TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1273 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, (P.IVA in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma, via Alessandria n. 129, P. I.V.A. ) in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., con sede legale in Roma, via Monte Giberto n. 117, (C.F. Parte_3
, residente in [...] e C.F._1 Parte_4
(C.F. ), residente in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Bruno Ripandelli del Foro di Roma, in forza di procure alle liti allegate all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, via
Archimede n. 120;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_3
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo del Foro di Roma, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, Viale G. Cesare n. 2;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281quinquies, co. 2 c.p.c., le parti effettuavano la discussione orale della causa e precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in pagina1 di 11 vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t, Parte_1
e la in persona del l.r.p.t. hanno proposto Parte_3 Parte_4 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 453/2023 emesso dal
Tribunale di Biella in data 7.11.2023, con cui erano stati ingiunti di pagare, in solido tra loro ed in favore di la somma di €. 451.815,55, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo del Controparte_1 contratto di mutuo chirografario n. F8 B1 891162578 del 24.9.2020 e del correlativo conto interessi infruttifero (doc.
1-3.1 fasc. monitorio). A garanzia dell'esposizione debitoria maturata dalla società correntista, erano state rilasciate in favore dell'istituto di credito le seguenti Controparte_2 garanzie personali:
1. quanto a i. in data 3.5.2011 per €. 120.000,00; ii. in data 27.3.2013 Parte_3 per €. 60.000,00, aumentata di ulteriori €. 84.000,00 in data 27.9.2018; iii. in data 7.8.2014 per €.
84.000,00; iv. in data 22.9.2017 per €. 180.000,00; v. in data 27.8.2020 per €. 90.000 (cfr. doc.
4-9 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00; 2. quanto a Parte_4
i. in data 22.9.2017 per €. 390.000,00; ii. in data 31.10.2018 per €. 84.000,00; iii. in data
[...]
28.8.2020 per €. 144.000,00 (cfr. doc. 10-12 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00; 3. quanto alla i. in data 13.12.2012 per €. 120.000,00; ii. in Parte_2 data 27.8.2020 per €. 498.000,00 (cfr. doc. 13 e 14 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00.
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno eccepito: a) la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate, per un verso, per violazione dell'art 4.4 D.M. 23.9.2005, poiché il credito di cui al contratto di mutuo chirografario per cui è causa è assistito anche dalla garanzia del Fondo di
Garanzia Medio Credito Centrale e, per altro verso, per contrasto con la normativa antitrust in quanto le stesse risultano aderenti al modello elaborato dall'ABI nel 2003 e sanzionato nel 2005 con provvedimento della Banca d'AL; b) l'intervenuta estinzione delle garanzie fideiussorie, sia in conseguenza della nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., sia per violazione dell'art. 1956 c.c..
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la “incompetenza Controparte_1 del Tribunale ordinario di Biella in favore della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa di Torino” relativamente all'eccezione di nullità delle fideiussioni e specificamente contestando nel merito tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto.
Tutto ciò premesso, la spiegata opposizione deve essere rigettata per le ragioni meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione deve ricordarsi che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità,
pagina2 di 11 ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e
Cass. n. 14126 del 26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore- opponente.
Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Ancora in apertura di motivazione, lo scrivente Giudice ritiene altresì di dover fare applicazione del principio di diritto della cd. ragione più liquida, in forza del quale, stante l'assoluta infondatezza delle eccezioni e domande svolte nel merito, è possibile non esaminare un'eccezione preliminare o pregiudiziale. Nel caso di specie, in applicazione di detto principio, è, quindi, omesso l'esame dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale del Tribunale adito, sollevato dalla difesa della banca opposta.
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, occorre evidenziare che la convenuta opposta ha compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante nei termini sopra richiamati, giacché ha fornito la dimostrazione dell'esistenza del rapporto negoziale da cui trae origine il credito per cui è causa;
la stessa, infatti, innanzitutto ha depositato già in sede monitoria la copia del contratto di mutuo chirografario del 24.9.2020, corredato del relativo piano di ammortamento (cfr. doc. 1 e 3.1. fasc. monitorio). Il documento contrattuale, non specificamente contestato dalla società mutuataria, la
[...]
odierna opponente e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della stessa Controparte_2
(con sottoscrizione non disconosciuta), dimostra senza dubbio l'esistenza del rapporto contrattuale fonte della pretesa azionata in via monitoria ed il contenuto delle relative clausole negoziali.
Sempre sin dalla fase monitoria, la banca opposta ha altresì prodotto la certificazione ex art. 50 TUB del relativo conto mutuo n. F8 E8 89116257 0 alla data della revoca e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc. 2 e 3 fasc. monitorio), fornendo altresì la prova del quantum del proprio credito.
pagina3 di 11 Poiché alcuna censura è stata mossa dagli opponenti in ordine alla validità ed efficacia del contratto de quo, devi concludersi per la piena sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca in punto tanto di an che di quantum debeatur nei confronti, in primis, della Controparte_2 quale debitrice principale in quanto mutuataria.
Infatti, tutti i motivi su cui si fonda l'opposizione proposta afferiscono alle fideiussioni omnibus prestate in favore dell'istituto bancario, a garanzia dell'esposizione debitoria della ridetta società, dagli opponenti, e la in persona del l.r.p.t.. Parte_3 Parte_4 Parte_2
Ad avviso di chi scrive alcuna delle doglianze mosse è meritevole di accoglimento;
più precisamente:
a. con riferimento all'eccepita nullità parziale delle ridette fideiussioni per essere il credito per cui è causa assistito altresì dalla garanzia pubblica del Fondo per le piccole e medie imprese (Legge 1996/662
“Garanzia del Fondo”), occorre evidentemente muovere dall'analisi della normativa vigente in materia e specificatamente dall'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La norma, quindi, prevede espressamente la possibilità d'integrare la Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie.
Il vero punctum dolens dell'interpretazione di tale testo normativo (nella versione comunque precedente a quella attualmente in vigore, di cui si dirà meglio infra) attiene, quindi, al contenuto da attribuire all'espressione “garanzia […] assicurativa e bancaria”.
Appare non revocabile in dubbio che detta ultima species di garanzie si riferisca a quelle personali e, quindi, anche alle fideiussioni;
ciò che potrebbe risultare controverso è stabilire se la natura assicurativa o bancaria discenda dalla natura oggettiva della garanzia prestata oppure dal soggetto che la presta.
Come è noto, con un'ordinanza ampiamente citata il Tribunale di Torino ha optato per la prima tesi ricostruttiva, ovverosia ritenendo, in particolare, che “[…] le fideiussioni […], pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura “bancaria”, come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di una Banca ed a garanzia di un contratto bancario)” (cfr. ord. 4.7.2022).
Tale motivazione non è condivisa da chi scrive almeno per due ordini di ragioni: per un verso, un'interpretazione tanto estensiva della richiamata disposizione ne altera non solo la lettera ma anche la ratio, considerato che la stessa non pone alcun limite, espresso o implicito, per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche. In altri termini e con maggior impegno motivazione, si intende, cioè significare che se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica ed onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere alle qualificazioni dettagliate presenti nella ridetta disposizione (in tal senso, cfr. Trib, Pavia, sent. 11.7.2024, n. 1124).
pagina4 di 11 Per altro verso, appare più corretto da un punto di vista sistematico ritenere che la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” derivi piuttosto dalla natura giuridica del soggetto che la presta.
Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace senza limiti la fideiussione, quale garanzia personale prestata da una persona fisica e, quindi, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla
Garanzia del Fondo.
Tale conclusione trova conferma nelle decisioni rese dell'Arbitro Bancario e Finanziario (“ABF”), con riferimento alle disposizioni dei decreti del Ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del
23 novembre 20125 relativi alle condizioni di ammissibilità alla Garanzia del Fondo.
In particolare, nella pronuncia ABF, Collegio di Roma, 19.7.2021, n. 17052 si legge che: “[…] i decreti del ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del 23 novembre 2012, relativi alle condizioni di ammissibilità alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedono che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Come questo Arbitro ha già affermato, tale previsione ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide (Collegio di Milano, decisione n.
23742/2020).” La motivazione di tale conclusione è stata così argomentata: “- non rientrandosi in concreto nel campo del divieto applicativo della possibile raccolta di garanzie personali (fideiussioni o avalli), posto che l'esclusione, da interpretarsi in modo tassativo in quanto norma eccezionale limitativa della libertà negoziale delle parti, riguarda espressamente e soltanto le garanzie reali (pegno o ipoteca) di natura ed origine sia assicurativa che bancaria.”.
Secondo ABF, Collegio di Milano, 28.12.2020, n. 23742 si evidenzia altresì che: “Del resto, è coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita ma non attraverso l'esclusione di garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche.” (in tal senso un precedente anche di questo Tribunale, sent. n. 217 del 23.5.2018), con la conclusione che la: “ […] garanzia fideiussoria prestata da [...] è stata legittimamente assunta ed escussa ..”, per cui
“non risulta integrata la fattispecie di nullità virtuale parziale per contrasto con norma imperativa del contratto fideiussorio (ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.)”.
E ancora ABF, Collegio di Roma, 21 settembre 2021, n. 20294: “La richiamata disposizione [art.
4.4. delle
Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia] contempla limitazioni che concernono le “garanzie reali, assicurative e bancarie”, mentre non esclude la possibilità di stipulare garanzie personali rilasciate da soggetti che agiscano al di fuori della loro attività professionale, quali sono le fideiussioni oggetto di contestazione. L'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione è dunque, sotto questo profilo, priva di pregio e non merita accoglimento.”
Infine, ad ulteriore conferma – sia pure ex post – della conclusione appena esposta basti rilevare che l'attuale testo (in vigore del 14.10.2022) delle Disposizione Operative del Fondo di Garanzia, approvato pagina5 di 11 con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, prevede (in continuità con il D.M.
12.2.2019 e con il D.M. 13.5.2021) per quanto d'interesse: “C.4 ALTRE GARANZIE SULLE
OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati. 3.
Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.
La formulazione del testo vigente delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia non genera dubbio sull'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla
Garanzia del Fondo.
In conclusione, quindi, l'eccezione di nullità virtuale parziale dei vari contratti fideiussori per contrasto con norma imperativa è priva di pregio e deve essere confermata la validità ed efficacia delle garanzie personali prestate dagli odierni opponenti, e la in Parte_3 Parte_4 Parte_2 persona del l.r.p.t., anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario per cui è causa.
b. Analogamente del tutto priva di pregio è l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus di cui si tratta per contrasto con la normativa antitrust.
Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'AL in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la Banca d'AL ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al pagina6 di 11 fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Ciò precisato, in continuità con l'orientamento già manifestato dallo scrivente Giudice in ordine a tale questione, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'AL costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio
2005. Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quelle per cui è causa (datate:
1. quanto a Pt_3
3.5.2011, 27.3.2013, 27.9.2018, 7.8.2014, 22.9.2017 e 27.8.2020; 2. quanto a
[...] Parte_4
22.9.2017, 31.10.2018, 28.8.2020; 3. quanto alla 13.12.2012 e 27.8.2020). D'altronde, Parte_2 conferma della correttezza del rilievo appena richiamato si trae – in via induttiva – dall'esame dello stesso testo delle fideiussioni de quibus, nelle quali non è dato rinvenire alcuna clausola che riproduca il contenuto né dell'art. 2, né dell'art. 8 del modello ABI 2003 (ma, unicamente, quello di cui all'art. 6).
Pertanto, rispetto a delle fideiussioni come quelle oggetto di causa, temporalmente così lontane dalle indagini svolte dalla Banca d'AL, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Poiché una simile allegazione e prova sono del tutto mancate nella fattispecie per cui è causa, anche tale eccezione di nullità parziale non può che essere rigettata perché infondata, con conseguente assorbimento di quella relativa all'asserita estinzione delle stesse in applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c..
c. Quanto, infine, all'eccezione di liberazione dei fideiussori opponenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956, la stessa è stata solo genericamente formulata in diritto senza alcun riferimento a fatti e periodi pagina7 di 11 temporali concreti, non consentendo sul punto la difesa ed il contraddittorio di controparte. La contestazione è, dunque, nel merito infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010) ha affermato che: “se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia”.
Quanto agli elementi costitutivi della fattispecie in questione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del
23/05/2005 ha ritenuto, in particolare, che: “in tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti”.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, lo scrivente Giudice ritiene che parte opponente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione e di prova ex art. 2697 c.c. degli elementi della fattispecie normativa di cui all'art. 1956 c.c., sulla medesima ricadente (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016, secondo cui: “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando
l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”), considerato che: i. in primo luogo, dalle allegazioni di parte risulta del tutto carente il requisito oggettivo della concessione di ulteriore credito successivo al deterioramento (peraltro indimostrato) delle condizioni economiche, posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è scaturito unicamente dal contratto di mutuo chirografario del 24.9.2020, senza che alcun altro contratto di finanziamento e/o apertura di credito successivi a questo siano stati oggetto delle richiesta monitoria della banca. Quindi, a ben vedere, nella fattispecie per cui è causa manca del tutto il requisito normativo tipico dell'art. 1956 c.c. e della sua formulazione letterale, ovvero la concessione di ulteriore credito a pagina8 di 11 seguito della stipula della fideiussione in difetto di autorizzazione della garante e nel caso (indimostrato) di peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della garantita;
ii. in secondo luogo, e a fortiori, è carente pure la dimostrazione nonché ancora prima l'allegazione da parte opponente dell'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. Infatti, nessun elemento è stato fornito quanto al dissesto, all'insolvenza o anche alla semplice carenza di liquidità della società (quali pignoramenti, sequestri, esecuzioni pendenti ecc.).
Ad abundantiam, e fermo il rilievo assorbente di quanto sopra esposto, si noti come la giurisprudenza di legittimità ritiene che la necessità di autorizzazione da parte del fideiussore (e la conseguente liberazione dalla garanzia in difetto di essa) venga meno quando si versi in ipotesi di garanzia personale prestata dal legale rappresentante o amministratore della società garantita, così come dal socio intraneus, che ben conosce o dovrebbe conoscere in base all'ordinaria diligenza la reale situazione patrimoniale ed in ogni caso presterebbe un consenso superfluo, in quanto la richiesta di credito sulla quale opera la garanzia sarebbe già proveniente da soggetto in grado di esprimere la volontà della persona giuridica, anche in virtù del principio di rappresentanza organica. In tal senso, si vedano ex multis Cass. Sez. I, Sentenza n.
3761 del 21/02/2006: “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12456 del 09/12/1997: “nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art.
1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”, ed infine Cass. Sez. III, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001: “nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla
pagina9 di 11 concessione del credito”. Del resto, la Suprema Corte ha oltretutto condivisibilmente rilevato che: “in tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito.” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4112 del 02/03/2016).
Deve rilevarsi sul punto che dalla visura camerale della (cfr. doc. 15 fasc. Controparte_2 monitorio e doc. 4 comparsa) emerge come tanto quanto abbiano Parte_3 Parte_4 stabilmente composto il consiglio di amministrazione della società (il primo rivestendone più volte la carica di presidente) in epoche temporalmente coincidenti con le date di rilascio delle rispettive fideiussioni;
di tal ché la circostanza di rivestire una carica direttiva e gestoria rende assolutamente inverosimile la mancata conoscenza ab intrinseco delle reali condizioni economiche societarie e del loro eventuale peggioramento. Lo stesso è a dirsi con riguardo all'altro fideiussore, la che, Parte_2 come emerge dall'atto costitutivo della società e dalla visura aggiornata (cfr. doc. 4 fasc. monitorio e doc. 5 comparsa) vede il Sig. quale Amministratore Unico, oltre che socio per il 75%. Pt_3
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi la verosimile ed altamente probabile la conoscenza, da parte dei singoli garanti – che agivano per un proprio fine lucrativo ed un personale interesse imprenditoriale
– della situazione economica e finanziaria della società garantita;
ne consegue la superfluità di qualunque ulteriore forma autorizzativa anche separata, non richiesta ai sensi dell'art. 1956 c.c..
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi per la piena validità ed efficacia delle fideiussioni omnibus prestate da e in persona Parte_3 Parte_4 Pt_2 Parte_2 del l.r.p.t. e, quindi, per la conseguente sussistenza delle condizioni per emettere l'originaria ingiunzione di pagamento anche nei loro confronti.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
in persona del l.r.p.t, in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2
e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed Parte_3 Parte_4 eccezione, così provvede:
pagina10 di 11 - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 453/2023 emesso dal Tribunale di Biella in data 7.11.2023;
- condanna in persona del l.r.p.t, in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., e al pagamento, in solido tra Parte_3 Parte_4 loro ed in favore di n persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in complessivi €. 17.252,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€. 5.206,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 10.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1273 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, (P.IVA in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma, via Alessandria n. 129, P. I.V.A. ) in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., con sede legale in Roma, via Monte Giberto n. 117, (C.F. Parte_3
, residente in [...] e C.F._1 Parte_4
(C.F. ), residente in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Bruno Ripandelli del Foro di Roma, in forza di procure alle liti allegate all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, via
Archimede n. 120;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_3
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo del Foro di Roma, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, Viale G. Cesare n. 2;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281quinquies, co. 2 c.p.c., le parti effettuavano la discussione orale della causa e precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in pagina1 di 11 vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t, Parte_1
e la in persona del l.r.p.t. hanno proposto Parte_3 Parte_4 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 453/2023 emesso dal
Tribunale di Biella in data 7.11.2023, con cui erano stati ingiunti di pagare, in solido tra loro ed in favore di la somma di €. 451.815,55, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo del Controparte_1 contratto di mutuo chirografario n. F8 B1 891162578 del 24.9.2020 e del correlativo conto interessi infruttifero (doc.
1-3.1 fasc. monitorio). A garanzia dell'esposizione debitoria maturata dalla società correntista, erano state rilasciate in favore dell'istituto di credito le seguenti Controparte_2 garanzie personali:
1. quanto a i. in data 3.5.2011 per €. 120.000,00; ii. in data 27.3.2013 Parte_3 per €. 60.000,00, aumentata di ulteriori €. 84.000,00 in data 27.9.2018; iii. in data 7.8.2014 per €.
84.000,00; iv. in data 22.9.2017 per €. 180.000,00; v. in data 27.8.2020 per €. 90.000 (cfr. doc.
4-9 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00; 2. quanto a Parte_4
i. in data 22.9.2017 per €. 390.000,00; ii. in data 31.10.2018 per €. 84.000,00; iii. in data
[...]
28.8.2020 per €. 144.000,00 (cfr. doc. 10-12 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00; 3. quanto alla i. in data 13.12.2012 per €. 120.000,00; ii. in Parte_2 data 27.8.2020 per €. 498.000,00 (cfr. doc. 13 e 14 fasc. monitorio), così per un complessivo imposto massimo garantito di €. 618.000,00.
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno eccepito: a) la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate, per un verso, per violazione dell'art 4.4 D.M. 23.9.2005, poiché il credito di cui al contratto di mutuo chirografario per cui è causa è assistito anche dalla garanzia del Fondo di
Garanzia Medio Credito Centrale e, per altro verso, per contrasto con la normativa antitrust in quanto le stesse risultano aderenti al modello elaborato dall'ABI nel 2003 e sanzionato nel 2005 con provvedimento della Banca d'AL; b) l'intervenuta estinzione delle garanzie fideiussorie, sia in conseguenza della nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., sia per violazione dell'art. 1956 c.c..
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la “incompetenza Controparte_1 del Tribunale ordinario di Biella in favore della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa di Torino” relativamente all'eccezione di nullità delle fideiussioni e specificamente contestando nel merito tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto.
Tutto ciò premesso, la spiegata opposizione deve essere rigettata per le ragioni meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione deve ricordarsi che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità,
pagina2 di 11 ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e
Cass. n. 14126 del 26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore- opponente.
Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Ancora in apertura di motivazione, lo scrivente Giudice ritiene altresì di dover fare applicazione del principio di diritto della cd. ragione più liquida, in forza del quale, stante l'assoluta infondatezza delle eccezioni e domande svolte nel merito, è possibile non esaminare un'eccezione preliminare o pregiudiziale. Nel caso di specie, in applicazione di detto principio, è, quindi, omesso l'esame dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale del Tribunale adito, sollevato dalla difesa della banca opposta.
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, occorre evidenziare che la convenuta opposta ha compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante nei termini sopra richiamati, giacché ha fornito la dimostrazione dell'esistenza del rapporto negoziale da cui trae origine il credito per cui è causa;
la stessa, infatti, innanzitutto ha depositato già in sede monitoria la copia del contratto di mutuo chirografario del 24.9.2020, corredato del relativo piano di ammortamento (cfr. doc. 1 e 3.1. fasc. monitorio). Il documento contrattuale, non specificamente contestato dalla società mutuataria, la
[...]
odierna opponente e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della stessa Controparte_2
(con sottoscrizione non disconosciuta), dimostra senza dubbio l'esistenza del rapporto contrattuale fonte della pretesa azionata in via monitoria ed il contenuto delle relative clausole negoziali.
