Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 4196/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 7521/2020pubblicata il 16.10.2020, vertente
TRA
sito in Napoli alla Via A. Beccadelli, n. 33, 4° isolato, (C.F. Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, sig. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1 citazione in appello, dall'Avv. Nicola Saccone (CF. , presso il cui C.F._2
studio sito in Napoli alla Piazza Matteotti, n. 7, è elettivamente domiciliato. L'Avv. Nicola
Saccone dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente giudizio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
con il presente atto propone appellante
Contro
(C.F. ), residente in [...], in CP_1 C.F._3
Napoli, e della Dott.ssa (C.F. ), Controparte_2 C.F._4
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di Email_2
quest'ultimo in Napoli, alla Via Francesco Cilea, n. 145;
appellate
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 5.2.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c, nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 15.1.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4 cpc fino alle ore 12 del 5.2.2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 5.12.2024 regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 ( cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione delle cause riunite dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 4196/2020così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello