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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3286/2015 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 12/11/2015 al n. 3286/2015
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 749/2015, reso dal Tribunale di Potenza in data 17/09/2015 (R.G. 2120/2015);
TRA
(P. IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Domenico Biscione, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza alla via Ponte Nove Luci n. 10;
OPPONENTI
E
(P.IVA: ) (poi Controparte_1 P.IVA_2
e ridenominata a seguito di delibera CP_2 Controparte_3
dell'Assemblea degli Azionisti del 27/07/2023 iscritta nel registro delle
Imprese il 02/08/2023), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gerardo Pace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al Viale Marconi n. 61;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_4
) e per essa, quale mandataria, P.IVA_3 [...]
P. IVA ), in persona dei rispettivi Controparte_5 P.IVA_4
1 Proc. n. 3286/2015 R.G.
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Gaetano Maria Poretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla Via Pretoria n.
188;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 02/11/2015, la società e Parte_1 Parte_2
(nelle rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore)
[...]
proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 749/2015, reso dal Tribunale di Potenza in data 17/09/2015 (R.G. 2120/2015), con il quale, su ricorso della (successivamente Controparte_1
ridenominata veniva ingiunto loro il pagamento Controparte_3 della complessiva somma di € 129.631,65, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal mutuo chirografario n.
06/205/79128536 e dal conto corrente di corrispondenza n.
01/205/00152603.
1.1. A fondamento dell'opposizione venivano eccepite, in sintesi: 1)
l'illegittima capitalizzazione degli interessi in seno al rapporto di conto corrente;
2) la natura usuraria degli interessi applicati sia al conto corrente che al mutuo.
1.2. In ragione di tanto, gli opponenti – previa richiesta di CTU contabile – concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03/12/2015, si costituiva in giudizio la banca opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle
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more, con comparsa depositata il 22/05/2024, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società Controparte_4
per mezzo della mandataria
[...] Controparte_5
– deducendo l'intervenuta cessione, in proprio favore (ai sensi e per
[...] gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B.), del credito litigioso, facendo proprie le conclusioni della banca opposta/cedente.
4. La causa, rinviata all'udienza del 13/11/2024, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, venendo al merito della controversia, non può mancarsi di rilevare come la presente opposizione si palesi infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per le ragioni che ci si accinge a illustrare.
6. Preliminarmente, è opportuno confrontarsi con l'eccepita nullità del contratto di fideiussione (stipulato dall'opponente ) Parte_2 sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, sull'assunto che esso contiene clausole richiamanti lo schema ABI dichiarato illegittimo, appunto, perché in contrasto con la normativa
Antitrust e in particolare il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
6.1. Tale eccezione, formulata dagli opponenti soltanto nella comparsa conclusionale, è da ritenersi inammissibile.
6.1.1. Invero, la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis
Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio, affermato dalle Sezioni Unite a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n.
26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022), deve essere
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applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478,
10712 e 19401 del 2024).
6.1.2. In ragione delle suesposte considerazioni, con specifico riguardo alla nullità di cui si discute - nullità della fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale -, è stato di recente chiarito (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 30383 del 25/11/2024) come la relativa rilevazione, anche ufficiosa, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva
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seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass.
n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
6.1.3. Orbene, nella specie, è agevole rilevare come la parte eccipiente (che pure ha dedotto la sussistenza, nella fideiussione per cui è causa, di clausole corrispondenti con quelle oggetto di esame da parte dell'autorità di vigilanza) ha del tutto omesso l'allegazione del provvedimento della Banca
d'Italia, nulla ha dedotto circa la natura della fideiussione sottoscritta e il relativo periodo di stipula e nulla ha minimamente dedotto circa la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito (anche in considerazione del fatto che l'eventuale decadenza dalla garanzia, per reviviscenza del termine di cui all'art. 1957
c.c., non è stata tempestivamente eccepita e, dunque, è precluso ogni ulteriore accertamento sul punto).
6.1.4. Sicché, deve darsi continuità al consolidato orientamento per cui, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n.
20713/2023); ciò anche perché il provvedimento della Banca d'Italia – unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento – è un atto regolamentare, in riferimento al quale non opera il principio iura novit curia (v. la già citata Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 25/11/2024) e con riferimento al quale non è tampoco consentito il richiamo al “fatto
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notorio”, a tale categoria rimanendo estranei i provvedimenti sanzionatori dell'autorità di vigilanza, poiché connotati da discrezionalità valutativa e particolari cognizioni tecniche [infatti, si è osservato come “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei
a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie» (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)].
Non può che derivare, in ragione di tutto quanto sin qui osservato,
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità così come articolata dagli opponenti in comparsa conclusionale.
6.2. Ad abundantiam, quand'anche si ritenesse detta eccezione ammissibile, la stessa andrebbe comunque respinta, in quanto infondata.
6.2.1. Come noto, con la sentenza del 30/12/2021, n. 41994, le Sezioni
Unite, componendo un significativo contrasto invalso nella giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, hanno definitivamente acclarato che
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; all'esito di tale pronunciamento, e del condivisibile percorso
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motivazionale, è possibile concludere nel senso che l'eventuale riproduzione, nei contratti fideiussori, delle clausole tacciate di contrarietà rispetto alla disciplina antitrust, determina non già la caducazione dell'intero contratto, quanto piuttosto delle singole clausole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c.
6.2.2. Sul punto, infatti, non si ritengono condivisibili le argomentazioni sviluppate da una parte della giurisprudenza per sostenere la nullità dell'intero accordo (ovvero l'essenzialità delle clausole nell'economia del contratto, la significativa alterazione dell'equilibrio degli interessi e la propensione in questo senso della stessa ABI), a ciò potendosi obiettare, anzitutto, che l'analisi dell'Autorità Garante si è concentrata su specifici assetti del rapporto negoziale, e ciò non giustificherebbe la compromissione dell'intero rapporto contrattuale;
inoltre, partendo dal presupposto [invero, condiviso da ampia giurisprudenza (Cass., 4 settembre 1991, n. 9363; Cass., 29 ottobre 2005, n. 21101; Cassazione civile sez. III, 11/06/2012, n.9455; Cassazione civile sez. I, 03/12/2019,
n.31569;] della derogabilità, salvo l'obbligo di buona fede e correttezza, della disciplina di cui agli artt. 1948, 1956 e 1957 c.c., può osservarsi come le predette deroghe sono state ritenute lecite, fintanto che le condizioni contrattuali censurate non sono state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori (con l'effetto, dunque, di conculcare il gioco della concorrenza); può soggiungersi, poi, che nel sistema del codice civile la "conservazione" del negozio giuridico costituisce la regola (come desumibile dai principi espressi dagli artt. 1419,
1420 e 1424 c.c.), sicché la deroga a tale principio non può che essere relegata a quelle ipotesi sporadiche, nelle quali - secondo un giudizio di
"volontà ipotetica" - risulti che le parti con avrebbero avuto interesse alla conclusione del contratto senza le clausole nulle;
ancora, la nullità soltanto parziale del negozio si pone efficacemente nella prospettiva di bilanciare la tutela degli interessi contrapposti in gioco, non da ultimo quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite.
Per tutte le anzidette ragioni (ottimamente compendiate nella pronuncia delle Sezioni Unite supra citata) deve ritenersi che l'eventuale nullità delle
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clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale vietata non si estenda all'intero contratto di fideiussione, laddove non venga offerta – dal fideiussore eccipiente – la rigorosa prova che, in assenza di tali clausole, non avrebbe prestato la garanzia.
6.2.3. Orbene, nel caso di specie, non è stata offerta alcuna dimostrazione di ciò, e dunque, quand'anche si ritenesse di invalidare le predette clausole, il debito assunto in via fideiussoria rimarrebbe valido, non avendo l'opponente attestato alcuna ragione per cui l'eventuale espunzione delle clausole invalidate sarebbe idonea a paralizzare del tutto l'operatività della fideiussione.
6.2.4. Nonostante il rilievo che precede possa dirsi assorbente, nondimeno l'eccezione di nullità azionata dall'opponente si presenta infondata, altresì, sull'assunto per cui deve ritenersi [sulla scorta di un condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito delle citate Sezioni
Unite, che, a parere di chi scrive, si pone in maniera maggiormente adesiva con i principi espressi dal supremo consesso, il quale, è utile ribadirlo, ha collegato la nullità dei contratti che “a valle” riproducono l'intesa vietata non già alla tutela della posizione dei debitori, quanto piuttosto alla tutela della libertà di concorrenza e, dal punto di vista dell'utente finale, della libertà di scelta effettiva tra i prodotti sul mercato] che la mera coincidenza delle pattuizioni contenute in un contratto di fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non sia sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse, posto che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve dimostrare che la fideiussione prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la specifica finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (ex multis, Tribunale
Spoleto, 27/05/2023, n. 405; Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa,
27/02/2023, n.2149; Cass. civ. sent. 22/05/2019 n. 13486); detto altrimenti, si ritiene che l'onere probatorio in capo all'attore non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la
Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, e conferma di ciò è il fatto che la giurisprudenza citata ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora
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manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva.
6.2.5. In particolare, la Banca Italia, nel dispositivo del provvedimento n.
55/2005, ha affermato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. Tale precisazione costituisce una specificazione ulteriore dell'onere probatorio a carico dell'attore, il quale è tenuto a provare, oltre alla presenza dell'intesa a monte e del danno subito, l'applicazione uniforme delle clausole.
Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che l'attore debba dimostrare in giudizio l'applicazione del contratto di fideiussione utilizzato dalle banche ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'A.B.I. censurato dall'Autorità di vigilanza (cfr. Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese Ord.,
19/04/2019).
6.2.6. Inoltre, si è dato anche rilievo alle tempistiche in cui è stata stipulata la fideiussione;
si è affermato, infatti, che il Provv. n. 55 del 2005 della Pt_3
costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha com'è noto coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
6.2.7. Vale anche evidenziare come, da tale premessa, una parte più rigida della giurisprudenza di merito ha anche affermato che poiché il Provv. n.
55 del 2005 della può costituire prova privilegiata soltanto con Pt_3
riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito
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concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della l. n. 287 del 1990.
E tale onere probatorio va adempiuto articolando mezzi di prova, anche a carattere documentale, volti a dimostrare che nel periodo di stipula della fideiussione (2008, nel caso di specie) un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr. Tribunale Milano Sez. VI, Sent.,
20/10/2021).
6.2.8. È questo, invero, il precipitato ultimo del ragionamento posto dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-12-2021, n.
41994), ove si legge testualmente che “Non è certo la deroga isolata nei singoli contratti tra una banca ed un cliente all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto
a monte è per vero veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
6.2.9. Alla luce di quanto anzidetto, e considerato che l'opponente non ha offerto alcuna dimostrazione della condotta illecita anticoncorrenziale della banca opposta (nei termini poc'anzi indicati di serialità della riproduzione
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dello schema adottato), e valutato come la fideiussione si ponga in un arco temporale (2008) diverso rispetto a quello attenzionato dall'Autorità di
Vigilanza, deve concludersi nel senso del rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
7. Sgomberato il campo dalle questioni preliminari, la controversia va definita nel senso del totale rigetto dell'opposizione e, conseguentemente, con la conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
8. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
8.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
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In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
8.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente i saldi relativi ad un contratto conto corrente e ad un contratto di mutuo chirografario , viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass.
6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
9. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si riscontra una piena e valida prova del credito offerta dalla parte opposta, la quale ha depositato tanto i titoli contrattuali fondanti la pretesa azionata
(allegati 12,13,14, 18 e 19 fascicolo monitorio) quanto gli estratti conto con relativa certificazione ex art. 50 T.U.B. [con riferimento ai quali la giurisprudenza di legittimità ha osservato quanto segue: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se
l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.” (in tali termini Cass.
Civ. - Sez. III, Ordinanza 10 maggio 2024, n. 12818)].
12 Proc. n. 3286/2015 R.G.
Tanto concretizza un valido adempimento dell'onere probatorio incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo al creditore/opposto.
