TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 877/2023, promossa da:
(C.F: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Massimo Palisi, in forza di procura speciale agli atti;
- Attrice -
Contro
, (C.F. e P.IVA: , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Pier Franco Gigliotti, in forza di procura speciale agli atti;
- Convenuto –
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi già esposti nei precedenti atti e previo accoglimento di ogni ulteriore istanza istruttoria - (formulata dalla difesa di nelle relative Parte_1 memorie e da ritenersi specificamente reiterata in questa sede) - ed ogni altra richiesta, non ammesse nel corso del giudizio, e previo accertamento e dichiarazione della prevalente responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., della
P.A. del in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa, conseguentemente condannare la medesima P.A. del in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per le voci indicate:
a) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice per le voci indicate, e quantificati nella somma di Euro 64.906,34 o in quella maggiore o minore somma emersa dalle risultanze di giudizio, e comunque nel pagina 1 di 16 quantum adeguata sulla base dei risultati dell'espletata CT medico-legale, oltre interessi e rivalutazione, ferma la riserva di competenza per valore dell'adito Giudice;
b) al rimborso integrale in favore dell'attrice delle spese di CT e di CTP medico- legale svolte nel corso del giudizio
c) alla rifusione di tutti gli oneri di causa, da distrarsi, ai sensi ed effetti dell'art. 93
c.p.c., a favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario;
d) con condanna della P.A. del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, D.L.
n. 132/2014;”
Per il convenuto:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Assolvere il conchiudente da ogni domanda. Con il favore di spese ed onorario di causa oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Alessandria il esponendo: Controparte_1
- che il giorno 27 giugno 2018, parcheggiava nella piazza attigua al supermercato
“ ” e, mentre si stava incamminando verso l'esercizio CP_2 commerciale, inciampava in una fessurazione presente sul manto stradale del piazzale in autobloccanti e conseguentemente cadeva a terra;
- che, a causa delle lesioni subite in esito alla predetta caduta, veniva trasportata d'urgenza all'Ospedale di ove le veniva diagnosticata la frattura-lussazione CP_1 dell'anca sx e la frattura del muro posteriore dell'acetabolo;
- che, trasferita poi al CTO di Torino, veniva sottoposta ad intervento di protesizzazione dell'anca sx e sintesi del muro posteriore;
- che veniva infine trasferita presso l'ospedale di Ovada, ove era sottoposta ad appropriato programma riabilitativo fino alla data del 24 agosto 2018;
- che, una volta stabilizzatisi gli esiti invalidanti, l'attrice si sottoponeva a visita dal medico legale Dott. , il quale accertava la sussistenza di un nesso di causalità tra Per_1 la caduta e le frattura riportate dalla paziente e accertava postumi da invalidità permanente nella misura del 25% e da invalidità temporanea nella misura del 75% per gg 20, del 50% per gg. 15 e del 25% per gg. 15;
pagina 2 di 16 - che, l'attrice provvedeva a denunciare il sinistro, per il tramite dello Studio di infortunistica stradale “RD”, al Comune di ed alla compagnia di CP_1 assicurazione di quest'ultimo, senza ottenere alcun riscontro positivo. Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice, riconoscendo un proprio concorso nella causazione dell'evento ex art. 1227 co. I c.c., stimato nella misura massima del 30%, domandava la condanna del convenuto ex artt. 2051 c.c. e/o in via subordinata CP_1
2043 c.c., al risarcimento della restante quota parte dei danni subiti dal sinistro, patrimoniali e non, complessivamente quantificandoli in € 64.906,34.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda ed in Controparte_1 particolare rilevando ed eccependo:
- che la descrizione della dinamica del sinistro valorizzata dall'attrice era assai lacunosa e che ella non aveva comunque dato prova che la zona interessata dallo stesso fosse sotto la custodia del convenuto;
CP_1
- che il dissesto del manto stradale indicato come causa della caduta dell'attrice era visibile ed evitabile con l'uso di ordinaria diligenza e che pertanto il nesso di causalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta dell'interessata, connotata da negligenza e disattenzione;
- che parimenti indimostrato (oltre che erroneamente liquidato) doveva ritenersi il danno biologico asseritamente patito dalla danneggiata.
Sulla scorta di tali eccezioni parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa era istruita con le produzioni documentali, l'escussione della testimone
[...]
e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale a firma del Dott. Tes_1 Per_2
ed all'esito era trattenuta in decisione previa concessione del termini ex art. 189
[...]
c.p.c.
Motivi della decisione
§ 1. Sulla configurabilità della responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. Nel presente giudizio l'attrice ha agito invocando in via principale la responsabilità del quale custode ex art. 2051 c.c.; tale impostazione deve ritenersi corretta sul CP_1 piano giuridico.
È infatti pacifico che agli enti proprietari o i gestori di strade aperte al pubblico transito, sia in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. (cfr. Cass. n.
7763/2007).
pagina 3 di 16 In altri termini, per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario o il gestore, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada stessa.
Ricondotta la responsabilità invocata nell'alveo del paradigma di cui all'art. 2051 c.c., è utile in via preliminare mettere in luce quelli che sono i principi che regolano la responsabilità per danni da cose in custodia, come espressi dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra la stessa ed un soggetto, tale da consentire a quest'ultimo di controllarla e, eventualmente, di intervenire per la rimozione delle eventuali situazioni di pericolo (Cass. n. 15761/2016).
Ai fini della configurabilità della responsabilità è anche necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla res, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode non è incluso nel modello della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato ha dunque il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la res ed il danno, mentre il custode deve provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, concetto quest'ultimo in cui vanno ricompresi il fatto naturale, il fatto del terzo e quello del danneggiato stesso.
La responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. costituisce quindi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria, che consiste nella verificazione del caso fortuito, idoneo a recidere il nesso causale fra la cosa e il danno.
Pertanto, ai fini della sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., una volta raggiunta la prova da parte del danneggiato del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, rimane del tutto irrilevante verificare se la condotta del custode nel caso concreto fosse o meno esente da colpa.
I principi appena riassunti sono stati confermati dalle Sezioni Unite, nell'ordinanza n.
20943 del 30/06/2022, che ha sancito che:“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da pagina 4 di 16 imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Tanto premesso in merito ai principi che operano nel caso che ci occupa e passando alla disamina della controversia, la domanda giudiziale, come proposta da parte attrice, è da ritenersi fondata, sia pure solo parzialmente, per i motivi e nei termini che vengono di seguito illustrati.
Nel caso in esame, l'attrice ha dedotto di essere caduta a terra a causa di una disconnessione della pavimentazione in autobloccanti presente su un piazzale destinato al parcheggio delle auto, sito nel Comune di in via Mazzini, tra il civico CP_1
157 e 157 D, in prossimità di un supermercato , verso il quale peraltro ella era CP_2 diretta nel momento in cui si è verificato l'evento.
La caduta è stata confermata dalla testimone oculare (escussa Testimone_1 all'udienza del 13.03.2024) che ha sostanzialmente confermato quanto riportato nella propria dichiarazione scritta rilasciata all'attrice in data 19.03.2019.
La testimone in parola ha collocato l'attrice sul luogo teatro del sinistro il giorno 27.06.2018 alle h. 18,00 circa, confermando di averla vista precipitare proprio sulla disconnessione di mattoni presente al centro del parcheggio posto alla via Mazzini, vicino al supermercato “l'ho vista cadere perché camminavo dietro di lei;
si CP_2
è inciampata su un rialzo su dei mattoni sconnessi nel parcheggio;
mi sono avvicinata per soccorrerla insieme a una altro signore;
abbiamo provato ad alzarla, ma non ci riuscivamo;
quindi l'abbiamo seduta nella sua macchina in attesa della autoambulanza
Riconosco il parcheggio dalle foto rammostrate;
la caduta è avvenuta nel centro del parcheggio, un po' prima della sua macchina non ricordo esattamente perché sono passati 6 anni;
il parcheggio è accessibile a tutti, è aperto, non vi sono barriere o cancelli;
la sig.ra l'ho poi vista casualmente un giorno in Farmacia e l'ho riconosciuta
e le ho chiesto come stava;
ci siamo scambiati i numeri di telefono e dopo un po' mi ha chiamato per rendere una dichiarazione scritta;
ho scoperto mentre parlavo che nel mio palazzo abitava sua cognata;
adr l'incontro in farmacia è avvenuto circa due o tre mesi dopo;
al momento del sinistro non ho lasciato il numero;
quando è arrivata l'ambulanza sono andata via;
”.
Tali dichiarazioni, che non vi è motivo di ritenere non attendibili atteso che le stesse sono anche in parte corroborate dal verbale di pronto soccorso del 27.06.2018, nel quale si dà atto che la paziente è pervenuta in Ospedale tramite 118, con ambulanza, Pt_1 alle h. 18,27, per “caduta accidentale sulla piazza antistante il supermercato”; sono pagina 5 di 16 sufficienti a ritenere dimostrato che il sinistro sia avvenuto nelle condizioni di tempo e luogo allegate dall'attrice e secondo la dinamica dalla stessa valorizzata, che deve ritenersi parimenti dimostrato che sia causalmente dipesa dalla pericolosa presenza di mattoni sconnessi sulla pavimentazione stradale.
La testimone ha infatti confermato che l'attrice è inciampata su dei “mattoni Tes_1 sconnessi” e l'insidiosità del punto in questione ben si evince dalle foto che lo ritraggono (docc. 2), che la testimone ha riconosciuto, che evidenziano una pavimentazione in autobloccanti invero piuttosto sconnessa e poco “sigillata” ed in particolare la presenza nel punto di caduta, di alcuni masselli sprofondati di svariati centimetri rispetto al piano di camminamento stradale e apparentemente insidiosi perché in parte nascosti da quest'ultimo.
Ciò posto e ritenuto in merito ad una corretta allegazione e prova sia della dinamica del sinistro sia del nesso di causalità tra la stessa e la condizione della res; il CP_1 convenuto ha eccepito l'omessa prova del rapporto di custodia tra sé e la strada teatro del sinistro, paventando che la stessa ospitasse una zona di parcheggio privato, non sottoposta al proprio controllo e obbligo di manutenzione.
L'eccezione è infondata.
La zona in questione, infatti, come si evince dalle fotografie che la ritraggono (doc. 2 att.) nonché dalle dichiarazioni rese della testimone , è un piazzale destinato al Tes_1 transito ed al parcheggio delle auto, non riferibile ad alcun proprietario/gestore privato
(non sono presenti recinzioni/cartelli/sbarre di accesso/cancelli) e liberamente transitabile da chiunque a ciò conseguendo che non vi è dubbio che esso rientri nella custodia del convenuto e che sia del tutto irrilevante che si trovi nelle adiacenze CP_1 di due supermercati.
Infatti, come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità “è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma
6 dell'articolo 2 CdS, ai sensi del quale le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico
(Cass. n. 17350/2008 e Cass. n. 13217/2003; più di recente v. Cass. n. 14367/2018). La definizione di «strada», che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una pagina 6 di 16 determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva E', dunque, l'uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un'area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 CdS, le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l'area di pertinenza affaccia.” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024).
Da tutto ciò ne consegue, alla luce dei suddetti principi, che nel caso che ci occupa, in cui non è stato nemmeno dimostrato che il piazzale teatro del sinistro sia un'area di proprietà di qualche soggetto privato, deve pertanto (e a a fortiori) riconoscersi un onere di custodia in capo al convenuto atteso che trattasi di una strada ubicata CP_1 pacificamente nel Comune di e dedicata al pubblico e libero transito degli CP_1 utenti.
§ 2. Sulla configurabilità del concorso causale colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
Sussistendo per i motivi sovraesposti il nesso causale tra la res e l'evento di danno ex art. 2051, occorre altresì valutare se sia ravvisabile nel caso di specie il concorso causale colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c.
La prova liberatoria del caso fortuito può essere infatti fornita dal custode anche mediante l'allegazione e la prova da parte dello stesso che il danneggiato, con la sua condotta imprudente, abbia concorso a cagionare l'evento dannoso di cui chiede il ristoro.
L'articolo 1227 c.c., applicabile per effetto del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, contempla due ipotesi di responsabilità concorrente del danneggiato.
Nella prima ipotesi la condotta del danneggiato, che abbia agito senza fare applicazione della normale diligenza, integra il caso fortuito e comporta che la condotta di quest'ultimo si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualsiasi rilevanza alla situazione preesistente.
Nella seconda ipotesi, la condotta del danneggiato non assume i caratteri del fortuito ma resta la possibilità di configurare un concorso causale colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
pagina 7 di 16 Con la sentenza n. 22419 del 26 settembre 2017, la Cassazione ha chiarito che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'articolo
2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tenere conto che quanto più questo sia suscettibile di essere previsto e superato attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”.
Nel caso in esame, il ha sollevato l'eccezione secondo cui CP_1 Parte_1
con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto evitare l'insidia stradale e
[...] in tal modo evitare il verificarsi del sinistro.
Ebbene, a parere di chi scrive la condotta dell'attrice non è qualificabile come caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno, ma come mero fattore concausante di quest'ultimo.
Infatti in punto di incidenza della condotta negligente del danneggiato sull'individuazione del soggetto tenuto a rispondere del danno delineato dall'art. 2051
c.c. deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di cui alla ordinanza n.
3041/22 , secondo cui : "non risulta praticabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa da parte della vittima – la quale potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai dell' art. 1227 c.c. - richiedendosi , per l' integrazione del fortuito , che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno".
Ed infatti l'eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" ed "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha, per conseguenza, che l'accertamento di una condotta negligente da parte della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, la quale viene meno solo quando viene accertata anche la non prevedibilità di essa condotta (cfr Cass III n. 25837/17 ed anche Cass III n. 13222/16).
Dall' applicazione del principio che precede al caso in esame, discende che la condotta tenuta dall' attrice in occasione del sinistro - consistita nell'aver attraversato una area (il piazzale adibito – anche - a parcheggio in prossimità del centro commerciale) in cui il transito non è interdetto ai pedoni - non appare né imprevedibile, né eccezionale e pagina 8 di 16 dunque non può essere ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull' amministrazione convenuta e l' evento dannoso, ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell' attrice ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co I c.c.
Peraltro sotto il profilo della stretta negligenza, non può nemmeno affermarsi che l'attrice avrebbe potuto avvedersi senza alcuno sforzo della presenza della buca sulla quale è inciampata;
al contrario, le caratteristiche della stessa come evidenziate dalle fotografie in atti e come confermate anche dalla testimone escussa, hanno certamente in parte impedito all'attrice di avvedersi con un certo anticipo del buco presente sul manto stradale e di evitarlo – vi sono singoli masselli autobloccanti sprofondati rispetto al piano di camminamento di talché gli stessi, non sono visibili dai pedoni avventori quantomeno fino a che gli stessi non si posizionino in loro stretta prossimità -,
Fermo tutto quanto detto, al contempo però non può non tenersi conto che il fatto è avvenuto quando ancora vi era una buona illuminazione (erano le ore 18 di una giornata di tardo giugno) e che non sono state allegate condizioni metereologiche di scarsa visibilità e che, al di là di qualsiasi altra motivazione spendibile, è la stessa attrice che allega confessoriamente in citazione un proprio concorso colposo nella causazione dell'evento, che quindi non può che causalmente ascriversi anche alla sua condotta.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene che sussista nel caso specifico una concorrente responsabilità colposa della danneggiata nella verificazione dell'evento, ex art. 1227 co. I c.c., che appare equo e congruo determinare nella misura – sostenuta dalla stessa attrice - del 30%.
§ 3. Sul quantum debeatur del risarcimento del danno.
Occorre ora procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
A tal fine, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , Persona_2 medico legale.
Viene dunque posta a fondamento del convincimento del Tribunale la relazione del
CT, di cui vengono interamente condivise le conclusioni, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Il C.T.U., ha accertato che a seguito del sinistro del 27.06.2018 oggetto della presente vertenza, ha riportato una frattura/lussazione dell'anca sinistra Parte_1
pagina 9 di 16 ed una frattura del muro posteriore dell'acetabolo, lesioni che hanno cagionato alla predetta:
- un danno biologico temporaneo al 100% per gg. 60
- un danno biologico temporaneo al 75% per gg. 20
- un danno biologico temporaneo al 50% per gg. 15
- un danno biologico temporaneo al 25% per gg. 15.
Il CT ha altresì accertato che i postumi riscontrati hanno determinato un'invalidità permanente stimabile nella misura del 18%.
Quanto alle spese medico-sanitarie sostenute, il CT ha riconosciuto come ristorabili solo quella di € 48,00 riferibile alla fattura n. 0001483/2019 per “ecocolordopplergrafia degli arti inferiori e venosa” e quella di € 40,50 riferibile alla fattura n. 0015370/2019 per “moc dexalombare”, ritenendo invece le altre non risarcibili perché “prive di causale riferibile al sinistro”; “prive di codice fiscale riferibile alla paziente e/o Pt_1
“emesse fuori dal periodo rilevante”.
Rispetto a tali conclusioni peritali, logicamente e congruamente motivate, il Tribunale non ritiene di doversi discostare anche tenuto conto del fatto che le stesse sono state condivise dal CTP attoreo Dott. e che nessuna osservazione è pervenuta dal CTP Per_1 del convenuto Dott. Per_3
Dovendosi ora procedere alla liquidazione del danno subito dall'attrice così come determinato nella relazione peritale, occorre innanzitutto chiarire che, nel caso di specie, devono essere adottate, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte - cfr. Cass. n.
12408/11 e Cass. n. 28290/2001).
Sul punto occorre premettere che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, ma ricomprende in sé le due distinte voci di danno biologico
(ossia la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato) e di danno morale (ossia la sofferenza interiore conseguente al danno).
Le predette tabelle milanesi, edizione 2024, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e "dinamico-relazionale"), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione ad una di dette lesioni (c.d. "danno da sofferenza soggettiva interiore"),
pagina 10 di 16 consentendo al tempo stesso la personalizzazione del risarcimento in ragione delle circostanze del caso concreto, così come emergenti dagli atti del processo.
Nel caso che ci occupa in relazione alla componente soggettiva interiore, anche tenuto conto del grado di intensità della sofferenza cd. “nocicettiva” accertata dal CT (lievissima per il danno biologico permanente ed elevata/media/lieve e lievissima per le rispettive e decrescenti percentuali di invalidità temporanea) deve ritenersi raggiunta la prova, di un danno patito da in conseguenza del sinistro che Parte_1 ricomprende tutte le sofferenze che derivano normalmente, secondo un criterio di regolarità causale, da una qualsiasi lesione particolarmente intensa dell'integrità psicofisica a ciò conseguendo che potrà essere riconosciuto in favore dell'attrice: per la permanente, l'incremento del punto base del biologico nella misura del 34% e per la temporanea il valore aggiuntivo giornaliero di € 31,00 ad incremento di quello base di €
84,00 previsto per la sola componente biologica.
Non può invece riconoscersi alcunché all'attrice a titolo di personalizzazione.
A tale riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare. Alla c.d. personalizzazione spetta dunque il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr.
Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizio dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento"; nello stesso senso,
pagina 11 di 16 cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865, Cass., sez. IV-3, 7 maggio 2018, n.
10912; Cass. Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778).
Nel caso di specie, l'attrice ha indicato in via generica le sofferenze subite e legate alla menomazione fisica riportata ed al prolungato ricovero, senza dedurre però alcuna circostanza eccezionale che si discosti dall'id quod plerumque accidit per pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi, ed. 2024, vigenti al momento della liquidazione, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (76 anni), si quantifica il danno non patrimoniale nei seguenti termini:
- quanto al danno da invalidità temporanea, per complessivi € 9.918,75;
- quanto al danno da invalidità permanente, per complessivi € 53.822,00.
Venendo al danno patrimoniale, in ordine a quello rappresentato dalle spese mediche, può essere riconosciuta all'attrice la complessiva somma di € 88,50, come accertata dal C.T.U. nei termini già esposti.
Parte attrice in citazione ha richiesto altresì il riconoscimento, quale voce risarcitoria, della somma di € 500,00 a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, producendo a corredo della domanda, al doc. 7, la notula emessa dalla per il predetto importo, dovuto per Controparte_3
“esame pratica e redazione della raccomandata richiesta danni, visita medico legale Dott. , colloquio con cliente per prosieguo della pratica”. Per_1
La domanda può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che "nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) e non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito" (cfr. Cass., n. 2644/2018; Cass., n.
24481/2020; Cass., n. 15732/2022).
pagina 12 di 16 In altre parole, il Tribunale investito della relativa richiesta risarcitoria è chiamato, caso per caso, a valutare se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e/o dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (Cass. n.
3266/2016). Si deve ritenere, invece, del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento
(Cass. n. 22826/2010 “Non è infine superfluo aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di confutare l'assunto secondo cui, laddove, in dipendenza del fatto lesivo, il danneggiato non abbia ancora effettuato alcun esborso, ma sia solo gravato dall'obbligo di effettuarlo, non sia perciò solo enucleabile un danno attuale, suscettibile, in quanto tale, di essere risarcito. Ritiene invero il collegio che la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c., individua il danno emergente, non possa essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perchè il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che, è bene ricordarlo, è l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (confr. Cass. civ. 20 agosto
2009, n. 18515; Cass. civ. 5 luglio 2002, n. 9740)”.
Nel caso in esame, l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dallo studio RD come dettagliata nella notula di cui al doc. 7, è provata documentalmente dalle produzioni nn.
5 (racc. a/r del 19.04.2019 contenente la richiesta di risarcimento danni) e 4 (relazione medico legale Dott. ) ed essa (nonché la relativa spesa) deve ritenersi oltre che Per_1 necessaria (tenuto conto del tipo di sinistro e dell'inerzia stragiudiziale del Comune convenuto e della Compagnia) anche di importo congruo.
Deve dunque essere riconosciuta all'attrice quale ulteriore posta del danno patrimoniale subito, la spesa derivante dall'assistenza legale e medico-legale ricevuta ante causam.
Non può invece esserle riconosciuta l'ulteriore somma di € 1.098,00 “per la consulenza medico legale di parte e per l'attività operata in corso di causa”; tale voce, infatti, è stata allegata (e chiesta) solo in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente.
In definitiva, il danno subito dall'attrice per il sinistro oggetto di causa è complessivamente pari ad € 64.329,25, di cui € 63.740,75 per il risarcimento del danno non patrimoniale ed € 588,50 per il risarcimento del danno patrimoniale.
pagina 13 di 16 Poiché è stato riconosciuto (nonché allegato dalla stessa attrice) un suo concorso nella causazione dell'evento nella misura del 30%, la condanna del convenuto segue nella misura del 70%, corrispondente ad € 45.030,47.
Trattandosi di risarcimento da illecito extracontrattuale e quindi di debito di valore, la somma sopra indicata, va devalutata alla data in cui si è verificato il sinistro
(27.06.2018) e poi annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma annualmente rivalutata devono calcolarsi (ai fini del risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli) i c.d. interessi compensativi, secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. n. 1712/95.
Effettuato tale calcolo, l'importo dovuto dal convenuto a titolo di risarcimento CP_1 del danno subito dall'attrice, risulta oggi pari ad € 50.027,54 con conseguente condanna del primo al pagamento di detto importo, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.
§ 4. Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato per effetto del D.M. n. 147 del
2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum) e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CT, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, attrice e convenuta, nella rispettiva misura del 30% e 70% ciascuna, in ragione dell'accertato concorso di colpa ex art. 1227 co. I c.c. Deve, invece essere disattesa la domanda ex art. 96 III co. c.p.c. atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (cfr. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n.
21570); invero, il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice
(Cass. Civ., 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376)
Invero, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la pagina 14 di 16 prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno.
Ciò detto, parte convenuta non solo non ha provato l'esistenza di tale danno, ma al di là di una mera contestazione generica, non ha neppure mai evidenziato in cosa esso sarebbe consistito;
ne consegue che detta domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertata la responsabilità del per il sinistro per cui è Controparte_1 causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e accertato il concorso del fatto colposo dell'attrice nella causazione del sinistro medesimo ex art. Parte_1
1227 co. I c.c., nella misura del 30 %;
2) Condanna il a risarcire a la Controparte_1 Parte_1 residua frazione del 70 % dei danni patiti dalla medesima, come individuati nella parte motiva e liquidati nella somma complessiva di € 50.027,54, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
3) Condanna il a rifondere in favore dell'Avv. Massimo Controparte_1
Palisi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. dell'attrice , Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli esborsi per € 786,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio dal
Dott. , liquidata come da separato decreto del 18.02.2025, definitivamente a Per_2 carico di entrambe le parti, attrice e convenuta, nella rispettiva misura del 30% e
70% ciascuna, in ragione dell'accertato concorso di colpa ex art. 1227 co. I c.c.
Così deciso in Alessandria, il 17.11.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 877/2023, promossa da:
(C.F: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Massimo Palisi, in forza di procura speciale agli atti;
- Attrice -
Contro
, (C.F. e P.IVA: , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Pier Franco Gigliotti, in forza di procura speciale agli atti;
- Convenuto –
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi già esposti nei precedenti atti e previo accoglimento di ogni ulteriore istanza istruttoria - (formulata dalla difesa di nelle relative Parte_1 memorie e da ritenersi specificamente reiterata in questa sede) - ed ogni altra richiesta, non ammesse nel corso del giudizio, e previo accertamento e dichiarazione della prevalente responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., della
P.A. del in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa, conseguentemente condannare la medesima P.A. del in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per le voci indicate:
a) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice per le voci indicate, e quantificati nella somma di Euro 64.906,34 o in quella maggiore o minore somma emersa dalle risultanze di giudizio, e comunque nel pagina 1 di 16 quantum adeguata sulla base dei risultati dell'espletata CT medico-legale, oltre interessi e rivalutazione, ferma la riserva di competenza per valore dell'adito Giudice;
b) al rimborso integrale in favore dell'attrice delle spese di CT e di CTP medico- legale svolte nel corso del giudizio
c) alla rifusione di tutti gli oneri di causa, da distrarsi, ai sensi ed effetti dell'art. 93
c.p.c., a favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario;
d) con condanna della P.A. del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, D.L.
n. 132/2014;”
Per il convenuto:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Assolvere il conchiudente da ogni domanda. Con il favore di spese ed onorario di causa oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Alessandria il esponendo: Controparte_1
- che il giorno 27 giugno 2018, parcheggiava nella piazza attigua al supermercato
“ ” e, mentre si stava incamminando verso l'esercizio CP_2 commerciale, inciampava in una fessurazione presente sul manto stradale del piazzale in autobloccanti e conseguentemente cadeva a terra;
- che, a causa delle lesioni subite in esito alla predetta caduta, veniva trasportata d'urgenza all'Ospedale di ove le veniva diagnosticata la frattura-lussazione CP_1 dell'anca sx e la frattura del muro posteriore dell'acetabolo;
- che, trasferita poi al CTO di Torino, veniva sottoposta ad intervento di protesizzazione dell'anca sx e sintesi del muro posteriore;
- che veniva infine trasferita presso l'ospedale di Ovada, ove era sottoposta ad appropriato programma riabilitativo fino alla data del 24 agosto 2018;
- che, una volta stabilizzatisi gli esiti invalidanti, l'attrice si sottoponeva a visita dal medico legale Dott. , il quale accertava la sussistenza di un nesso di causalità tra Per_1 la caduta e le frattura riportate dalla paziente e accertava postumi da invalidità permanente nella misura del 25% e da invalidità temporanea nella misura del 75% per gg 20, del 50% per gg. 15 e del 25% per gg. 15;
pagina 2 di 16 - che, l'attrice provvedeva a denunciare il sinistro, per il tramite dello Studio di infortunistica stradale “RD”, al Comune di ed alla compagnia di CP_1 assicurazione di quest'ultimo, senza ottenere alcun riscontro positivo. Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice, riconoscendo un proprio concorso nella causazione dell'evento ex art. 1227 co. I c.c., stimato nella misura massima del 30%, domandava la condanna del convenuto ex artt. 2051 c.c. e/o in via subordinata CP_1
2043 c.c., al risarcimento della restante quota parte dei danni subiti dal sinistro, patrimoniali e non, complessivamente quantificandoli in € 64.906,34.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda ed in Controparte_1 particolare rilevando ed eccependo:
- che la descrizione della dinamica del sinistro valorizzata dall'attrice era assai lacunosa e che ella non aveva comunque dato prova che la zona interessata dallo stesso fosse sotto la custodia del convenuto;
CP_1
- che il dissesto del manto stradale indicato come causa della caduta dell'attrice era visibile ed evitabile con l'uso di ordinaria diligenza e che pertanto il nesso di causalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta dell'interessata, connotata da negligenza e disattenzione;
- che parimenti indimostrato (oltre che erroneamente liquidato) doveva ritenersi il danno biologico asseritamente patito dalla danneggiata.
Sulla scorta di tali eccezioni parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa era istruita con le produzioni documentali, l'escussione della testimone
[...]
e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale a firma del Dott. Tes_1 Per_2
ed all'esito era trattenuta in decisione previa concessione del termini ex art. 189
[...]
c.p.c.
Motivi della decisione
§ 1. Sulla configurabilità della responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. Nel presente giudizio l'attrice ha agito invocando in via principale la responsabilità del quale custode ex art. 2051 c.c.; tale impostazione deve ritenersi corretta sul CP_1 piano giuridico.
È infatti pacifico che agli enti proprietari o i gestori di strade aperte al pubblico transito, sia in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. (cfr. Cass. n.
7763/2007).
pagina 3 di 16 In altri termini, per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario o il gestore, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada stessa.
Ricondotta la responsabilità invocata nell'alveo del paradigma di cui all'art. 2051 c.c., è utile in via preliminare mettere in luce quelli che sono i principi che regolano la responsabilità per danni da cose in custodia, come espressi dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra la stessa ed un soggetto, tale da consentire a quest'ultimo di controllarla e, eventualmente, di intervenire per la rimozione delle eventuali situazioni di pericolo (Cass. n. 15761/2016).
Ai fini della configurabilità della responsabilità è anche necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla res, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode non è incluso nel modello della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato ha dunque il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la res ed il danno, mentre il custode deve provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, concetto quest'ultimo in cui vanno ricompresi il fatto naturale, il fatto del terzo e quello del danneggiato stesso.
La responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. costituisce quindi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria, che consiste nella verificazione del caso fortuito, idoneo a recidere il nesso causale fra la cosa e il danno.
Pertanto, ai fini della sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., una volta raggiunta la prova da parte del danneggiato del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, rimane del tutto irrilevante verificare se la condotta del custode nel caso concreto fosse o meno esente da colpa.
I principi appena riassunti sono stati confermati dalle Sezioni Unite, nell'ordinanza n.
20943 del 30/06/2022, che ha sancito che:“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da pagina 4 di 16 imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Tanto premesso in merito ai principi che operano nel caso che ci occupa e passando alla disamina della controversia, la domanda giudiziale, come proposta da parte attrice, è da ritenersi fondata, sia pure solo parzialmente, per i motivi e nei termini che vengono di seguito illustrati.
Nel caso in esame, l'attrice ha dedotto di essere caduta a terra a causa di una disconnessione della pavimentazione in autobloccanti presente su un piazzale destinato al parcheggio delle auto, sito nel Comune di in via Mazzini, tra il civico CP_1
157 e 157 D, in prossimità di un supermercato , verso il quale peraltro ella era CP_2 diretta nel momento in cui si è verificato l'evento.
La caduta è stata confermata dalla testimone oculare (escussa Testimone_1 all'udienza del 13.03.2024) che ha sostanzialmente confermato quanto riportato nella propria dichiarazione scritta rilasciata all'attrice in data 19.03.2019.
La testimone in parola ha collocato l'attrice sul luogo teatro del sinistro il giorno 27.06.2018 alle h. 18,00 circa, confermando di averla vista precipitare proprio sulla disconnessione di mattoni presente al centro del parcheggio posto alla via Mazzini, vicino al supermercato “l'ho vista cadere perché camminavo dietro di lei;
si CP_2
è inciampata su un rialzo su dei mattoni sconnessi nel parcheggio;
mi sono avvicinata per soccorrerla insieme a una altro signore;
abbiamo provato ad alzarla, ma non ci riuscivamo;
quindi l'abbiamo seduta nella sua macchina in attesa della autoambulanza
Riconosco il parcheggio dalle foto rammostrate;
la caduta è avvenuta nel centro del parcheggio, un po' prima della sua macchina non ricordo esattamente perché sono passati 6 anni;
il parcheggio è accessibile a tutti, è aperto, non vi sono barriere o cancelli;
la sig.ra l'ho poi vista casualmente un giorno in Farmacia e l'ho riconosciuta
e le ho chiesto come stava;
ci siamo scambiati i numeri di telefono e dopo un po' mi ha chiamato per rendere una dichiarazione scritta;
ho scoperto mentre parlavo che nel mio palazzo abitava sua cognata;
adr l'incontro in farmacia è avvenuto circa due o tre mesi dopo;
al momento del sinistro non ho lasciato il numero;
quando è arrivata l'ambulanza sono andata via;
”.
Tali dichiarazioni, che non vi è motivo di ritenere non attendibili atteso che le stesse sono anche in parte corroborate dal verbale di pronto soccorso del 27.06.2018, nel quale si dà atto che la paziente è pervenuta in Ospedale tramite 118, con ambulanza, Pt_1 alle h. 18,27, per “caduta accidentale sulla piazza antistante il supermercato”; sono pagina 5 di 16 sufficienti a ritenere dimostrato che il sinistro sia avvenuto nelle condizioni di tempo e luogo allegate dall'attrice e secondo la dinamica dalla stessa valorizzata, che deve ritenersi parimenti dimostrato che sia causalmente dipesa dalla pericolosa presenza di mattoni sconnessi sulla pavimentazione stradale.
La testimone ha infatti confermato che l'attrice è inciampata su dei “mattoni Tes_1 sconnessi” e l'insidiosità del punto in questione ben si evince dalle foto che lo ritraggono (docc. 2), che la testimone ha riconosciuto, che evidenziano una pavimentazione in autobloccanti invero piuttosto sconnessa e poco “sigillata” ed in particolare la presenza nel punto di caduta, di alcuni masselli sprofondati di svariati centimetri rispetto al piano di camminamento stradale e apparentemente insidiosi perché in parte nascosti da quest'ultimo.
Ciò posto e ritenuto in merito ad una corretta allegazione e prova sia della dinamica del sinistro sia del nesso di causalità tra la stessa e la condizione della res; il CP_1 convenuto ha eccepito l'omessa prova del rapporto di custodia tra sé e la strada teatro del sinistro, paventando che la stessa ospitasse una zona di parcheggio privato, non sottoposta al proprio controllo e obbligo di manutenzione.
L'eccezione è infondata.
La zona in questione, infatti, come si evince dalle fotografie che la ritraggono (doc. 2 att.) nonché dalle dichiarazioni rese della testimone , è un piazzale destinato al Tes_1 transito ed al parcheggio delle auto, non riferibile ad alcun proprietario/gestore privato
(non sono presenti recinzioni/cartelli/sbarre di accesso/cancelli) e liberamente transitabile da chiunque a ciò conseguendo che non vi è dubbio che esso rientri nella custodia del convenuto e che sia del tutto irrilevante che si trovi nelle adiacenze CP_1 di due supermercati.
Infatti, come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità “è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma
6 dell'articolo 2 CdS, ai sensi del quale le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico
(Cass. n. 17350/2008 e Cass. n. 13217/2003; più di recente v. Cass. n. 14367/2018). La definizione di «strada», che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una pagina 6 di 16 determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva E', dunque, l'uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un'area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 CdS, le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l'area di pertinenza affaccia.” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024).
Da tutto ciò ne consegue, alla luce dei suddetti principi, che nel caso che ci occupa, in cui non è stato nemmeno dimostrato che il piazzale teatro del sinistro sia un'area di proprietà di qualche soggetto privato, deve pertanto (e a a fortiori) riconoscersi un onere di custodia in capo al convenuto atteso che trattasi di una strada ubicata CP_1 pacificamente nel Comune di e dedicata al pubblico e libero transito degli CP_1 utenti.
§ 2. Sulla configurabilità del concorso causale colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
Sussistendo per i motivi sovraesposti il nesso causale tra la res e l'evento di danno ex art. 2051, occorre altresì valutare se sia ravvisabile nel caso di specie il concorso causale colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c.
La prova liberatoria del caso fortuito può essere infatti fornita dal custode anche mediante l'allegazione e la prova da parte dello stesso che il danneggiato, con la sua condotta imprudente, abbia concorso a cagionare l'evento dannoso di cui chiede il ristoro.
L'articolo 1227 c.c., applicabile per effetto del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, contempla due ipotesi di responsabilità concorrente del danneggiato.
Nella prima ipotesi la condotta del danneggiato, che abbia agito senza fare applicazione della normale diligenza, integra il caso fortuito e comporta che la condotta di quest'ultimo si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualsiasi rilevanza alla situazione preesistente.
Nella seconda ipotesi, la condotta del danneggiato non assume i caratteri del fortuito ma resta la possibilità di configurare un concorso causale colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
pagina 7 di 16 Con la sentenza n. 22419 del 26 settembre 2017, la Cassazione ha chiarito che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'articolo
2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tenere conto che quanto più questo sia suscettibile di essere previsto e superato attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”.
Nel caso in esame, il ha sollevato l'eccezione secondo cui CP_1 Parte_1
con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto evitare l'insidia stradale e
[...] in tal modo evitare il verificarsi del sinistro.
Ebbene, a parere di chi scrive la condotta dell'attrice non è qualificabile come caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno, ma come mero fattore concausante di quest'ultimo.
Infatti in punto di incidenza della condotta negligente del danneggiato sull'individuazione del soggetto tenuto a rispondere del danno delineato dall'art. 2051
c.c. deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di cui alla ordinanza n.
3041/22 , secondo cui : "non risulta praticabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa da parte della vittima – la quale potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai dell' art. 1227 c.c. - richiedendosi , per l' integrazione del fortuito , che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno".
Ed infatti l'eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" ed "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha, per conseguenza, che l'accertamento di una condotta negligente da parte della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, la quale viene meno solo quando viene accertata anche la non prevedibilità di essa condotta (cfr Cass III n. 25837/17 ed anche Cass III n. 13222/16).
Dall' applicazione del principio che precede al caso in esame, discende che la condotta tenuta dall' attrice in occasione del sinistro - consistita nell'aver attraversato una area (il piazzale adibito – anche - a parcheggio in prossimità del centro commerciale) in cui il transito non è interdetto ai pedoni - non appare né imprevedibile, né eccezionale e pagina 8 di 16 dunque non può essere ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull' amministrazione convenuta e l' evento dannoso, ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell' attrice ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co I c.c.
Peraltro sotto il profilo della stretta negligenza, non può nemmeno affermarsi che l'attrice avrebbe potuto avvedersi senza alcuno sforzo della presenza della buca sulla quale è inciampata;
al contrario, le caratteristiche della stessa come evidenziate dalle fotografie in atti e come confermate anche dalla testimone escussa, hanno certamente in parte impedito all'attrice di avvedersi con un certo anticipo del buco presente sul manto stradale e di evitarlo – vi sono singoli masselli autobloccanti sprofondati rispetto al piano di camminamento di talché gli stessi, non sono visibili dai pedoni avventori quantomeno fino a che gli stessi non si posizionino in loro stretta prossimità -,
Fermo tutto quanto detto, al contempo però non può non tenersi conto che il fatto è avvenuto quando ancora vi era una buona illuminazione (erano le ore 18 di una giornata di tardo giugno) e che non sono state allegate condizioni metereologiche di scarsa visibilità e che, al di là di qualsiasi altra motivazione spendibile, è la stessa attrice che allega confessoriamente in citazione un proprio concorso colposo nella causazione dell'evento, che quindi non può che causalmente ascriversi anche alla sua condotta.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene che sussista nel caso specifico una concorrente responsabilità colposa della danneggiata nella verificazione dell'evento, ex art. 1227 co. I c.c., che appare equo e congruo determinare nella misura – sostenuta dalla stessa attrice - del 30%.
§ 3. Sul quantum debeatur del risarcimento del danno.
Occorre ora procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
A tal fine, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , Persona_2 medico legale.
Viene dunque posta a fondamento del convincimento del Tribunale la relazione del
CT, di cui vengono interamente condivise le conclusioni, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Il C.T.U., ha accertato che a seguito del sinistro del 27.06.2018 oggetto della presente vertenza, ha riportato una frattura/lussazione dell'anca sinistra Parte_1
pagina 9 di 16 ed una frattura del muro posteriore dell'acetabolo, lesioni che hanno cagionato alla predetta:
- un danno biologico temporaneo al 100% per gg. 60
- un danno biologico temporaneo al 75% per gg. 20
- un danno biologico temporaneo al 50% per gg. 15
- un danno biologico temporaneo al 25% per gg. 15.
Il CT ha altresì accertato che i postumi riscontrati hanno determinato un'invalidità permanente stimabile nella misura del 18%.
Quanto alle spese medico-sanitarie sostenute, il CT ha riconosciuto come ristorabili solo quella di € 48,00 riferibile alla fattura n. 0001483/2019 per “ecocolordopplergrafia degli arti inferiori e venosa” e quella di € 40,50 riferibile alla fattura n. 0015370/2019 per “moc dexalombare”, ritenendo invece le altre non risarcibili perché “prive di causale riferibile al sinistro”; “prive di codice fiscale riferibile alla paziente e/o Pt_1
“emesse fuori dal periodo rilevante”.
Rispetto a tali conclusioni peritali, logicamente e congruamente motivate, il Tribunale non ritiene di doversi discostare anche tenuto conto del fatto che le stesse sono state condivise dal CTP attoreo Dott. e che nessuna osservazione è pervenuta dal CTP Per_1 del convenuto Dott. Per_3
Dovendosi ora procedere alla liquidazione del danno subito dall'attrice così come determinato nella relazione peritale, occorre innanzitutto chiarire che, nel caso di specie, devono essere adottate, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte - cfr. Cass. n.
12408/11 e Cass. n. 28290/2001).
Sul punto occorre premettere che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, ma ricomprende in sé le due distinte voci di danno biologico
(ossia la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato) e di danno morale (ossia la sofferenza interiore conseguente al danno).
Le predette tabelle milanesi, edizione 2024, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e "dinamico-relazionale"), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione ad una di dette lesioni (c.d. "danno da sofferenza soggettiva interiore"),
pagina 10 di 16 consentendo al tempo stesso la personalizzazione del risarcimento in ragione delle circostanze del caso concreto, così come emergenti dagli atti del processo.
Nel caso che ci occupa in relazione alla componente soggettiva interiore, anche tenuto conto del grado di intensità della sofferenza cd. “nocicettiva” accertata dal CT (lievissima per il danno biologico permanente ed elevata/media/lieve e lievissima per le rispettive e decrescenti percentuali di invalidità temporanea) deve ritenersi raggiunta la prova, di un danno patito da in conseguenza del sinistro che Parte_1 ricomprende tutte le sofferenze che derivano normalmente, secondo un criterio di regolarità causale, da una qualsiasi lesione particolarmente intensa dell'integrità psicofisica a ciò conseguendo che potrà essere riconosciuto in favore dell'attrice: per la permanente, l'incremento del punto base del biologico nella misura del 34% e per la temporanea il valore aggiuntivo giornaliero di € 31,00 ad incremento di quello base di €
84,00 previsto per la sola componente biologica.
Non può invece riconoscersi alcunché all'attrice a titolo di personalizzazione.
A tale riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare. Alla c.d. personalizzazione spetta dunque il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr.
Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizio dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento"; nello stesso senso,
pagina 11 di 16 cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865, Cass., sez. IV-3, 7 maggio 2018, n.
10912; Cass. Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778).
Nel caso di specie, l'attrice ha indicato in via generica le sofferenze subite e legate alla menomazione fisica riportata ed al prolungato ricovero, senza dedurre però alcuna circostanza eccezionale che si discosti dall'id quod plerumque accidit per pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi, ed. 2024, vigenti al momento della liquidazione, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (76 anni), si quantifica il danno non patrimoniale nei seguenti termini:
- quanto al danno da invalidità temporanea, per complessivi € 9.918,75;
- quanto al danno da invalidità permanente, per complessivi € 53.822,00.
Venendo al danno patrimoniale, in ordine a quello rappresentato dalle spese mediche, può essere riconosciuta all'attrice la complessiva somma di € 88,50, come accertata dal C.T.U. nei termini già esposti.
Parte attrice in citazione ha richiesto altresì il riconoscimento, quale voce risarcitoria, della somma di € 500,00 a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, producendo a corredo della domanda, al doc. 7, la notula emessa dalla per il predetto importo, dovuto per Controparte_3
“esame pratica e redazione della raccomandata richiesta danni, visita medico legale Dott. , colloquio con cliente per prosieguo della pratica”. Per_1
La domanda può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che "nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) e non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito" (cfr. Cass., n. 2644/2018; Cass., n.
24481/2020; Cass., n. 15732/2022).
pagina 12 di 16 In altre parole, il Tribunale investito della relativa richiesta risarcitoria è chiamato, caso per caso, a valutare se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e/o dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (Cass. n.
3266/2016). Si deve ritenere, invece, del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento
(Cass. n. 22826/2010 “Non è infine superfluo aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di confutare l'assunto secondo cui, laddove, in dipendenza del fatto lesivo, il danneggiato non abbia ancora effettuato alcun esborso, ma sia solo gravato dall'obbligo di effettuarlo, non sia perciò solo enucleabile un danno attuale, suscettibile, in quanto tale, di essere risarcito. Ritiene invero il collegio che la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c., individua il danno emergente, non possa essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perchè il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che, è bene ricordarlo, è l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (confr. Cass. civ. 20 agosto
2009, n. 18515; Cass. civ. 5 luglio 2002, n. 9740)”.
Nel caso in esame, l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dallo studio RD come dettagliata nella notula di cui al doc. 7, è provata documentalmente dalle produzioni nn.
5 (racc. a/r del 19.04.2019 contenente la richiesta di risarcimento danni) e 4 (relazione medico legale Dott. ) ed essa (nonché la relativa spesa) deve ritenersi oltre che Per_1 necessaria (tenuto conto del tipo di sinistro e dell'inerzia stragiudiziale del Comune convenuto e della Compagnia) anche di importo congruo.
Deve dunque essere riconosciuta all'attrice quale ulteriore posta del danno patrimoniale subito, la spesa derivante dall'assistenza legale e medico-legale ricevuta ante causam.
Non può invece esserle riconosciuta l'ulteriore somma di € 1.098,00 “per la consulenza medico legale di parte e per l'attività operata in corso di causa”; tale voce, infatti, è stata allegata (e chiesta) solo in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente.
In definitiva, il danno subito dall'attrice per il sinistro oggetto di causa è complessivamente pari ad € 64.329,25, di cui € 63.740,75 per il risarcimento del danno non patrimoniale ed € 588,50 per il risarcimento del danno patrimoniale.
pagina 13 di 16 Poiché è stato riconosciuto (nonché allegato dalla stessa attrice) un suo concorso nella causazione dell'evento nella misura del 30%, la condanna del convenuto segue nella misura del 70%, corrispondente ad € 45.030,47.
Trattandosi di risarcimento da illecito extracontrattuale e quindi di debito di valore, la somma sopra indicata, va devalutata alla data in cui si è verificato il sinistro
(27.06.2018) e poi annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma annualmente rivalutata devono calcolarsi (ai fini del risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli) i c.d. interessi compensativi, secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. n. 1712/95.
Effettuato tale calcolo, l'importo dovuto dal convenuto a titolo di risarcimento CP_1 del danno subito dall'attrice, risulta oggi pari ad € 50.027,54 con conseguente condanna del primo al pagamento di detto importo, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.
§ 4. Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato per effetto del D.M. n. 147 del
2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum) e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CT, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, attrice e convenuta, nella rispettiva misura del 30% e 70% ciascuna, in ragione dell'accertato concorso di colpa ex art. 1227 co. I c.c. Deve, invece essere disattesa la domanda ex art. 96 III co. c.p.c. atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (cfr. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n.
21570); invero, il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice
(Cass. Civ., 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376)
Invero, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la pagina 14 di 16 prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno.
Ciò detto, parte convenuta non solo non ha provato l'esistenza di tale danno, ma al di là di una mera contestazione generica, non ha neppure mai evidenziato in cosa esso sarebbe consistito;
ne consegue che detta domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertata la responsabilità del per il sinistro per cui è Controparte_1 causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e accertato il concorso del fatto colposo dell'attrice nella causazione del sinistro medesimo ex art. Parte_1
1227 co. I c.c., nella misura del 30 %;
2) Condanna il a risarcire a la Controparte_1 Parte_1 residua frazione del 70 % dei danni patiti dalla medesima, come individuati nella parte motiva e liquidati nella somma complessiva di € 50.027,54, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
3) Condanna il a rifondere in favore dell'Avv. Massimo Controparte_1
Palisi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. dell'attrice , Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli esborsi per € 786,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio dal
Dott. , liquidata come da separato decreto del 18.02.2025, definitivamente a Per_2 carico di entrambe le parti, attrice e convenuta, nella rispettiva misura del 30% e
70% ciascuna, in ragione dell'accertato concorso di colpa ex art. 1227 co. I c.c.
Così deciso in Alessandria, il 17.11.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16