Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4930
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere che la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti "jus singulare".

Qualora il lavoratore abbia ceduto, a garanzia di un finanziamento ricevuto, il proprio futuro credito per trattamento di fine rapporto, va escluso che la cessione integri un'ipotesi di frode alla legge, consistente nella violazione del divieto del patto commissorio relativo al credito suddetto, essendo legittima cessione del credito anche a fine di garanzia e non essendo estensibile in via analogica, oltre le alienazioni di diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegni anche di crediti, la disciplina di cui all'art. 2744 cod. civ., costituente norma di natura eccezionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4930
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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