Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2024, proposto da
Condominio Palazzo di Vetro, Solar Factory S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
nei confronti
ND AC, IA MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Dell'Atti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 264 del 2023, rilasciato in favore della sig.ra MO IA, con cui il Comune di Lecce ha autorizzato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, sito in Lecce al Viale De Pietro 11, scala c3 piano V, da ufficio ad abitazione, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, anche allo stato non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti, ed in particolare, nei limiti dell'interesse, della delibera del Consiglio Comunale di Lecce n. 37 del 17.5.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce, di ND AC e di IA MO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio “Palazzo di Vetro” e la società Solar Factory hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del permesso di costruire n. 264 del 2023, con cui il Comune di Lecce ha autorizzato il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione dell'immobile sito in Lecce al Viale De Pietro 11, scala c3 piano V.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- “il Condominio Ricorrente rappresenta le unità immobiliari site in Lecce al Viale De Pietro 11 nell’ambito dell’immobile denominato “Palazzo di vetro””;
- le unità immobiliari “che compongono il condominio si appartengono a proprietà diverse e la società ricorrente è appunto proprietaria di una unità immobiliare nell’ambito del Condominio”;
- il Condominio è inserito “nella zona classificata D5 del PRG del Comune di Lecce”;
- “il Condominio ha appreso che la sig.ra MO IA, in data 10.4.2023, ha presentato al Comune di Lecce richiesta del P.d.c. per il cambio di destinazione d’uso della sua unità immobiliare, da ufficio ad appartamento residenziale”;
- il Comune ha accolto l’istanza, provvedendo al rilascio del permesso di costruire n. 264/2023 in “applicazione della delibera del Consiglio Comunale di Lecce n. 37 del 17.5.2016 approvata in pretesa applicazione dell’art. 8 bis della legge regionale 15.11.2007 n. 33”;
- “successivamente la sig.ra MO ha ceduto l’appartamento di che trattasi al sig. AC ND”;
- il “condominio e i singoli proprietari degli appartamenti ricevono un pregiudizio immediato e diretto dal provvedimento”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- la facoltà di richiedere il cambio di destinazione d’uso è stata attribuita dalla delibera di C.C. n. 37/2016 ““per l’intero” e, quindi, la richiesta del singolo proprietario non accompagnata dall’autorizzazione condominiale (nel caso di specie nemmeno richiesta) determina che il richiedente abbia disposto di un diritto (o capacità che dir si voglia) di cui non era esclusivo titolare”;
- il Comune “avrebbe dovuto o chiedere la specifica autorizzazione da parte degli altri proprietari, ovvero negare il chiesto cambio di destinazione d’uso, non disponendo, l’istante, della titolarità integrale della posizione giuridica legittimante”;
- la delibera di C.C. n. 37/2016 “si appalesa certamente errata sotto due differenti profili, dal momento che, da un lato, “ha considerato “mista” e quindi soggetta all’applicazione della legge Regionale 33/07 una zona che prevedeva solo due delle destinazioni di cui al richiamato n. 5 e, dall’altro, ha consentito la variazione delle destinazioni degli immobili legittimamente esistenti in una destinazione non prevista nella zona su cui ha ritenuto (illegittimamente) di poter intervenire”.
4. Il Comune di Lecce e i controinteressati ND AC e IA MO si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
In particolare, l’Amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, tanto “nella parte in cui risulta proposto dall’Amministratore di Condominio … in assenza di apposita delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione del giudizio”, quanto “nella parte in cui è proposto dalla società Solar Factory s.r.l.”, atteso che “il provvedimento impugnato non lede in modo personale, diretto e immediato posizioni giuridiche soggettive di cui la stessa dimostri di essere in concreto titolare” e che comunque “dall’istruttoria del Settore Urbanistica si evince che nell’immobile esiste già una parte destinata ad abitazione (50 mq), l’unità immobiliare di proprietà della sig.ra MO ha una superficie lorda di 48 mq, il 30% della superficie ammissibile per abitazione è pari a 900 mq per cui l’intervento per cui è causa non esautora la superficie ancora destinabile a residenza”.
Da parte loro i controinteressati hanno eccepito che “il Condominio cura gli interessi dei condomini nell’ottica della gestione dei beni comuni, sicché mai potrà ritenersi interessato ad ottenere un provvedimento di modifica della destinazione d’uso da ufficio a residenziale di una delle unità immobiliari, appartenentesi, in proprietà privata ed esclusiva ad uno dei condomini”, e che “la Solar Factory s.r.l., ente commerciale, con oggetto sociale non legato a ricettività, mai potrà esser interessata ad ottenere medesimo provvedimento, di guisa che anch’essa risulta evidentemente carente di interesse”.
5. Nella pubblica udienza del 22.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile, e comunque infondato.
6.1. L’art. 8 bis della legge regionale n. 33/2007, prevede che “ 1. Al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono consentire mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista … (omissis) … 2. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono consentiti, previa approvazione di una delibera del Consiglio comunale che indichi le parti del territorio ove trova applicazione il presente articolo, da definire secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al comma 1 … (omissis) … 3. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia d’intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. 380/2001 ”.
6.2. Nel caso di specie, il Comune di Lecce, con la deliberazione di C.C. n. 37/2016, ha individuato “ la zona territoriale omogenea di tipo “D” … quale zona a destinazione mista ” e ha ritenuto di consentire il cambio di destinazione d’uso a residenza nelle zone “D5”, ove è compreso l’immobile in questione, fissando “ la percentuale della superficie residenziale nella misura massima del 30% della superficie utile complessiva ”.
6.3. Parte ricorrente sostiene che gli odierni controinteressati non avrebbero avuto titolo a richiedere il cambio di destinazione d’uso, dal momento che, avendo il Comune limitato la possibilità di variazione al 30% dell’intera superficie utile del fabbricato, l’esercizio della facoltà in questione con riferimento alla singola unità immobiliare presupponeva il consenso degli altri condomini.
6.4. La predetta doglianza è inammissibile per carenza di interesse al relativo accoglimento.
6.4.1. Invero, il Condominio è deputato alla cura degli interessi dei condomini ai soli fini della gestione dei beni comuni e pertanto non rappresenta la somma degli interessi dominicali dei singoli proprietari, né ha alcun titolo (o comunque alcun interesse) a far valere l’eventuale lesione della facoltà di modificazione della destinazione d’uso delle singole unità che compongono il fabbricato condominiale.
6.4.2. Quanto alla posizione della società Solar Factory, si osserva che la ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse effettivo e concreto a contrastare la modificazione della destinazione d’uso dell’immobile assentita dal Comune di Lecce, dal momento che la stessa non ha fornito alcuna prova di aver presentato analoga istanza, il cui accoglimento possa essere pregiudicato dal provvedimento impugnato, né comunque ha fornito elementi di valutazione da cui possa desumersi il suo futuro interesse ad attivarsi in tal senso.
In ogni caso, è decisivo osservare che, a fronte di una superfice complessiva del fabbricato pari a mq 3.000,00, e quindi di una superfice suscettibile di modificazione pari a mq 900 (30%), il cambio di destinazione d’uso assentito dal Comune di Lecce riguarda soltanto mq 48,00, sicché (sottratti ulteriori mq 50 già destinati a residenza) residua allo stato la disponibilità di circa mq 800,00 utili ai fini della modificazione della destinazione d’uso, che valgono ampiamente a soddisfare (in mancanza di prova contraria) ogni ipotetico interesse della società ricorrente.
6.4.3. Né parte ricorrente ha interesse all’annullamento della deliberazione di C.C. n. 37 del 17.5.2016, dal momento che non ha dimostrato che la facoltà concessa dal pianificatore comunale di addivenire alla modificazione della destinazione d’uso valga a ledere la posizione dominicale del Condominio o della società Solar Factory.
6.5. Peraltro, la domanda di annullamento appare infondata, dal momento che, in mancanza di diverse prescrizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 37/2016 e nell’art. 8 bis della legge regionale n. 33/2007, deve ritenersi che ogni soggetto proprietario sia pienamente legittimato a presentate la richiesta di modificazione della destinazione d’uso in riferimento alla unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, nel presupposto che l’Amministrazione comunale è tenuta a evadere ciascuna istanza secondo l’ordine di presentazione, senza che occorra alcuna autorizzazione da parte dei proprietari delle altre unità immobiliari che compongono il fabbricato condominiale, la qual cosa, invero, paralizzerebbe di fatto l’esercizio della facoltà concessa dal pianificatore comunale, mortificando gli interessi pubblici e privati di riferimento.
6.6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO