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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1408/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente
Dr.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 1408/2024, promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alice Giomi (c.f. ) e dall'Avv. Caterina Suchan (c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alice Giomi, C.F._3 sito in Colle di Val d'Elsa (SI) Via Fratelli Bandiera n. 67, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Controparte_1 C.F._4
Coppola (c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale C.F._5
Bernardini de Pace, sito in AN, via dei Cappuccini n. 19, giusta procura in atti.
APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti Conclusioni Nel merito
IN VIA PRINCIPALE In accoglimento del primo ed unico motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 429/2024 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Unica
Civile, il 05/06/2024 e pubblicata il 07/06/2024 nel procedimento n. RG 2120/2022 notificata a mezzo pec al difensore in data 07/06/2024, Voglia, contrariis reiectis, pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi a carico del sig. , per Controparte_1 tutti i motivi e circostanze di cui in parte motiva;
Per l'effetto, revocare anche la statuizione della sentenza impugnata che ha condannato l'odierna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio. In
Via istruttoria A. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che di seguito si trascrivono:
1.vero che, immediatamente dopo la rinuncia al mandato professionale da parte dell'avvocato Filomena Chimenti (la quale, fino ad allora, aveva assistito il signor CP in relazione alle controversie fra lo stesso e la signora , in merito all'affidamento CP_2 del figlio degli stessi, ), avvenuta in data 26 febbraio 2021, il signor Per_1 CP comunicava alla moglie che, contrariamente a quanto aveva riferito a quest'ultima fino a qual momento, i rapporti fra lo stesso e la ex compagna, lungi dal sostanziarsi in una “vera e propria amicizia”, erano contraddistinti da un livello elevato di conflittualità;
2.vero che, a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2021, con cadenza pressoché quotidiana, in occasione molteplici, sia presso l'abitazione comune, sia presso luoghi pubblici, quale i locali della scuola di ballo KA (siti a Poggibonsi, in via Senese, n.16, e a Certaldo, in via
Giacomo Leopardi, n.6), il signor dopo avere abusato di alcool, aggrediva CP verbalmente la moglie, rivolgendo, nei confronti della stessa, espressioni ingiuriose, formulate in toni minacciosi, quali, a titolo esemplificativo: “mi fai schifo”, “ti odio”, “sei una cretina”, “Non vali niente”, “sono stufo di te”, giungendo, talora, a spingerla in un angolo dell'abitazione;
3.vero che, in data 5 ottobre 2021, in conseguenza della situazione di ansietà, indotta nell'animo della moglie dalle condotte aggressive del marito, la prima si rivolgeva a una cardiologa, la dottoressa Alessandra Lucarini, la quale prescriveva una serie di esami, finalizzati ad accertare le condizioni di salute della stessa, dati i frequenti episodi di tachicardia;
4.vero che, nel corso del mese di ottobre dell'anno 2021, il signor CP comunicava alla moglie che, contrariamente a quanto aveva riferito a quest'ultima, fino a qual momento, lo stesso aveva sofferto di problemi di dipendenza da sostanze alcooliche;
5.vero che, sempre nel corso del mese di ottobre dell'anno 2021, dopo che, a seguito di un esame ecografico, veniva riscontrata una macchia sull'immagine del fegato della signora allorquando quest'ultima manifestava, al marito, la propria preoccupazione, lo stesso _1 esprimeva la propria, totale mancanza di interesse nei confronti dello stato di salute della moglie;
6.vero che, a decorrere dal mese di novembre dell'anno 2021, la signora veva _1 iniziato a dormire nella camera degli ospiti, manifestando il timore, avvertito dalla stessa, per la condivisione di un giaciglio comune con il signor;
7.vero che, a decorrere dal CP mese di dicembre dell'anno 2021, il signor aveva assunto l'abitudine di consumare CP quantità crescenti di alcolici, disseminando l'abitazione comune di bottiglie vuote e di bicchieri rotti;
8.vero che, a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2021, il signor CP aveva assunto l'abitudine di proporre alla moglie di sottoscrivere documenti, contenenti pattuizioni concernenti la gestione della vita di coppia, precisando chi dovesse occuparsi delle pulizie domestiche, di lavare i piatti, di cucinare, di curare il giardino, e che, sebbene la signora accettasse, regolarmente, le richieste relative, quest'ultimo disattendeva _1 sistematicamente le “clausole” dallo stesso predisposte, e, quindi, stracciava i “documenti”, che le contenevano, inveendo contro la moglie con espressioni quali “stupida”, “non capisci niente”, “sei una deficiente”, “con te è impossibile vivere, fai schifo” e spingendola contro al muro;
9.vero che, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2022, la signora _1 manifestava, in più occasioni, timore per la propria incolumità personale, mostrando, al testimone interrogato sul punto, i lividi e le tracce di contusioni, che le erano stati provocati dal marito;
10.vero che, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2022, il signor CP aveva iniziato a pretendere che la moglie gli chiedesse il permesso prima di svolgere qualsivoglia attività domestica, e a esercitare un controllo intensissimo anche sulle di lei attività personali (quale il lavaggio dei capelli e qualsivoglia comunicazione della stessa, con terze persone, anche mediante videochiamate), aggredendo la stessa verbalmente con espressioni quali “allora, quanto tempo perdi in queste cose?”, “sei sempre in bagno!”, “se continui così mi fai incazzare”, “mi fai schifo”, “sei esaurita”; 11.vero che, a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2022, il signor indirizzava la propria aggressività anche CP nei confronti degli animali domestici di casa, giungendo, in una occasione, a scaraventare sul pavimento il gattino addormentato, procurando allo stesso una contusione a una zampa;
12.vero che, a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2022, in occasioni molteplici, la signora reagiva alle aggressioni del marito chiedendo che lo stesso si allontanasse _1 dell'abitazione comune e che, a fronte di tali richieste, quest'ultimo esprimeva il proprio rincrescimento per i di lui comportamenti;
13.vero che, nel corso del mese di aprile dell'anno
2022, la signora orprendeva il marito mentre quest'ultimo sottraeva, dal portafoglio _1 della stessa, banconote da €50, oppure mentre utilizzava la di lei carta di credito per spese personali, quale l'acquisto di biglietti ferroviari, e che, a fronte delle richieste di spiegazioni formulate dalla moglie, il signor urlava espressioni quali “ma cosa vuoi”, “io faccio CP quello che voglio”; 14.vero che, a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2022, in occasioni molteplici, e, in particolare, in data 25 maggio 2022, il signor , nel corso di una gita CP
a Firenze, conduceva l'autovettura della moglie, in presenza della stessa e di amici della coppia (quali i signori e ), senza riguardo alcuno per le norme Pt_2 Persona_2 di circolazione stradale, giungendo a urtare contro un guard-rail del parcheggio, per poi allontanarsi dalla vettura senza interessarsi delle conseguenze. Il giorno successivo, 26 maggio 2022, di ritorno dallo psicologo da cui il marito si recava già da oltre un anno per problemi suoi personali, egli aggrediva in macchina la moglie con minacce verbali e fisiche,
e rispondendo alle proteste della moglie con frasi quali “ma cosa vuoi”, “se mi rompi i coglioni io lascio la macchina qui in mezzo” (minaccia, che veniva, quindi, realizzata più tardi), “vuoi guidare tu, dimmelo che vuoi guidare tu”; 15.vero che, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2022, il signor iniziava a imporre, alla moglie, rapporti sessuali violenti, CP procurandole lividi e contusioni e collegando tale “prestazione” ad altre, svolte dallo stesso, pronunciando espressioni quali “adesso che ti ho preparato il pranzo devi fare sesso con me”, salvo aggredire verbalmente la moglie, a fronte del rifiuto della stessa, con espressioni quali “tu non vali niente”, “mi fai schifo”, “ma che donna sei”, “con te io posso solo giocare a carte”; 16.vero che, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2022, la signora _1 reperiva, nello studio dell'abitazione condivisa con il marito, nei pressi del computer, tazzine da caffè ricolme di olio di oliva, constatando come la scrivania, il tappeto e il pavimento fossero imbrattati della stessa sostanza, e che, allorquando chiedeva spiegazioni in proposito, al marito, quest'ultimo dapprima la aggrediva verbalmente con espressioni quali
“sono cazzi miei” e “tu mi rompi sempre i coglioni”, salvo ammettere, successivamente, che
l'olio veniva utilizzato, dallo stesso, per compiere atti di carattere onanistico;
17.vero che, nel corso dei mesi estivi dell'anno 2022, sebbene il signor si fosse definitivamente CP allontanato dall'abitazione comune in data 20 giugno 2022, la signora continuava a _1 lavare la biancheria che le veniva consegnata dallo stesso, spiegando tale comportamento con la volontà di prevenire aggressioni ulteriori;
18.vero che, dopo avere lasciato definitivamente l'abitazione comune, in data 20 giugno 2022, in occasioni molteplici, il signor
si introduceva clandestinamente nell'abitazione della moglie, lasciando biglietti e CP altri oggetti (quali assi di legno disposte a croce, scatole contenenti oggetti di scarto e farmaci scaduti, nonché uova marce disposte in file ordinate, presumibilmente lasciate affinché il cane le mangiasse, subendo una grave intossicazione, come, peraltro, è puntualmente accaduto e come risulta dalla documentazione, che si rammostra al testimone interrogato sul punto - doc.14), sfruttando la possibilità di accedere al sistema di telecamere di sorveglianza dell'immobile, che si era procurato, intestando a proprio nome la relativa scheda SIM, nel corso del periodo della convivenza coniugale;
19.vero che, nel corso dei mesi di giugno e di luglio dell'anno 2022, in conseguenza dello stato di stress indotto nell'animo della stessa dalle condotte, tenute dal signor , la signora hiedeva ai genitori di trasferirsi, CP _1 almeno temporaneamente, nella di lei abitazione, al fine di non rimanervi da sola. Si indicano, quali testimoni, i signori: presso Agriturismo i Vecchi Lecci, Località Testimone_1
Ciuciano, n.7, San Gimignano (Si) - (capitoli n. 1, 2, 3, 18, 19); via Cellolese, Testimone_2
n.4, San Gimignano (SI) - (capitoli n.18 e 19); , via De Gasperi, n.14, Testimone_3
Bussolengo (VR) - (capitoli n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19); Tes_4
via Teano, n.15, Colle di Val d'Elsa (SI) - (capitoli n.2 e 19); , via
[...] Testimone_5
Cascina Barocco, n.22/a, AN (MI) - (capitoli n.1, 2, 6, 12, 19); , corso Testimone_6
Europa, n.292, Rho (MI) - (capitoli n.16 e 19); , corso Europa, n.292, Rho Testimone_7
(MI) - (capitoli n.1, 9, 10, 14, 16, 19); , via Don Nino Carrara, San Persona_2 Gimignano (SI) - (capitoli n.14, 18, 19); , via Romero, n.22, Osimo (AN) - (capitoli Tes_8
n.2, 6 e 10); , via San Valentino, n.19/2, NO (PN) - (capitoli n.1 e 4); - CP_2
via Romano, n.11/A, Poggibonsi (SI) - (capitolo n.2); via Tes_9 Testimone_10
Cannicci, n.41, San Gimignano, (SI) - (capitoli n.11 e 18); largo Ferruccio Testimone_11
Busone, n.15, Santa Croce sull'Arno (PI) - (capitoli n. 2 e 19); via Duca D'Aosta, CP_3
n.16, ON (GO) - (capitoli n.4, 15, 19); via XXV Aprile, n.7, Colle di Val Testimone_12
d'Elsa (SI) - (capitoli n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19)”; per parte appellata: “VOGLIA LA CORTE D'APPELLO 1. dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso in appello ai sensi dell'articolo 473-bis.30 e ss. c.p.c. proposto dalla NO per tutti i motivi esposti;
2. confermare integralmente la _1 sentenza di separazione n. 429/2024; 3. condannare la NO er lite temeraria ai _1 sensi dell'art. 96 c.p.c., giusta l'assenza di questioni degne di attenzione (o, comunque sia, connesse alla separazione) e tenuto conto dell'incompetenza per materia circa le domande avanzate dalla ricorrente;
4. in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio oltre CPA, IVA e spese generali, giusta l'assenza di questioni degne di attenzione e tenuto conto dell'incompetenza per materie circa le domande avanzate dalla ricorrente, Con riserva di formulare ogni più ampia e/o ulteriore domanda di merito e istruttoria, di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare istanze istruttorie e di articolare capitoli di prova sulle circostanze di cui alla narrativa degli atti e liste di testi a prova diretta e contraria”;
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 26.09.2022, icorreva al Tribunale di Siena chiedendo Parte_1 la separazione personale con addebito dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio a San Gimignano, in data 04.07.2020, dal quale non erano nati figli.
A fondamento della domanda di addebito esponeva che: la vita matrimoniale, a partire dall'autunno 2020, era divenuta faticosa, cominciando a manifestare il coniuge difficoltà caratteriali e stato depressivo;
il marito aveva iniziato a manifestare un atteggiamento violento verbalmente e nella gestualità, con grida, affermazioni screditanti, gesti minacciosi che avevano molto intimorito la moglie;
gli episodi di reazioni violente a futili motivi si erano via via intensificati (cfr. aggressione verbale nei confronti della moglie risalente al 4 luglio 2021, aggressione fisica nei confronti del gatto domestico all'inizio del 2022, reazione scomposta dell'aprile 2022, aggressione verbale nei confronti della moglie durante la vacanza a Varazze, scatto d'ira con conseguente perdita di controllo dell'auto del 25 maggio
2022); tali comportamenti le avevano causato problemi di salute, in particolare tachicardia;
il marito, anche dopo la separazione, si era introdotto nella proprietà della moglie, aveva iniziato a chiamare insistentemente amiche della stessa, sposate e con figli, per invitarle ad uscire con lui, inviava messaggi poco rassicuranti alla e insisteva con il _1 presentarsi nei luoghi che la stessa frequentava abitualmente. formulava anche domanda di risarcimento danni di euro 30.000 Parte_1 derivanti da comportamento pregiudizievole adottato dal coniuge, nonché alla domanda di restituzione dell'importo di euro 24.000 asseritamente corrisposte dalla ricorrente in relazione a un contratto di mutuo. Tali domande venivano definitivamente rinunciate nel corso del giudizio, residuando unicamente la domanda della di separazione con addebito al coniuge.
Costituendosi ritualmente in giudizio, contestava la ricostruzione della Controparte_1 vicenda matrimoniale prospettata da parte ricorrente e chiedeva a sua volta pronuncia di addebito a carico della moglie – anche questa successivamente rinunciata - sostenendo che la crisi coniugale era intervenuta quando la aveva iniziato a mostrarsi _1 insofferente verso il marito, poiché non dedicava tutte le proprie attenzioni e giornate alla moglie ma si concentrava anche sul figlio.
Con sentenza n. 429, emessa il 05.06.2024 e pubblicata il 07.06.2024, il Tribunale di
Siena, facendo seguito alla sentenza parziale di separazione personale n. 463/2023 tra le parti, così provvedeva: “Il Tribunale , come sopra composto , definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o richiesta istruttoria , dato atto della rinuncia a tutte le altre domande formulate dalle parti, così provvede: 1) Rigetta la domanda di addebito a carico di
della separazione pronunciata con sentenza n.463 del 30 maggio 2023, Controparte_1 pubblicata in data 31 maggio 2023, formulata da . 2) Pone a carico Parte_1 della ricorrente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per legge. 3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cp.c. formulata dal resistente”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale:
- in via preliminare, riteneva la produzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari irrituale, perché depositato dalla ricorrente in data 12.4.2024, una volta scaduti i termini per il deposito anche delle memorie di replica;
riteneva che neppure poteva qualificarsi come fatto sopravvenuto considerato che il decreto in questione riportava la data del 26.2.2024 e che, a parte la mera asserzione della ricorrente, non vi era prova di quando sia stato notificato rispetto, quanto meno, alla scadenza dei termini per gli scritti difensivi finali (comparsa conclusionale 26.2.2024; memoria di replica 18.3.2024). Osservava comunque che si trattava di un'informazione di garanzia (non di una sentenza di condanna e neppure dell'avvio di un processo), che doveva applicarsi il principio, ormai costante in giurisprudenza, dell'autonomia tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione;
- rigettava la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, non essendo stata fornita rigorosa prova della violazione dei doveri coniugali da parte del marito e dell'incidenza causale di tale violazione sulla fine del matrimonio. In particolare, il
Tribunale specificava che: 1) “L'interrogatorio formale del resistente è privo di valenza probatoria non contenendo alcuna ammissione di fatti sfavorevoli e anzi offrendo una ricostruzione , anche dettagliata, del tutto contraria a quella della coniuge”; 2) “la documentazione depositata, messaggistica wa tra essa ricorrente e il Dott. CP_4 psicologo ( nella quale la ricorrente confida le sue preoccupazioni per la protratta convivenza con il marito) dal 17 al 27 maggio 2022 – ovvero a pochi mesi dal deposito del ricorso per separazione ( settembre 2022) non consente di individuare circostanze addebitabili al resistente e causa della fine del matrimonio, trattandosi, evidentemente, di circostanze riferite dalla NO e recepite dal suo _1 interlocutore, che, come si comprende dal tenore dei messaggi, conosce e assiste professionalmente anche ”; 3) “parte ricorrente ha depositato Controparte_1 ordinanza in data 16 dicembre 2023, del Giudice per le Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Siena che ha accolto la opposizione, formulata dalla signora _1 rispetto alla richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero in relazione alle indagini aventi per oggetto le condotte aggressive e persecutorie tenute, nei confronti della stessa, da parte del signor , disponendo indagini suppletive. Dalla CP lettura della detta ordinanza emerge che la prima querela è stata depositata in data
6 ottobre 2022 ,in data successiva al ricorso per separazione del 26 settembre 2022.
Ad ogni buon conto , come si è detto, il procedimento penale , in fase ancora prematura, non condiziona la decisione della domanda di addebito svolta nel presente giudizio”; 4) La domanda di addebito non può essere accolta perché non provata osservato infine che il breve rapporto matrimoniale ( due anni appena ) non è parso , già dopo poco , sereno ed equilibrato se i coniugi hanno inteso stilare ( il documento non è sottoscritto ma non è disconosciuto ) in data 7.11.2021 un documento di tale tenore: “Io , nel pieno possesso delle mie facoltà mentali ,dichiaro di Controparte_1 non telefonare né accettare telefonate da mio figlio , almeno fino al mese Per_1 di maggio 2022 e nel frattempo di impegnarmi a lavorare su me stesso, mantenere il mio equilibrio emozionale quando sentirò la mancanza di mio figlio, e quando e se mi porrò in relazione con lui anche se non con la sua persona direttamente. Dichiaro inoltre di impedire in ogni modo e non accettare in ogni modo la presenza nella nostra casa e nella nostra vita e famiglia la presenza né di persona né come interferenze di mio figlio di sua madre di mia madre e mia sorella io i impegno Parte_1 a non parlare più di tutto il danno causato nel mio matrimonio da e dalla Per_1 madre nonché da tutti i parenti e nei miei confronti e mi Pt_3 Persona_3 impegno a cancellare a tener fuori dalla nostra vita matrimoniale ogni presenza virtuale o reale delle persone sopraindicate” e per il quale non vi è prova alcuna che sia tato redatto per esclusiva volontà e imposizione dell'odierna ricorrente”.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, impugnandola esclusivamente in punto di rigetto dell'istanza di addebito, sulla base dei seguenti motivi: “errata valutazione dei fatti di causa e delle prove.
Omessa valutazione delle prove. Errata pronuncia di inammissibilità delle prove. Carenza di motivazione. Motivazione apparente. Motivazione erronea. Violazione di legge”.
1. Parte appellante criticava, anzitutto, la declaratoria di inammissibilità della produzione del 12.04.2024, costituita dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p. relativa al procedimento penale n. RGNR 2652/2022 - con riferimento ai reati di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi” (art. 572, comma 1°, c.p.); di “Atti persecutori” (art. 612 bis, comma 1° e 2°,
c.p.), nonché di “Violenza sessuale” (art.609bis e 609ter, n.5quater c.p.) -, nonché la ritenuta carenza probatoria dei documenti del fascicolo penale.
Deduceva che il predetto avviso di conclusione delle indagini preliminari recava la data del
26.02.2024 e che, dunque, essendo successivo ai termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per le produzioni documentali e precisazione delle conclusioni, era meritevole di essere ammesso al fascicolo di primo grado.
Sottolineava che comunque la controparte non aveva contestato la circostanza secondo cui la notificazione dell'atto ex art 415 bis c.p.p. fosse pervenuta solo alla data del 12.04.2024
e che, pertanto, la circostanza doveva ritenersi pacifica con ogni conseguenza di cui all'art. 115 c.p.c.
Aggiungeva, peraltro, che nel corso del giudizio di primo grado aveva già dedotto di aver sporto querela per le condotte del marito e che aveva altresì depositato, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. del 15.09.2023, la copia dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e la copia del fascicolo penale di indagini e, con note del 19.12.2023, il documento n. 19 contenente l'ordinanza con cui era stata accolta dal GIP del Tribunale di
Siena l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale. Lamentava che, nonostante ciò, tale documentazione non era stata adeguatamente tenuta in considerazione nella sentenza oggetto di gravame.
Rilevava comunque che, a partire dall'introduzione del c.d. Codice Rosso (Legge 69/2019), indipendentemente dalle iniziative della ricorrente in primo grado, gli atti del fascicolo penale avrebbero dovuto essere trasmessi d'ufficio e senza ritardo al giudice civile procedente. Alla luce di ciò, ribadiva l'appellante che la sentenza era errata sia perché non era stato applicato il dispositivo di cui all'art. 14 L. 69/2019, sia perché non erano stati acquisiti né ritenuti utili ai fini della decisione gli atti del procedimento penale e gli accertamenti ed i documenti in esso contenuti che, invece, avrebbero potuto verosimilmente portare alla prova dei fatti dedotti dalla _1
2. Sosteneva che il Giudice di prime cure non aveva correttamente tenuto conto della differenza ontologica e strutturale esistente tra violenza (domestica e di genere) e conflittualità, evidenziando nel caso di specie sussistevano indici rivelatori di violenza domestica.
Sottolineava, inoltre, che il fatto che la aveva presentato la denuncia querela solo _1 dopo la richiesta di separazione, non poteva essere valutato quale indice di non credibilità della stessa, piuttosto il contrario: infatti, le vittime di violenza di genere spesso riescono a determinarsi ad agire in sede penale solo a distanza di tempo.
Riteneva che il Tribunale avesse erroneamente rigettato la domanda di addebito della separazione, ritenendo non rilevanti, determinanti o dotati di efficacia probatoria gli atti del fascicolo penale, non facendo doverosa applicazione dei principi secondo cui, qualora si verifichino episodi di lesività dell'altrui integrità, fisica o morale, all'interno del matrimonio, è da addebitarsi all'autore di siffatte condotte la causa della separazione, essendo in re ipsa l'intollerabilità della vita coniugale e la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (dunque non necessitando di alcuna ulteriore prova).
4. Criticava altresì il ragionamento secondo cui il rapporto coniugale sarebbe stato sin da subito problematico e che tale circostanza, confermata dal documento n. 11 depositato dal escluderebbe di per sé l'esistenza di violazioni degli obblighi nascenti dal CP matrimonio dall'appellato. Sul punto l'appellante sottolineava di averne contestato la valenza probatoria. Infatti, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice, era stato oggetto di specifica censura nella Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., con cui la _1 deduceva che lo stesso non aveva alcuna valenza e che non era stato neppure sottoscritto dalle parti.
Alla luce di tutto quanto dedotto ed argomentato, chiedeva che la sentenza impugnata venisse riformata nel senso di addebitare la separazione dei coniugi al . CP
5. In via istruttoria dichiarava di voler procedere al deposito, ex art. 345, comma 3, c.p.c., dei documenti allegati ai nn. 5 e 6 relativi agli atti di indagine compiuti successivamente all'Ordinanza del GIP del Tribunale di Siena del 16.12.2023 (RG GIP 1306/2023) allegata al n. 19 del fascicolo di parte del primo grado, relativi al fascicolo penale n. RGNR
2652/2022, di cui la aveva potuto prendere visione e copia soltanto _1 successivamente alla notificazione dell'Avviso ex art. 415 bis c.p.c. e quindi in epoca successiva alla conclusione della fase istruttoria del procedimento civile di primo grado, nonché dei diari personali del e della medesima, rinvenuti in occasione CP dell'imbiancamento della casa ove viveva con il marito, avvenuto in data successiva alla fase istruttoria di cui alle Memoria 183, co. 6 n. 2 con scadenza al 31.07.2023.
III. Si costituiva in giudizio , il quale, anzitutto, contestava la ricostruzione Controparte_1 in fatto della controparte, specificando che:
- la vita coniugale era stata, seppur breve, serena anche grazie alle numerose passioni in comune delle parti (meditazione, i corsi di formazione personale, il canto nel coro, la musica);
- l'unico argomento di discussione riguardava il rapporto del con il figlio CP
: la non accettava che il marito si dividesse tra la vita coniugale e quella Per_1 _1 di padre;
- la crisi coniugale era intervenuta quando la aveva iniziato a mostrarsi _1 definitivamente insofferente verso il marito, poiché questo non poteva dedicare tutte le proprie attenzioni e giornate alla moglie;
- il , quando ha compreso che la crisi matrimoniale era divenuta irreparabile, si è CP immediatamente allontanato dalla casa coniugale (di proprietà della moglie), precisamente il 26 giugno 2022;
- la quindi, a settembre 2022, si era rivolta al tribunale di Siena, nonostante _1
l'ampissima disponibilità del marito a definire consensualmente la vicenda coniugale, chiedendo il risarcimento del danno (senza spiegare e dimostrare quale sarebbe stato il danno e che cosa lo avrebbe cagionato) e la restituzione di un non ben precisato mutuo, nonché l'addebito della separazione, a causa di asserite violenze poste in essere dal marito;
- nel mese di luglio 2024, i coniugi iscrivevano a ruolo il ricorso congiunto di divorzio (cfr. doc. 2), con il quale le parti avevano semplicemente domandato la pronuncia sullo status
(poiché altre questioni non esistevano).
Premesso ciò, parte appellata prendeva posizione sulle critiche alla sentenza sollevate con l'atto di impugnazione, deducendo quanto segue.
Rilevava l'infondatezza della censura secondo cui i fatti di causa e le prove non sarebbero stati correttamente valutati dal giudice di prime cure.
Quanto alle prove documentali, sottolineava che il procedimento di separazione era stato iscritto a ruolo dalla moglie nel mese di settembre 2022 e, in tale sede, non aveva depositato neanche un documento che potesse fondare quanto dalla stessa sostenuto nel proprio atto e, cioè, che il marito fosse un uomo violento con lei o che fosse un uomo avvezzo all'uso e/o abuso di alcool;
soltanto ad aprile 2024 (quando entrambe le parti avevano depositato i propri atti conclusionali), la integrava la propria _1 documentazione con il deposito telematico dell'avviso della conclusione delle indagini penali (doc. 3). A proposito di tale ultimo documento, l'appellato rilevava che:
- non dimostrava in alcun modo che il fosse stato un uomo violento, non CP trattandosi né di una condanna, né dell'avvio di un processo (neanche del testo poteva desumersi questa conclusione);
- dimostrava, al più, che le questioni che la intendeva trattare in questa sede erano _1 oggetto di giudizio penale e, quindi, in quell'ambito avrebbero dovuto essere discusse e valutate, essendo la Corte di Cassazione chiara nel ribadire il principio di autonomia tra il processo penale dei reati commessi in ambito familiare.
Deduceva che le conversazioni via WhatsApp scambiate con il Dott. (cfr. doc. CP_5
15 primo grado controparte) non dimostravano l'esistenza di violenze e tanto meno che la separazione si fosse resa necessaria a causa delle condotte del marito: tali messaggi, rappresentavano, al più, le doglianze della moglie rispetto alla crisi coniugale.
Con riferimento ai documenti, in particolare al doc. 11, parte appellata spiegava che si trattava di una dichiarazione che l'appellante gli aveva fatto sottoscrivere e in virtù della quale il marito si sarebbe impegnato a limitare/chiudere i rapporti e i contatti con la madre di suo figlio e con il ragazzo stesso.
Rilevava che tale documento dimostrava che la crisi coniugale era remota e che la causa era la gelosia della moglie verso la famiglia dell'appellato.
Deduceva che anche le dichiarazioni dei testimoni erano state compiutamente e accuratamente valutate dal giudice della separazione e non avevano potuto dimostrare o anche solo far ipotizzare che la versione fornita dalla moglie corrispondesse a verità.
In particolare, richiamava la dichiarazione del Dott. (psicologo della coppia, CP_5 coinvolto in questo procedimento proprio dalla NO , secondo cui “non vi era _1 nulla di rilevante quando io frequentavo l'abitazione (…) durante le rare chiamate telefoniche avute con la la stessa lamentava che non poteva a vivere a pieno la relazione con il _1
in quanto limitata dal complicato rapporto con la sua ex moglie e il figlio”, “non ho CP mai saputo né mai visto il assumere degli atteggiamenti aggressivi o intimidatori CP durante le frequentazioni amichevoli”, “no, per tutto il tempo che ho frequentato in amicizia il lo stesso non ha mai manifestato alcun intento o pensiero suicida”, “no, CP assolutamente, non ho mai notato alcun segno di violenza”.
Sottolineava che anche gli altri testimoni ( , , Testimone_13 Tes_14 Testimone_15 ascoltati nel procedimento penale, avevano affermato di non aver mai assistito a episodi di violenza né fisica né verbale da parte del nei confronti della emergendo CP _1 viceversa dalle loro dichiarazioni che l'appellato era sempre stato molto tranquillo e quadrato.
Deduceva che la i scambiava messaggi con il marito, anche dopo l'allontanamento _1 di quest'ultimo dalla casa coniugale, chiedendogli alcuni favori (l'acquisto dei tergicristalli e le indicazioni da dare alla donna delle pulizie, cfr. doc. 15 separazione) e ciò dimostrava che l'appellante né aveva avuto a che fare con un marito violento né era terrorizzata dallo stesso.
