Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2007, n. 9494
CASS
Sentenza 20 aprile 2007

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Massime1

L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. Pertanto in sede di opposizione all'esecuzione, il creditore procedente, seppure legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire, deve tuttavia intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se intenda far valere il titolo di nuova formazione, che non può sostituire - con efficacia sanante - quello invalido, opposto con la domanda ex art. 615 cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - PROVA - NUOVO TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALE
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2012

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'opposto che riveste la posizione del convenuto può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione. IL CONTESTO NORMATIVO ART.615 CODICE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2007, n. 9494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9494
Data del deposito : 20 aprile 2007

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