (SP) Brasile- Parte_7
contraeva matrimonio con , unione dalla quale nasceva il 07/08/1957, Persona_5
a San Paolo (SP) Brasile, che -il 01/07/1978 a Vicentina (MS) Brasile- Parte_8
contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano, a Fátima do Parte_1
Sul (MS) Brasile, (23/12/1978), Controparte_1 Parte_4
(25/08/1981) ed (30/10/1985). Parte_1
contraeva matrimonio l'11/11/2015 a AD (MS) Controparte_1
Brasile con e dalla loro unione nascevano, a AD (MS) Brasile, Parte_2
(27/06/2007), (02/03/2011) e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Persona_2
(31/01/2021). Pt_1
contraeva matrimonio il 02/07/2005, a Campo Grande Parte_4
(MS) Brasile, con e dalla loro unione nascevano, a Campo Grande (MS) Brasile, Parte_5
(26/02/2009) e (31/10/2011). Persona_3 Parte_6
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione scritta del procedimento la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti (eccezion fatta per quanto attiene e ) dal cittadino italiano, Parte_2 Parte_5 Per_4
(in atti anche , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi,
[...] Controparte_3
trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_7
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_9
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
2 presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
Per quel che riguarda la posizione di (i) , nata l'[...] a Parte_2
Monte Castelo (SP) Brasile, coniuge di nato il [...] a [...] Controparte_1
do Sul (MS) Brasile, in virtù delle nozze contratte l'11/11/2015 a AD (MS) Brasile e (ii) di
, nato il [...] a [...], coniuge di Parte_5 Parte_4
, nata il [...] a Fátima do Sul (MS) Brasile, in [...] nozze contratte il
[...]
02/07/2005, a Campo Grande (MS) Brasile, non si è di fronte a domanda di cittadinanza iure sanguinis, bensì iure matrimonii.
Entrambi i matrimoni sono intervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge
123/1983, il cui articolo 1 ha escluso ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii (meccanismo, invece, previsto dagli artt. 10 e 11 della previgente legge 555/1912).
Nella disciplina attualmente vigente, a differenza che per la cittadinanza iure sanguinis, che scaturisce incondizionatamente dal solo fatto della discendenza, il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio è soggetto ad ulteriori condizioni: oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi dell'art.5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido ed il decorso di un determinato lasso temporale dopo la celebrazione delle nozze), è demandata all'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludono l'acquisto della cittadinanza, come espressamente previsto dall'art.6 della legge citata nonché il requisito della conoscenza della lingua italiana, come introdotto dall'art.
9.1 della legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
Requisiti tutti rimasti privi di addentellati probatori. Pertanto, la domanda di Parte_2
e va rigettata.
[...] Parte_5
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende anche dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato il [...] a [...]; nato il
[...] Controparte_1
23/12/1978 a Fátima do Sul (MS) Brasile e , nata l'[...] a Pt_2 Parte_2 Pt_1
3 Monte Castelo (SP) Brasile;
entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...] Persona_1
Brasile, , nata il [...] a [...] e Parte_3 Parte_10
, nato il [...] a [...]; , nata il
[...] Parte_4
25/08/1981 a Fátima do Sul (MS) Brasile ed. , nato il [...] a [...] Parte_5
Sul (MS) Brasile;
entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nata il [...] a [...] Persona_3
e , nata il [...] a [...], così provvede: Parte_6
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti (eccezion fatta per quanto attiene e ) sono cittadini italiani;
Parte_2 Parte_5
- rigetta la domanda proposta da e;
Parte_2 Parte_5
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- rigetta la domanda di e;
Parte_2 Parte_5
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bari il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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