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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 650/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. SANTI OGGETTO: Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex
, elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122 Pt_2
BRESCIA presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, rappresentata e difesa dall'avv. PAROLI Parte_3
SILVIO e dall'avv. PIALI DIEGO, elettivamente domiciliata in VIA FLORIANO
FERRAMOLA 1 25122 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1179/2023 del Tribunale di Brescia sezione prima pagina 1 di 12 emessa in data 7.5.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia
n. 1179/2023 emessa in data 7.5.2023, confermarsi il decreto ingiuntivo n.
5066/2019 di euro 34.316,56 emesso dal Tribunale di Brescia in data 14.10.2019.
Conseguentemente, condannarsi la convenuta a Parte_3
corrispondere a favore di la somma di € 34.316,56. Parte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse
confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi comunque la
al pagamento a favore di Parte_3 Parte_1
della complessiva somma di €34.316,56 (o della diversa somma maggiore o minore
che risulterà dovuta). Il tutto oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 ovvero, in
subordine, oltre interessi legali.
Condannarsi parte appellata a restituire a favore di l'ulteriore somma Parte_1
di €7.143,86 quale quota parte di spese legali, come documentati, oltre interessi
moratori sempre ex d.lgs. 231/02, somme corrisposte a seguito della sentenza del
Tribunale di Brescia qui appellata). Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Dell'appellato: Rigettarsi e/o dichiararsi inammissibile l'appello proposto e nel
merito, per l'effetto, respinta ogni e qualsiasi avversa domanda, eccezione ed anche
in via istruttoria, sin d'ora opponendosi a nuove ed inammissibili domande nuove di
merito e/o istruttorie anche tardive, dichiarare per le ragioni esposte in atti nullo e
di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.5066/2019 del 14.10.2019- Rg.
14354/2019 - G.I. Dott.ssa L.Frata Tribunale di Brescia e pertanto revocarlo nei
pagina 2 di 12 confronti della ditta quivi opponente;
dichiararsi l'inadempimento della Soc.
opposta ai propri obblighi contrattuali e legali e conseguentemente dichiarare ed
accertare che la società opposta è debitrice verso l'opponente di ogni e qualsiasi
somma che la dovesse essere tenuta a corrispondere in Parte_4
conseguenza degli inadempimenti sopra indicati della Soc. TR srl quali
eventualmente risulteranno in corso di causa e per l'effetto dichiararsi compensato
in tutto o in parte con il controcredito vantato verso la opposta.
Con la condanna della ai danni ex art. 96 cpc per l'azione temeraria e CP_1
con salvezza di far valere separatamente ogni altro risarcimento danni subito dalla
per effetto e a causa dell'inadempimento della opposta. Parte_4
Vittoria di spese ed onorari oltre spese forfett.15%, cpa e iva di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.11.2019 (da qui in Parte_3
poi in breve proponeva opposizione ex art. 645 cpc avverso il decreto Pt_3
ingiuntivo n. 5066/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 14.10.2019 con cui le era stato ingiunto di pagare, a favore di , la somma di Parte_1
€34.316,56, oltre interessi e spese, quale saldo asseritamente dovuto per il pagamento delle fatture nn. 84 del 20.5.2019 (€ 25.018,94), n. 136 del 6.6.2019 (€ 6.634,36), n.
180 del 24.6.2019 (€ 2.663,26).
Deduceva l'opponente che:
-era stato sottoscritto tra le parti, contratto di appalto avente ad oggetto lavori specializzati nel settore agricolo della vitivinicoltura da svolgersi sui terreni e cantina pagina 3 di 12 della committente, della durata di una annata agraria, dal 11.11.2018 all'11.11.201;
- tuttavia già a partire dalla fine di aprile, inizio maggio 2019, aveva cessato Pt_1
di fatto ogni attività e prestazione lavorativa a favore di interrompendo i suoi Pt_3
obblighi contrattuali;
-era quindi stata costretta a rivolgersi altrove per la prosecuzione dei nei campi e in cantina, onde evitare danni alla produzione vitivinicola in atto;
-dai giornali locali tra l'altro erano emerse notizie su gravi violazioni alle leggi penali a carico di e di denunce di irregolarità retributive e contributive a carico dei Pt_1
suoi dipendenti, operanti in Franciacorta e in zona Lugana, per le quali venivamo svolte da l' e per L'INAIL ispezioni anche presso l'azienda dell'opponente CP_2
agricola che era così esposta a possibili richieste di pagamento dei lavoratori Pt_3
e degli Enti previdenziali ed assicurativi;
L'opponente pertanto sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ed eccezione di compensazione ex art. 1243 ss. c.c., in relazione a tutti i crediti derivanti dai predetti rapporti di lavoro in relazione ai quali dovesse essere esposta quale responsabile in solido per legge.
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
non aveva sollevato alcuna doglianza in ordine all'an e al quantum del Pt_3
credito azionato e alle lavorazioni eseguite, limitandosi a contestare la mancata consegna della documentazione inerente la regolarità retributiva e contributiva dei pagina 4 di 12 lavoratori dipendenti della società opposta;
-con provvedimento del Tribunale di Brescia in data 4.03.2020 era stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di;
Parte_1
-l'art. 29 D.lgs. 276/2003 in materia di fallimento dell'appaltatore, applicabile alla procedura di liquidazione, non prevede la possibilità per il committente di sospendere i pagamenti dovuti in caso di omissione del DURC;
- era onere di provare di aver corrisposto le somme oggetto del contendere Pt_3
direttamente ai lavoratori dipendenti di ovvero agli Enti Previdenziali;
Pt_1
non era nelle condizioni di presentare un DURC regolare perché tutti i suoi Pt_1
clienti avevano sospeso, a decorrere dal febbraio 2019, ogni pagamento dei corrispettivi maturati.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarava il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'opponente e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 5066/2019, con condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite, rigettando rigetta la domanda
[...]
dell'opponente di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c in difetto dei presupposti difettando costitutivi( malafede o la colpa).
Riteneva il giudice che:
l'opponente non contestava il contratto, né l'esatta esecuzione delle opere, né il quantum esposto, bensì sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per la mancata presentazione dei DURC (documento unico di regolarità contributiva attestante l'assolvimento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti di , CP_2
pagina 5 di 12 INAIL e Cassa Edile) da parte di che non negava la circostanza, né allegava Pt_1
di avere per intero corrisposto i relativi importi;
al contrario l'opposta dichiarava di non essere nelle condizioni di presentare un
DURC regolare a causa della sospensione dei pagamenti dei suoi clienti;
in ragione della legislazione in materia sussiste una responsabilità solidale tra appaltante e appaltatrice, conseguentemente era tenuta alla Parte_1
presentazione del DURC e a consegnare all'appaltante tale documentazione per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
era pertanto applicabile l'art. 1460 c.c. e la sospensione del pagamento delle prestazioni eseguite, stante l'inesatto adempimento di a tale obbligo (tra Pt_1
l'altro anche espressamente previsto dal contratto) che esponeva quale Pt_3
responsabile in solido, al versamento dei citati oneri, ciò che ravvisava un
'alterazione del sinallagma contrattuale voluto dalle parti e gravità
dell'inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva la società che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma Pt_3
della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura l'appellante critica la sentenza ritenendo che, dal momento pagina 6 di 12 che la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di risulta Parte_1
governata dai medesimi principi dettati in tema di fallimento, il richiamato art. 29
d.lgs. n. 276/2003 non consentirebbe al committente di sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore in caso di omissione della consegna del DURC.
Con il ulteriore motivo ritiene erronea la sentenza ove il giudice sosteneva che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c possa essere sollevata anche in caso di violazione di obbligazioni secondarie, come quelle del caso di specie, atte ad alterare il sinallagma voluto dalle parti.
Rileva che l'intervenuta risoluzione del contratto in data 18.6.2019 determinava il venir meno della “sinallagmaticità” tra le prestazioni” di committente e appaltatore e conseguentemente l'impossibilità di sollevare la citata eccezione di inadempimento.
Inoltre il rifiuto di di pagare quanto dovuto per i crediti azionati costituirebbe Pt_3
grave danno alla massa dei creditori, stante l'assoggettamento di TR alla procedura concorsuale di sovraindebitamento, ciò che a suo avviso, farebbe venire meno il timore di di vedersi raggiunta da azioni ex art. 29 D.lgs. 276/2003 da Pt_3
parte di dipendenti dell'appaltatore e degli Enti Previdenziali.
Ribadisce che la mancata consegna del DURC non possa considerarsi inadempimento a lei imputabile, ma conseguenza della sospensione, dal febbraio
2019, dei pagamenti dei corrispettivi già maturati, da parte dei clienti (tra cui l'appellata) a seguito dei provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della
Repubblica di Brescia all'esito di indagini per il reato di “caporalato”.
Sostiene che se tutti i clienti di avessero corrisposto i pagamenti, lei Pt_1
pagina 7 di 12 sarebbe stata in grado di onorare quanto dovuto ai suoi dipendenti sia per retribuzioni che per contributi.
L'appellante reitera poi le considerazioni già svolte in primo grado in ordine alla inapplicabilità della ex adverso sollevata eccezione di compensazione di crediti ex art. 1263 c.c., (non oggetto peraltro di statuizione alcuna da parte del giudice), dal momento che l'eventuale controcredito per oneri previdenziali e contributivi a favore dei dipendenti di non era stato provato, ne poteva considerarsi liquido ed Pt_1
esigibile.
Non si conoscono allo stato né quali e quanti siano i dipendenti di o gli Pt_1
importi a loro spettanti che potrebbero eventualmente essere richiesti alla committenza.
***
L'appello va rigettato.
TR sostiene che l'appellata non potesse, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003,
sospendere legittimamente i pagamenti dovuti (per le fatture azionate), eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c in ragione di un'obbligazione secondaria come quella relativa alla mancata consegna del DURC, a maggior ragione dato che a far tempo dal 18/06/2019 era intervenuta la risoluzione del contratto in essere.
Va innanzi tutto evidenziato che contrattualmente le parti avevano espressamente pattuito all'art 6: “OBBLIGHI DELLA APPALTATRICE …l'appaltatrice
provvederà a tutti gli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del
personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, fornendo l'elenco nominativo alla
pagina 8 di 12 committente, corredato delle relative posizioni previdenziali e assicurative, del
numero di iscrizione sul libro unico presenze e del numero del libretto di lavoro con
luogo e data di rilascio..; …Si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente
da qualsiasi pretesa e/o istanza del personale che a qualsivoglia titolo presti servizio
a favore dell'appaltatrice in relazione al presente contratto, assumendo la
responsabilità e tutti gli oneri relativi ed esonerando espressamente la committente
da qualsiasi pretesa e/o richiesta economica che possa essere avanzata nei confronti
della stessa a qualsiasi titolo, ragione o causa (anche a titolo di risarcimento del
danno) comunque dipendente o relativa al predetto personale …”.
Ed ancora “Resta, comunque, in capo all'impresa committente la facoltà di risolvere
il contratto di appalto nel caso di: mancata presentazione della polizza assicurativa
ovvero dei documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (iscrizione
CCIAA.. DURC …)”.
Come evidenziato anche dall'appellante (pag 35) alla procedura di liquidazione del patrimonio si applicano i medesimi principi sottesi alla normativa dettata in materia di procedura fallimentare.
La Suprema Corte (26573/2021), in punto all'eccezione di inadempimento ammissibile anche in caso di scioglimento del contratto, ha precisato che:
“..intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per
effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi della L. Fall., art.
81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se
fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
In un caso del tutto analogo al presente la Corte di Cassazione (4079/2022) così si è pagina 9 di 12 espressa: “In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte
dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle
prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto
contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del
versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276”.
In base alla ripartizione dell'onere della prova è orientamento consolidato (Cass SU
13533/2001) che nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente deve dimostrare viceversa il proprio adempimento.
Ora è incontestato che il DURC non sia stato consegnato e che per sua Pt_1
stessa ammissione, non abbia versato quanto dovuto ai suoi dipendenti sia per retribuzioni che per contributi.
Non può certo attribuirsi la causa di ciò ai clienti di la cui sospensione dei Pt_1
pagamenti (oggetto di eccezione di inadempimento), è evidentemente effetto dei provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia, nei confronti degli amministratori societari, all'esito delle indagini per il reato di
“caporalato che determinava poi la conseguente interruzione (a far tempo del mese di aprile 2019) delle lavorazioni agricole.
La Corte di Cassazione (36295/2023) ha anche affermato che: “In tema di eccezione
di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di pagina 10 di 12 merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito
sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della
controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in
rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla
situazione oggettiva”.
L'eccezione di inadempimento, nel caso in oggetto, può considerarsi legittimamente sollevata dato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la semplice apertura della procedura di liquidazione non pone al riparo il committente Parte_3
dalle legittime pretese dei dipendenti non retribuiti.
A tal proposito la Corte di Cassazione (515/2016) reputa che:” In materia di appalto,
l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta
l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti
del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso
l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione
risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio
dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente
direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un
credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una
somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento
delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione
dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con
riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio
pagina 11 di 12 creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico
beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa
dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia
ricavato un particolare vantaggio”.
Alla luce di quanto sopra le censure mosse alla sentenza non possono essere accolte.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, liquidate, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 34.316,56)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1179/2023 del Tribunale di
Brescia sezione prima emessa in data 7.5.2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 650/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. SANTI OGGETTO: Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex
, elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122 Pt_2
BRESCIA presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, rappresentata e difesa dall'avv. PAROLI Parte_3
SILVIO e dall'avv. PIALI DIEGO, elettivamente domiciliata in VIA FLORIANO
FERRAMOLA 1 25122 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1179/2023 del Tribunale di Brescia sezione prima pagina 1 di 12 emessa in data 7.5.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia
n. 1179/2023 emessa in data 7.5.2023, confermarsi il decreto ingiuntivo n.
5066/2019 di euro 34.316,56 emesso dal Tribunale di Brescia in data 14.10.2019.
Conseguentemente, condannarsi la convenuta a Parte_3
corrispondere a favore di la somma di € 34.316,56. Parte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse
confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi comunque la
al pagamento a favore di Parte_3 Parte_1
della complessiva somma di €34.316,56 (o della diversa somma maggiore o minore
che risulterà dovuta). Il tutto oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 ovvero, in
subordine, oltre interessi legali.
Condannarsi parte appellata a restituire a favore di l'ulteriore somma Parte_1
di €7.143,86 quale quota parte di spese legali, come documentati, oltre interessi
moratori sempre ex d.lgs. 231/02, somme corrisposte a seguito della sentenza del
Tribunale di Brescia qui appellata). Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Dell'appellato: Rigettarsi e/o dichiararsi inammissibile l'appello proposto e nel
merito, per l'effetto, respinta ogni e qualsiasi avversa domanda, eccezione ed anche
in via istruttoria, sin d'ora opponendosi a nuove ed inammissibili domande nuove di
merito e/o istruttorie anche tardive, dichiarare per le ragioni esposte in atti nullo e
di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.5066/2019 del 14.10.2019- Rg.
