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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1138 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito di udienza del 7 maggio 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, via F. Quarantotti n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Rossi, in virtù
di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente, viale Maiella n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Di Luzio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore nata il 18 febbraio Persona_1
2022 dalla relazione more uxorio con il resistente , relazione cessata a Controparte_2 settembre 2024 a seguito dell'intollerabilità della convivenza.
La ricorrente ha rappresentato che, a causa della rottura del rapporto e della contestuale cessazione del pagamento del canone di locazione da parte del resistente, è stata costretta a trasferirsi con la figlia presso l'abitazione materna, sita in località Brecciarola di Chieti. In seguito a tale trasferimento, di comune accordo, la minore è stata iscritta presso una nuova scuola dell'infanzia, la Dino Zambra di Manoppello, comportante costi mensili per retta e pasti.
Nonostante iniziali accordi e una corrispondenza intercorsa tramite legali, le parti non sono riuscite a concordare una regolamentazione stabile delle modalità di visita paterna né una ripartizione equa delle spese scolastiche. In particolare, la lamenta la scarsa Pt_1
collaborazione del padre, che ha rifiutato di rispettare orari compatibili con le esigenze di una bambina di due anni e mezzo e ha omesso, salvo un bonifico, di contribuire al mantenimento ordinario della minore. Riferisce inoltre che le sue condizioni economiche sono precarie, essendo attualmente disoccupata e priva di redditi stabili, ad eccezione dell'assegno unico per figli a carico.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo orari rispettosi dei ritmi della minore, l'obbligo per il padre di corrispondere un assegno mensile di mantenimento, nonché la ripartizione al 50% delle spese scolastiche e, fino all'eventuale reinserimento lavorativo della madre, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha preliminarmente contestato la Controparte_2
ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che la cessazione della convivenza sarebbe avvenuta per autonoma scelta della la quale si sarebbe più volte allontanata con Pt_1
2 la minore a seguito di discussioni, trasferendosi presso l'abitazione materna. Egli ha escluso di averla indotta a tale trasferimento o di aver interrotto il pagamento del canone di locazione, dichiarando anzi di abitare tuttora nell'immobile familiare.
Quanto alla scuola frequentata dalla minore, il ha affermato di non aver mai CP_2 prestato formale consenso all'iscrizione presso l'istituto privato “Dino Zambra” e di aver appreso la natura privata e i relativi costi solo successivamente all'iscrizione, dichiarandosi sin da subito contrario, soprattutto in considerazione della condizione economica di entrambi i genitori, entrambi disoccupati e percettori dell'indennità NASpI.
In merito al mantenimento, il resistente ha contestato l'affermazione secondo cui non avrebbe contribuito al sostegno economico della figlia, producendo copia di bonifici mensili di
€ 300,00 effettuati da novembre 2024 in poi, nonché ulteriori spese sostenute direttamente per la minore.
Ha quindi chiesto che venga disposto l'affido condiviso della minore con collocamento paritario presso entrambi i genitori, ritenendolo maggiormente conforme all'interesse della bambina, già abituata a trascorrere del tempo anche da sola con il padre. In via subordinata, ha chiesto che, pur permanendo la collocazione prevalente presso la madre, venga ampliato il proprio diritto di visita con una calendarizzazione più estesa e articolata, anche con pernotto,
contestando come troppo restrittivi gli orari proposti dalla controparte.
Il resistente si è infine opposto alla richiesta di iscrizione continuativa della minore presso la scuola privata, chiedendo che per l'anno scolastico 2025-2026 e per l'intero ciclo dell'infanzia, la bambina sia iscritta a una scuola pubblica tra quelle prossime alla residenza della madre.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che nel corso del giudizio le stesse hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affido della figlia minore.
In particolare, le parti hanno convenuto quanto segue:
1. Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Chieti, località Brecciarola, Via
Alento n. 44.
2. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i fatti rilevanti riguardanti la minore (scuola, salute, eventi importanti, cambi di domicilio o recapiti).
3 3. Il padre verserà alla madre un assegno mensile di mantenimento di € 300,00, rivalutabile annualmente ISTAT, a partire da settembre 2024; le mensilità arretrate
(settembre e ottobre) potranno essere corrisposte anche in forma rateizzata.
4. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre fino a dicembre 2025 e, da gennaio 2026, suddiviso in parti uguali tra i genitori.
5. Le spese mediche e scolastiche straordinarie saranno concordate e ripartite al 50%.
Le spese scolastiche ordinarie (retta e mensa) resteranno a carico esclusivo della
madre, sia per il pregresso che per il futuro, in caso di proseguimento della frequenza scolastica presso istituto privato.
6. Il diritto di visita paterno sarà così articolato su base bisettimanale: Prima settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 con cena. Seconda settimana: lunedì e mercoledì con le stesse modalità; weekend dal sabato ore 10:00 alla domenica ore 18:00.
7. Festività natalizie e pasquali saranno suddivise annualmente in modo alternato tra i genitori, secondo criteri di equa ripartizione.
8. Durante l'estate, la minore potrà trascorrere una settimana intera consecutivamente con ciascun genitore, da concordarsi entro giugno di ogni anno.
9. Il compleanno della minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori o alternativamente di anno in anno. I genitori potranno tenerla con sé anche nel proprio compleanno e in quello dei nonni, previo preavviso.
10. In caso di necessità di affidare a terzi per accompagnamenti scolastici non Per_1
compatibili con gli orari lavorativi, i genitori si impegnano a condividere le spese di un caregiver o baby-sitter da individuare consensualmente.
11. Le parti si autorizzano reciprocamente alla firma dei documenti personali della minore
(carta d'identità, passaporto).
Le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e all'interesse della prole. Le parti concordano sull'affido condiviso e, per l'effetto, il Tribunale ritiene che, in assenza di criticità, non si debba derogare alla normale modalità di affido del minore.
Conseguentemente, la figlia minore deve essere affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Per il resto, le condizioni
4 di affido devono essere regolamentate secondo quanto specificamente stabilito nell'accordo depositato in data 30 aprile 2025.
Le spese della presente procedura vanno compensate, in considerazione del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone che la minore , nata il [...], sia affidata in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- per il resto, dispone che le condizioni di affido siano stabilite secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo depositato in data 30 aprile 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1138 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito di udienza del 7 maggio 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, via F. Quarantotti n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Rossi, in virtù
di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente, viale Maiella n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Di Luzio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore nata il 18 febbraio Persona_1
2022 dalla relazione more uxorio con il resistente , relazione cessata a Controparte_2 settembre 2024 a seguito dell'intollerabilità della convivenza.
La ricorrente ha rappresentato che, a causa della rottura del rapporto e della contestuale cessazione del pagamento del canone di locazione da parte del resistente, è stata costretta a trasferirsi con la figlia presso l'abitazione materna, sita in località Brecciarola di Chieti. In seguito a tale trasferimento, di comune accordo, la minore è stata iscritta presso una nuova scuola dell'infanzia, la Dino Zambra di Manoppello, comportante costi mensili per retta e pasti.
Nonostante iniziali accordi e una corrispondenza intercorsa tramite legali, le parti non sono riuscite a concordare una regolamentazione stabile delle modalità di visita paterna né una ripartizione equa delle spese scolastiche. In particolare, la lamenta la scarsa Pt_1
collaborazione del padre, che ha rifiutato di rispettare orari compatibili con le esigenze di una bambina di due anni e mezzo e ha omesso, salvo un bonifico, di contribuire al mantenimento ordinario della minore. Riferisce inoltre che le sue condizioni economiche sono precarie, essendo attualmente disoccupata e priva di redditi stabili, ad eccezione dell'assegno unico per figli a carico.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo orari rispettosi dei ritmi della minore, l'obbligo per il padre di corrispondere un assegno mensile di mantenimento, nonché la ripartizione al 50% delle spese scolastiche e, fino all'eventuale reinserimento lavorativo della madre, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha preliminarmente contestato la Controparte_2
ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che la cessazione della convivenza sarebbe avvenuta per autonoma scelta della la quale si sarebbe più volte allontanata con Pt_1
2 la minore a seguito di discussioni, trasferendosi presso l'abitazione materna. Egli ha escluso di averla indotta a tale trasferimento o di aver interrotto il pagamento del canone di locazione, dichiarando anzi di abitare tuttora nell'immobile familiare.
Quanto alla scuola frequentata dalla minore, il ha affermato di non aver mai CP_2 prestato formale consenso all'iscrizione presso l'istituto privato “Dino Zambra” e di aver appreso la natura privata e i relativi costi solo successivamente all'iscrizione, dichiarandosi sin da subito contrario, soprattutto in considerazione della condizione economica di entrambi i genitori, entrambi disoccupati e percettori dell'indennità NASpI.
In merito al mantenimento, il resistente ha contestato l'affermazione secondo cui non avrebbe contribuito al sostegno economico della figlia, producendo copia di bonifici mensili di
€ 300,00 effettuati da novembre 2024 in poi, nonché ulteriori spese sostenute direttamente per la minore.
Ha quindi chiesto che venga disposto l'affido condiviso della minore con collocamento paritario presso entrambi i genitori, ritenendolo maggiormente conforme all'interesse della bambina, già abituata a trascorrere del tempo anche da sola con il padre. In via subordinata, ha chiesto che, pur permanendo la collocazione prevalente presso la madre, venga ampliato il proprio diritto di visita con una calendarizzazione più estesa e articolata, anche con pernotto,
contestando come troppo restrittivi gli orari proposti dalla controparte.
Il resistente si è infine opposto alla richiesta di iscrizione continuativa della minore presso la scuola privata, chiedendo che per l'anno scolastico 2025-2026 e per l'intero ciclo dell'infanzia, la bambina sia iscritta a una scuola pubblica tra quelle prossime alla residenza della madre.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che nel corso del giudizio le stesse hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affido della figlia minore.
In particolare, le parti hanno convenuto quanto segue:
1. Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Chieti, località Brecciarola, Via
Alento n. 44.
2. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i fatti rilevanti riguardanti la minore (scuola, salute, eventi importanti, cambi di domicilio o recapiti).
3 3. Il padre verserà alla madre un assegno mensile di mantenimento di € 300,00, rivalutabile annualmente ISTAT, a partire da settembre 2024; le mensilità arretrate
(settembre e ottobre) potranno essere corrisposte anche in forma rateizzata.
4. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre fino a dicembre 2025 e, da gennaio 2026, suddiviso in parti uguali tra i genitori.
5. Le spese mediche e scolastiche straordinarie saranno concordate e ripartite al 50%.
Le spese scolastiche ordinarie (retta e mensa) resteranno a carico esclusivo della
madre, sia per il pregresso che per il futuro, in caso di proseguimento della frequenza scolastica presso istituto privato.
6. Il diritto di visita paterno sarà così articolato su base bisettimanale: Prima settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 con cena. Seconda settimana: lunedì e mercoledì con le stesse modalità; weekend dal sabato ore 10:00 alla domenica ore 18:00.
7. Festività natalizie e pasquali saranno suddivise annualmente in modo alternato tra i genitori, secondo criteri di equa ripartizione.
8. Durante l'estate, la minore potrà trascorrere una settimana intera consecutivamente con ciascun genitore, da concordarsi entro giugno di ogni anno.
9. Il compleanno della minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori o alternativamente di anno in anno. I genitori potranno tenerla con sé anche nel proprio compleanno e in quello dei nonni, previo preavviso.
10. In caso di necessità di affidare a terzi per accompagnamenti scolastici non Per_1
compatibili con gli orari lavorativi, i genitori si impegnano a condividere le spese di un caregiver o baby-sitter da individuare consensualmente.
11. Le parti si autorizzano reciprocamente alla firma dei documenti personali della minore
(carta d'identità, passaporto).
Le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e all'interesse della prole. Le parti concordano sull'affido condiviso e, per l'effetto, il Tribunale ritiene che, in assenza di criticità, non si debba derogare alla normale modalità di affido del minore.
Conseguentemente, la figlia minore deve essere affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Per il resto, le condizioni
4 di affido devono essere regolamentate secondo quanto specificamente stabilito nell'accordo depositato in data 30 aprile 2025.
Le spese della presente procedura vanno compensate, in considerazione del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone che la minore , nata il [...], sia affidata in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- per il resto, dispone che le condizioni di affido siano stabilite secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo depositato in data 30 aprile 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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