Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1031/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del giorno 08/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Prestianni (c.f. ), con domicilio digitale CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC P.IVA_2 istituzionale Email_2
- convenuto -
E NEI CONFRONTI di tutti i docenti di scuola primaria che hanno partecipato, per la classe di concorso EEEE, alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e che hanno ottenuto una sede in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia.
- controinteressati contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/09/2021, la sig.ra ha Parte_1 esposto:
- che con provvedimento adottato dall' del Controparte_2
in data 30/11/2015, è stata destinataria di una proposta di contratto individuale CP_3 di lavoro, formulata ex art. 25 CCNL del 29/11/2007, in quanto inserita nelle GA in ordine alla classe di concorso EEEE (scuola primaria);
- di aver accettato tale proposta, con conseguenze assunzione in ruolo a partire dal 01/09/2015 [doc. 1 ric.];
- di essere stata provvisoriamente assegnata, per l'anno di prova e formazione, presso l' di Roma;
Controparte_4
- che, secondo il contratto, la sede definitiva le sarebbe stata attribuita mediante le operazioni di mobilità relative al successivo a.s. 2016/2017 da espletare, in forza
1
- che, alla luce del CCNI 08/04/2016 e dell'O.M. 241/2016, è stata autorizzata a partecipare alla cd Fase “C” della mobilità;
- di aver indicato nella domanda di trasferimento ventotto ambiti della regione
Sicilia, nel seguente ordine:
ambito 0018, Sicilia ambito 0019, Sicilia ambito 0020, Sicilia ambito 0021, Sicilia
ambito 0022, Sicilia ambito 0012, Sicilia ambi-to 0011, Sicilia ambito 0006, Sicilia
ambito 0007, Sicilia ambito 0008, Sicilia ambito 0009, Sici-lia ambito 0010, Sicilia
ambito 0013, Sicilia ambito 0014, Sicilia ambito 0015, Sicilia ambito 0016, Sicilia
ambito 0025, Sicilia ambito 0026, Sicilia ambito 0024, Sicilia ambito 0023, Sicilia
ambito 0028, Sicilia ambito 0027>> [doc. 2 ric.];
- che, nonostante il punteggio pari a 30 punti, non ha ottenuto il movimento richiesto presso uno degli ambiti selezionati;
l'assegnazione, infatti, è avvenuta in favore <dell territoriale della toscana presso l controparte_5>(Lucca)>> [pag. 3 ricorso];
[...]
- che gli esiti della mobilità 2016/2017 l'hanno costretta a chiedere il trasferimento interprovinciale in occasione delle successive procedure di mobilità; ciò ha impedito di conseguire lo spostamento tenuto conto, peraltro, del contingentamento dei posti riservati alla mobilità interprovinciale (pari al 30% dei posti disponibili);
- che, solo a seguito della procedura di assegnazione provvisoria, è potuta rientrare nella regione di appartenenza;
- che, in particolare, le operazioni di mobilità 2016/2017 presentano gravi profili di illegittimità in considerazione:
• dell'indebito canale preferenziale riconosciuto dalla contrattazione integrativa ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012;
• per essere state concesse tramite conciliazione alcuni sedi in ambiti siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla sua stessa fase di mobilità (fase C), ma con punteggio inferiore a 30 punti e senza titoli preferenziali;
- che anche le successive procedure di mobilità relative agli aa.ss. 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 risultano viziate dato l'accantonamento di posti previsto, in ogni provincia, a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, il quale ha chiesto di respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato nel merito.
La difesa erariale, in particolare, ha evidenziato la correttezza delle operazioni di mobilità poste in essere dall'Amministrazione, attuate in conformità alle previsioni dei CCNI sulla mobilità nonché la regolarità e l'opponibilità delle procedure conciliative contestate.
I litisconsorti, pur se ritualmente citati mediante notifica sul sito istituzionale del MIM ex art. 151 cpc, non si sono costituiti in giudizio. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. La causa è stata così rinviata per discussione e decisone, da ultimo, all'udienza del giorno 08/05/2025.
2 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza
2. Il ricorso è fondato nei limiti infra esplicitati.
3. Prima di esaminare il merito della controversia, va scrutinata l'eccezione di decadenza formulata dalla difesa erariale L'eccezione non persuade. L'articolo 32, c. 3 lett. c) L. 183/2010 non appare applicabile a vicende come quella odierna. La procedura di mobilità straordinaria del personale della scuola <avviata con ccni dell aprile costituisce una fattispecie speciale non assimilabile al ai sensi del codice civile i tratti di specialit sono molteplici:>a) la procedura riguarda sia personale docente che vi partecipa su base volontaria (docenti assunti in ruolo sino all'anno scolastico 2014/2015), sia personale con sede provvisoria, cui deve essere assegnata la sede definitiva (docenti assunti in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 attraverso il piano di reclutamento straordinario disposto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107);
b) la procedura ha ad oggetto sia la mobilità territoriale, sia la mobilità professionale (passaggi di ruolo e passaggi di cattedra);
c) le operazioni di mobilità professionale e territoriale sono articolate secondo una procedura definita in sede sindacale, che tiene conto delle preferenze espresse e dei titoli posseduti dai partecipanti.
Non viene in rilievo, dunque, un puro e semplice mutamento di sede di lavoro del lavoratore per esigenze tecniche, organizzative o produttive del datore di lavoro (secondo il modello dell'art. 2103 c.c.), bensì una procedura funzionale, volta da un lato, a garantire la mobilità volontaria e, dall'altro, ad assegnare una sede definitiva al personale di nuova assunzione. La procedura prevede l'applicazione di criteri oggettivi e predeterminati, definiti attraverso accordi tra le parti sociali, con esclusione dell'esercizio, da parte dell'amministrazione, dei poteri tipici del datore di lavoro in materia di trasferimento del dipendente.
Ricorre, pertanto, una fattispecie essenzialmente diversa dal trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., che non può ritenersi oggetto della previsione di cui all'art. 32, comma 3, lett. c) legge 4 novembre 2010 n. 183, sopra richiamato. Tale disposizione, d'altra parte, non può applicarsi analogicamente, poiché le norme che introducono una decadenza sono norme di stretta interpretazione ed insuscettibili di applicazione analogica od estensiva>> [in questo senso, Trib.
Milano, n. 2608/2017].
4. Nel merito, va ricordato che la L. 107/2015 ha introdotto, come noto, un complesso articolato normativo volto, nelle intenzioni del legislatore, a porre rimedio al problema endemico del precariato nel settore scolastico. In ragione di ciò, per l'anno scolastico 2015/2016 è stato previsto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto.
3 È stato così delineato il sistema di suddivisione in fasi, le quali possono così riassumersi:
➢ Fase 0 [Zero - art. 1, c. 95, primo periodo] riguardante i docenti assunti secondo le regole dell'art. 399 D. Lgs. 297/1994 (c.d. T.U. Istruzione, d'ora in avanti anche T.U.) attingendo da concorsi anteriori al 2012 e dalle G.A.E.;
➢ Fase A [art. 1, c. 98, lett. a)] riguardante i docenti assunti secondo le regole del citato art. 399 ma attingendo dal concorso per titoli ed esami bandito con D.M. n.82/2012 e da GA.;
➢ Fase B [art. 1, c. 98 lett. b) e comma 100] riguardante i docenti assunti in deroga alle regole del citato art. 399 attingendo dal concorso per titoli ed esami bandito con D.M. n.82/12 e da GA, con indicazione provinciale e preferenza per i primi;
➢ Fase C [art. 1, c. 98 lett. c) e comma 100] riguardante ancora docenti assunti in deroga alle regole dell'art. 399 T.U., attingendo dal concorso per titoli ed esami bandito con D.M. n.82/2012 e da GA sui posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa di ogni scuola di cui alla tabella 1 allegata alla legge;
anche in questo caso, indicazione provinciale e preferenza per i primi [cfr. art. 1, co. 95-107 L. 105/2017).
È pacifico e non contestato che:
i) l'assunzione della ricorrente sia stata perfezionata nella del suddetto Pt_2 piano di reclutamento, in quanto appartenente alla categoria dei soggetti di cui all'art. 1, c. 96, lettera b) [provenienti da GA1], assunti ai sensi dell'art. 1, c. 98, lett. c) L. 107/2015;
ii) la sede assegnata in via provvisoria rientrasse nella Provincia di Roma.
Al piano straordinario di assunzioni è seguito un altrettanto “straordinario” piano di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, onde evitare che essi potessero essere pregiudicati, nei trasferimenti, dalle assegnazioni conseguenti al meccanismo di reclutamento sopra descritto. L'art. 1, co. 108 L. 105/2017 ha così disposto: <per l scolastico avviato un piano straordinario di mobilit territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro tale personale partecipa domanda alla per gli ambiti territoriali livello nazionale in deroga al vincolo triennale permanenza nella provincia cui all comma del testo unico decreto legislativo aprile n. successive modificazioni disponibili inclusi quelli assegnati via provvisoria nell soggetti lettera b sensi lettere c successivamente seguito assunzioni sede partecipano alle operazioni> nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal ”. Controparte_1
Il CCNI sulla mobilità 2016/2017 [doc. 10 MIM] ha dato attuazione alle previsioni dettate dal citato comma 108. In particolare, il suddetto CCNI, all'art. 2, comma 3, ha previsto che <i docenti immessi in ruolo nelle fasi b e c del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilit al fine ottenere la titolarit su ambito territoriale. a tal i assunti da graduatorie merito fase dei movimenti prevista dall con preventivo accantonamento numerico posti nella provincia nomina provvisoria. ad esaurimento per tutti gli ambiti nazionali>>. In particolare, l'art. 6 del CCNI ha suddiviso la procedura di mobilità nelle seguenti fasi così sintetizzabili:
➢ Fase A: riservata, tra gli altri, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, interessati ad ottenere un trasferimento nella stessa provincia ove erano già titolari (trasferimento endo-provinciale);
➢ Fase B suddivisa in tre sottofasi:
- B1: trasferimenti interprovinciali (cioè, tra province diverse) dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015;
- B2: mobilità professionale (passaggi di ruolo e passaggi di cattedra)
- B3: assegnazione della sede di titolarità definitiva ai docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 assunti nelle fasi B e C del piano di assunzione, all'interno della medesima provincia di immissione in ruolo, su posti preventivamente accantonati;
➢ Fase C: assegnazione della sede di titolarità definitiva in ambito Contr nazionale ai docenti assunti da nelle fasi B e C del piano di assunzione [cui ha partecipato la ricorrente];
➢ Fase D: riservata, tra l'altro, ai docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 assunti nelle fasi B e C del piano di assunzioni, interessati, su base volontaria, ad ottenere la sede di titolarità definitiva in una provincia diversa da quella in cui avevano ottenuto l'immissione in ruolo.
5. Alla luce di tale complesso normativo, va affrontata prima di tutto la questione relativa alla legittimità dell'accantonamento di posti a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012.
Secondo la prospettazione attorea, la suddetta riserva non troverebbe alcun appiglio nel dettato legislativo, in quanto il richiamato comma 108 dell'art. 1 L.
107/2015, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non conterrebbe alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012, ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 co.
98 lett. a) della medesima legge, stante che, dal tenore letterale della norma, l'unica priorità accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'A.S. 2014/2015.
5 Siffatto trattamento di maggior favore sarebbe giustificato dall'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.
5.1. La questione da esaminare – ossia la legittimità o meno dell'accantonamento previsto dal C.C.N.I.
8.4.2016 e dall'OM 241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo dalle graduatorie del concorso 2012 – ha dato luogo a forti contrasti nella giurisprudenza di merito, concernenti la corretta interpretazione della disciplina di base della materia.
Parte della giurisprudenza ha ritenuto che la stessa non autorizzasse affatto le parti sociali a prevedere l'accantonamento di cui si discute;
altra parte ritiene invece che la riserva in sede di mobilità straordinaria ex L. n. 107/2015 in favore dei docenti idonei del concorso 2012 sarebbe ricavabile proprio dalla complessiva disciplina dettata da quest'ultima fonte normativa di rango primario ed avrebbe anche una sua ragionevolezza intrinseca.
5.2. Facendo leva sugli indirizzi interpretativi emersi in sede di merito, (cfr. in questo seno, C.d.A. Caltanissetta n. 14/2021; C.d.A. Torino 460/2019), non sembra che la tesi di parte ricorrente possa essere condivisa.
Già nell'art. 1, co. 108 L. 105/2017 è presente una diversa regolamentazione dedicata al personale docente iscritto nelle graduatorie di concorso pubblico bandito con DM 82/2012 sia per quanto riguarda la procedura di assunzione (cfr. co. 100 art. 1 in cui è espressamente indicata una priorità nella assunzione per tale categoria di docenti rispetto ai docenti inseriti nelle GA) sia per la procedura di mobilità.
Il più volte citato comma 108, in particolare, nella misura in cui considera vacanti e disponibili, quindi da ricomprendere nella procedura di mobilità riservata ai docenti assunti entro l'A.S. 2014/2015 unicamente i posti già assegnati in via provvisoria ai docenti di cui al comma 96 lettera b) (provenienti dalle graduatorie ad esaurimento) ma non quelli già assegnati (seppur in via provvisoria) ai concorsisti
2012, appare perfettamente compatibile con il preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria introdotto dall'art. 2 del CCNI.
La norma collettiva, in altri termini, stabilendo una precedenza in fase di mobilità in favore dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito, si è limitata ad integrare la disciplina legale che già poneva in coda i docenti di cui al comma 96, lettera b), non menzionando - come detto - fra i posti destinati alla mobilità, quelli assegnati provvisoriamente ai docenti assunti dalle graduatorie di merito, per cui la ricorrente non poteva neppure vantare un diritto a concorrere su quei posti, giuridicamente non vacanti e disponibili, e pertanto esclusi dal piano straordinario di mobilità.
E tanto, invero, appare coerente anche con la considerazione che la fase B3 si riferiva a docenti reclutati attraverso un pubblico concorso indetto su base regionale, che avevano partecipato alla selezione limitatamente ad una regione, e pertanto ambivano all'assegnazione definitiva nella regione scelta.
Sulla questione in oggetto, va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un precedente arresto della locale Corte d'appello, secondo cui: «L'art. 1, comma 108, L. n. 107 del 2015, recita: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di
6 permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”. Il tenore letterale della disposizione – volta a disciplinare il piano straordinario di mobilità del personale per l'anno scolastico 2016/2017, immediatamente successivo a quello (2015/2016) del piano straordinario di assunzioni previsto nei commi precedenti dello stesso art. 1 L. n. 107 del 2015 – è chiaro nell'attribuire al personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 (quale pacificamente l'attuale appellata) il diritto di partecipare alla mobilità straordinaria per tutti gli ambiti nazionali in deroga al vincolo di permanenza triennale, con riferimento a tutti i posti "vacanti e disponibili" (e non solo a quelli "vacanti", secondo la generica enunciazione contenuta nella prima parte del comma 108) e con l'ulteriore inclusione dei posti assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico
2015/2016 ai docenti di cui al comma 96 lettera b) dell'art. 1 cit., ossia agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. La mancata inclusione espressa dei posti assegnati all'altra categoria di soggetti assunti in forza del piano straordinario ai sensi del comma 98 lett. b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015 – ossia gli iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito nel 2012 di cui alla lettera a) del comma
96 – è indice dell'univoca volontà del legislatore di escludere questi ultimi posti dal novero di quelli destinati alla mobilità straordinaria degli assunti entro l'a.s.
2014/2015, optando per un accantonamento di tali posti a favore di coloro che nel
2015/2016 ne sono risultati assegnatari in quanto iscritti a graduatorie di merito Contr rispetto a quelli assunti da negli anni precedenti. Diversamente, non si comprenderebbe il significato della precisazione concernente l'inclusione dei soli Contr assunti da non essendo convincente sul punto l'argomentazione secondo cui l'impiego del termine iniziale "inclusi" rivelerebbe l'intenzione del legislatore di "ampliare" e "specificare" la nozione dei "posti vacanti e disponibili" e non di escludere le categorie di posti non richiamati espressamente. L'asserita funzione
"ampliativa" della specifica inclusione dei soli posti assegnati ai docenti assunti da Cont confermerebbe la non automatica riconducibilità nel novero dei "posti vacanti e disponibili", destinati alla mobilità straordinaria, di quelli assegnati ad entrambe le categorie di assunti in forza del disposto del comma 98 lett. b) e c), finendo per confermare, in assenza di un analogo espresso "ampliamento", l'esclusione dei posti assegnati ai docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. Né Cont l'espresso e isolato richiamo ai posti assegnati ai docenti assunti da (lett. b del comma 96), ai sensi del comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015, può leggersi come mera esemplificazione della nozione dei "posti vacanti e disponibili", di per sé già comprensiva di tutti i posti assegnati ai docenti assunti dalle graduatorie di concorso in base al suddetto comma 98 lett. b) e c). Tale lettura non
è condivisibile alla luce del nuovo assetto normativo nel quale la disposizione si inserisce, del carattere straordinario delle assunzioni disposte nell'a.s. 2015/2016 in favore delle due distinte categorie di docenti (lett. a) e lett. b) del comma 96) (che il legislatore ha unitariamente richiamato, laddove ha inteso includere entrambe le categorie negli effetti di determinate norme quali quelle contenute nei commi 99 e
7 100 immediatamente successivi) e, soprattutto, della disciplina diversificata delle due categorie prevista per la fase di assunzione dal successivo comma 100, con l'inequivoca attribuzione prioritaria della scelta ai docenti assunti da graduatorie di merito di cui alla lett. a) del comma 96 e, solo in subordine, a quelli assunti da Gae di cui alla lett. b) dello stesso comma. In particolare, sotto il profilo sistematico, la detta opzione di favore per i soggetti assunti da graduatorie formatesi a seguito di Cont concorso pubblico rispetto a quelli assunti da oltre a non essere incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 51 e 97 Cost., esclude la generale assimilabilità delle due categorie e osta all'automatica estensione in via interpretativa e, tantomeno, analogica delle disposizioni che sono specificamente rivolte ad una sola di esse, quale quella contenuta nel comma 108 di cui si controverte. Pertanto, l'omessa inclusione espressa dei posti assegnati ai docenti iscritti nelle graduatorie del concorso del Cont 2012, tra quelli destinati alla mobilità dei docenti assunti da negli anni precedenti, va intesa quale ulteriore opzione di favore del legislatore, rispetto a quella già operata in sede di assunzione straordinaria, per la prima categoria di docenti nella comparazione con i secondi, giustificata dalla obiettiva differenza tra le due situazioni in ragione della partecipazione o meno al pubblico concorso. Si tratta, del resto, di una differenziazione di trattamento che non appare irragionevole in base all'art. 3 Cost., perché correlata a una scelta di favore per una categoria di docenti, gli assunti nell'a.s. 2015/2016, in qualità di iscritti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso bandito nel 2012 rispetto a quelli immessi in ruolo negli anni precedenti in qualità di iscritti nelle Gae. Tale scelta non contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 51 e 97 Cost., perché premia il merito di coloro che hanno partecipato ad un pubblico concorso e risultano inseriti nelle relative graduatorie quantomeno come idonei» (C.d.A. Caltanissetta 10/03/2021; nello stesso senso, anche C.d.A. Palermo 917/2021 secondo cui «i posti coperti nel 2015/2016 dai concorsisti (idonei) del 2012, non risultano inseriti tra quelli assegnabili in sede di mobilità sia ai docenti di ruolo ante 2015 che ai docenti neo-assunti da GA col piano straordinario del
2015/2016. Da tanto consegue, come logico corollario, che le previsioni pattizie del
CCNI 2016 e dell'O.M. 241/2016, si disvelano del tutto coerenti con la fonte di rango primario nella parte in cui hanno previsto il c.d. accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti provenienti (e come tale assunti) da Graduatorie di Merito del concorso del 2012. Non appare, dunque, condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il comma
108 avrebbe destinato per l'anno scolastico 2016/2017 ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 "tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016", giacchè, a ben vedere, trattasi di affermazione che cozza palmarmente col dato testuale della norma richiamata che inequivocabilmente limitava una tale riserva di (ulteriori) posti a quelli assegnati in via provvisoria "ai soggetti di cui al comma 96, lett. B " ma non anche a quelli assegnati ai soggetti di cui al comma 96 lett. A….In altri e conclusivi termini, i posti (solo numericamente) accantonati non possono qualificarsi come espressione di una ingiustificata precedenza attribuita ai concorsisti del 2012 e/o di uno sconvolgimento del criterio meritocratico, e ciò per la semplice ed assorbente considerazione che gli stessi (già ab origine, cioè sulla scorta di una scelta - non arbitraria né irragionevole - che trovava la sua fonte di legittimazione nella stessa legge n.107/2015) non rientravano tra quelli (resi) disponibili per la procedura di mobilità straordinaria del 2016/17»).
8 5.2.a). L'architettura esegetica ora tratteggiata è stata recentemente ribadita e sviluppata dal giudice di legittimità. Le argomentazioni scandite dalla Suprema Corte sono le seguenti: <come gi chiarito dalla giurisprudenza di questa s.c. in casi analoghi sez. l n. del cass. solo la prima delle quali stata massimata ma non sul punto esito alla legge>2015, è stata avviata l'assunzione di personale docente, nell'ordine e per quanto qui interessa, con queste modalità:
- una prima tranche "ordinaria" (art. 1, comma 95, primo periodo) è stata destinata all'assunzione secondo il c.d. doppio canale degli aspiranti (idonei da procedure concorsuali anche anteriori al concorso del 2012/iscritti nelle GA): c.d. fase 0;
- quindi (art. 1, comma 98, lett. a), sui posti vacanti e in via "straordinaria", vi sono state assunzioni ancora secondo il sistema del c.d. doppio canale, ma con partecipazione, quanto a provenienza da concorso, solo degli idonei del concorso
2012 (di seguito, IGM 2012): c.d. fase A;
- quindi, di seguito (art. 1, comma 98, lett. b, e comma 100), su base nazionale, Contr sempre gli IGM 2012 e i provenienti da con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fasi B e C;
- quindi, ancora di seguito (art. 1, comma 98, lett. c, e comma 100), per i posti Contr del c.d. potenziamento, su base nazionale, gli IGM 2012 e i provenienti da con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fase D. Così svolte le assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, la medesima disposizione, al comma 108, regola i trasferimenti del successivo anno scolastico
2016/2017, che interessa il ricorrente.
È stata in proposito prevista una mobilità "straordinaria" (perché in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di destinazione, di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297 del 1994, allora vigente) in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, onde evitare che essi potessero essere pregiudicati, nei trasferimenti, dalle assegnazioni conseguenti al reclutamento straordinario sopra descritto.
Tuttavia, il medesimo comma, mentre afferma espressamente che i posti utili a tale mobilità straordinaria erano anche quelli provvisoriamente assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 agli assunti da GA nelle fasi assunzionali "straordinarie" B
e C - rendendo inevitabile per questi ultimi la partecipazione al processo di mobilità
- nulla dice rispetto agli IGM 2012 assunti per reclutamento straordinario. Il riferirsi del comma 108 anche alla mobilità interprovinciale, desumibile dal riferimento al vincolo triennale di cui all'art. 399, comma 3 cit., che riguarda il trasferimento "in altra provincia" e la mancata menzione nell'ambito dello stesso comma 108 degli
IGM 2012 assunti in fase B o C, rende evidente che, quanto a provincia, la destinazione di essi era da considerare stabilizzata.
Il sistema del conseguente CCNI, poi attuato con la corrispondente Ordinanza Ministeriale del 2016, ha peraltro:
- ammesso gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale per mutamento di ambito (fase B dei trasferimenti, punto 2), con prevalenza quindi rispetto alla Contr mobilità interprovinciale dei docenti assunti in fase B e C provenienti da (fase
C);
- ammesso gli IGM 2012 alla mobilità interprovinciale, ma in fase D e, quindi, successivamente alla mobilità interprovinciale degli assunti in fase B e C e Contr provenienti da
9 È in questo quadro normativo che vanno inserite le problematiche relative alla presente procedura. Innanzitutto, va considerato il fatto che i posti attribuiti nel 2015/2016 agli
IGM 2012 assunti in fase B e C non fossero coinvolti dalla mobilità straordinaria di cui al comma 108 e, quindi, dai movimenti del personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015.
