(Indivisibilita' del pegno).
Il pegno e' indivisibile e garantisce il credito finche' questo non e' integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e' divisibile.
[…] Oltre che per la realità il pegno si caratterizza per l'indivisibilità, ex art. 2799 c.c., che rileva sotto due profili: in primis, l'intera cosa, anche se divisibile, garantisce il credito, senza che sia possibile circoscrivere il diritto ad una parte soltanto del cespite; in secundis, l'intero credito è garantito fino a che non sia integralmente estinto, sicchè un adempimento parziale non incide sull'entità della garanzia. […]
Leggi di più…[…] né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni." Caratteristiche del pegno [Torna su] Il pegno è un diritto reale di garanzia che presenta le seguenti caratteristiche: accessorietà: in quanto presuppone un credito in favore del quale essere costituito; inerenza al bene: si parla anche si diritto di sequela o di seguito visto che il creditore conserva il proprio diritto di garanzia sulla cosa anche se viene ceduta a terzi; indivisibilità: l'art. 2799 c.c prevede infatti che "Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile." Questa caratteristica, […]
Leggi di più…[…] Indivisibilità: Tale principio, sancito dall'articolo 2799 c.c., in stretta connessione con l'articolo 2873 c.c., stabilisce che il pegno garantisce il credito in maniera integrale, fino al suo completo soddisfacimento, indipendentemente dalla divisibilità del debito o della cosa data in pegno. […]
Leggi di più…[…] La disciplina normativa del pegno applicabile alle azioni pertanto sarebbe quella dettata con riguardo alle cose mobili e dunque agli articoli 2786-2799 del codice civile. […]
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