Sempre sin dalla fase monitoria, la banca opposta ha altresì prodotto la certificazione ex art. 50 TUB del relativo conto mutuo n. F8 E8 89116257 0 alla data della revoca e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc. 2 e 3 fasc. monitorio), fornendo altresì la prova del quantum del proprio credito.
pagina3 di 11 Poiché alcuna censura è stata mossa dagli opponenti in ordine alla validità ed efficacia del contratto de quo, devi concludersi per la piena sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca in punto tanto di an che di quantum debeatur nei confronti, in primis, della Controparte_2 quale debitrice principale in quanto mutuataria.
Infatti, tutti i motivi su cui si fonda l'opposizione proposta afferiscono alle fideiussioni omnibus prestate in favore dell'istituto bancario, a garanzia dell'esposizione debitoria della ridetta società, dagli opponenti, e la in persona del l.r.p.t.. Parte_3 Parte_4 Parte_2
Ad avviso di chi scrive alcuna delle doglianze mosse è meritevole di accoglimento;
più precisamente:
a. con riferimento all'eccepita nullità parziale delle ridette fideiussioni per essere il credito per cui è causa assistito altresì dalla garanzia pubblica del Fondo per le piccole e medie imprese (Legge 1996/662
“Garanzia del Fondo”), occorre evidentemente muovere dall'analisi della normativa vigente in materia e specificatamente dall'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La norma, quindi, prevede espressamente la possibilità d'integrare la Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie.
Il vero punctum dolens dell'interpretazione di tale testo normativo (nella versione comunque precedente a quella attualmente in vigore, di cui si dirà meglio infra) attiene, quindi, al contenuto da attribuire all'espressione “garanzia […] assicurativa e bancaria”.
Appare non revocabile in dubbio che detta ultima species di garanzie si riferisca a quelle personali e, quindi, anche alle fideiussioni;
ciò che potrebbe risultare controverso è stabilire se la natura assicurativa o bancaria discenda dalla natura oggettiva della garanzia prestata oppure dal soggetto che la presta.
Come è noto, con un'ordinanza ampiamente citata il Tribunale di Torino ha optato per la prima tesi ricostruttiva, ovverosia ritenendo, in particolare, che “[…] le fideiussioni […], pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura “bancaria”, come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di una Banca ed a garanzia di un contratto bancario)” (cfr. ord. 4.7.2022).
Tale motivazione non è condivisa da chi scrive almeno per due ordini di ragioni: per un verso, un'interpretazione tanto estensiva della richiamata disposizione ne altera non solo la lettera ma anche la ratio, considerato che la stessa non pone alcun limite, espresso o implicito, per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche. In altri termini e con maggior impegno motivazione, si intende, cioè significare che se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica ed onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere alle qualificazioni dettagliate presenti nella ridetta disposizione (in tal senso, cfr. Trib, Pavia, sent. 11.7.2024, n. 1124).
pagina4 di 11 Per altro verso, appare più corretto da un punto di vista sistematico ritenere che la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” derivi piuttosto dalla natura giuridica del soggetto che la presta.
Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace senza limiti la fideiussione, quale garanzia personale prestata da una persona fisica e, quindi, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla
Garanzia del Fondo.
Tale conclusione trova conferma nelle decisioni rese dell'Arbitro Bancario e Finanziario (“ABF”), con riferimento alle disposizioni dei decreti del Ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del
23 novembre 20125 relativi alle condizioni di ammissibilità alla Garanzia del Fondo.
In particolare, nella pronuncia ABF, Collegio di Roma, 19.7.2021, n. 17052 si legge che: “[…] i decreti del ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del 23 novembre 2012, relativi alle condizioni di ammissibilità alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedono che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Come questo Arbitro ha già affermato, tale previsione ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide (Collegio di Milano, decisione n.
23742/2020).” La motivazione di tale conclusione è stata così argomentata: “- non rientrandosi in concreto nel campo del divieto applicativo della possibile raccolta di garanzie personali (fideiussioni o avalli), posto che l'esclusione, da interpretarsi in modo tassativo in quanto norma eccezionale limitativa della libertà negoziale delle parti, riguarda espressamente e soltanto le garanzie reali (pegno o ipoteca) di natura ed origine sia assicurativa che bancaria.”.