Da quanto si è sopra detto, emerge con evidenza come questo assetto risalga all'impianto normativo primario.
Quindi, da questo punto di vista, il tema diviene semmai quello della legittimità costituzionale della scelta del legislatore di differenziare in quel modo i docenti assunti in fase B e C del reclutamento 2015/2016, a seconda del loro provenire da
GM 2012 o da GA. Tuttavia, ogni questione in tal senso non può essere utilmente prospettata.
Gli IGM 2012 furono oggetto di posizione privilegiata in sede di reclutamento, in quanto nelle corrispondenti fasi (fasi B e C di assunzione) essi avrebbero comunque sopravanzato, sulla base di preferenze "tra tutte le province, a livello Contr nazionale", il personale proveniente da (comma 100, dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015). Questo assetto ha reso inevitabile che i posti assegnati al personale
IGM 2012 non potessero, come, invece, accaduto con il personale delle medesime Contr fasi proveniente da essere resi disponibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti entro il 2014/2015.
Altrimenti, si sarebbe potuto addirittura correre il rischio che quel personale IGM, pur privilegiato in sede di reclutamento, vedesse poi svanire la preferenza espressa su base provinciale, se nella Provincia di destinazione per il 2015/2016 i posti avessero potuto essere destinati anche in sede di mobilità straordinaria
2016/2017 al personale assunto entro il 2014/2015 o, in via concorrenziale, al Contr personale proveniente da È evidente, infatti, che il privilegio assunzionale del 2015/2016 era destinato ad estendersi anche alla provincia di assegnazione, sicché se ciò avesse dovuto essere rimesso in discussione con la mobilità 2016/2017, l'assetto preferenziale sarebbe stato messo a rischio.
È vero, poi, che, con l'accantonamento dei posti assegnati nel 2015/2016 agli assunti IGM 2012 in fasi B e C, si sono tolti posti alla mobilità straordinaria degli assunti fino al 2014/2015.
Si tratta, tuttavia, di scelta discrezionale, di tutela degli IGM 2012 rispetto agli assunti entro il 2014/2015, che non presenta tratti di manifesta irrazionalità, perché comunque i secondi ricevevano una loro tutela preferenziale in deroga al vincolo di permanenza triennale e gli IGM 2012 si caratterizzavano per alcune peculiarità, tra cui l'assunzione "su base nazionale" ed il crearsi, anche poi per l'assetto della contrattazione collettiva rispetto alla mobilità interprovinciale, di un significativo vincolo territoriale rispetto alla provincia di assegnazione in sede di reclutamento.
La peculiarità della posizione degli IGM 2012 così reclutati esclude che le plurime scelte assunte dal legislatore (e dalla contrattazione) nei loro riguardi permettano di essere sezionate in singoli aspetti per farne raffronti parcellizzati con la categoria degli assunti entro il 2014/2015.
Per altro verso, è evidente che il reclutamento da graduatoria degli IGM 2012
e da GA hanno in comune le fasi (B e C) e l'esito, ma si fondano su presupposti diversi e su differenti regole di accesso, che in sé non consentono una comparazione.
Ed anche a voler considerare il fatto che nelle GA siano confluiti anche gli idonei di concorsi precedenti a quello del 2012, le conclusioni non mutano. Come emerge
10 dalla stessa legge, questi ultimi hanno avuto accesso ai ruoli, in forza dei rispettivi concorsi, fino proprio (e non oltre) alla fase 0 del reclutamento di cui alla legge n. 107 del 2015 (art. 1, comma 95, primo periodo, ultimo inciso).
L'avere il legislatore ritenuto che, da allora in poi, essi potessero accedere sostanzialmente solo attraverso le GA, con il punteggio che avevano in dette graduatorie ed in regime di concorrenza con gli altri iscritti, è scelta del tutto discrezionale e, di per sé, non sindacabile, valendo in ipotesi a giustificarla anche solo i plurimi scorrimenti per assunzioni dirette che quella lista di idonei poteva avere già assicurato.
In definitiva, la differenza in sede di reclutamento tra IGM 2012 e personale Contr proveniente da risale ad una scelta di discrezionalità del legislatore, come tale non sindacabile. E già si è rilevato come da questa preferenza in sede di reclutamento derivasse logicamente anche la necessità di mantenere i posti assegnati al di fuori dalla mobilità straordinaria 2016/2017, a meno di istanze degli stessi IGM
2012
Altro tema di rilievo è la legittimità o meno della posizione che è stata attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi Contr assunti da
Sul punto, premessa l'esclusione (c.d. accantonamento) dei posti attribuiti agli
IGM 2012 nel 2015/2016 dalla mobilità (interprovinciale e su ambito) degli altri Contr docenti (assunti entro il 2014/2015 ed assunti in fasi B e C da , il CCNI ha previsto, altresì, che gli IGM 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 fossero ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su "ambito". In tal modo, essi hanno potuto in ipotesi sopravanzare, rispetto agli "ambiti" da essi richiesti, i docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti da GA, in quanto questi ultimi sono stati ammessi alla successiva fase C della mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.
Peraltro, rispetto alla mobilità "interprovinciale" su "ambito", gli IGM 2012
(insieme ad altre categorie) sono stati postergati rispetto ai docenti provenienti da
GA assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, in quanto nella mobilità 2016/2017 gli IGM 2012 sono stati ammessi in fase D, mentre, come si è evidenziato, i docenti provenienti da GA hanno partecipato alla fase C.
Dunque, mentre gli IGM 2012 hanno avuto una preferenza nel trasferimento endoprovinciale su "ambito", nel trasferimento interprovinciale su "ambito" sono stati preferiti i docenti provenienti da GA. Quest'ultima scelta è stata evidentemente fatta perché gli IGM 2012 già erano garantiti, sotto il profilo della scelta territoriale, con la preferenza assunzionale su provincia di cui al comma 100 e con l'"accantonamento" conseguente al comma 108, di cui già si è detto. Quanto alla preferenza per gli IGM 2012 rispetto alla mobilità endoprovinciale su "ambito" non si può intanto trascurare che l'avvicinamento territoriale per gli assunti provenienti da GA si giovava della possibilità, secondo l'Ordinanza Ministeriale 241/2016, di esprimere preferenze ad ampio spettro, ovverosia sino a 100 per ambiti e sino a 100 per le province. Così come non va trascurato che lo spostamento di "ambito" degli IGM 2012 ammessi alla fase B dei trasferimenti, per taluni ammessi alla fase C, avrebbe potuto anche essere favorevole, se essi avessero fatto domanda con preferenze che avessero riguardato quell'ambito.
11 In definitiva, il caso che il movimento endoprovinciale su "ambito" degli IGM
2012 - data la contestualità delle domande - potesse comportare la sottrazione di un Contr "ambito" perseguito da taluno degli assunti da era possibile, ma esso era frutto di una procedura che, per altri versi, avrebbe potuto, invece, anche favorire il Contr raggiungimento, da parte del personale assunto da dell'"ambito" di pregressa assegnazione del docente assunto come IGM 2012 ed ammesso alla fase B dei trasferimenti endoprovinciali. Infine, si deve considerare che la mobilità degli assunti in fase B e C da GA
(fase C della mobilità) era su "ambito" e, dunque, in ipotesi, anche tale da consentire di raggiungere non soltanto la provincia, ma pure una ancora più specifica zona territoriale di preferenza. Evenienza che, non ammettendo gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale su "ambito", per essi non avrebbe potuto essere realizzata e che, invece, è stata assicurata proprio attraverso la loro ammissione alla fase B.
In questo quadro, meramente descrittivo dei pacifici contenuti della normativa di dettaglio attuativa dei trasferimenti oggetto di causa, è evidente che la contrattazione collettiva ha dovuto attuare varie scelte di merito, tra l'altro con forti componenti tecniche, dovendosi assicurare, rispetto ad un medesimo anno scolastico, lo svolgimento di operazioni di mobilità assai complesse.
Non vi è dubbio che vi potessero essere anche altre alternative, come quella di escludere del tutto, per gli IGM 2012, la mobilità endoprovinciale che, però, avrebbe sacrificato l'interesse di essi a perseguire la migliore collocazione quanto ad ambito.
La prospettiva giuridica in cui porsi è, allora, diversa. Dal combinato disposto degli artt. 40, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994 si trae l'evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione - in un senso o nell'altro
- degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che, in questi casi, vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, quando si è ritenuto che non si ponga in contrasto con l'art. 33 della legge n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass., Sez. L, n.
35105 del 2022). Analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (Cass., Sez. L, n. 10105 del 2013, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento).
Nel caso di specie, la contrattazione e l'ordinanza ministeriale ad essa collegata hanno operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse (v. mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GA assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale di IGM 2012), talora un altro (v. mobilità
12 endoprovinciale su ambito degli IGM 2012, prevalente su mobilità dei provenienti Contr da assunti in fase B e C), in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti (v. il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012).
È da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l'assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento;
neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude, altresì, che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l'uno o l'altro docente ammesso alla mobilità>>
[Cass. 34602 del 27/12/2024].
6. Focalizzate le ragioni che, a parere di questo Giudicante, giustificano le modalità con cui sono state strutturate le operazioni di mobilità straordinaria indette per l'a.s. 2016/2017, va osservato che:
• la ricorrente ha concorso, assieme a tutti gli altri aspiranti immessi da GA, alla fase C dei movimenti in relazione ai posti di scuola primaria vacanti e disponibili nella Provincia di Caltanissetta ed Enna, con esclusione (per il sopra esaminato “accantonamento”) dei posti attribuiti agli idonei delle graduatorie del concorso 2012;
• i docenti partecipanti alla fase B1, che hanno conseguito il trasferimento interprovinciale nell'ambito territoriale nisseno, potevano vantare un diritto di precedenza ex art. 13 CCNI ovvero un punteggio superiore a quello della sig.ra in particolare, dal Parte_1 bollettino dei movimenti per la provincia di Caltanissetta ed Enna si ricava che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 risultati beneficiari del trasferimento interprovinciale potevano vantare un diritto di precedenza ex art. 13 CCN L. 104/1992 ovvero un punteggio superiore a quello posseduto dalla ricorrente [cfr. bollettini sub docc. 11 e 12
MIM];
• parte ricorrente rivendica il proprio diritto ad essere movimentata con precedenza rispetto agli assunti ex L. 107/2015 provenienti dalla graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 82/2012 ove titolari di un punteggio inferiore (i cui nominativi figurano nei bollettini dei trasferimenti con accanto la dicitura “Assegnazione ambito provinciale”); tali soggetti, tuttavia, hanno partecipato a una diversa fase della procedura (B3), al solo fine di ottenere la titolarità definitiva in uno degli ambiti della medesima Provincia (nel caso di specie,
Caltanissetta ed Enna) in cui l'anno precedente avevano conseguito l'immissione in ruolo su sede provvisoria;
• il comma 108 risponde a due esigenze concorrenti:
▪ tutelare i docenti con maggiore anzianità di servizio che anelavano, da anni, una sede di servizio in un diverso ambito territoriale: tali docenti, infatti, in virtù del piano straordinario di assunzioni e della collegata mobilità straordinaria, avrebbero visto drasticamente ridursi il numero di posti disponibili per un loro trasferimento;
▪ preservare il favor legis verso i docenti assunti dalle graduatorie del concorso di merito del 2012; per questi
13 ultimi, non è stato previsto alcun obbligo di partecipare alla procedura di mobilità straordinaria “a livello nazionale”, ed i posti loro assegnati in via provvisoria non sono stati inclusi tra quelli vacanti e disponibili ai fini della procedura di mobilità prevista per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015;
• la pretesa della ricorrente che, richiamando il criterio meritocratico, asserisce di aver diritto al trasferimento in quanto titolare di un punteggio più alto rispetto a quello vantato dai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 è priva di fondamento poiché:
▪ i docenti del concorso 2012 hanno partecipato ad una diversa fase della procedura (B3), avente l'unico scopo di attribuire ai medesimi una sede di titolarità definitiva all'interno della medesima provincia in cui avevano ottenuto, nell'anno precedente, l'immissione in ruolo su sede provvisoria;
▪ la movimentazione in fase B3 è avvenuta su posti che il comma 108 dell'art. 1 della legge 107/2015 non ha incluso tra quelli su cui doveva avvenire la mobilità nazionale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, partecipanti alla fase B della mobilità straordinaria, come la ricorrente;
▪ appartiene <alle scelte di merito quella con forte connotato tecnico procedere per fasi e l in ciascuna queste solo talune tipologie candidati alla mobilit da ci deriva inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure non possono avere rilievo fronte preferenze tra conseguente all fasi. se anche quindi al della fase postergata sia attribuito graduatorie lo riguardano un punteggio superiore quello ammesso ad una antergata prevale comunque la scelta contrattazione assicurare priorit o fase. pertanto ragionamento fondato sui consideri dalla alle varie giuridicamente sez. n. del massimata sul punto cass. il sistema come delineato contravviene ai principi costituzionali nel subordinare pubblico procedura concorso pongono fondamento quel criterio selettivo essendo questione finalizzata reclutamento personale essere attinente sede provvisoria vista successiva prevista legge ben potendo dunque disciplina cos interpretata>14 non inficiata dal contrasto con norme imperative, essere considerata legittima e presiedere all'espletamento della procedura secondo le stabilite modalità>> [cfr. sempre Cass. 34602 del 27/12/2024].
7. La ricorrente non può dunque assimilare la propria fase dei movimenti a quella di docenti appartenenti ad altra categoria, né operare un'assimilazione dei punteggi.
I nominativi indicati a pag. 9 del ricorso, estrapolati dal bollettino dei trasferimenti nella provincia di Caltanissetta [doc. 17 ric. e doc. 11 MIM] e titolari di un punteggio inferiore alla sig.ra appartengono a coloro che, in quanto Parte_1 assunti dalle GM del concorso 2012, hanno partecipato ai trasferimenti in fase B3, contrassegnati dalla dicitura “Assegnazione Ambito Provinciale”. Detti soggetti, come già più volte esposto, hanno partecipato alla mobilità straordinaria in una fase precedente a quella della ricorrente, all'interno della provincia di prima nomina e su posti precedentemente accantonati, all'unico fine di ottenere la titolarità definitiva in uno degli ambiti istituiti dalla L. 107/15 come ripartizione endo-provinciale.
In tal senso, può ancora essere richiamata la piattaforma argomentativa della pronuncia n. 235/2020 della locale Corte d'Appello: <secondo la l. n. i docenti assunti a tempo indeterminato entro l partecipano in fase b1 alla mobilit per tutti gli ambiti territoriali livello nazionale inclusi quelli assegnati via provvisoria nell ai soggetti di cui al comma lettera b>Quanto, invece, alla successiva fase, la stessa ha esclusivamente carattere provinciale, essendo limitata agli ambiti della Provincia ove i docenti assunti dal concorso 2012 hanno ottenuto l'immissione in ruolo. Ed infatti, per detta categoria di docenti il contratto ha stabilito la possibilità di presentare domanda di trasferimento tra province diverse solo in Fase D, ossia nell'ultima Fase (….) Quanto rilevato deve far escludere alla radice qualsiasi possibilità che nelle operazioni di trasferimento tra province diverse la categoria di docenti nominati da graduatoria di merito 2012 potesse precedere tutte le altre categorie di docenti. Anche con riferimento alla categoria di docenti assunti entro il 2014/15, sia il CCNI 2016 che l'O.M. 241/2016 risultano coerenti con quanto stabilito dalla legge 107/2015. Ed infatti, la legge 107 stabilisce che solo successivamente ai movimenti dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/15, i docenti di cui al Contr comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato da a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , partecipano per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale;
altresì il CCNI disciplina in Fase C , quindi successivamente alla Fase B,
i movimenti della Fase C. Solo i docenti assunti in fase C del piano straordinario da graduatoria di merito del concorso pubblico 2012, partecipanti alla Fase B3 della mobilità straordinaria nelle province di prima nomina hanno potuto ottenere la sede in Sicilia nella provincia di assunzione in quanto esclusi dalla mobilità nazionale, essendo la loro partecipazione alla procedura finalizzata unicamente all'individuazione della titolarità definitiva su ambito>>.
8. I docenti assunti da GA (come la ricorrente) non possono quindi vantare diritti sui posti vacanti e disponibili già assegnati ai docenti vincitori di concorso del
2012 (comma 96, lettera a) proprio perché tale categoria di docenti non è stata citata
15 nel comma 108. Per tali docenti, quindi, vige un diritto all'accantonamento della sede provinciale già ricevuta in via provvisoria con l'assunzione a tempo indeterminato del 2015/16.
In perfetta coerenza con il dettato normativo della L. 107/2015, il CCNI
Mobilità 2016 e la contestuale O.M. 241/2016 hanno introdotto la disciplina sulla mobilità dei docenti assunti ai sensi del comma 96, lettera a), finalizzata ad attribuire agli stessi una sede di titolarità definitiva. I docenti assunti da GM del concorso 2012 non avevano l'obbligo di presentare domanda di assegnazione di sede definitiva a “livello nazionale”. Infatti: a) qualora avessero già ottenuto la sede ai sensi del comma 98, lett. a) avrebbero dovuto presentare domanda di assegnazione della sede definitiva nel 2016 in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria (fase A2) e, qualora avessero voluto presentare domanda di mobilità interprovinciale, avrebbero potuto avanzare diritti solo in via residuale al termine dello svolgimento di tutte le fasi precedenti (fase D).
b) qualora avessero ottenuto la sede provvisoria ex comma 98 lettere b) e c), avrebbero dovuto partecipare comunque all'assegnazione della sede definitiva solo e unicamente nella stessa provincia di nomina provvisoria e sullo stesso identico numero di cattedre già assegnate in via provvisoria all'interno della provincia (FASE
B3). Qualora avessero voluto invece presentare domanda di mobilità interprovinciale, sarebbero rientrati nella Fase D della mobilità, e dunque in coda. Non è possibile invocare alcuna discriminazione in merito all'accontamento previsto dall'art.2 comma 3, CCNI: tale accantonamento dei posti per i docenti provenienti da GM del concorso 2012 riguarda solo la provincia di nomina ed è pienamente consentito dall'art. 1, comma 108 L. 107/2015, il quale non ha incluso i suddetti posti tra quelli disponibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, né ha obbligato i docenti provenienti dal concorso 2012 a presentare domanda di mobilità a livello nazionale.
In forza delle superiori coordinate esegetiche, può ritenersi legittima la previsione contrattuale relativa all'articolazione delle operazioni di mobilità secondo le fasi corrispondenti alle diverse categorie dei docenti e, in tale quadro,
l'accantonamento dei posti a favore di quelli assunti da graduatorie di merito di cui all'art. 2 comma 3 C.C.N.I. 08/04/2016.
Nella specie, la ricorrente, partecipante alla fase C della mobilità 2016/2017, si duole della precedenza riconosciuta ai docenti provenienti da GM del 2012 rispetto alla posizione dei docenti provenienti da graduatorie GA con riferimento all'assegnazione a particolari ambiti. Tale doglianza, si ripete, non è accoglibile in quanto, con riguardo a tale Par mobilità, i docenti GA sono perdenti rispetto ai docenti assunti da del concorso
2012.
9. Venendo ora all'altro versante del ricorso riguardante le conciliazioni, l'art. 17, co. 2 del CCNI stabilisce che: “Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire la procedura previste dagli articoli 135,136, 137 e 139 del CCNL
29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apprestate dal codice di procedura civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183”. Nella specie, è incontestato e trova riscontro documentale che l'Amministrazione scolastica, all'esito di procedure conciliative, abbia assegnato sedi disponibili presso l'ambito territoriale di Catania a docenti inseriti in fase C e
16 titolari di un punteggio inferiore alla ricorrente: si tratta dei docenti
[...]
(Sicilia Ambito 0009 - punteggio 12); (Sicilia Persona_1 Controparte_7
Ambito 0010 – punteggio 18), (Sicilia Ambito 0006 – punteggio Controparte_8
15) e (Sicilia Ambito 0010 – punteggio 14) [cfr. nota Controparte_9
prot. 15333 del 10/09/2016 sub doc. 19 ric. e doc. 20 ric.]. CP_10
Diversamente, la pretesa della ricorrente non sembra positivamente apprezzabile rispetto alle conciliazioni operate negli ambiti territoriali di Agrigento e Trapani [cfr. sempre doc. 19) ric.]; rispetto all'ambito agrigentino, non è stato allegato né comprovato il punteggio ottenuto dalle docenti coinvolte nel meccanismo conciliativo (ossia e Persona_2 Persona_3 Per_4 ; rispetto all'ambito trapanese, non sono stati offerti elementi documentali
[...] da cui desumere la fase della mobilità a cui hanno preso parte le insegnati movimentate ex art. 135 CCNI cioè e [cfr. sempre Persona_5 Persona_6 doc. 19 ric.].
A questo punto, giova evidenziare quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di selezioni concorsuali: «la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito» (Cass. 36356/2021). In senso conforme si è espressa recentemente la Corte d'Appello di Milano che, in un caso analogo, ha fotografato i seguenti aspetti: “Ora, “poichè l'intero assetto normativo quale richiamato nella stessa sentenza di appello rende evidente che, sulla base del dato di fondo di cui al D.Lgs. n. 107 del 2015, art. 1, comma 108, è palese che i docenti di cui alle fasi A e B, in quanto come la ricorrente assunti prima dell'anno scolastico 2014/2015, avessero precedenza sui docenti della fase C” (così espressamente: Cass. 20 gennaio 2023 n.1848), grava sul datore di lavoro pubblico l'onere di provare che la procedura seguita è stata rispettosa di quanto previsto dal citato comma 108 e dal c.c.n.i., ovvero che i posti assegnati in sede di conciliazione erano stati previamente posti a disposizione dei docenti partecipanti alla fase B, laddove, nella fattispecie in esame, il ministero nulla ha allegato o provato sul punto e risulta provato il contrario. Ciò in quanto se tale messa a disposizione vi fosse stata, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento all'ambito di Agrigento, richiesto tra le proprie preferenze, e –almeno- un posto dei tre assegnati nel corso della fase C non sarebbe stato disponibile all'esito delle operazioni della fase B” (Corte d'Appello di Milano sentenza n. 816/2023). Il docente che rivendica la mobilità, quindi, è tenuto ad allegare l'inadempimento (causa petendi) e focalizzare il bene della vita anelato (petitum) mentre grava sull'Amministrazione scolastica provare di aver correttamente operato.
Tale assetto probatorio è conforme al principio della vicinanza della prova;
è il datore di lavoro pubblico che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze).
17 Nella specie, i docenti succitati concorrevano pacificamente nella Fase C [cfr. doc. 20 ric.], ossia nella medesima fase cui ha partecipato la ricorrente e, in quanto titolari di un punteggio inferiore a quello della sig.ra non avrebbero Parte_1 potuto sopravanzarla.
L'Amministrazione non ha allegato, né provato, alcunché in ordine alla possibilità che le dette conciliazioni siano state stipulate su posti venutisi a creare successivamente ai movimenti, pur avendone l'onere. Peraltro, come fotografato dalla difesa attorea, l'esame della produzione racchiusa nel doc. 21 testimonia l'esistenza di posti vacanti e disponibili proprio in rapporto agli istituti scolastici destinatari dei trasferimenti all'esito delle conciliazioni intervenute nell'ambito territoriale di Catania.
10. Va dunque dichiarato, in relazione alla mobilità 2016/2017, il diritto della ricorrente ad ottenere la mobilità interprovinciale in uno degli ambiti territoriali della provincia di Catania secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità (SICILIA 0006, SICILIA 0009, SICILIA 0010) [doc. 2 MIM] in forza del punteggio maturato. Le ulteriori tematiche del ricorso, prospettate in via subordinata, possono ritenersi assorbite.
11. Tenuto conto dell'esito della lite, dei contrasti giurisprudenziali presenti nella giurisprudenza di merito e del sopravvenire, soltanto in epoca recente, della pronuncia del giudice di legittimità sulla problematica del c.d. accantonamento dei posti ai docenti GM 2012, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della sig.ra ad ottenere la mobilità interprovinciale a far data dall'aa.ss. Parte_1
2016/2017 in uno degli ambiti territoriali della provincia di Catania secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità (SICILIA 0006, SICILIA 0009, SICILIA 0010) in forza del punteggio maturato;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 19/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.1, comma 96, ha previsto testualmente:
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