(Indivisibilita' del pegno).
Il pegno e' indivisibile e garantisce il credito finche' questo non e' integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e' divisibile.
[…] né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni." Caratteristiche del pegno Il pegno è un diritto reale di garanzia che presenta le seguenti caratteristiche: accessorietà: in quanto presuppone un credito in favore del quale essere costituito; inerenza al bene: si parla anche si diritto di sequela o di seguito visto che il creditore conserva il proprio diritto di garanzia sulla cosa anche se viene ceduta a terzi; indivisibilità: l'art. 2799 c.c prevede infatti che "Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile." Questa caratteristica, […]
Leggi di più…[…] né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni." Caratteristiche del pegno [Torna su] Il pegno è un diritto reale di garanzia che presenta le seguenti caratteristiche: accessorietà: in quanto presuppone un credito in favore del quale essere costituito; inerenza al bene: si parla anche si diritto di sequela o di seguito visto che il creditore conserva il proprio diritto di garanzia sulla cosa anche se viene ceduta a terzi; indivisibilità: l'art. 2799 c.c prevede infatti che "Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile." Questa caratteristica, […]
Leggi di più…[…] Indivisibilità: Tale principio, sancito dall'articolo 2799 c.c., in stretta connessione con l'articolo 2873 c.c., stabilisce che il pegno garantisce il credito in maniera integrale, fino al suo completo soddisfacimento, indipendentemente dalla divisibilità del debito o della cosa data in pegno. […]
Leggi di più…[…] di stabilire quale sia il diritto garantito, il rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica tra mezzo di tutela del creditore e diritto di credito, nonché i limiti di efficacia del pegno, 17 delineati dagli artt. 2794 e 2799 c.c. […]
Leggi di più…[…] La disciplina normativa del pegno applicabile alle azioni pertanto sarebbe quella dettata con riguardo alle cose mobili e dunque agli articoli 2786-2799 del codice civile. […]
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