Articolo 2799 del Codice civile
Articolo 2752Articolo 2754
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19 aprile 1942
Art. 2799.

(Indivisibilita' del pegno).

Il pegno e' indivisibile e garantisce il credito finche' questo non e' integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e' divisibile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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