Secondo ABF, Collegio di Milano, 28.12.2020, n. 23742 si evidenzia altresì che: “Del resto, è coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita ma non attraverso l'esclusione di garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche.” (in tal senso un precedente anche di questo Tribunale, sent. n. 217 del 23.5.2018), con la conclusione che la: “ […] garanzia fideiussoria prestata da [...] è stata legittimamente assunta ed escussa ..”, per cui
“non risulta integrata la fattispecie di nullità virtuale parziale per contrasto con norma imperativa del contratto fideiussorio (ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.)”.
E ancora ABF, Collegio di Roma, 21 settembre 2021, n. 20294: “La richiamata disposizione [art.
4.4. delle
Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia] contempla limitazioni che concernono le “garanzie reali, assicurative e bancarie”, mentre non esclude la possibilità di stipulare garanzie personali rilasciate da soggetti che agiscano al di fuori della loro attività professionale, quali sono le fideiussioni oggetto di contestazione. L'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione è dunque, sotto questo profilo, priva di pregio e non merita accoglimento.”
Infine, ad ulteriore conferma – sia pure ex post – della conclusione appena esposta basti rilevare che l'attuale testo (in vigore del 14.10.2022) delle Disposizione Operative del Fondo di Garanzia, approvato pagina5 di 11 con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, prevede (in continuità con il D.M.
12.2.2019 e con il D.M. 13.5.2021) per quanto d'interesse: “C.4 ALTRE GARANZIE SULLE
OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati. 3.
Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.
La formulazione del testo vigente delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia non genera dubbio sull'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla
Garanzia del Fondo.
In conclusione, quindi, l'eccezione di nullità virtuale parziale dei vari contratti fideiussori per contrasto con norma imperativa è priva di pregio e deve essere confermata la validità ed efficacia delle garanzie personali prestate dagli odierni opponenti, e la in Parte_3 Parte_4 Parte_2 persona del l.r.p.t., anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario per cui è causa.
b. Analogamente del tutto priva di pregio è l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus di cui si tratta per contrasto con la normativa antitrust.
Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'AL in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la Banca d'AL ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al pagina6 di 11 fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Ciò precisato, in continuità con l'orientamento già manifestato dallo scrivente Giudice in ordine a tale questione, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'AL costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio
2005. Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quelle per cui è causa (datate:
1. quanto a Pt_3
3.5.2011, 27.3.2013, 27.9.2018, 7.8.2014, 22.9.2017 e 27.8.2020; 2. quanto a
[...] Parte_4
22.9.2017, 31.10.2018, 28.8.2020; 3. quanto alla 13.12.2012 e 27.8.2020). D'altronde, Parte_2 conferma della correttezza del rilievo appena richiamato si trae – in via induttiva – dall'esame dello stesso testo delle fideiussioni de quibus, nelle quali non è dato rinvenire alcuna clausola che riproduca il contenuto né dell'art. 2, né dell'art. 8 del modello ABI 2003 (ma, unicamente, quello di cui all'art. 6).
Pertanto, rispetto a delle fideiussioni come quelle oggetto di causa, temporalmente così lontane dalle indagini svolte dalla Banca d'AL, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Poiché una simile allegazione e prova sono del tutto mancate nella fattispecie per cui è causa, anche tale eccezione di nullità parziale non può che essere rigettata perché infondata, con conseguente assorbimento di quella relativa all'asserita estinzione delle stesse in applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c..
c. Quanto, infine, all'eccezione di liberazione dei fideiussori opponenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956, la stessa è stata solo genericamente formulata in diritto senza alcun riferimento a fatti e periodi pagina7 di 11 temporali concreti, non consentendo sul punto la difesa ed il contraddittorio di controparte. La contestazione è, dunque, nel merito infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010) ha affermato che: “se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia”.
Quanto agli elementi costitutivi della fattispecie in questione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del
23/05/2005 ha ritenuto, in particolare, che: “in tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti”.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, lo scrivente Giudice ritiene che parte opponente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione e di prova ex art. 2697 c.c. degli elementi della fattispecie normativa di cui all'art. 1956 c.c., sulla medesima ricadente (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016, secondo cui: “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando
l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”), considerato che: i. in primo luogo, dalle allegazioni di parte risulta del tutto carente il requisito oggettivo della concessione di ulteriore credito successivo al deterioramento (peraltro indimostrato) delle condizioni economiche, posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è scaturito unicamente dal contratto di mutuo chirografario del 24.9.2020, senza che alcun altro contratto di finanziamento e/o apertura di credito successivi a questo siano stati oggetto delle richiesta monitoria della banca. Quindi, a ben vedere, nella fattispecie per cui è causa manca del tutto il requisito normativo tipico dell'art. 1956 c.c. e della sua formulazione letterale, ovvero la concessione di ulteriore credito a pagina8 di 11 seguito della stipula della fideiussione in difetto di autorizzazione della garante e nel caso (indimostrato) di peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della garantita;
ii. in secondo luogo, e a fortiori, è carente pure la dimostrazione nonché ancora prima l'allegazione da parte opponente dell'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. Infatti, nessun elemento è stato fornito quanto al dissesto, all'insolvenza o anche alla semplice carenza di liquidità della società (quali pignoramenti, sequestri, esecuzioni pendenti ecc.).
Ad abundantiam, e fermo il rilievo assorbente di quanto sopra esposto, si noti come la giurisprudenza di legittimità ritiene che la necessità di autorizzazione da parte del fideiussore (e la conseguente liberazione dalla garanzia in difetto di essa) venga meno quando si versi in ipotesi di garanzia personale prestata dal legale rappresentante o amministratore della società garantita, così come dal socio intraneus, che ben conosce o dovrebbe conoscere in base all'ordinaria diligenza la reale situazione patrimoniale ed in ogni caso presterebbe un consenso superfluo, in quanto la richiesta di credito sulla quale opera la garanzia sarebbe già proveniente da soggetto in grado di esprimere la volontà della persona giuridica, anche in virtù del principio di rappresentanza organica. In tal senso, si vedano ex multis Cass. Sez. I, Sentenza n.
3761 del 21/02/2006: “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12456 del 09/12/1997: “nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art.
1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”, ed infine Cass. Sez. III, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001: “nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla
pagina9 di 11 concessione del credito”. Del resto, la Suprema Corte ha oltretutto condivisibilmente rilevato che: “in tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito.” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4112 del 02/03/2016).
Deve rilevarsi sul punto che dalla visura camerale della (cfr. doc. 15 fasc. Controparte_2 monitorio e doc. 4 comparsa) emerge come tanto quanto abbiano Parte_3 Parte_4 stabilmente composto il consiglio di amministrazione della società (il primo rivestendone più volte la carica di presidente) in epoche temporalmente coincidenti con le date di rilascio delle rispettive fideiussioni;
di tal ché la circostanza di rivestire una carica direttiva e gestoria rende assolutamente inverosimile la mancata conoscenza ab intrinseco delle reali condizioni economiche societarie e del loro eventuale peggioramento. Lo stesso è a dirsi con riguardo all'altro fideiussore, la che, Parte_2 come emerge dall'atto costitutivo della società e dalla visura aggiornata (cfr. doc. 4 fasc. monitorio e doc. 5 comparsa) vede il Sig. quale Amministratore Unico, oltre che socio per il 75%. Pt_3
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi la verosimile ed altamente probabile la conoscenza, da parte dei singoli garanti – che agivano per un proprio fine lucrativo ed un personale interesse imprenditoriale
– della situazione economica e finanziaria della società garantita;
ne consegue la superfluità di qualunque ulteriore forma autorizzativa anche separata, non richiesta ai sensi dell'art. 1956 c.c..
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi per la piena validità ed efficacia delle fideiussioni omnibus prestate da e in persona Parte_3 Parte_4 Pt_2 Parte_2 del l.r.p.t. e, quindi, per la conseguente sussistenza delle condizioni per emettere l'originaria ingiunzione di pagamento anche nei loro confronti.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
in persona del l.r.p.t, in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2
e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed Parte_3 Parte_4 eccezione, così provvede:
pagina10 di 11 - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 453/2023 emesso dal Tribunale di Biella in data 7.11.2023;
- condanna in persona del l.r.p.t, in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., e al pagamento, in solido tra Parte_3 Parte_4 loro ed in favore di n persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in complessivi €. 17.252,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€. 5.206,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 10.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina11 di 11