Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'11.6.2024 ed iscritta al n. 759 del
Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
alla Via Manzoni n. 4
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Missaglia alla Via Manzoni n. 4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Veronica Bonanomi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Merate, Via Turati n. 4, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 17.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 6
in data 07.12.2013, in Missaglia (LC) alle medesime condizioni concordate tra le parti per la separazione consensuale dei coniugi.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La IG minore è affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre. Le decisioni relative ad ogni questione di rilevante interesse relative alla minore saranno assunte di comune accordo dai genitori.
3. La casa coniugale con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti sita in Missaglia (LC), Via Alessandro Manzoni n. 4, di proprietà della sig.ra , viene assegnata alla medesima la quale continuerà a viverci con la IG . Il sig. Parte_1 Per_1
si impegna entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso ad asportare i propri beni ed effetti Parte_2
personali dall'abitazione coniugale ed a trasferirsi, sempre entro il predetto termine, presso altro immobile, spostando contestualmente la propria residenza anagrafica.
4. I genitori si impegnano a crescere ed educare con equilibrio affinchè provi analogo sentimento di affetto e di Per_1
stima nei confronti di entrambi e delle rispettive famiglie d'origine.
5. Stante gli impegni lavorativi del sig. i genitori concordano che le visite infrasettimanali di verranno Parte_2 Per_1
di volta in volta concordate previa richiesta scritta del padre da inoltrarsi alla sig.ra con almeno 72 ore di Parte_1
anticipo, con l'impegno da parte del sig. di assicurare almeno una visita settimanale alla IG. Laddove le Parte_2
esigenze lavorative dovessero permettere al sig. maggiore flessibilità e libertà, il medesimo potrà trascorrere Parte_2
con in via alternata con la madre un weekend con prelievo della minore il sabato alle ore 12,00 e riaccompagno Per_1
presso la madre la domenica alle ore 19,00.
6. trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, Capodanno con un genitore e Per_1
l'Epifania con l'altro e viceversa l'anno successivo;
identico criterio verrà seguito per il giorno di Pasqua e Lunedì
dell'Angelo.
7. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore: tali Per_1
periodi dovranno essere comunicati per iscritto, anche a mezzo WhatsApp o sms, reciprocamente fra le parti entro il 31/5 di ogni anno con impegno delle parti stesse a comunicarsi con congruo anticipo (20 giorni prima) località e recapiti di villeggiatura ove si recheranno con la IG: durante tali periodi le modalità di visita ordinarie rimarranno sospese. Le
ulteriori festività religiose e non nel corso dell'anno verranno trascorse da in via alternata con ciascun genitore. La Per_1
pagina 2 di 6 Festa del Papà verrà trascorsa con quest'ultimo e quella della mamma con la stessa. Il compleanno della mamma verrà
trascorso con quest'ultima e quella della papà con lo stesso. La minore festeggerà il suo compleanno sia col papà che con la mamma alternandosi di anno in anno con relativi pranzi e cene. Laddove a causa degli impegni scolastici e/o extrascolastici non fosse possibile far trascorrere a le citate feste (Festa Mamma e Papà; Compleanno genitori e Per_1
figli) con il relativo genitore, le parti si accordano nel garantire una giornata di visita ulteriore rispetto a quelle ordinarie,
che dovrà essere concordata con almeno 7 giorni di anticipo. In ogni caso, le parti stabiliscono che il padre potrà recarsi presso la residenza della IG per gli auguri e per la consegna del proprio regalo di compleanno. Per quanto riguarda i sacramenti di questi verranno trascorsi secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo e starà Per_1
con la IG fino alle ore 17,00 e l'altro ci starà per la cena e fino alle ore 21,30.
8. I genitori si danno la più ampia disponibilità a far trascorrere a tempi ulteriori con il padre, che dovranno essere Per_1
concordati con la sig.ra con almeno una settimana di anticipo. Parte_1
9. Le parti si impegnano a garantire i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore fintanto che la minore non avrà una propria utenza.
10. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
11. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento ordinario per la Parte_2 Parte_1 Per_1
somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere per 12 mensilità all'anno in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che la sig.ra fornirà. Tale importo Parte_1
verrà corrisposto fin tanto che non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli Per_1
indici ISTAT nella misura del 100%.
12. Le spese straordinarie relative alla IG verranno suddivise nella misura del 50% in capo a ciascun genitore secondo il criterio e le tempistiche di cui al Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecco (doc. 12), e precisamente:
− Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
− Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche pagina 3 di 6 siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
− Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto;
− Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f)
pagina 4 di 6 spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio
(motocicli ed autovetture);
− Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
− La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
13. L'assegno unico relativo alla IG verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1
14. resterà fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni inerenti alle spese Per_1
straordinarie resteranno in capo a quello dei genitori che avrà sostenuto la spesa.
15. Le parti concordano che le presenti condizioni hanno efficacia immediata dalla sottoscrizione.
16. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità ed espatrio anche relativamente alla IG minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria l'11.6.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
898/1970, la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Con sentenza n. 139/2024 del 6.8.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pagina 5 di 6 pronunciata con sentenza n. 139/2024 del 6.8.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso della
IG con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di visita da parte Per_1
del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della minore alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permetterle una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso al mantenimento del padre nei confronti della IG, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze della minore nel contesto reddituale dei due genitori.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], sposati con rito concordatario a Missaglia il 7.12.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2013, parte II, serie A,
numero 17),
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Missaglia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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