TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4690/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4690/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Roberto Lascari;
attore -
e
- rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Controparte_1
Daniela Sulla;
convenuto –
e - rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Controparte_2
Colzani; terzo intervenuto volontario –
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del proprio figlio per Controparte_1
chiedere la restituzione di varie somme di denaro delle quali quest'ultimo si sarebbe illegittimamente appropriato in qualità di cointestatario e di titolare di delega su due conti correnti.
Si costituiva il convenuto negando ogni addebito ed affermando che i prelievi sarebbero stati giustificati dall'esistenza di un pregresso debito del padre verso di lui e che, in ogni caso, l'attore li avrebbe espressamente autorizzati.
Interveniva in giudizio volontariamente , figlio dell'attore e fratello Controparte_2
del convenuto, il quale, associandosi alle difese dell'attore, concludeva per l'assenza di una causa che legittimasse i prelievi di denaro operati dal convenuto insistendo affinché venisse accolta la domanda attorea.
Tale intervento va dichiarato inammissibile non ravvisandosi alcun interesse giuridicamente tutelato in capo all'interveniente che giustifichi la sua partecipazione al presente giudizio concernente un rapporto patrimoniale che vede come esclusivi protagonisti l'attore ed il convenuto.
La domanda dell'attore non può trovare accoglimento.
I documenti n. 3 e 4 prodotti dal convenuto contengono infatti un'esplicita ricognizione di debito da parte dell'attore in favore del figlio convenuto per il valore di euro 350.000,00 ridotti a 320.000,00 nella seconda scrittura privata nella quale si fa espresso riferimento ad un aiuto economico e morale nonché ad un'assistenza continua che il figlio avrebbe prestato al proprio genitore. La ricognizione in questione, rilevante ai sensi dell'art. 1988 cc., determina un'inversione dell'onere della prova addossando al promittente l'onere di dimostrare l'inesistenza di una giusta causa di tale spostamento patrimoniale e, più in particolare, delle cause indicate nella suindicata scrittura ricognitiva.
Sotto quest'ultimo profilo va osservato come l'attore non abbia fornito tale dimostrazione potendosi se mai affermare, in senso opposto, come sia stato piuttosto il convenuto a fornire rilevanti indizi dell'esistenza di una causa che lo legittimi a trattenere l'ammontare oggetto di giudizio. Dalla copiosa documentazione prodotta da (cfr. docc. 13 e ss.) emerge infatti come molte delle operazioni Controparte_1
bancarie contestategli dall'attore fossero siano state espressamente approvate per iscritto da quest'ultimo, fatto che già di per sé rende assai poco plausibile la tesi attorea secondo cui tutti i prelievi sarebbero stati posti in essere dal figlio a totale insaputa del genitore. Particolarmente significativo appare sul punto il doc. 46 di parte convenuta nel quale l'attore, ad oltre tre anni e mezzo dall'ultima delle ricognizioni di debito, dichiara ancora una volta esplicitamente l'esistenza del debito stesso (definito come “noto”) specificando che i cospicui emolumenti elargiti in quell'occasione ai due nipoti dovessero intendersi a parziale estinzione del medesimo.
Alla luce di queste risultanze istruttorie è pertanto da ritenersi probabile che le contestate operazioni bancarie trovino un'effettiva giustificazione in pregresse attività assistenziali del figlio in favore del padre verosimilmente concretizzatesi sia in aiuti economici che morali;
giustificazione che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, non si pone necessariamente in collisione con il principio sancito dall'art. 2034 cc.
Nella valutazione circa il carattere naturale di un'obbligazione non può infatti prescindersi da un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza che impone di ammettere comunque la ripetizione laddove, sulla base delle circostanze di fatto,
l'attribuzione patrimoniale appaia eccessiva rispetto al dovere morale che ne rappresenta il presupposto giustificativo avuto riguardo altresì alle condizioni economiche e sociali del solvens (cfr. sul punto Cass. 16864/2023 e Cass.
1266/2016); giudizio di sproporzione che nel caso di specie sembra tutt'altro che irragionevole proprio alla luce dell'entità non certo modesta del debito riconosciuto nonché di quanto dichiarato dall'attore nella già esaminata scrittura privata di cui al doc. 4 di parte convenuta laddove l'assistenza prestata dal figlio viene definita come continua.
Le spese di lite, considerato il particolare rapporto tra le parti del giudizio e l'esigenza di porre in essere ogni sforzo per smorzare la conflittualità insorta nell'ambito del nucleo familiare, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile l'intervento volontario di . Controparte_2
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti del giudizio.
3) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4690/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4690/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Roberto Lascari;
attore -
e
- rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Controparte_1
Daniela Sulla;
convenuto –
e - rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Controparte_2
Colzani; terzo intervenuto volontario –
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del proprio figlio per Controparte_1
chiedere la restituzione di varie somme di denaro delle quali quest'ultimo si sarebbe illegittimamente appropriato in qualità di cointestatario e di titolare di delega su due conti correnti.
Si costituiva il convenuto negando ogni addebito ed affermando che i prelievi sarebbero stati giustificati dall'esistenza di un pregresso debito del padre verso di lui e che, in ogni caso, l'attore li avrebbe espressamente autorizzati.
Interveniva in giudizio volontariamente , figlio dell'attore e fratello Controparte_2
del convenuto, il quale, associandosi alle difese dell'attore, concludeva per l'assenza di una causa che legittimasse i prelievi di denaro operati dal convenuto insistendo affinché venisse accolta la domanda attorea.
Tale intervento va dichiarato inammissibile non ravvisandosi alcun interesse giuridicamente tutelato in capo all'interveniente che giustifichi la sua partecipazione al presente giudizio concernente un rapporto patrimoniale che vede come esclusivi protagonisti l'attore ed il convenuto.
La domanda dell'attore non può trovare accoglimento.
I documenti n. 3 e 4 prodotti dal convenuto contengono infatti un'esplicita ricognizione di debito da parte dell'attore in favore del figlio convenuto per il valore di euro 350.000,00 ridotti a 320.000,00 nella seconda scrittura privata nella quale si fa espresso riferimento ad un aiuto economico e morale nonché ad un'assistenza continua che il figlio avrebbe prestato al proprio genitore. La ricognizione in questione, rilevante ai sensi dell'art. 1988 cc., determina un'inversione dell'onere della prova addossando al promittente l'onere di dimostrare l'inesistenza di una giusta causa di tale spostamento patrimoniale e, più in particolare, delle cause indicate nella suindicata scrittura ricognitiva.
Sotto quest'ultimo profilo va osservato come l'attore non abbia fornito tale dimostrazione potendosi se mai affermare, in senso opposto, come sia stato piuttosto il convenuto a fornire rilevanti indizi dell'esistenza di una causa che lo legittimi a trattenere l'ammontare oggetto di giudizio. Dalla copiosa documentazione prodotta da (cfr. docc. 13 e ss.) emerge infatti come molte delle operazioni Controparte_1
bancarie contestategli dall'attore fossero siano state espressamente approvate per iscritto da quest'ultimo, fatto che già di per sé rende assai poco plausibile la tesi attorea secondo cui tutti i prelievi sarebbero stati posti in essere dal figlio a totale insaputa del genitore. Particolarmente significativo appare sul punto il doc. 46 di parte convenuta nel quale l'attore, ad oltre tre anni e mezzo dall'ultima delle ricognizioni di debito, dichiara ancora una volta esplicitamente l'esistenza del debito stesso (definito come “noto”) specificando che i cospicui emolumenti elargiti in quell'occasione ai due nipoti dovessero intendersi a parziale estinzione del medesimo.
Alla luce di queste risultanze istruttorie è pertanto da ritenersi probabile che le contestate operazioni bancarie trovino un'effettiva giustificazione in pregresse attività assistenziali del figlio in favore del padre verosimilmente concretizzatesi sia in aiuti economici che morali;
giustificazione che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, non si pone necessariamente in collisione con il principio sancito dall'art. 2034 cc.
Nella valutazione circa il carattere naturale di un'obbligazione non può infatti prescindersi da un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza che impone di ammettere comunque la ripetizione laddove, sulla base delle circostanze di fatto,
l'attribuzione patrimoniale appaia eccessiva rispetto al dovere morale che ne rappresenta il presupposto giustificativo avuto riguardo altresì alle condizioni economiche e sociali del solvens (cfr. sul punto Cass. 16864/2023 e Cass.
1266/2016); giudizio di sproporzione che nel caso di specie sembra tutt'altro che irragionevole proprio alla luce dell'entità non certo modesta del debito riconosciuto nonché di quanto dichiarato dall'attore nella già esaminata scrittura privata di cui al doc. 4 di parte convenuta laddove l'assistenza prestata dal figlio viene definita come continua.
Le spese di lite, considerato il particolare rapporto tra le parti del giudizio e l'esigenza di porre in essere ogni sforzo per smorzare la conflittualità insorta nell'ambito del nucleo familiare, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile l'intervento volontario di . Controparte_2
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti del giudizio.
3) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa