Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 2
In tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere che la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti "jus singulare".
Qualora il lavoratore abbia ceduto, a garanzia di un finanziamento ricevuto, il proprio futuro credito per trattamento di fine rapporto, va escluso che la cessione integri un'ipotesi di frode alla legge, consistente nella violazione del divieto del patto commissorio relativo al credito suddetto, essendo legittima cessione del credito anche a fine di garanzia e non essendo estensibile in via analogica, oltre le alienazioni di diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegni anche di crediti, la disciplina di cui all'art. 2744 cod. civ., costituente norma di natura eccezionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPO Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS UI, elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Maria Teresa Loiacono Romagnoli, e rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lando, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL Distribuzione s.p.a., in persona dell'ing. Domenico Cappellieri, direttore della Direzione Triveneto, in virtù dei poteri conferiti con procura notaio Dott. Nicola Atlante in data 24 settembre 1999, rep. N. 9825, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 146, presso l'avv. Ezio Spaziani Testa, che con l'avv. Gian Paolo Mombellardo la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- intimata che ha depositato procura - nonché
contro
UNIFIN s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Catalani n. 26, presso l'avv. Enrico D'Annibale, che con l'avv. Franco Neppi la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- intimata che ha depositato procura - avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 571 depositata il 5 agosto 1999 (R.G. n. 2774/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Enrico D'Annibale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5 agosto 1999 il Tribunale di Padova ha rigettato l'appello proposto da UI ES nei confronti dell'Enel s.p.a. e dell'Unifin s.p.a., contro la decisione in data 3 ottobre 1996, con la quale il Pretore della stessa sede aveva accolto l'opposizione formulata dalla prima società avverso l'ingiunzione di pagamento, ad essa notificata ad istanza del ES, della somma di lire 25.630.879, che costituiva parte del trattamento di fine rapporto allo stesso spettante. Il ES aveva agito in via monitoria nei confronti della sua ex datrice di lavoro per il pagamento del trattamento di fine rapporto, ma l'Enel aveva eccepito l'estinzione di tale obbligazione per il corrispondente versamento effettuato alla Unifin, in virtù del contratto di cessione dello stipendio, concluso con quest'ultima dal lavoratore e notificato ad essa debitrice ceduta.
Il giudice del gravame ha ritenuto la validità della clausola (art. 4) del medesimo contratto, la quale, in caso di cessazione del servizio da parte del dipendente, prevedeva l'estensione della cessione a quanto spettasse al cedente per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro;
ha disatteso le eccezioni di nullità della clausola dedotte dal ES con riferimento sia alla portata della cessione perché oltre i limiti della quota di un quinto del trattamento sia per la mancata approvazione per iscritto in quanto clausola vessatoria.
Di questa sentenza il ES richiede la cassazione con ricorso articolato in sei motivi.
Le due società hanno depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 cod. civ., nonché vizio di motivazione, e critica la sentenza impugnata perché, nell'interpretare l'art. 4 del contratto di cessione, ha ritenuto il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intero credito del trattamento di fine rapporto, senza tenere conto delle altre clausole che invece limitavano la cessione al quinto dello stipendio. La rinuncia, manifestata dal lavoratore nella clausola, a richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto non poteva avere alcun effetto, essendo contraria a norme imperative, e quindi non avrebbe potuto costituire strumento interpretativo della volontà delle parti contraenti, nel senso della estensione della cessione all'intero importo del trattamento di fine rapporto. Inoltre, erroneamente il Tribunale ha argomentato in ordine alla interpretazione adottata della clausola, richiamando l'art. 43 del d.P.R. n. 180 del 1950, il quale invece si riferisce a somme corrisposte una tantum al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di indennità o di capitale assicurato e per la ipotesi in cui lo stesso non abbia maturato il diritto a pensione o ad altro assegno continuativo equivalente. Trattandosi di clausola su modulo a stampa, essa avrebbe dovuto essere interpretata in senso favorevole per la parte che non l'aveva predisposta e, se di significato equivoco, in modo da contemperare equamente gli interessi delle parti. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., nonché vizio di motivazione, per non avere il Tribunale spiegato in quale modo la formula di stile apposta in calce al contratto consentisse al cedente di comprendere i limiti della cessione stipulata e rendersi conto, attraverso la lettura della clausola, che la cessione era estesa al trattamento di fine rapporto.
Il terzo motivo denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 1260, 2120, 2121 cod. civ. La sentenza impugnata non ha considerato il complesso di norme che limitando - ad avviso del ricorrente - il diritto dei creditori del lavoratore a soddisfarsi e garantirsi sulle retribuzioni, tendono ad assicurare la funzione delle retribuzioni come strumento di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, e che, dato il carattere alimentare del credito del lavoratore di trattamento di fine rapporto, e comunque la sua natura personale, esso è incedibile.
Il quarto motivo denuncia, sempre unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 cod. civ. in relazione agli artt. 545 e 671 cod. proc. civ., 36 Cost. e 1260, 2120, 2122 cod. civ. Deduce che la operazione di finanziamento, prevedendo la cessione del tfr in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della restituzione delle somme mutuate e degli accessori, integra una invalida rinuncia del prestatore di lavoro a diritti derivanti da inderogabili disposizioni di legge, e concreta anche una rinuncia alle garanzie di incedibilità, oltre che di impignorabilità e insequestrabilità, dei crediti del lavoratore. Lamenta ancora la mancanza di qualsiasi argomentazione circa la inesistenza della rinuncia da parte del cedente.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 2744 cod. civ. in rapporto agli artt. 36 Cost., 545 e 671 cod. proc. civ., e deduce che la cessione in questione rientra in un negozio che ha causa di finanziamento, e preordinata a garantire la restituzione della somma mutuata, nel caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro, realizza l'elusione delle norme che prevedono limiti alla pignorabilità dei crediti retributivi e configura "una sorta di patto commissorio avente per oggetto i crediti del lavoratore".
Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5 e 43 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e vizio di motivazione. Addebita alla sentenza impugnata di avere contraddittoriamente affermato, da un lato, che il limite alla cessione dei crediti retributivi è, in base alla normativa denunciata, imposta solo per i dipendenti della pubblica amministrazione e, dall'altro lato, l'applicabilità dell'art. 43 della medesima normativa alla fattispecie in esame, tralasciando di considerare: che in tema di garanzie dei crediti retributivi è stata realizzata una progressiva parificazione del regime giuridico proprio dei dipendenti pubblici a quello dei lavoratori privati;
che per quanto concerne i "prestiti" il medesimo regime è applicabile solo nell'ambito del pubblico impiego;
che sussistono notevoli differenze intercorrenti tra le indennità previste dall'art. 43 del d.P.R. n. 180 del 1950 e il trattamento di fine rapporto.
Per ragioni di ordine logico, dato il suo carattere eventualmente assorbente, deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso. La censura è però infondata. La regola posta dall'art. 1260 cod. civ. è quella della cedibilità dei crediti, salvo che si tratti crediti di carattere strettamente personale o il loro trasferimento sia vietato dalla legge ovvero escluso dalla volontà delle parti. Tralasciando tale ultima ipotesi che qui evidentemente non ricorre, si deve rilevare la mancanza di espliciti divieti legali in ordine alla cessione del credito per trattamento di fine rapporto, quali invece espressamente previsti per tutte le forme di trasferimento a titolo derivativo di beni o diritti dal minore in favore dei genitori esercenti la potestà (art. 323, ultimo comma, cod. civ.), e in favore del tutore e del protutore (art. 378, ultimo comma, cod. civ.), per il credito alimentare (art. 447, primo coma, cod. civ.) e per i crediti c.d. litigiosi (art. 1261 cod. civ.) in favore di talune categorie di persone, secondo autorevole dottrina, rientrano fra i divieti di cessione previsti dalla legge i divieti compresi in quelli di alienazione (art. 1471) e gli impedimenti soggettivi per coloro che per legge o per atto della pubblica amministrazione hanno l'ufficio di amministrare beni altrui, ipotesi anche queste non ricorrenti nella specie.
Detti divieti, costituendo eccezione alla regola generale della libera cedibilità dei crediti, non possono, a norma dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, essere applicati oltre i casi espressamente contemplati (v. con riferimento al credito alimentare ex art. 447 cod. civ. Cass. 22 ottobre 1997 n. 10362, la quale ha affermato la inapplicabilità del divieto di cessione o di compensazione al credito alimentare sorto in via convenzionale). Nè può ritenersi che il credito del lavoratore in ordine al trattamento di fine rapporto sia di natura strettamente personale, dovendo intendersi per tali, secondo la definizione datane da autorevole dottrina, "quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona", per i quali l'incedibilità "è sancita in generale a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione".
Tanto non può di certo affermarsi per il trattamento di fine rapporto, prestazione il cui contenuto, determinato in base alla disciplina dettata dall'art. 2120 cod. civ., è collegato, sotto il profilo causale, al rapporto di lavoro e senza che, ai fini della determinazione della prestazione, abbia alcuna incidenza la persona del creditore. Nè la qualificazione di credito strettamente personale può derivare dal fatto che avendo il trattamento di fine rapporto natura di retribuzione differita, a cui deve aggiungersi, secondo costante giurisprudenza, una funzione latamente previdenziale, esso assolve anche ad una funzione alimentare del lavoratore e della sua famiglia, poiché soltanto il credito alimentare che trova la sua fonte nella legge (art. 433 cod. civ.) non è cedibile, e poiché la funzione alimentare che al trattamento di fine rapporto deriva dalla sua natura retributiva va riferita soltanto a parte del trattamento di fine rapporto, ed è anche eventuale.
In base a tali argomentazioni restano superati i rilievi svolti dal ricorrente laddove richiama l'esigenza, costituzionalmente garantita, di sufficienza della retribuzione per il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, a cui devono essere ricondotte la parziale impignorabilità e la parziale insequestrabilità della retribuzione, oltre che la possibilità di compensazione, anch'essa solo parziale.
Ininfluente è poi il richiamo alle disposizioni di cui al d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, che stabilisce in via generale (art. 1) la regola della incedibilità degli emolumenti di qualunque tipo, incluse le indennità di fine rapporto, erogati nell'ambito del pubblico impiego, salve le eccezioni previste nella medesima normativa, dovendosi escludere, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza 22 aprile 1995 n. 4584), la estensione della predetta disciplina al settore del lavoro privato, e dovendosi pure escludere, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. pronuncia 6 aprile 1998 n. 102), la comparabilità tra la disciplina concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli emolumenti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e la disciplina in tema di cessione per i dipendenti privati, per i quali vale la previsione dell'art. 1260 cod. civ., nonostante il processo di graduale assimilazione in proposito fra i due sistemi, pubblico e privato.
Alla stregua di tali considerazioni non sussiste la violazione di legge denunciata con il sesto motivo. E l'erroneità del riferimento contenuto nella sentenza impugnata, laddove ha ritenuto l'applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione dettata dall'art. 43 del citato d.P.R. n. 180 del 1950 (il quale riguarda non la indennità di buonuscita del pubblico dipendente ma il diritto di costui all'erogazione da parte dell'Amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, di "una somma una volta tanto", a titolo di indennità o di capitale assicurato, qualora non abbia maturato, alla cessazione dal servizio, il diritto a pensione o ad altro assegno continuativo) resta senza conseguenza, ed essendo il dispositivo conforme a diritto, deve dar luogo soltanto alla correzione della motivazione.
Infondati sono pure gli altri motivi di ricorso.
Quanto al primo, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante, Cass. 29 novembre 2001 n. 15185, 15 ottobre 2001 n. 12158, 26 marzo 2001 n. 4342), secondo cui in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle norme ermeneutiche, con l'onere per il ricorrente di indicare specificamente il punto ed il modo in cui il giudice si sia discostato dai principi dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., o in quale modo la motivazione sia obiettivamente carente, contraddittoria o illogica. Qui il ricorrente non specifica affatto perché il Tribunale, nell'interpretare la clausola relativa alla cessione del trattamento di fine rapporto, si sia discostato dal senso letterale delle parole, e la denuncia della violazione di tale criterio ermeneutico è inammissibilmente limitata alla enunciazione della norma che si assume violata. Mentre, nella specie, il giudice del merito, dopo avere riportato il contenuto della clausola, con la estensione della cessione a quanto al lavoratore cedente spettasse per effetto della cessazione del rapporto, ha evidenziato che il riferimento alla trattenuta dell'importo necessario per la estinzione della cessione dimostrava chiaramente la volontà del lavoratore di cedere l'intero suo credito relativo alle indennità spettantegli al momento della estinzione del rapporto di lavoro, e dunque l'intero tfr. Riguardo alle violazioni delle altre regole di interpretazione (artt. 1363, 1370 e 1371), di cui il ricorrente pure si duole, ad escluderle è sufficiente il richiamo al principio giurisprudenziale (Cass. 24 aprile 1998, n. 4221, 20 novembre 2000 n. 14974, 12 giugno 2001 n. 7953) secondo cui, allorché il senso letterale della clausola considerata nella sua interezza riveli chiaramente, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, non è consentito fare ricorso ad altri criteri interpretativi.
In ordine al secondo motivo, la sentenza impugnata, contrariamente a guanto assume il ricorrente, ha evidenziato che la clausola di estensione della cessione al trattamento di fine rapporto risultava espressamente approvata per iscritto dal ES, con sottoscrizione in calce al contratto e dopo l'espresso richiamo della clausola, ed ha specificato altresì che la indicazione di questa in calce al modulo era segnalata in forma intelligibile, "essendo chiaramente riportata con il numero identificativo e con gli elementi essenziali del suo contenuto", puntualizzato questo, come sottolinea la sentenza impugnata, nell'inciso posto fra parentesi "cessazione del rapporto di lavoro: estensione degli effetti della cessione". Di modo che, ha concluso sul punto il Tribunale, ricorrevano tutti gli elementi per l'espressione di un valido consenso della clausola ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. Sul quarto motivo, osserva la Corte che la cessione da parte del lavoratore del proprio credito futuro, costituito dal trattamento di fine rapporto, stipulata con un terzo, estraneo al rapporto di lavoro, in quanto trasferimento al cessionario del credito oggetto della cessione, non è riconducitele alla ipotesi della rinuncia di cui all'art. 2113 cod. civ., la quale invece è integrata da una manifestazione di volontà del lavoratore di privarsi, in tutto o in parte, di un suo specifico diritto ed in favore del datore di lavoro.
Infine, relativamente alla censura dedotta con il quinto motivo, come questa Corte, riportandosi ad autorevole dottrina, ha già avuto occasione di rilevare (v. sentenza 10 gennaio 2001 n. 280), la causa della cessione - intesa come l'intento pratico che il negozio è diretto a realizzare - è da ravvisarsi nel titolo del trasferimento, che può essere costituito dalla vendita, dalla donazione o anche dalla garanzia, la quale rientra tra gli interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 cod. civ., e già tale principio, condiviso dal Collegio, è
sufficiente ad escludere che la cessione di credito in questione, stipulata a garanzia del finanziamento ottenuto dal ricorrente, possa integrare una ipotesi di frode nella legge, consistente nella dedotta violazione del divieto del patto commissorio relativo al credito (all'epoca della stipula) futuro del medesimo ricorrente derivante dal trattamento di fine rapporto. Peraltro, non sembra, pure qui sulla scorta dell'indirizzo dottrinario richiamato dalla pronuncia citata, che la sfera di operatività dell'art. 2744 cod. civ. possa essere estesa oltre le alienazioni di diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegni anche di crediti, in quanto norma di natura eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, trattandosi di cessione a causa di garanzia, questa (v. in motivazione la già nominata Cass. 280/01), pur non incidendo sul trasferimento della titolarità del credito che si verifica con la conclusione del contratto - nella specie, il trasferimento, in quanto credito futuro, era differito alla sua maturazione (Cass. 5 novembre 1980 n. 5943) - incide sull'esercizio del diritto, cioè sulla libera disponibilità del credito, e il cessionario potrà trattenere nel caso di inadempimento del credito garantito soltanto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni, mentre è tenuto alla restituzione nei confronti del garante della residua del credito ceduto, essendo cessata la funzione di garanzia di questo. Per cui non si verifica il danno per il debitore, e per gli altri creditori di costui, che con il divieto del patto commissorio si intende evitare.
Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio relative al rapporto processuale con l'Unifin. Nei confronti dell'altra intimata, Enel s.p.a., limitatasi a depositare la procura speciale senza partecipare alla discussione, non deve procedersi, malgrado la soccombenza del ricorrente, ne' alla liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento univocamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, ne' all'attribuzione delle spese della procura stessa, siccome attinenti ad un atto che non si è tradotto in alcuna specifica utilità processuale ed è rimasto sostanzialmente superfluo, così da legittimare il potere di esclusione della ripetizione previsto dall'art. 92, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. 4 novembre 1995 n. 11499).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio relative nei confronti dell'Unifin s.p.a.; nulla per quelle nei confronti dell'Enel s.p.a. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003