10. Sul versante contrapposto, gli opponenti non hanno offerto idonea dimostrazione di fatti estintivi dell'altrui pretesa.
10.1. Invero, gli opponenti non hanno dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna].
10.2. Del tutto generica, poi, si palesa la doglianza sulla “ricapitalizzazione degli interessi su base trimestrale e non annuale”, eccezione non circostanziata né suffragata in alcun modo a livello assertivo, come tale irricevibile.
10.3. L'assenza di una puntuale contestazione (anche di tipo tecnico, ad esempio mediante CTP) delle condizioni economiche pattuite ha condivisibilmente condotto al rigetto della richiesta di CTU.
10.3.1. Infatti, come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Nondimeno, la CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere, invece, funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa, cioè, non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, com'è il nostro, caratterizzato da rigide preclusioni istruttorie.
Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla
13 Proc. n. 3286/2015 R.G.
stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati
(tra le tante, Cass. Civ. n. 9318/2016; Cass. Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ.
n. 8989/2011; Cass. Civ. n. 10182/2007; Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass.
Civ. n. 21412/2006; Cass. Civ. n. 26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
10.3.2. Nella specifica materia bancaria, poi, si è rilevato come l'onere di allegazione possa dirsi adempiuto (dall'attore) quando egli abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali chiede che gli addebiti operati dalla banca siano dichiarati illegittimi (ad es., perché usurari o anatocistici), individuando le norme violate e selezionando i concreti addebiti operati dalla banca in violazione di quelle specifiche norme. In materia di usura, nello specifico, secondo l'insegnamento della Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n. 2311/2018).
10.3.3. Ebbene, non avendo gli opponenti adempiuto al suesposto onere allegativo e assertivo, non poteva che dirsi inammissibile la richiesta CTU, che pertanto è stata validamente respinta.
11. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato nella presente sede.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'ambito del procedimento avente n. 3286/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
14 Proc. n. 3286/2015 R.G.
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della banca opposta e della società intervenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 ciascuna per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 24/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
15
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 12/11/2015 al n. 3286/2015
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 749/2015, reso dal Tribunale di Potenza in data 17/09/2015 (R.G. 2120/2015);
TRA
(P. IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Domenico Biscione, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza alla via Ponte Nove Luci n. 10;
OPPONENTI
E
(P.IVA: ) (poi Controparte_1 P.IVA_2
e ridenominata a seguito di delibera CP_2 Controparte_3
dell'Assemblea degli Azionisti del 27/07/2023 iscritta nel registro delle
Imprese il 02/08/2023), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gerardo Pace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al Viale Marconi n. 61;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_4
) e per essa, quale mandataria, P.IVA_3 [...]
P. IVA ), in persona dei rispettivi Controparte_5 P.IVA_4
1 Proc. n. 3286/2015 R.G.
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Gaetano Maria Poretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla Via Pretoria n.
188;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 02/11/2015, la società e Parte_1 Parte_2
(nelle rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore)
[...]
proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 749/2015, reso dal Tribunale di Potenza in data 17/09/2015 (R.G. 2120/2015), con il quale, su ricorso della (successivamente Controparte_1
ridenominata veniva ingiunto loro il pagamento Controparte_3 della complessiva somma di € 129.631,65, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal mutuo chirografario n.
06/205/79128536 e dal conto corrente di corrispondenza n.
01/205/00152603.
1.1. A fondamento dell'opposizione venivano eccepite, in sintesi: 1)
l'illegittima capitalizzazione degli interessi in seno al rapporto di conto corrente;
2) la natura usuraria degli interessi applicati sia al conto corrente che al mutuo.
1.2. In ragione di tanto, gli opponenti – previa richiesta di CTU contabile – concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03/12/2015, si costituiva in giudizio la banca opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle
2 Proc. n. 3286/2015 R.G.
more, con comparsa depositata il 22/05/2024, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società Controparte_4
per mezzo della mandataria
[...] Controparte_5
– deducendo l'intervenuta cessione, in proprio favore (ai sensi e per
[...] gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B.), del credito litigioso, facendo proprie le conclusioni della banca opposta/cedente.
4. La causa, rinviata all'udienza del 13/11/2024, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, venendo al merito della controversia, non può mancarsi di rilevare come la presente opposizione si palesi infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per le ragioni che ci si accinge a illustrare.
6. Preliminarmente, è opportuno confrontarsi con l'eccepita nullità del contratto di fideiussione (stipulato dall'opponente ) Parte_2 sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, sull'assunto che esso contiene clausole richiamanti lo schema ABI dichiarato illegittimo, appunto, perché in contrasto con la normativa
Antitrust e in particolare il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
6.1. Tale eccezione, formulata dagli opponenti soltanto nella comparsa conclusionale, è da ritenersi inammissibile.
6.1.1. Invero, la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis
Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio, affermato dalle Sezioni Unite a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n.
26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022), deve essere
3 Proc. n. 3286/2015 R.G.
applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478,
10712 e 19401 del 2024).
6.1.2. In ragione delle suesposte considerazioni, con specifico riguardo alla nullità di cui si discute - nullità della fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale -, è stato di recente chiarito (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 30383 del 25/11/2024) come la relativa rilevazione, anche ufficiosa, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva
4 Proc. n. 3286/2015 R.G.
seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass.
n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
6.1.3. Orbene, nella specie, è agevole rilevare come la parte eccipiente (che pure ha dedotto la sussistenza, nella fideiussione per cui è causa, di clausole corrispondenti con quelle oggetto di esame da parte dell'autorità di vigilanza) ha del tutto omesso l'allegazione del provvedimento della Banca
d'Italia, nulla ha dedotto circa la natura della fideiussione sottoscritta e il relativo periodo di stipula e nulla ha minimamente dedotto circa la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito (anche in considerazione del fatto che l'eventuale decadenza dalla garanzia, per reviviscenza del termine di cui all'art. 1957
c.c., non è stata tempestivamente eccepita e, dunque, è precluso ogni ulteriore accertamento sul punto).
6.1.4. Sicché, deve darsi continuità al consolidato orientamento per cui, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n.
20713/2023); ciò anche perché il provvedimento della Banca d'Italia – unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento – è un atto regolamentare, in riferimento al quale non opera il principio iura novit curia (v. la già citata Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 25/11/2024) e con riferimento al quale non è tampoco consentito il richiamo al “fatto
5 Proc. n. 3286/2015 R.G.
notorio”, a tale categoria rimanendo estranei i provvedimenti sanzionatori dell'autorità di vigilanza, poiché connotati da discrezionalità valutativa e particolari cognizioni tecniche [infatti, si è osservato come “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei
a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie» (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)].
Non può che derivare, in ragione di tutto quanto sin qui osservato,
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità così come articolata dagli opponenti in comparsa conclusionale.
6.2. Ad abundantiam, quand'anche si ritenesse detta eccezione ammissibile, la stessa andrebbe comunque respinta, in quanto infondata.
6.2.1. Come noto, con la sentenza del 30/12/2021, n. 41994, le Sezioni
Unite, componendo un significativo contrasto invalso nella giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, hanno definitivamente acclarato che
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; all'esito di tale pronunciamento, e del condivisibile percorso
6 Proc. n. 3286/2015 R.G.
motivazionale, è possibile concludere nel senso che l'eventuale riproduzione, nei contratti fideiussori, delle clausole tacciate di contrarietà rispetto alla disciplina antitrust, determina non già la caducazione dell'intero contratto, quanto piuttosto delle singole clausole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c.
6.2.2. Sul punto, infatti, non si ritengono condivisibili le argomentazioni sviluppate da una parte della giurisprudenza per sostenere la nullità dell'intero accordo (ovvero l'essenzialità delle clausole nell'economia del contratto, la significativa alterazione dell'equilibrio degli interessi e la propensione in questo senso della stessa ABI), a ciò potendosi obiettare, anzitutto, che l'analisi dell'Autorità Garante si è concentrata su specifici assetti del rapporto negoziale, e ciò non giustificherebbe la compromissione dell'intero rapporto contrattuale;
inoltre, partendo dal presupposto [invero, condiviso da ampia giurisprudenza (Cass., 4 settembre 1991, n. 9363; Cass., 29 ottobre 2005, n. 21101; Cassazione civile sez. III, 11/06/2012, n.9455; Cassazione civile sez. I, 03/12/2019,
n.31569;] della derogabilità, salvo l'obbligo di buona fede e correttezza, della disciplina di cui agli artt. 1948, 1956 e 1957 c.c., può osservarsi come le predette deroghe sono state ritenute lecite, fintanto che le condizioni contrattuali censurate non sono state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori (con l'effetto, dunque, di conculcare il gioco della concorrenza); può soggiungersi, poi, che nel sistema del codice civile la "conservazione" del negozio giuridico costituisce la regola (come desumibile dai principi espressi dagli artt. 1419,
1420 e 1424 c.c.), sicché la deroga a tale principio non può che essere relegata a quelle ipotesi sporadiche, nelle quali - secondo un giudizio di
"volontà ipotetica" - risulti che le parti con avrebbero avuto interesse alla conclusione del contratto senza le clausole nulle;
ancora, la nullità soltanto parziale del negozio si pone efficacemente nella prospettiva di bilanciare la tutela degli interessi contrapposti in gioco, non da ultimo quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite.
Per tutte le anzidette ragioni (ottimamente compendiate nella pronuncia delle Sezioni Unite supra citata) deve ritenersi che l'eventuale nullità delle
7 Proc. n. 3286/2015 R.G.
clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale vietata non si estenda all'intero contratto di fideiussione, laddove non venga offerta – dal fideiussore eccipiente – la rigorosa prova che, in assenza di tali clausole, non avrebbe prestato la garanzia.
6.2.3. Orbene, nel caso di specie, non è stata offerta alcuna dimostrazione di ciò, e dunque, quand'anche si ritenesse di invalidare le predette clausole, il debito assunto in via fideiussoria rimarrebbe valido, non avendo l'opponente attestato alcuna ragione per cui l'eventuale espunzione delle clausole invalidate sarebbe idonea a paralizzare del tutto l'operatività della fideiussione.
6.2.4. Nonostante il rilievo che precede possa dirsi assorbente, nondimeno l'eccezione di nullità azionata dall'opponente si presenta infondata, altresì, sull'assunto per cui deve ritenersi [sulla scorta di un condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito delle citate Sezioni
Unite, che, a parere di chi scrive, si pone in maniera maggiormente adesiva con i principi espressi dal supremo consesso, il quale, è utile ribadirlo, ha collegato la nullità dei contratti che “a valle” riproducono l'intesa vietata non già alla tutela della posizione dei debitori, quanto piuttosto alla tutela della libertà di concorrenza e, dal punto di vista dell'utente finale, della libertà di scelta effettiva tra i prodotti sul mercato] che la mera coincidenza delle pattuizioni contenute in un contratto di fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non sia sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse, posto che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve dimostrare che la fideiussione prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la specifica finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (ex multis, Tribunale
Spoleto, 27/05/2023, n. 405; Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa,
27/02/2023, n.2149; Cass. civ. sent. 22/05/2019 n. 13486); detto altrimenti, si ritiene che l'onere probatorio in capo all'attore non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la
Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, e conferma di ciò è il fatto che la giurisprudenza citata ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora
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manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva.
6.2.5. In particolare, la Banca Italia, nel dispositivo del provvedimento n.
55/2005, ha affermato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. Tale precisazione costituisce una specificazione ulteriore dell'onere probatorio a carico dell'attore, il quale è tenuto a provare, oltre alla presenza dell'intesa a monte e del danno subito, l'applicazione uniforme delle clausole.
Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che l'attore debba dimostrare in giudizio l'applicazione del contratto di fideiussione utilizzato dalle banche ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'A.B.I. censurato dall'Autorità di vigilanza (cfr. Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese Ord.,
19/04/2019).
6.2.6. Inoltre, si è dato anche rilievo alle tempistiche in cui è stata stipulata la fideiussione;
si è affermato, infatti, che il Provv. n. 55 del 2005 della Pt_3
costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha com'è noto coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
6.2.7. Vale anche evidenziare come, da tale premessa, una parte più rigida della giurisprudenza di merito ha anche affermato che poiché il Provv. n.
55 del 2005 della può costituire prova privilegiata soltanto con Pt_3
riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito
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concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della l. n. 287 del 1990.
E tale onere probatorio va adempiuto articolando mezzi di prova, anche a carattere documentale, volti a dimostrare che nel periodo di stipula della fideiussione (2008, nel caso di specie) un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr. Tribunale Milano Sez. VI, Sent.,
20/10/2021).
6.2.8. È questo, invero, il precipitato ultimo del ragionamento posto dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-12-2021, n.
41994), ove si legge testualmente che “Non è certo la deroga isolata nei singoli contratti tra una banca ed un cliente all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto
a monte è per vero veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
6.2.9. Alla luce di quanto anzidetto, e considerato che l'opponente non ha offerto alcuna dimostrazione della condotta illecita anticoncorrenziale della banca opposta (nei termini poc'anzi indicati di serialità della riproduzione
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dello schema adottato), e valutato come la fideiussione si ponga in un arco temporale (2008) diverso rispetto a quello attenzionato dall'Autorità di
Vigilanza, deve concludersi nel senso del rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
7. Sgomberato il campo dalle questioni preliminari, la controversia va definita nel senso del totale rigetto dell'opposizione e, conseguentemente, con la conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
8. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
8.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
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In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
8.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente i saldi relativi ad un contratto conto corrente e ad un contratto di mutuo chirografario , viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass.
6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
9. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si riscontra una piena e valida prova del credito offerta dalla parte opposta, la quale ha depositato tanto i titoli contrattuali fondanti la pretesa azionata
(allegati 12,13,14, 18 e 19 fascicolo monitorio) quanto gli estratti conto con relativa certificazione ex art. 50 T.U.B. [con riferimento ai quali la giurisprudenza di legittimità ha osservato quanto segue: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se
l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.” (in tali termini Cass.
Civ. - Sez. III, Ordinanza 10 maggio 2024, n. 12818)].
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Tanto concretizza un valido adempimento dell'onere probatorio incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo al creditore/opposto.
10. Sul versante contrapposto, gli opponenti non hanno offerto idonea dimostrazione di fatti estintivi dell'altrui pretesa.
10.1. Invero, gli opponenti non hanno dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna].
10.2. Del tutto generica, poi, si palesa la doglianza sulla “ricapitalizzazione degli interessi su base trimestrale e non annuale”, eccezione non circostanziata né suffragata in alcun modo a livello assertivo, come tale irricevibile.
10.3. L'assenza di una puntuale contestazione (anche di tipo tecnico, ad esempio mediante CTP) delle condizioni economiche pattuite ha condivisibilmente condotto al rigetto della richiesta di CTU.
10.3.1. Infatti, come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Nondimeno, la CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere, invece, funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa, cioè, non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, com'è il nostro, caratterizzato da rigide preclusioni istruttorie.
Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla
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stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati
(tra le tante, Cass. Civ. n. 9318/2016; Cass. Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ.
n. 8989/2011; Cass. Civ. n. 10182/2007; Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass.
Civ. n. 21412/2006; Cass. Civ. n. 26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
10.3.2. Nella specifica materia bancaria, poi, si è rilevato come l'onere di allegazione possa dirsi adempiuto (dall'attore) quando egli abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali chiede che gli addebiti operati dalla banca siano dichiarati illegittimi (ad es., perché usurari o anatocistici), individuando le norme violate e selezionando i concreti addebiti operati dalla banca in violazione di quelle specifiche norme. In materia di usura, nello specifico, secondo l'insegnamento della Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n. 2311/2018).
10.3.3. Ebbene, non avendo gli opponenti adempiuto al suesposto onere allegativo e assertivo, non poteva che dirsi inammissibile la richiesta CTU, che pertanto è stata validamente respinta.
11. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato nella presente sede.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'ambito del procedimento avente n. 3286/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della banca opposta e della società intervenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 ciascuna per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 24/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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