14354/2019 - G.I. Dott.ssa L.Frata Tribunale di Brescia e pertanto revocarlo nei
pagina 2 di 12 confronti della ditta quivi opponente;
dichiararsi l'inadempimento della Soc.
opposta ai propri obblighi contrattuali e legali e conseguentemente dichiarare ed
accertare che la società opposta è debitrice verso l'opponente di ogni e qualsiasi
somma che la dovesse essere tenuta a corrispondere in Parte_4
conseguenza degli inadempimenti sopra indicati della Soc. TR srl quali
eventualmente risulteranno in corso di causa e per l'effetto dichiararsi compensato
in tutto o in parte con il controcredito vantato verso la opposta.
Con la condanna della ai danni ex art. 96 cpc per l'azione temeraria e CP_1
con salvezza di far valere separatamente ogni altro risarcimento danni subito dalla
per effetto e a causa dell'inadempimento della opposta. Parte_4
Vittoria di spese ed onorari oltre spese forfett.15%, cpa e iva di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.11.2019 (da qui in Parte_3
poi in breve proponeva opposizione ex art. 645 cpc avverso il decreto Pt_3
ingiuntivo n. 5066/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 14.10.2019 con cui le era stato ingiunto di pagare, a favore di , la somma di Parte_1
€34.316,56, oltre interessi e spese, quale saldo asseritamente dovuto per il pagamento delle fatture nn. 84 del 20.5.2019 (€ 25.018,94), n. 136 del 6.6.2019 (€ 6.634,36), n.
180 del 24.6.2019 (€ 2.663,26).
Deduceva l'opponente che:
-era stato sottoscritto tra le parti, contratto di appalto avente ad oggetto lavori specializzati nel settore agricolo della vitivinicoltura da svolgersi sui terreni e cantina pagina 3 di 12 della committente, della durata di una annata agraria, dal 11.11.2018 all'11.11.201;
- tuttavia già a partire dalla fine di aprile, inizio maggio 2019, aveva cessato Pt_1
di fatto ogni attività e prestazione lavorativa a favore di interrompendo i suoi Pt_3
obblighi contrattuali;
-era quindi stata costretta a rivolgersi altrove per la prosecuzione dei nei campi e in cantina, onde evitare danni alla produzione vitivinicola in atto;
-dai giornali locali tra l'altro erano emerse notizie su gravi violazioni alle leggi penali a carico di e di denunce di irregolarità retributive e contributive a carico dei Pt_1
suoi dipendenti, operanti in Franciacorta e in zona Lugana, per le quali venivamo svolte da l' e per L'INAIL ispezioni anche presso l'azienda dell'opponente CP_2
agricola che era così esposta a possibili richieste di pagamento dei lavoratori Pt_3
e degli Enti previdenziali ed assicurativi;
L'opponente pertanto sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ed eccezione di compensazione ex art. 1243 ss. c.c., in relazione a tutti i crediti derivanti dai predetti rapporti di lavoro in relazione ai quali dovesse essere esposta quale responsabile in solido per legge.
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
non aveva sollevato alcuna doglianza in ordine all'an e al quantum del Pt_3
credito azionato e alle lavorazioni eseguite, limitandosi a contestare la mancata consegna della documentazione inerente la regolarità retributiva e contributiva dei pagina 4 di 12 lavoratori dipendenti della società opposta;
-con provvedimento del Tribunale di Brescia in data 4.03.2020 era stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di;
Parte_1
-l'art. 29 D.lgs. 276/2003 in materia di fallimento dell'appaltatore, applicabile alla procedura di liquidazione, non prevede la possibilità per il committente di sospendere i pagamenti dovuti in caso di omissione del DURC;
- era onere di provare di aver corrisposto le somme oggetto del contendere Pt_3
direttamente ai lavoratori dipendenti di ovvero agli Enti Previdenziali;
Pt_1
non era nelle condizioni di presentare un DURC regolare perché tutti i suoi Pt_1
clienti avevano sospeso, a decorrere dal febbraio 2019, ogni pagamento dei corrispettivi maturati.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarava il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'opponente e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 5066/2019, con condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite, rigettando rigetta la domanda
[...]
dell'opponente di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c in difetto dei presupposti difettando costitutivi( malafede o la colpa).
Riteneva il giudice che:
l'opponente non contestava il contratto, né l'esatta esecuzione delle opere, né il quantum esposto, bensì sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per la mancata presentazione dei DURC (documento unico di regolarità contributiva attestante l'assolvimento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti di , CP_2
pagina 5 di 12 INAIL e Cassa Edile) da parte di che non negava la circostanza, né allegava Pt_1
di avere per intero corrisposto i relativi importi;
al contrario l'opposta dichiarava di non essere nelle condizioni di presentare un
DURC regolare a causa della sospensione dei pagamenti dei suoi clienti;
in ragione della legislazione in materia sussiste una responsabilità solidale tra appaltante e appaltatrice, conseguentemente era tenuta alla Parte_1
presentazione del DURC e a consegnare all'appaltante tale documentazione per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
era pertanto applicabile l'art. 1460 c.c. e la sospensione del pagamento delle prestazioni eseguite, stante l'inesatto adempimento di a tale obbligo (tra Pt_1
l'altro anche espressamente previsto dal contratto) che esponeva quale Pt_3
responsabile in solido, al versamento dei citati oneri, ciò che ravvisava un
'alterazione del sinallagma contrattuale voluto dalle parti e gravità
dell'inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva la società che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma Pt_3
della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura l'appellante critica la sentenza ritenendo che, dal momento pagina 6 di 12 che la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di risulta Parte_1
governata dai medesimi principi dettati in tema di fallimento, il richiamato art. 29
d.lgs. n. 276/2003 non consentirebbe al committente di sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore in caso di omissione della consegna del DURC.
Con il ulteriore motivo ritiene erronea la sentenza ove il giudice sosteneva che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c possa essere sollevata anche in caso di violazione di obbligazioni secondarie, come quelle del caso di specie, atte ad alterare il sinallagma voluto dalle parti.
Rileva che l'intervenuta risoluzione del contratto in data 18.6.2019 determinava il venir meno della “sinallagmaticità” tra le prestazioni” di committente e appaltatore e conseguentemente l'impossibilità di sollevare la citata eccezione di inadempimento.
Inoltre il rifiuto di di pagare quanto dovuto per i crediti azionati costituirebbe Pt_3
grave danno alla massa dei creditori, stante l'assoggettamento di TR alla procedura concorsuale di sovraindebitamento, ciò che a suo avviso, farebbe venire meno il timore di di vedersi raggiunta da azioni ex art. 29 D.lgs. 276/2003 da Pt_3
parte di dipendenti dell'appaltatore e degli Enti Previdenziali.
Ribadisce che la mancata consegna del DURC non possa considerarsi inadempimento a lei imputabile, ma conseguenza della sospensione, dal febbraio
2019, dei pagamenti dei corrispettivi già maturati, da parte dei clienti (tra cui l'appellata) a seguito dei provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della
Repubblica di Brescia all'esito di indagini per il reato di “caporalato”.
Sostiene che se tutti i clienti di avessero corrisposto i pagamenti, lei Pt_1
pagina 7 di 12 sarebbe stata in grado di onorare quanto dovuto ai suoi dipendenti sia per retribuzioni che per contributi.
L'appellante reitera poi le considerazioni già svolte in primo grado in ordine alla inapplicabilità della ex adverso sollevata eccezione di compensazione di crediti ex art. 1263 c.c., (non oggetto peraltro di statuizione alcuna da parte del giudice), dal momento che l'eventuale controcredito per oneri previdenziali e contributivi a favore dei dipendenti di non era stato provato, ne poteva considerarsi liquido ed Pt_1
esigibile.
Non si conoscono allo stato né quali e quanti siano i dipendenti di o gli Pt_1
importi a loro spettanti che potrebbero eventualmente essere richiesti alla committenza.
***
L'appello va rigettato.
TR sostiene che l'appellata non potesse, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003,
sospendere legittimamente i pagamenti dovuti (per le fatture azionate), eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c in ragione di un'obbligazione secondaria come quella relativa alla mancata consegna del DURC, a maggior ragione dato che a far tempo dal 18/06/2019 era intervenuta la risoluzione del contratto in essere.
Va innanzi tutto evidenziato che contrattualmente le parti avevano espressamente pattuito all'art 6: “OBBLIGHI DELLA APPALTATRICE …l'appaltatrice
provvederà a tutti gli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del
personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, fornendo l'elenco nominativo alla
pagina 8 di 12 committente, corredato delle relative posizioni previdenziali e assicurative, del
numero di iscrizione sul libro unico presenze e del numero del libretto di lavoro con
luogo e data di rilascio..; …Si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente
da qualsiasi pretesa e/o istanza del personale che a qualsivoglia titolo presti servizio
a favore dell'appaltatrice in relazione al presente contratto, assumendo la
responsabilità e tutti gli oneri relativi ed esonerando espressamente la committente
da qualsiasi pretesa e/o richiesta economica che possa essere avanzata nei confronti
della stessa a qualsiasi titolo, ragione o causa (anche a titolo di risarcimento del
danno) comunque dipendente o relativa al predetto personale …”.
Ed ancora “Resta, comunque, in capo all'impresa committente la facoltà di risolvere
il contratto di appalto nel caso di: mancata presentazione della polizza assicurativa
ovvero dei documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (iscrizione
CCIAA.. DURC …)”.
Come evidenziato anche dall'appellante (pag 35) alla procedura di liquidazione del patrimonio si applicano i medesimi principi sottesi alla normativa dettata in materia di procedura fallimentare.
La Suprema Corte (26573/2021), in punto all'eccezione di inadempimento ammissibile anche in caso di scioglimento del contratto, ha precisato che:
“..intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per
effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi della L. Fall., art.
81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se
fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
In un caso del tutto analogo al presente la Corte di Cassazione (4079/2022) così si è pagina 9 di 12 espressa: “In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte
dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle
prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto
contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del
versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276”.
In base alla ripartizione dell'onere della prova è orientamento consolidato (Cass SU
13533/2001) che nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente deve dimostrare viceversa il proprio adempimento.
Ora è incontestato che il DURC non sia stato consegnato e che per sua Pt_1
stessa ammissione, non abbia versato quanto dovuto ai suoi dipendenti sia per retribuzioni che per contributi.
Non può certo attribuirsi la causa di ciò ai clienti di la cui sospensione dei Pt_1
pagamenti (oggetto di eccezione di inadempimento), è evidentemente effetto dei provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia, nei confronti degli amministratori societari, all'esito delle indagini per il reato di
“caporalato che determinava poi la conseguente interruzione (a far tempo del mese di aprile 2019) delle lavorazioni agricole.
La Corte di Cassazione (36295/2023) ha anche affermato che: “In tema di eccezione
di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di pagina 10 di 12 merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito
sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della
controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in
rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla
situazione oggettiva”.
L'eccezione di inadempimento, nel caso in oggetto, può considerarsi legittimamente sollevata dato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la semplice apertura della procedura di liquidazione non pone al riparo il committente Parte_3
dalle legittime pretese dei dipendenti non retribuiti.
A tal proposito la Corte di Cassazione (515/2016) reputa che:” In materia di appalto,
l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta
l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti
del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso
l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione
risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio
dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente
direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un
credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una
somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento
delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione
dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con
riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio
pagina 11 di 12 creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico
beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa
dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia
ricavato un particolare vantaggio”.
Alla luce di quanto sopra le censure mosse alla sentenza non possono essere accolte.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, liquidate, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 34.316,56)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1179/2023 del Tribunale di
Brescia sezione prima emessa in data 7.5.2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Giuseppe Serao
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