In altre parole, precisava l'appellato, nonostante secondo la ricostruzione dell'appellante le condotte denigratorie del marito avrebbero portato alla fine del matrimonio, la moglie non solo non aveva provato quali sarebbero state le violenze, ma non poteva nemmeno ritenere come proprio queste (se mai fossero esistite), di per sé, avrebbero portato alla fine del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è articolato su un unico motivo da ritenersi fondato per le ragioni che seguono.
La contestazione alla sentenza di primo grado, in estrema sintesi, concerne l'errata valutazione da parte del Tribunale dei fatti in causa e delle prove e l'erronea dichiarazione di inammissibilità degli atti concernenti il procedimento penale instaurato a carico del
[...]
CP
Le doglianze di parte appellante colgono nel segno, dovendosi ritenere che il giudice di prime cure non abbia fatto buon governo dei principi in materia di ammissibilità e valutazione della prova.
In tal senso appare preliminare prendere posizione in ordine all'ammissibilità degli atti concernenti il procedimento penale instaurato a carico del . CP
Il giudice di primo grado ha ritenuto in sentenza che la produzione degli atti del procedimento penale fosse inammissibile (Ritiene il Collegio che la produzione sia irrituale
e che neppure , a tutto voler concedere , possa qualificarsi come fatto sopravvenuto considerato che il decreto porta la data del 26.2.2024 e che , a parte la mera asserzione, non vi è prova di quando sia stato notificato rispetto , quanto meno, alla scadenza dei termini per gli scritti difensivi finali ( comparsa conclusionale 26.2.2024; memoria di replica 18.3.2024)).
Invero deve però rilevarsi che non emerge in atti la prova della tardività della produzione tenuto conto che l'avviso ex art. 415 bis cpp RGNR 2652/2022 risulta effettivamente emesso il 26.2.24, in data coincidente con il termine di deposito della memoria conclusionale;
peraltro non risulta mai contestata da parte odierna appellata la circostanza secondo cui la notifica alla p.o. sia avvenuta in data 12.4.24.
Da tanto consegue che trattandosi di atti sopravvenuti la produzione non potrebbe ritenersi intempestiva.
A tanto si aggiunga, in via dirimente, che, in ogni caso, sulla scorta del c.d. Codice Rosso
(L. n. 69/2019), gli atti del procedimento penale transitano, con onere di trasmissione in capo alla Procura della Repubblica che procede, nel giudizio civile in considerazione della loro rilevanza probatoria in materia di separazione e addebito. In merito infatti va osservato che l'art. 64bis disp. Att. C.p.p. dispone che
1.Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali
o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo
o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.
La norma, applicabile al caso in esame secondo il principio tempus regit actum, è stata introdotta al fine di creare un coordinamento tra gli ambiti di giustizia penale e civile, a maggior tutela delle vittime appartenenti alle c.d. fasce deboli.
Da tanto consegue che la documentazione concernente il p.p. RGNR 2652/2022 debba essere ritenuta ammissibile e rilevante nel presente procedimento vertente in materia di addebito della separazione.
Sul punto vale la pena di evidenziare che certamente il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale;
è di tutta evidenza però che il materiale istruttorio acquisito in sede penale è sicuramente utilizzabile nel giudizio civile al fine di fondare il convincimento del giudice.
In tal senso, gli atti del procedimento penale, con particolare riferimento ai verbali di sit, sebbene non rientranti tra le prove tipiche, risultano però qualificabili come prova atipica e pertanto possono essere valutati nel complesso dell'istruttoria (sul punto si v. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 15296 del 31/05/2024 (Rv. 671194 - 01) La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).
Sulla scorta di tali premesse deve ritenersi che gli atti del procedimento penale prodotti dall'odierna appellante contribuiscano a formare il baglio istruttorio sul qual si appunta la valutazione circa la ricorrenza di una causa di addebito.
Come noto, la pronuncia di addebito presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006,
n. 4203).
Tale causalità può essere esclusa qualora emerga la sussistenza di una preesistente crisi coniugale già in atto e irreversibile;
l'onere della prova in relazione alla preesistenza di una cresi coniugale irreversibile spetta al coniuge contro cui è stata avanzata richiesta di addebito.
Nel caso di specie, la prova della violazione degli obblighi coniugali da parte del CP risulta adempiuta anche alla luce degli atti del procedimento penale prodotti dall'odierna appellante.
Dalla lettura di tali atti emerge che, successivamente al matrimonio, il abbia CP assunto condotte aggressive, almeno verbalmente, nei confronti della coniuge.
Le persone escusse nell'ambito delle indagini preliminari, pur non avendo assistito a specifici episodi, confermavano di aver ricevuto confidenze dalla descrivendola _1 come una donna affrante e spaventata in tempi anche di molto antecedenti alla separazione e che la stessa in più occasioni aveva manifestato disagio e sofferenza rispetto alle condotte tenute dal marito.
Sul punto si rimanda ai verbali di Sit di Viciani Valenti che riferisce “dall'incirca un anno la signora mi confidava che vi erano dei problemi nella coppia in quanto lui era _1 diventato una persona cupa e aggressiva verbalmente (…) col tempo diventava sempre più irascibile, soprattutto quando erano da soli, tanto che lei decideva di interrompere la loro relazione sentimentale”; nonchè di che riferisce “Non so da che momento Testimone_3 esattamente però ha iniziato a raccontarmi che lui, dall'essere depresso triste e _1 distante, ha iniziato a diventare aggressivo: si chiudeva, non parlava, iniziava a urlare contro, al punto che si erano rivolti ad uno psicologo (…) ricordo che mi riferiva che lui la offendeva con frasi del tipo NON SEI BUONA A FARE NULLA, SEI UNA DEFICIENTE (..) mi diceva che le crisi e le aggressioni verbali erano sempre più frequenti, per questo motivo ha deciso di separarsi. Ricordo che mi aveva raccontato che una volta hanno addirittura rischiato un incidente poiché lui aveva iniziato a gridare mentre guidava, perdendo il controllo del veicolo” .
Premesso che per la particolarità dei fatti come quelli in questione i riscontri testimoniali risultano sovente de relato, nel caso in esame le sommarie informazioni rese dai testimoni danno conto di confessioni a loro fatte dalla p.o. non in un'unica occasione, bensì nel corso del tempo e via via che gli episodi avvenivano, circostanza questa che contribuisce a rinforzarne la persuasività.
Peraltro risultano in atti anche dichiarazioni concernenti testimonianze dirette di momenti di conflittualità: si v. verbale di che riferisce “mi capitava di assistere ad una Testimone_4 loro discussione, durante la quale stava dicendo che voleva trovare un altro lavoro CP che gli permettesse di pagare l'affitto della casa dove sarebbe andato a vivere da solo e _1 con molta calma cercava di fargli capire che non poteva trovare un altro lavoro a tempo pieno perché non era consentito dalla legge, non appena lo contraddiceva, le si avvicinava CP vicino al volto e in modo molto aggressivo le diceva “TI HO DETTO CHE NON E' COSI'” e lei intimorita si zittì senza contraddirlo. In quel momento ho temuto per l'incolumità della mia amica mi ha dato l'impressione che se fossero stati soli lui probabilmente avrebbe _1 alzato le mani, perché lo vedevo trattenuto nella sua reazione. Dopo questo episodio la _1 vedevo turbata anche se davanti a noi ha cercato di far finta che andasse tutto bene”
Tali apporti conoscitivi risultano pertanto avvalorare l'esistenza di un contesto di sopraffazione e vessazione, con insulti, denigrazioni e scatti di ira, con una sofferenza dell'odierna appellante che corrisponde a quella che descrive allo psicologo nei messaggi a costui mandati e prodotti dalla agli atti del giudizio di primo grado (mi offende e mi _1 aggredisce ogni volta. Non è più vita.). Emerge dunque un contesto relazionale squilibrato con condotte di per se idonee a fondare una pronuncia di addebito della separazione (cfr Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del
07/08/2024 (Rv. 672170 - 01) Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).).
A fronte di tale quadro probatorio, il avrebbe dovuto dimostrare la preesistenza di CP una crisi coniugale idonea ad escludere il nesso eziologico tra le sue condotte e la separazione.
Rispetto a questo assunto tale prova non risulta utilmente fornita.
L'istruttoria svolta in primo grado, infatti, non è idonea a dimostrare la preesistenza di una crisi coniugale.
In merito il giudice di prime cure, al fine di qualificare il rapporto matrimoniale come già da subito gravemente compromesso, ha valorizzato il documento n.11 prodotto dall'odierno appellato e contente una dichiarazione da lui redatta sotto dettatura della moglie. Tale circostanza -che astrattamente potrebbe risultare rilevante- tuttavia nel concreto del giudizio non può spiegare effetti tenuto conto che, diversamente da quanto riferito in sentenza, il documento è stato è stato tempestivamente contestato dall'appellante (senza peraltro necessità di formale disconoscimento trattandosi di un documento pacificamente redatto dalla mano del ) e tale contestazione risulta reiterata anche in occasione CP del giudizio di appello, con ciò che ne consegue in termini di efficacia dimostrativa dello stesso.
Peraltro, in sede di appello, l'appellato non ha articolato richieste di prova atte a corroborare la sua tesi difensiva.
In definitiva, le risultanze istruttorie, per come precisate supra, appaiono sufficienti a ritenere che la separazione sia dipesa dalla violazione degli obblighi coniugali da parte del
. Di conseguenza, deve essere dichiarato l'addebito della separazione a carico dello CP stesso. La riforma della decisione di primo grado comporta un integrale riassetto delle spese di lite che dovranno trovare imputazione in base al principio di soccombenza globale.
In quanto parte soccombente, dovrà essere condannato al rimborso delle Controparte_1 spese processuali di tutti i gradi di giudizio che così si liquidano:
- per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
7616,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al
Tribunale, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA;
- per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
9991,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello avanzato da
[...]
, così provvede: Parte_1
-dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
-condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Controparte_1 appellante liquidate come di seguito:
per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
7616,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al
Tribunale, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA;
per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
9991,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA.
Firenze 31.3.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente
Dr.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 1408/2024, promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alice Giomi (c.f. ) e dall'Avv. Caterina Suchan (c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alice Giomi, C.F._3 sito in Colle di Val d'Elsa (SI) Via Fratelli Bandiera n. 67, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Controparte_1 C.F._4
Coppola (c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale C.F._5
Bernardini de Pace, sito in AN, via dei Cappuccini n. 19, giusta procura in atti.
APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti Conclusioni Nel merito
IN VIA PRINCIPALE In accoglimento del primo ed unico motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 429/2024 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Unica
Civile, il 05/06/2024 e pubblicata il 07/06/2024 nel procedimento n. RG 2120/2022 notificata a mezzo pec al difensore in data 07/06/2024, Voglia, contrariis reiectis, pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi a carico del sig. , per Controparte_1 tutti i motivi e circostanze di cui in parte motiva;
Per l'effetto, revocare anche la statuizione della sentenza impugnata che ha condannato l'odierna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio. In
Via istruttoria A. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che di seguito si trascrivono:
1.vero che, immediatamente dopo la rinuncia al mandato professionale da parte dell'avvocato Filomena Chimenti (la quale, fino ad allora, aveva assistito il signor CP in relazione alle controversie fra lo stesso e la signora , in merito all'affidamento CP_2 del figlio degli stessi, ), avvenuta in data 26 febbraio 2021, il signor Per_1 CP comunicava alla moglie che, contrariamente a quanto aveva riferito a quest'ultima fino a qual momento, i rapporti fra lo stesso e la ex compagna, lungi dal sostanziarsi in una “vera e propria amicizia”, erano contraddistinti da un livello elevato di conflittualità;
2.vero che, a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2021, con cadenza pressoché quotidiana, in occasione molteplici, sia presso l'abitazione comune, sia presso luoghi pubblici, quale i locali della scuola di ballo KA (siti a Poggibonsi, in via Senese, n.16, e a Certaldo, in via
Giacomo Leopardi, n.6), il signor dopo avere abusato di alcool, aggrediva CP verbalmente la moglie, rivolgendo, nei confronti della stessa, espressioni ingiuriose, formulate in toni minacciosi, quali, a titolo esemplificativo: “mi fai schifo”, “ti odio”, “sei una cretina”, “Non vali niente”, “sono stufo di te”, giungendo, talora, a spingerla in un angolo dell'abitazione;
3.vero che, in data 5 ottobre 2021, in conseguenza della situazione di ansietà, indotta nell'animo della moglie dalle condotte aggressive del marito, la prima si rivolgeva a una cardiologa, la dottoressa Alessandra Lucarini, la quale prescriveva una serie di esami, finalizzati ad accertare le condizioni di salute della stessa, dati i frequenti episodi di tachicardia;
4.vero che, nel corso del mese di ottobre dell'anno 2021, il signor CP comunicava alla moglie che, contrariamente a quanto aveva riferito a quest'ultima, fino a qual momento, lo stesso aveva sofferto di problemi di dipendenza da sostanze alcooliche;
5.vero che, sempre nel corso del mese di ottobre dell'anno 2021, dopo che, a seguito di un esame ecografico, veniva riscontrata una macchia sull'immagine del fegato della signora allorquando quest'ultima manifestava, al marito, la propria preoccupazione, lo stesso _1 esprimeva la propria, totale mancanza di interesse nei confronti dello stato di salute della moglie;
6.vero che, a decorrere dal mese di novembre dell'anno 2021, la signora veva _1 iniziato a dormire nella camera degli ospiti, manifestando il timore, avvertito dalla stessa, per la condivisione di un giaciglio comune con il signor;
7.vero che, a decorrere dal CP mese di dicembre dell'anno 2021, il signor aveva assunto l'abitudine di consumare CP quantità crescenti di alcolici, disseminando l'abitazione comune di bottiglie vuote e di bicchieri rotti;
8.vero che, a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2021, il signor CP aveva assunto l'abitudine di proporre alla moglie di sottoscrivere documenti, contenenti pattuizioni concernenti la gestione della vita di coppia, precisando chi dovesse occuparsi delle pulizie domestiche, di lavare i piatti, di cucinare, di curare il giardino, e che, sebbene la signora accettasse, regolarmente, le richieste relative, quest'ultimo disattendeva _1 sistematicamente le “clausole” dallo stesso predisposte, e, quindi, stracciava i “documenti”, che le contenevano, inveendo contro la moglie con espressioni quali “stupida”, “non capisci niente”, “sei una deficiente”, “con te è impossibile vivere, fai schifo” e spingendola contro al muro;
9.vero che, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2022, la signora _1 manifestava, in più occasioni, timore per la propria incolumità personale, mostrando, al testimone interrogato sul punto, i lividi e le tracce di contusioni, che le erano stati provocati dal marito;
10.vero che, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2022, il signor CP aveva iniziato a pretendere che la moglie gli chiedesse il permesso prima di svolgere qualsivoglia attività domestica, e a esercitare un controllo intensissimo anche sulle di lei attività personali (quale il lavaggio dei capelli e qualsivoglia comunicazione della stessa, con terze persone, anche mediante videochiamate), aggredendo la stessa verbalmente con espressioni quali “allora, quanto tempo perdi in queste cose?”, “sei sempre in bagno!”, “se continui così mi fai incazzare”, “mi fai schifo”, “sei esaurita”; 11.vero che, a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2022, il signor indirizzava la propria aggressività anche CP nei confronti degli animali domestici di casa, giungendo, in una occasione, a scaraventare sul pavimento il gattino addormentato, procurando allo stesso una contusione a una zampa;
12.vero che, a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2022, in occasioni molteplici, la signora reagiva alle aggressioni del marito chiedendo che lo stesso si allontanasse _1 dell'abitazione comune e che, a fronte di tali richieste, quest'ultimo esprimeva il proprio rincrescimento per i di lui comportamenti;
13.vero che, nel corso del mese di aprile dell'anno
2022, la signora orprendeva il marito mentre quest'ultimo sottraeva, dal portafoglio _1 della stessa, banconote da €50, oppure mentre utilizzava la di lei carta di credito per spese personali, quale l'acquisto di biglietti ferroviari, e che, a fronte delle richieste di spiegazioni formulate dalla moglie, il signor urlava espressioni quali “ma cosa vuoi”, “io faccio CP quello che voglio”; 14.vero che, a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2022, in occasioni molteplici, e, in particolare, in data 25 maggio 2022, il signor , nel corso di una gita CP
a Firenze, conduceva l'autovettura della moglie, in presenza della stessa e di amici della coppia (quali i signori e ), senza riguardo alcuno per le norme Pt_2 Persona_2 di circolazione stradale, giungendo a urtare contro un guard-rail del parcheggio, per poi allontanarsi dalla vettura senza interessarsi delle conseguenze. Il giorno successivo, 26 maggio 2022, di ritorno dallo psicologo da cui il marito si recava già da oltre un anno per problemi suoi personali, egli aggrediva in macchina la moglie con minacce verbali e fisiche,
e rispondendo alle proteste della moglie con frasi quali “ma cosa vuoi”, “se mi rompi i coglioni io lascio la macchina qui in mezzo” (minaccia, che veniva, quindi, realizzata più tardi), “vuoi guidare tu, dimmelo che vuoi guidare tu”; 15.vero che, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2022, il signor iniziava a imporre, alla moglie, rapporti sessuali violenti, CP procurandole lividi e contusioni e collegando tale “prestazione” ad altre, svolte dallo stesso, pronunciando espressioni quali “adesso che ti ho preparato il pranzo devi fare sesso con me”, salvo aggredire verbalmente la moglie, a fronte del rifiuto della stessa, con espressioni quali “tu non vali niente”, “mi fai schifo”, “ma che donna sei”, “con te io posso solo giocare a carte”; 16.vero che, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2022, la signora _1 reperiva, nello studio dell'abitazione condivisa con il marito, nei pressi del computer, tazzine da caffè ricolme di olio di oliva, constatando come la scrivania, il tappeto e il pavimento fossero imbrattati della stessa sostanza, e che, allorquando chiedeva spiegazioni in proposito, al marito, quest'ultimo dapprima la aggrediva verbalmente con espressioni quali
“sono cazzi miei” e “tu mi rompi sempre i coglioni”, salvo ammettere, successivamente, che
l'olio veniva utilizzato, dallo stesso, per compiere atti di carattere onanistico;
17.vero che, nel corso dei mesi estivi dell'anno 2022, sebbene il signor si fosse definitivamente CP allontanato dall'abitazione comune in data 20 giugno 2022, la signora continuava a _1 lavare la biancheria che le veniva consegnata dallo stesso, spiegando tale comportamento con la volontà di prevenire aggressioni ulteriori;
18.vero che, dopo avere lasciato definitivamente l'abitazione comune, in data 20 giugno 2022, in occasioni molteplici, il signor
si introduceva clandestinamente nell'abitazione della moglie, lasciando biglietti e CP altri oggetti (quali assi di legno disposte a croce, scatole contenenti oggetti di scarto e farmaci scaduti, nonché uova marce disposte in file ordinate, presumibilmente lasciate affinché il cane le mangiasse, subendo una grave intossicazione, come, peraltro, è puntualmente accaduto e come risulta dalla documentazione, che si rammostra al testimone interrogato sul punto - doc.14), sfruttando la possibilità di accedere al sistema di telecamere di sorveglianza dell'immobile, che si era procurato, intestando a proprio nome la relativa scheda SIM, nel corso del periodo della convivenza coniugale;
19.vero che, nel corso dei mesi di giugno e di luglio dell'anno 2022, in conseguenza dello stato di stress indotto nell'animo della stessa dalle condotte, tenute dal signor , la signora hiedeva ai genitori di trasferirsi, CP _1 almeno temporaneamente, nella di lei abitazione, al fine di non rimanervi da sola. Si indicano, quali testimoni, i signori: presso Agriturismo i Vecchi Lecci, Località Testimone_1
Ciuciano, n.7, San Gimignano (Si) - (capitoli n. 1, 2, 3, 18, 19); via Cellolese, Testimone_2
n.4, San Gimignano (SI) - (capitoli n.18 e 19); , via De Gasperi, n.14, Testimone_3
Bussolengo (VR) - (capitoli n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19); Tes_4
via Teano, n.15, Colle di Val d'Elsa (SI) - (capitoli n.2 e 19); , via
[...] Testimone_5
Cascina Barocco, n.22/a, AN (MI) - (capitoli n.1, 2, 6, 12, 19); , corso Testimone_6
Europa, n.292, Rho (MI) - (capitoli n.16 e 19); , corso Europa, n.292, Rho Testimone_7
(MI) - (capitoli n.1, 9, 10, 14, 16, 19); , via Don Nino Carrara, San Persona_2 Gimignano (SI) - (capitoli n.14, 18, 19); , via Romero, n.22, Osimo (AN) - (capitoli Tes_8
n.2, 6 e 10); , via San Valentino, n.19/2, NO (PN) - (capitoli n.1 e 4); - CP_2
via Romano, n.11/A, Poggibonsi (SI) - (capitolo n.2); via Tes_9 Testimone_10
Cannicci, n.41, San Gimignano, (SI) - (capitoli n.11 e 18); largo Ferruccio Testimone_11
Busone, n.15, Santa Croce sull'Arno (PI) - (capitoli n. 2 e 19); via Duca D'Aosta, CP_3
n.16, ON (GO) - (capitoli n.4, 15, 19); via XXV Aprile, n.7, Colle di Val Testimone_12
d'Elsa (SI) - (capitoli n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19)”; per parte appellata: “VOGLIA LA CORTE D'APPELLO 1. dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso in appello ai sensi dell'articolo 473-bis.30 e ss. c.p.c. proposto dalla NO per tutti i motivi esposti;
2. confermare integralmente la _1 sentenza di separazione n. 429/2024; 3. condannare la NO er lite temeraria ai _1 sensi dell'art. 96 c.p.c., giusta l'assenza di questioni degne di attenzione (o, comunque sia, connesse alla separazione) e tenuto conto dell'incompetenza per materia circa le domande avanzate dalla ricorrente;
4. in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio oltre CPA, IVA e spese generali, giusta l'assenza di questioni degne di attenzione e tenuto conto dell'incompetenza per materie circa le domande avanzate dalla ricorrente, Con riserva di formulare ogni più ampia e/o ulteriore domanda di merito e istruttoria, di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare istanze istruttorie e di articolare capitoli di prova sulle circostanze di cui alla narrativa degli atti e liste di testi a prova diretta e contraria”;
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 26.09.2022, icorreva al Tribunale di Siena chiedendo Parte_1 la separazione personale con addebito dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio a San Gimignano, in data 04.07.2020, dal quale non erano nati figli.
A fondamento della domanda di addebito esponeva che: la vita matrimoniale, a partire dall'autunno 2020, era divenuta faticosa, cominciando a manifestare il coniuge difficoltà caratteriali e stato depressivo;
il marito aveva iniziato a manifestare un atteggiamento violento verbalmente e nella gestualità, con grida, affermazioni screditanti, gesti minacciosi che avevano molto intimorito la moglie;
gli episodi di reazioni violente a futili motivi si erano via via intensificati (cfr. aggressione verbale nei confronti della moglie risalente al 4 luglio 2021, aggressione fisica nei confronti del gatto domestico all'inizio del 2022, reazione scomposta dell'aprile 2022, aggressione verbale nei confronti della moglie durante la vacanza a Varazze, scatto d'ira con conseguente perdita di controllo dell'auto del 25 maggio
2022); tali comportamenti le avevano causato problemi di salute, in particolare tachicardia;
il marito, anche dopo la separazione, si era introdotto nella proprietà della moglie, aveva iniziato a chiamare insistentemente amiche della stessa, sposate e con figli, per invitarle ad uscire con lui, inviava messaggi poco rassicuranti alla e insisteva con il _1 presentarsi nei luoghi che la stessa frequentava abitualmente. formulava anche domanda di risarcimento danni di euro 30.000 Parte_1 derivanti da comportamento pregiudizievole adottato dal coniuge, nonché alla domanda di restituzione dell'importo di euro 24.000 asseritamente corrisposte dalla ricorrente in relazione a un contratto di mutuo. Tali domande venivano definitivamente rinunciate nel corso del giudizio, residuando unicamente la domanda della di separazione con addebito al coniuge.
Costituendosi ritualmente in giudizio, contestava la ricostruzione della Controparte_1 vicenda matrimoniale prospettata da parte ricorrente e chiedeva a sua volta pronuncia di addebito a carico della moglie – anche questa successivamente rinunciata - sostenendo che la crisi coniugale era intervenuta quando la aveva iniziato a mostrarsi _1 insofferente verso il marito, poiché non dedicava tutte le proprie attenzioni e giornate alla moglie ma si concentrava anche sul figlio.
Con sentenza n. 429, emessa il 05.06.2024 e pubblicata il 07.06.2024, il Tribunale di
Siena, facendo seguito alla sentenza parziale di separazione personale n. 463/2023 tra le parti, così provvedeva: “Il Tribunale , come sopra composto , definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o richiesta istruttoria , dato atto della rinuncia a tutte le altre domande formulate dalle parti, così provvede: 1) Rigetta la domanda di addebito a carico di
della separazione pronunciata con sentenza n.463 del 30 maggio 2023, Controparte_1 pubblicata in data 31 maggio 2023, formulata da . 2) Pone a carico Parte_1 della ricorrente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per legge. 3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cp.c. formulata dal resistente”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale:
- in via preliminare, riteneva la produzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari irrituale, perché depositato dalla ricorrente in data 12.4.2024, una volta scaduti i termini per il deposito anche delle memorie di replica;
riteneva che neppure poteva qualificarsi come fatto sopravvenuto considerato che il decreto in questione riportava la data del 26.2.2024 e che, a parte la mera asserzione della ricorrente, non vi era prova di quando sia stato notificato rispetto, quanto meno, alla scadenza dei termini per gli scritti difensivi finali (comparsa conclusionale 26.2.2024; memoria di replica 18.3.2024). Osservava comunque che si trattava di un'informazione di garanzia (non di una sentenza di condanna e neppure dell'avvio di un processo), che doveva applicarsi il principio, ormai costante in giurisprudenza, dell'autonomia tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione;
- rigettava la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, non essendo stata fornita rigorosa prova della violazione dei doveri coniugali da parte del marito e dell'incidenza causale di tale violazione sulla fine del matrimonio. In particolare, il
Tribunale specificava che: 1) “L'interrogatorio formale del resistente è privo di valenza probatoria non contenendo alcuna ammissione di fatti sfavorevoli e anzi offrendo una ricostruzione , anche dettagliata, del tutto contraria a quella della coniuge”; 2) “la documentazione depositata, messaggistica wa tra essa ricorrente e il Dott. CP_4 psicologo ( nella quale la ricorrente confida le sue preoccupazioni per la protratta convivenza con il marito) dal 17 al 27 maggio 2022 – ovvero a pochi mesi dal deposito del ricorso per separazione ( settembre 2022) non consente di individuare circostanze addebitabili al resistente e causa della fine del matrimonio, trattandosi, evidentemente, di circostanze riferite dalla NO e recepite dal suo _1 interlocutore, che, come si comprende dal tenore dei messaggi, conosce e assiste professionalmente anche ”; 3) “parte ricorrente ha depositato Controparte_1 ordinanza in data 16 dicembre 2023, del Giudice per le Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Siena che ha accolto la opposizione, formulata dalla signora _1 rispetto alla richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero in relazione alle indagini aventi per oggetto le condotte aggressive e persecutorie tenute, nei confronti della stessa, da parte del signor , disponendo indagini suppletive. Dalla CP lettura della detta ordinanza emerge che la prima querela è stata depositata in data
6 ottobre 2022 ,in data successiva al ricorso per separazione del 26 settembre 2022.
Ad ogni buon conto , come si è detto, il procedimento penale , in fase ancora prematura, non condiziona la decisione della domanda di addebito svolta nel presente giudizio”; 4) La domanda di addebito non può essere accolta perché non provata osservato infine che il breve rapporto matrimoniale ( due anni appena ) non è parso , già dopo poco , sereno ed equilibrato se i coniugi hanno inteso stilare ( il documento non è sottoscritto ma non è disconosciuto ) in data 7.11.2021 un documento di tale tenore: “Io , nel pieno possesso delle mie facoltà mentali ,dichiaro di Controparte_1 non telefonare né accettare telefonate da mio figlio , almeno fino al mese Per_1 di maggio 2022 e nel frattempo di impegnarmi a lavorare su me stesso, mantenere il mio equilibrio emozionale quando sentirò la mancanza di mio figlio, e quando e se mi porrò in relazione con lui anche se non con la sua persona direttamente. Dichiaro inoltre di impedire in ogni modo e non accettare in ogni modo la presenza nella nostra casa e nella nostra vita e famiglia la presenza né di persona né come interferenze di mio figlio di sua madre di mia madre e mia sorella io i impegno Parte_1 a non parlare più di tutto il danno causato nel mio matrimonio da e dalla Per_1 madre nonché da tutti i parenti e nei miei confronti e mi Pt_3 Persona_3 impegno a cancellare a tener fuori dalla nostra vita matrimoniale ogni presenza virtuale o reale delle persone sopraindicate” e per il quale non vi è prova alcuna che sia tato redatto per esclusiva volontà e imposizione dell'odierna ricorrente”.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, impugnandola esclusivamente in punto di rigetto dell'istanza di addebito, sulla base dei seguenti motivi: “errata valutazione dei fatti di causa e delle prove.
Omessa valutazione delle prove. Errata pronuncia di inammissibilità delle prove. Carenza di motivazione. Motivazione apparente. Motivazione erronea. Violazione di legge”.
1. Parte appellante criticava, anzitutto, la declaratoria di inammissibilità della produzione del 12.04.2024, costituita dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p. relativa al procedimento penale n. RGNR 2652/2022 - con riferimento ai reati di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi” (art. 572, comma 1°, c.p.); di “Atti persecutori” (art. 612 bis, comma 1° e 2°,
c.p.), nonché di “Violenza sessuale” (art.609bis e 609ter, n.5quater c.p.) -, nonché la ritenuta carenza probatoria dei documenti del fascicolo penale.
Deduceva che il predetto avviso di conclusione delle indagini preliminari recava la data del
26.02.2024 e che, dunque, essendo successivo ai termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per le produzioni documentali e precisazione delle conclusioni, era meritevole di essere ammesso al fascicolo di primo grado.
Sottolineava che comunque la controparte non aveva contestato la circostanza secondo cui la notificazione dell'atto ex art 415 bis c.p.p. fosse pervenuta solo alla data del 12.04.2024
e che, pertanto, la circostanza doveva ritenersi pacifica con ogni conseguenza di cui all'art. 115 c.p.c.
Aggiungeva, peraltro, che nel corso del giudizio di primo grado aveva già dedotto di aver sporto querela per le condotte del marito e che aveva altresì depositato, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. del 15.09.2023, la copia dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e la copia del fascicolo penale di indagini e, con note del 19.12.2023, il documento n. 19 contenente l'ordinanza con cui era stata accolta dal GIP del Tribunale di
Siena l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale. Lamentava che, nonostante ciò, tale documentazione non era stata adeguatamente tenuta in considerazione nella sentenza oggetto di gravame.
Rilevava comunque che, a partire dall'introduzione del c.d. Codice Rosso (Legge 69/2019), indipendentemente dalle iniziative della ricorrente in primo grado, gli atti del fascicolo penale avrebbero dovuto essere trasmessi d'ufficio e senza ritardo al giudice civile procedente. Alla luce di ciò, ribadiva l'appellante che la sentenza era errata sia perché non era stato applicato il dispositivo di cui all'art. 14 L. 69/2019, sia perché non erano stati acquisiti né ritenuti utili ai fini della decisione gli atti del procedimento penale e gli accertamenti ed i documenti in esso contenuti che, invece, avrebbero potuto verosimilmente portare alla prova dei fatti dedotti dalla _1
2. Sosteneva che il Giudice di prime cure non aveva correttamente tenuto conto della differenza ontologica e strutturale esistente tra violenza (domestica e di genere) e conflittualità, evidenziando nel caso di specie sussistevano indici rivelatori di violenza domestica.
Sottolineava, inoltre, che il fatto che la aveva presentato la denuncia querela solo _1 dopo la richiesta di separazione, non poteva essere valutato quale indice di non credibilità della stessa, piuttosto il contrario: infatti, le vittime di violenza di genere spesso riescono a determinarsi ad agire in sede penale solo a distanza di tempo.
Riteneva che il Tribunale avesse erroneamente rigettato la domanda di addebito della separazione, ritenendo non rilevanti, determinanti o dotati di efficacia probatoria gli atti del fascicolo penale, non facendo doverosa applicazione dei principi secondo cui, qualora si verifichino episodi di lesività dell'altrui integrità, fisica o morale, all'interno del matrimonio, è da addebitarsi all'autore di siffatte condotte la causa della separazione, essendo in re ipsa l'intollerabilità della vita coniugale e la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (dunque non necessitando di alcuna ulteriore prova).
4. Criticava altresì il ragionamento secondo cui il rapporto coniugale sarebbe stato sin da subito problematico e che tale circostanza, confermata dal documento n. 11 depositato dal escluderebbe di per sé l'esistenza di violazioni degli obblighi nascenti dal CP matrimonio dall'appellato. Sul punto l'appellante sottolineava di averne contestato la valenza probatoria. Infatti, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice, era stato oggetto di specifica censura nella Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., con cui la _1 deduceva che lo stesso non aveva alcuna valenza e che non era stato neppure sottoscritto dalle parti.
Alla luce di tutto quanto dedotto ed argomentato, chiedeva che la sentenza impugnata venisse riformata nel senso di addebitare la separazione dei coniugi al . CP
5. In via istruttoria dichiarava di voler procedere al deposito, ex art. 345, comma 3, c.p.c., dei documenti allegati ai nn. 5 e 6 relativi agli atti di indagine compiuti successivamente all'Ordinanza del GIP del Tribunale di Siena del 16.12.2023 (RG GIP 1306/2023) allegata al n. 19 del fascicolo di parte del primo grado, relativi al fascicolo penale n. RGNR
2652/2022, di cui la aveva potuto prendere visione e copia soltanto _1 successivamente alla notificazione dell'Avviso ex art. 415 bis c.p.c. e quindi in epoca successiva alla conclusione della fase istruttoria del procedimento civile di primo grado, nonché dei diari personali del e della medesima, rinvenuti in occasione CP dell'imbiancamento della casa ove viveva con il marito, avvenuto in data successiva alla fase istruttoria di cui alle Memoria 183, co. 6 n. 2 con scadenza al 31.07.2023.
III. Si costituiva in giudizio , il quale, anzitutto, contestava la ricostruzione Controparte_1 in fatto della controparte, specificando che:
- la vita coniugale era stata, seppur breve, serena anche grazie alle numerose passioni in comune delle parti (meditazione, i corsi di formazione personale, il canto nel coro, la musica);
- l'unico argomento di discussione riguardava il rapporto del con il figlio CP
: la non accettava che il marito si dividesse tra la vita coniugale e quella Per_1 _1 di padre;
- la crisi coniugale era intervenuta quando la aveva iniziato a mostrarsi _1 definitivamente insofferente verso il marito, poiché questo non poteva dedicare tutte le proprie attenzioni e giornate alla moglie;
- il , quando ha compreso che la crisi matrimoniale era divenuta irreparabile, si è CP immediatamente allontanato dalla casa coniugale (di proprietà della moglie), precisamente il 26 giugno 2022;
- la quindi, a settembre 2022, si era rivolta al tribunale di Siena, nonostante _1
l'ampissima disponibilità del marito a definire consensualmente la vicenda coniugale, chiedendo il risarcimento del danno (senza spiegare e dimostrare quale sarebbe stato il danno e che cosa lo avrebbe cagionato) e la restituzione di un non ben precisato mutuo, nonché l'addebito della separazione, a causa di asserite violenze poste in essere dal marito;
- nel mese di luglio 2024, i coniugi iscrivevano a ruolo il ricorso congiunto di divorzio (cfr. doc. 2), con il quale le parti avevano semplicemente domandato la pronuncia sullo status
(poiché altre questioni non esistevano).
Premesso ciò, parte appellata prendeva posizione sulle critiche alla sentenza sollevate con l'atto di impugnazione, deducendo quanto segue.
Rilevava l'infondatezza della censura secondo cui i fatti di causa e le prove non sarebbero stati correttamente valutati dal giudice di prime cure.
Quanto alle prove documentali, sottolineava che il procedimento di separazione era stato iscritto a ruolo dalla moglie nel mese di settembre 2022 e, in tale sede, non aveva depositato neanche un documento che potesse fondare quanto dalla stessa sostenuto nel proprio atto e, cioè, che il marito fosse un uomo violento con lei o che fosse un uomo avvezzo all'uso e/o abuso di alcool;
soltanto ad aprile 2024 (quando entrambe le parti avevano depositato i propri atti conclusionali), la integrava la propria _1 documentazione con il deposito telematico dell'avviso della conclusione delle indagini penali (doc. 3). A proposito di tale ultimo documento, l'appellato rilevava che:
- non dimostrava in alcun modo che il fosse stato un uomo violento, non CP trattandosi né di una condanna, né dell'avvio di un processo (neanche del testo poteva desumersi questa conclusione);
- dimostrava, al più, che le questioni che la intendeva trattare in questa sede erano _1 oggetto di giudizio penale e, quindi, in quell'ambito avrebbero dovuto essere discusse e valutate, essendo la Corte di Cassazione chiara nel ribadire il principio di autonomia tra il processo penale dei reati commessi in ambito familiare.
Deduceva che le conversazioni via WhatsApp scambiate con il Dott. (cfr. doc. CP_5
15 primo grado controparte) non dimostravano l'esistenza di violenze e tanto meno che la separazione si fosse resa necessaria a causa delle condotte del marito: tali messaggi, rappresentavano, al più, le doglianze della moglie rispetto alla crisi coniugale.
Con riferimento ai documenti, in particolare al doc. 11, parte appellata spiegava che si trattava di una dichiarazione che l'appellante gli aveva fatto sottoscrivere e in virtù della quale il marito si sarebbe impegnato a limitare/chiudere i rapporti e i contatti con la madre di suo figlio e con il ragazzo stesso.
Rilevava che tale documento dimostrava che la crisi coniugale era remota e che la causa era la gelosia della moglie verso la famiglia dell'appellato.
Deduceva che anche le dichiarazioni dei testimoni erano state compiutamente e accuratamente valutate dal giudice della separazione e non avevano potuto dimostrare o anche solo far ipotizzare che la versione fornita dalla moglie corrispondesse a verità.
In particolare, richiamava la dichiarazione del Dott. (psicologo della coppia, CP_5 coinvolto in questo procedimento proprio dalla NO , secondo cui “non vi era _1 nulla di rilevante quando io frequentavo l'abitazione (…) durante le rare chiamate telefoniche avute con la la stessa lamentava che non poteva a vivere a pieno la relazione con il _1
in quanto limitata dal complicato rapporto con la sua ex moglie e il figlio”, “non ho CP mai saputo né mai visto il assumere degli atteggiamenti aggressivi o intimidatori CP durante le frequentazioni amichevoli”, “no, per tutto il tempo che ho frequentato in amicizia il lo stesso non ha mai manifestato alcun intento o pensiero suicida”, “no, CP assolutamente, non ho mai notato alcun segno di violenza”.
Sottolineava che anche gli altri testimoni ( , , Testimone_13 Tes_14 Testimone_15 ascoltati nel procedimento penale, avevano affermato di non aver mai assistito a episodi di violenza né fisica né verbale da parte del nei confronti della emergendo CP _1 viceversa dalle loro dichiarazioni che l'appellato era sempre stato molto tranquillo e quadrato.
Deduceva che la i scambiava messaggi con il marito, anche dopo l'allontanamento _1 di quest'ultimo dalla casa coniugale, chiedendogli alcuni favori (l'acquisto dei tergicristalli e le indicazioni da dare alla donna delle pulizie, cfr. doc. 15 separazione) e ciò dimostrava che l'appellante né aveva avuto a che fare con un marito violento né era terrorizzata dallo stesso.
In altre parole, precisava l'appellato, nonostante secondo la ricostruzione dell'appellante le condotte denigratorie del marito avrebbero portato alla fine del matrimonio, la moglie non solo non aveva provato quali sarebbero state le violenze, ma non poteva nemmeno ritenere come proprio queste (se mai fossero esistite), di per sé, avrebbero portato alla fine del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è articolato su un unico motivo da ritenersi fondato per le ragioni che seguono.
La contestazione alla sentenza di primo grado, in estrema sintesi, concerne l'errata valutazione da parte del Tribunale dei fatti in causa e delle prove e l'erronea dichiarazione di inammissibilità degli atti concernenti il procedimento penale instaurato a carico del
[...]
CP
Le doglianze di parte appellante colgono nel segno, dovendosi ritenere che il giudice di prime cure non abbia fatto buon governo dei principi in materia di ammissibilità e valutazione della prova.
In tal senso appare preliminare prendere posizione in ordine all'ammissibilità degli atti concernenti il procedimento penale instaurato a carico del . CP
Il giudice di primo grado ha ritenuto in sentenza che la produzione degli atti del procedimento penale fosse inammissibile (Ritiene il Collegio che la produzione sia irrituale
e che neppure , a tutto voler concedere , possa qualificarsi come fatto sopravvenuto considerato che il decreto porta la data del 26.2.2024 e che , a parte la mera asserzione, non vi è prova di quando sia stato notificato rispetto , quanto meno, alla scadenza dei termini per gli scritti difensivi finali ( comparsa conclusionale 26.2.2024; memoria di replica 18.3.2024)).
Invero deve però rilevarsi che non emerge in atti la prova della tardività della produzione tenuto conto che l'avviso ex art. 415 bis cpp RGNR 2652/2022 risulta effettivamente emesso il 26.2.24, in data coincidente con il termine di deposito della memoria conclusionale;
peraltro non risulta mai contestata da parte odierna appellata la circostanza secondo cui la notifica alla p.o. sia avvenuta in data 12.4.24.
Da tanto consegue che trattandosi di atti sopravvenuti la produzione non potrebbe ritenersi intempestiva.
A tanto si aggiunga, in via dirimente, che, in ogni caso, sulla scorta del c.d. Codice Rosso
(L. n. 69/2019), gli atti del procedimento penale transitano, con onere di trasmissione in capo alla Procura della Repubblica che procede, nel giudizio civile in considerazione della loro rilevanza probatoria in materia di separazione e addebito. In merito infatti va osservato che l'art. 64bis disp. Att. C.p.p. dispone che
1.Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali
o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo
o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.
La norma, applicabile al caso in esame secondo il principio tempus regit actum, è stata introdotta al fine di creare un coordinamento tra gli ambiti di giustizia penale e civile, a maggior tutela delle vittime appartenenti alle c.d. fasce deboli.
Da tanto consegue che la documentazione concernente il p.p. RGNR 2652/2022 debba essere ritenuta ammissibile e rilevante nel presente procedimento vertente in materia di addebito della separazione.
Sul punto vale la pena di evidenziare che certamente il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale;
è di tutta evidenza però che il materiale istruttorio acquisito in sede penale è sicuramente utilizzabile nel giudizio civile al fine di fondare il convincimento del giudice.
In tal senso, gli atti del procedimento penale, con particolare riferimento ai verbali di sit, sebbene non rientranti tra le prove tipiche, risultano però qualificabili come prova atipica e pertanto possono essere valutati nel complesso dell'istruttoria (sul punto si v. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 15296 del 31/05/2024 (Rv. 671194 - 01) La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).
Sulla scorta di tali premesse deve ritenersi che gli atti del procedimento penale prodotti dall'odierna appellante contribuiscano a formare il baglio istruttorio sul qual si appunta la valutazione circa la ricorrenza di una causa di addebito.
Come noto, la pronuncia di addebito presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006,
n. 4203).
Tale causalità può essere esclusa qualora emerga la sussistenza di una preesistente crisi coniugale già in atto e irreversibile;
l'onere della prova in relazione alla preesistenza di una cresi coniugale irreversibile spetta al coniuge contro cui è stata avanzata richiesta di addebito.
Nel caso di specie, la prova della violazione degli obblighi coniugali da parte del CP risulta adempiuta anche alla luce degli atti del procedimento penale prodotti dall'odierna appellante.
Dalla lettura di tali atti emerge che, successivamente al matrimonio, il abbia CP assunto condotte aggressive, almeno verbalmente, nei confronti della coniuge.
Le persone escusse nell'ambito delle indagini preliminari, pur non avendo assistito a specifici episodi, confermavano di aver ricevuto confidenze dalla descrivendola _1 come una donna affrante e spaventata in tempi anche di molto antecedenti alla separazione e che la stessa in più occasioni aveva manifestato disagio e sofferenza rispetto alle condotte tenute dal marito.
Sul punto si rimanda ai verbali di Sit di Viciani Valenti che riferisce “dall'incirca un anno la signora mi confidava che vi erano dei problemi nella coppia in quanto lui era _1 diventato una persona cupa e aggressiva verbalmente (…) col tempo diventava sempre più irascibile, soprattutto quando erano da soli, tanto che lei decideva di interrompere la loro relazione sentimentale”; nonchè di che riferisce “Non so da che momento Testimone_3 esattamente però ha iniziato a raccontarmi che lui, dall'essere depresso triste e _1 distante, ha iniziato a diventare aggressivo: si chiudeva, non parlava, iniziava a urlare contro, al punto che si erano rivolti ad uno psicologo (…) ricordo che mi riferiva che lui la offendeva con frasi del tipo NON SEI BUONA A FARE NULLA, SEI UNA DEFICIENTE (..) mi diceva che le crisi e le aggressioni verbali erano sempre più frequenti, per questo motivo ha deciso di separarsi. Ricordo che mi aveva raccontato che una volta hanno addirittura rischiato un incidente poiché lui aveva iniziato a gridare mentre guidava, perdendo il controllo del veicolo” .
Premesso che per la particolarità dei fatti come quelli in questione i riscontri testimoniali risultano sovente de relato, nel caso in esame le sommarie informazioni rese dai testimoni danno conto di confessioni a loro fatte dalla p.o. non in un'unica occasione, bensì nel corso del tempo e via via che gli episodi avvenivano, circostanza questa che contribuisce a rinforzarne la persuasività.
Peraltro risultano in atti anche dichiarazioni concernenti testimonianze dirette di momenti di conflittualità: si v. verbale di che riferisce “mi capitava di assistere ad una Testimone_4 loro discussione, durante la quale stava dicendo che voleva trovare un altro lavoro CP che gli permettesse di pagare l'affitto della casa dove sarebbe andato a vivere da solo e _1 con molta calma cercava di fargli capire che non poteva trovare un altro lavoro a tempo pieno perché non era consentito dalla legge, non appena lo contraddiceva, le si avvicinava CP vicino al volto e in modo molto aggressivo le diceva “TI HO DETTO CHE NON E' COSI'” e lei intimorita si zittì senza contraddirlo. In quel momento ho temuto per l'incolumità della mia amica mi ha dato l'impressione che se fossero stati soli lui probabilmente avrebbe _1 alzato le mani, perché lo vedevo trattenuto nella sua reazione. Dopo questo episodio la _1 vedevo turbata anche se davanti a noi ha cercato di far finta che andasse tutto bene”
Tali apporti conoscitivi risultano pertanto avvalorare l'esistenza di un contesto di sopraffazione e vessazione, con insulti, denigrazioni e scatti di ira, con una sofferenza dell'odierna appellante che corrisponde a quella che descrive allo psicologo nei messaggi a costui mandati e prodotti dalla agli atti del giudizio di primo grado (mi offende e mi _1 aggredisce ogni volta. Non è più vita.). Emerge dunque un contesto relazionale squilibrato con condotte di per se idonee a fondare una pronuncia di addebito della separazione (cfr Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del
07/08/2024 (Rv. 672170 - 01) Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).).
A fronte di tale quadro probatorio, il avrebbe dovuto dimostrare la preesistenza di CP una crisi coniugale idonea ad escludere il nesso eziologico tra le sue condotte e la separazione.
Rispetto a questo assunto tale prova non risulta utilmente fornita.
L'istruttoria svolta in primo grado, infatti, non è idonea a dimostrare la preesistenza di una crisi coniugale.
In merito il giudice di prime cure, al fine di qualificare il rapporto matrimoniale come già da subito gravemente compromesso, ha valorizzato il documento n.11 prodotto dall'odierno appellato e contente una dichiarazione da lui redatta sotto dettatura della moglie. Tale circostanza -che astrattamente potrebbe risultare rilevante- tuttavia nel concreto del giudizio non può spiegare effetti tenuto conto che, diversamente da quanto riferito in sentenza, il documento è stato è stato tempestivamente contestato dall'appellante (senza peraltro necessità di formale disconoscimento trattandosi di un documento pacificamente redatto dalla mano del ) e tale contestazione risulta reiterata anche in occasione CP del giudizio di appello, con ciò che ne consegue in termini di efficacia dimostrativa dello stesso.
Peraltro, in sede di appello, l'appellato non ha articolato richieste di prova atte a corroborare la sua tesi difensiva.
In definitiva, le risultanze istruttorie, per come precisate supra, appaiono sufficienti a ritenere che la separazione sia dipesa dalla violazione degli obblighi coniugali da parte del
. Di conseguenza, deve essere dichiarato l'addebito della separazione a carico dello CP stesso. La riforma della decisione di primo grado comporta un integrale riassetto delle spese di lite che dovranno trovare imputazione in base al principio di soccombenza globale.
In quanto parte soccombente, dovrà essere condannato al rimborso delle Controparte_1 spese processuali di tutti i gradi di giudizio che così si liquidano:
- per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
7616,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al
Tribunale, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA;
- per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
9991,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello avanzato da
[...]
, così provvede: Parte_1
-dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
-condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Controparte_1 appellante liquidate come di seguito:
per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
7616,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al
Tribunale, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA;
per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €.
9991,00 secondo i parametri medi previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, per lo scaglione di valore indeterminato, oltre IVA e CPA.
Firenze 31.3.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani