Decreto cautelare 18 dicembre 2009
Ordinanza cautelare 22 marzo 2010
Sentenza 19 luglio 2022
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Parere definitivo 15 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 21/02/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Manes e Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e la Questura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), n. 1947/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Considerato che dalla lettura del provvedimento oggetto del presente giudizio emerge un’avvenuta denuncia in sede penale per truffa aggravata ed un controllo da parte delle forze di polizia in cui l’appellante è stato trovato in autovettura con persona con a carico violazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, risultanze che hanno concorso a determinare il diniego del rinnovo del porto d’armi ad uso caccia;
Il Collegio:
- ferma e impregiudicata ogni statuizione in ordine al motivo di appello articolato avverso il capo di decisione con cui il T.A.R. ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ritiene in ogni caso necessario, ai fini del decidere, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., acquisire dalla Questura di Cosenza, eventualmente anche in forma riservata, i documenti richiamati nel diniego impugnato;
- assegna, per l’espletamento dell’incombente istruttorio, il termine di 40 giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione nel merito della controversia l’udienza pubblica del 17 luglio 2025.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO