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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2024, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Carmelo Barbieri Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4755 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
18/01/2024, con termine di giorni venti alla parte appellante per il deposito di note conclusionali
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. , Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. LUPI PAOLA (c.f. ), che, C.F._5 unitamente all'avv. Chiara Ingenito, li rappresenta e difende
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XII
Civile, depositata in data 13 luglio 2022, in R.G. n. 67081/2019.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Le odierne parti appellanti adivano il Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (ad eccezione di Parte_2
r.g. n. 1 che agisce iure matrimonii) da , cittadino Pt_4 Parte_5
italiano nato a [...] il [...], quindi emigrato in Costa Rica, dove aveva generato , nato il [...]. Quest'ultimo, a sua volta, Persona_1
aveva generato nato il [...], e, successivamente, in data Persona_2
24.8.1927 si era naturalizzato cittadino del Costa Rica.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Rilevava che nella fattispecie in esame l'antenato italiano Persona_1
aveva perso la cittadinanza italiana per essersi naturalizzato cittadino del Costa Rica nell'anno 1927, quando il figlio nato in [...] il 6 Persona_2
luglio 1921, era ancora minorenne.
Quest'ultimo pertanto aveva perso la cittadinanza italiana in quanto minorenne all'epoca della naturalizzazione straniera di suo padre, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge n.555/1912 per cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero", né sussisteva prova del riacquisto della cittadinanza ex artt. 3 e 9 legge n.555/1912.
Si era quindi interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto lamentando l'errata interpretazione dell'art. 12, comma 2, legge n.555/1912 a cui era conseguita l'omessa applicazione della norma speciale di cui all'art.7 legge 555/1912 per cui “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi”.
L'appello invoca un'interpretazione degli artt. 7 e 12 tale per cui la perdita della cittadinanza non avrebbe luogo qualora il cittadino italiano residente all'estero, sebbene abbia dato corso alla naturalizzazione, non vi abbia espressamente rinunciato. A parere degli appellanti nel caso di specie tale rinuncia non era mai intervenuta.
r.g. n. 2 Il P.G., in un proprio parere interlocutorio, ha chiesto che questa Corte acquisisse informazioni in ordine alla legge in vigore in Costarica al momento della nascita di riservandosi di depositare il proprio parere definitivo Parte_6 all'esito.
Il gravame non può essere accolto poiché la soluzione adottata da tribunale è in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, sez I, ordinanza
17161/2023), alla quale la Corte, anche modificando precedente orientamento, reputa di conformarsi.
Nell'affrontare una fattispecie analoga la Suprema Corte così si è infatti così espressa:
“L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. […].. Alla medesima conclusione è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez.
1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie. Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi".
Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva
r.g. n. 3 rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita".
La giurisprudenza della S.C. e le motivazioni richiamate, di conferma peraltro del precedente più risalente citato (sent. Cass. 9377/2011), da cui non sussistono ragioni nella specie per discostarsi, inducono al rigetto dell'appello.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XII
Civile, depositata in data 13 luglio 2022, resa nel procedimento iscritto a R.G. n.
67081/2019;
2) nulla sulle spese;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Carmelo Barbieri Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4