Ordinanza cautelare 25 novembre 2020
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL GN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Diegaro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Campana e Massimo Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Altabella n. 3;
Quanto al ricorso principale:
per l’accertamento
del diritto all’esenzione dai contributi urbanistici sul permesso di costruire in deroga n. 1682/2018, inerente al fabbricato destinato a sede della nuova Questura di Rimini;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato dalla società ricorrente in data 4 novembre 2020:
per l’annullamento, previa sospensiva,
dell’ordine di conformazione dell’opera ai sensi dell’articolo 23, comma 11, L.R. IL GN n. 15/2013, notificato il 21.10.2020, e della dichiarazione di improduttività degli effetti della certificazione della conformità edilizia e conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 26 L.R. IL GN n. 15/2013 in caso di inottemperanza.
Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
La società Diegaro S.r.l. in data 15.06.2018 ha presentato al Comune di Rimini istanza di rilascio di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’articolo 20 L.R. IL GN n. 15/2013, al fine di realizzare le opere edilizie occorrenti per adattare l’edificio di sua proprietà, sito in Rimini, Piazzale Bornaccini n. 1, a sede della Questura.
La domanda è stata accolta con provvedimento P.C. n. 2018-462-1682, previo pagamento delle seguenti somme:
- €uro 10.903,94 per oneri di urbanizzazione primaria;
- €uro 17.449,12 per oneri di urbanizzazione secondaria;
- €uro 3.951,57 per contributo commisurato al costo di costruzione;
- €uro 158.152,28 per monetizzazione parcheggi pubblici.
Sono stati così autorizzati i seguenti interventi edilizi:
a) intervento di ristrutturazione edilizia al piano terra;
b) intervento di restauro e risanamento conservativo ai piani sesto e settimo;
c) intervento di straordinaria manutenzione ai restanti piani;
d) mutamento di destinazione a titolo definitivo dei subalterni 12, 13, 14 e 15 da civile abitazione a uffici;
e) mutamento di destinazione temporaneo dell’intero fabbricato così trasformato, da uffici a sede della Questura di Rimini;
f) trasformazione dell’autorimessa interrata in magazzino, armeria e locali accessori, con conseguente reperimento nell’area esterna dei posti auto pertinenziali;
g) realizzazione di recinzione perimetrale con formazione di 2 passi carrabili.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Diegaro S.r.l. ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’esenzione dai contributi urbanistici per l’intervento edilizio autorizzato con il predetto permesso di costruire in deroga.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la società Diegaro S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, l’ordine del Comune di conformazione dell’opera realizzata, ai sensi dell’articolo 23, commi 10 e 11, L.R. IL GN n. 15/2013, attraverso il pagamento della somma di €uro 158.152,28 dovuta a titolo di monetizzazione dei parcheggi pubblici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini, per opporsi alle domande tutte formulate da controparte, e chiedere la reiezione tanto del ricorso principale quanto del ricorso per motivi aggiunti, siccome infondati nel merito.
Respinta la domanda cautelare, sia in primo grado, che in grado di appello, per difetto del requisito normativo del fumus boni iuris , la causa è stata infine chiamata alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 per la trattazione del merito e sugli ulteriori scritti difensivi depositati dalle parti è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Costituisce oggetto del presente giudizio la gratuità (secondo la prospettazione di parte ricorrente) ovvero l’onerosità (secondo la tesi dell’Amministrazione resistente) del permesso di costruire in deroga rilasciato dal Comune di Rimini alla società Diegaro S.r.l. per adattare l’immobile esistente di sua proprietà a sede della Questura.
2.1. Assume la società ricorrente nel primo motivo del ricorso principale che le somme pretese dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione degli standard non siano dovute, perché non vi sarebbe stato alcun mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, atteso che anche in passato il fabbricato era stato destinato a uffici pubblici, come risulta anche dal primo atto di compravendita dell’immobile, ove ne è dichiarata la destinazione a sede degli uffici regionali.
Ricorda la società Diegaro S.r.l. che ai sensi dell’articolo 28 L.R. IL GN n. 15/2013, come sostituito dall’articolo 34 L.R. IL GN n. 9/2015, il mutamento di destinazione d’uso presuppone il passaggio dall’una all’altra delle categorie di cui all’articolo 23 D.P.R. n. 380/2001, con la specificazione che la categoria d’uso è quella stabilita dal titolo edilizio ovvero, in assenza di questa o in caso di sua indeterminatezza, quella risultante dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento.
2.2. La tesi è infondata.
Infatti, nel caso di specie non occorre andare a vedere la classificazione catastale dell’immobile, che – come visto – è residuale, perché - come documentato in atti dal Comune - la concessione edilizia era stata rilasciata per la realizzazione di un fabbricato con destinazione d’uso a uffici, negozi e residenza, e il cambio di destinazione d’uso dei piani 6° e 7° da residenza a uffici è stato illo tempore acconsentito solo per periodo di tempo limitato e determinato e con l’obbligo di ripristino dello stato legittimo al termine.
Che i piani 6° e 7° abbiano destinazione residenziale è del resto ammesso nella stessa relazione tecnica che accompagna la richiesta di permesso di costruire in deroga presentata dalla società Diegaro S.r.l..
Dunque, contrariamente a quanto asserito in ricorso, il cambio di destinazione d’uso tra categorie autonome e non omogenee, peraltro non più temporaneo, ma definitivo, vi è stato. Di contro, non è in contestazione che il carico urbanistico sia diverso per la destinazione d’uso residenziale e per quella direzionale, sicché il permesso di costruire non poteva certamente essere rilasciato a titolo gratuito.
3.1. Ritiene ancora la società ricorrente nel secondo motivo del ricorso principale che il contributo urbanistico non sarebbe dovuto anche perché si tratta di un’opera pubblica o comunque di interesse generale. E, a mente dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione le opere pubbliche o di interesse generale eseguite dagli enti preposti ed anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, così come del resto previsto nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 849/1998 e 1136/2018.
3.2. La tesi è infondata.
Come già rilevato da questo Giudice in sede cautelare, l’esenzione dal contributo di costruzione è consentita solamente in presenza di un duplice stringente requisito, oggettivo e soggettivo: la destinazione funzionale dell’opera al soddisfacimento dell’interesse pubblico e la sua realizzazione a cura di soggetti pubblici, sia essa diretta o indiretta (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 5942/2018; T.A.R. Molise, sentenza n. 34/2019).
Nel caso di specie il fabbricato non è nato per soddisfare un interesse pubblico.
La locazione al Ministero dell’Interno per insediarvi la Questura è a titolo oneroso.
E nulla impedisce che una volta conclusosi il rapporto di locazione con il Ministero dell’Interno l’edificio, con la nuova definitiva destinazione d’uso a uffici, venga messo sul libero mercato nell’interesse imprenditoriale della società proprietaria.
In ogni caso, il Comune ha documentato di aver richiesto il contributo di costruzione non per tutto l’edificio, ma esclusivamente per la ristrutturazione del piano terra.
4.1. Sostiene poi la società Diegaro S.r.l. nel terzo motivo del ricorso principale che la monetizzazione dei parcheggi pubblici non sia dovuta, perché l’intervento realizzato non rientrerebbe in alcuna delle categorie per le quali l’articolo 37 del Regolamento Urbanistico Edilizio comunale prevede tale obbligo, e segnatamente gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento comportanti incremento della sagoma plani-volumetrica preesistente, di realizzazione di interrati sotto il sedime dell’edificio soprastante o anche debordanti dallo stesso, nel rispetto, per la parte ampliata, di tutti i parametri edilizi, di demolizione totale o parziale di una costruzione e la realizzazione di un nuovo e diverso fabbricato nel rispetto di tutti i parametri edilizi.
Ulteriormente, secondo la società ricorrente, la dotazione di parcheggi sarebbe già stata interamente soddisfatta in sede di rilascio della prima concessione edilizia n. 483 del 4.08.1988 e della successiva variante n.1053 del 6.02.1990, dal momento che l’area su cui sorge l’edificio era inserita in un piano particolareggiato, nell’ambito del quale il privato lottizzante aveva già interamente soddisfatto i propri obblighi di realizzazione e cessione degli standard urbanistici, ivi compresi quelli dei parcheggi pubblici.
E, comunque, sempre a dire della deducente, sarebbe errata la quantificazione della monetizzazione, perché il Comune non avrebbe tenuto conto che quello autorizzato era un uso temporaneo e non definitivo.
4.2. La tesi, in tutti i profili in cui si articola, è infondata.
Secondo quanto risulta in atti, la monetizzazione dei parcheggi è stata chiesta dal Comune per il cambio d’uso definitivo di una porzione di fabbricato da residenza (A1) a uffici (C1) e non per la parte interessata dal cambio d’uso temporaneo da uffici (C1) a sede della Questura (C3).
Anche la modifica di destinazione d’uso senza opere se determina un aumento di carico urbanistico richiede il reperimento degli standard, giusta quanto stabilisce l’articolo 37, comma 5, del RUE del Comune resistente.
La destinazione d’uso direzionale richiede una maggiore dotazione di parcheggi rispetto a quella residenziale: la monetizzazione è stata correttamente richiesta per la parte non soddisfatta in sede di prima realizzazione del fabbricato.
5.1. Da ultimo la società Diegaro S.r.l. con il ricorso per motivi aggiunti sostiene che l’ordine di conformazione adottato dal Comune nei confronti della SCEA sia illegittimo, perché emesso dopo che si erano esauriti, per decorso del termine decadenziale di 60 giorni, i poteri inibitori dell’Amministrazione.
5.2. La doglianza è infondata.
Anche a questo riguardo, il Collegio ritiene di confermare quanto già osservato in sede cautelare in ordine alla tempestività del provvedimento di conformazione, che è stato legittimamente adottato dal Comune nel termine di 90 giorni previsto dall’articolo 23, comma 10, L.R. IL GN n. 15/2013 per gli interventi più complessi.
La complessità dell’intervento in questione emerge con chiarezza se si considerano la pluralità di interventi autorizzati con il permesso di costruire in deroga P.C. n. 2018-462-1682, che vanno dalla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione edilizia, al restauro e risanamento conservativo, al cambio di destinazione d’uso, alla realizzazione di elementi non esistenti (posti auto esterni, recinzione, passi carrai).
6.1. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vengono respinti in quanto infondati.
6.2. Come da regola generale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Rimini nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IL GN – Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Condanna la società Diegaro S.r.l. a rifondere al Comune di Rimini le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO