Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. Pertanto in sede di opposizione all'esecuzione, il creditore procedente, seppure legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire, deve tuttavia intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se intenda far valere il titolo di nuova formazione, che non può sostituire - con efficacia sanante - quello invalido, opposto con la domanda ex art. 615 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - PROVA - NUOVO TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2012
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'opposto che riveste la posizione del convenuto può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione. IL CONTESTO NORMATIVO ART.615 CODICE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2007, n. 9494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9494 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'DR EN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difeso dall'avvocato FILIBERTO RENDINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA CA RO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 19323/03 proposto da:
LA CA RO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AMEDEO PASSARO, con studio in 80137 - Napoli, Piazza Cavour 19, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
D'DR EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 659/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, quarta sezione civile, emessa il 13/02/03, depositata il 24/02/03, R.G. 4305/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/07 dal Consigliere Dott. TRIFONE Francesco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al tribunale di Napoli del 6 novembre 1996 AR La CA proponeva opposizione a due precetti con i quali, sulla scorta di due assegni bancari, ZO D'DR gli aveva intimato di pagare, per ciascuno di essi, la somma complessiva di L. 4.755.318.
L'opponente assumeva che i due assegni costituivano parte del corrispettivo di complessive L. 58.000.000 per opere di falegnameria da lui commissionate al precedente, il quale aveva eseguito la fornitura in modo parziale e scadente, per cui chiedeva, previa risoluzione del contratto, la condanna di ZO D'DR alla restituzione degli altri titoli in suo possesso per L. 28.000.000 o al risarcimento dei danni. Il creditore opposto contrastava la domanda.
All'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale dichiarava l'inefficacia dei due precetti e, ritenuto che il residuo debito dell'opponente era di L. 13.296.236, condannava D'DR ZO alle spese del giudizio.
Sull'impugnazione di ZO D'DR provvedeva la Corte d'appello di Napoli con sentenza pubblicata il 24 febbraio 2 003, che rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
I giudici d'appello consideravano che:
a) il rapporto sottostante ai titoli di credito, in virtù dei quali erano stati intimati i due precetti, era costituito dal rapporto di fornitura, in base al quale il credito residuo di ZO D'DR ammontava a L. 13.296.236;
b) il riconoscimento di detto credito non contraddiceva il capo della sentenza relativo alla dichiarata inefficacia dei precetti, poiché il riconoscimento del suddetto residuo credito costituiva pronuncia relativa alla domanda dell'opponente AR La CA, diretta ad ottenere la risoluzione del contratto e l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto sottostante tale da giustificare il possesso dei titoli da parte di D'DR ZO;
c) la dichiarazione di inefficacia dei precetti trova fondamento nell'affermazione del tribunale secondo cui all'assegno postdatato non poteva essere riconosciuta la natura di titolo esecutivo;
d) il tribunale non avrebbe potuto condannare AR La CA a pagare il residuo credito della controparte di L. 13.296.236 in base al rapporto fondamentale, perché una domanda di condanna non era stata formulata;
e) il riconoscimento di un residui credito di ZO D'DR per una somma superiore a quella indicata nei precetti giustificava la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale ZO D'DR, che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a due motivi.
Ha resistito con controricorso AR La CA, che ha proposto ricorso incidentale in base ad unico motivo.
Il ricorrente principale ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2697 c.c., comma 1, artt. 2799, 2721, 2722 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 3 e art. 31, comma 1 e degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c. - il ricorrente principale critica la sentenza d'appello per le seguenti ragioni:
a) non sarebbe stata fornita la prova del collegamento causale del rilascio degli assegni con il sottostante rapporto causale di fornitura nonché del fatto che i titoli fossero stati tratti e consegnati al prenditore anticipatamente ed in conto della fornitura medesima;
b) la presunta postdatasi ione degli assegni sarebbe stata soltanto prospettata, poiché di siffatta circostanza non si rinverrebbe traccia agli atti di causa;
e) la mancata tempestiva denuncia dei vizi delle commissionate opere di falegnameria avrebbe dovuto indurre a ritenere che il relativo rapporto era stato definitivamente chiuso senza alcuna riserva, sicché era preclusa al debitore opponente una sua successiva contestazione ai sensi dell'art. 1444 c.c. Osserva anzitutto questa Corte che la censura non investe la ratio decidendo, in diritto, relativa all'accoglimento della domanda di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, in considerazione dell'insussistenza di valido titolo esecutivo posto a base dei due intimati precetti per il fatto che i due assegni bancari azionati erano stati tratti con la indicazione di una data di emissione successiva a quella in cui essi erano stati emessi, ma si limita a dedurre che non sussisterebbe la prova della ritenuta postdatazione degli assegni.
Sotto tale profilo del vizio di motivazione la censura prospetta una quaestio facti, inammissibile in questa sede di legittimità. Il giudice del merito ha spiegato in modo logico ed adeguato che gli assegni erano stati consegnati al prenditore anticipatamente rispetto alla data apparente di emissione perché di essi fosse possibile il pagamento solo dopo l'avvenuta consegna delle commissionate opere di falegnameria, onde la censura svolta dal ricorrente principale appare diretta sostanzialmente ad ottenere dal giudice di legittimità un non consentito apprezzamento del materiale probatorio per farne derivare una conclusione diversa da quella cui è pervenuta la Corte territoriale.
Allo stesso modo, costituisce analoga prospettazione di quaestio facti quella diretta ad ottenere pronuncia di diniego del collegamento degli assegni al sottostante rapporto di fornitura. Al riguardo, infatti, il giudice del merito ha considerato provata la circostanza sia perché la copia commissione del 23 ottobre 1995 doveva ritenersi tacitamente riconosciuta da colui che l'aveva sottoscritta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2;
sia perché non era stata indicata una diversa ragione di credito del prenditore;
sia perché l'opposto aveva chiesto che il consulente tecnico d'ufficio specificasse anche che nell'importo complessivo dei titoli emessi era da comprendere anche il valore della mane d'opera, del trasporto e degli utili d'azienda. Il motivo, quindi, non può essere accolto.
Con il secondo mezzo - deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1444, 1448 e 1453 c.c., R.D. n. 1736 del 1933, art. 2, comma 1, artt. 91, 112, 113, 115, 116 c.p.c. e art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 - il ricorrente principale, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo del suo ricorso, prospetta le seguenti due censure:
1) l'avvenuto riconoscimento del residuo suo credito in misura superiore all'importo dei due assegni posti a base della minacciata esecuzione, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a dichiarare l'efficacia degli opposti atti di precetto;
2) le spese dei due gradi del giudizio non dovevano essere compensate.
La prima censura - con la quale sostanzialmente si assume che all'originaria insussistenza di valido titolo esecutivo, opposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, il creditore procedente possa sostituire, con efficacia retroattiva e sanante del precetto, quello formatosi a seguito della sua domanda riconvenzionale - non è fondata.
Costituisce precisa regola di diritto, conforme all'indirizzo di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass,, n. 7225/2006;
Cass., 1107/96), che nell'opposizione all'esecuzione il creditore procedente, seppure è legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire, deve, tuttavia intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se intenda far valere il titolo di nuova formazione, che non può sostituire con efficacia sanante quello invalido opposto con la domanda ex art. 615 c.p.c. L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. Infondata è anche la censura di cui sub 2), che è la medesima svolta, da contrapposta prospettiva, con l'unico motivo del ricorso incidentale di AR La CA.
È giurisprudenza costante, infatti, che in tema di spese processuali la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito;
non richiede specifica motivazione;
quale espressione di un potere discrezionale, attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ex art.92 c.p.c. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l'evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Nel caso di specie, la motivazione della Corte napoletana non è illogica ne' erronea, dato che essa ravvisa i giusti motivi, di cui all'art. 92 c.p.c., nel fatto che ZO D'DR era comunque titolare di un residuo credito d'importo superiore a quello per il quale era stato intimato il precetto.
Di conseguenza, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale.
Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2007