Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
A norma del D.M. 8 novembre 1984 (che, in attuazione del Reg. CEE 857/84 prevedeva in favore degli allevatori di vacche l'erogazione di un premio per ogni capo da latte abbattuto e di un premio supplementare per ogni sostituzione d'animale abbattuto con un capo da carne) l'eventuale tardiva (ultrannale) documentazione dell'avvenuta sostituzione determina l'esclusione in capo alla Regione della mora relativa alla concessione del premio supplementare, ma non cagiona la decadenza dell'allevatore dal diritto al premio stesso, le volte in cui questi abbia tempestivamente abbattuto il bestiame da latte e sollecitamente immesso quello da carne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9429 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO EN, elett.te dom.to in Roma presso l'avv. Pierluigi
Giammaria via G. B. Vico 29 e rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Alberto Baiocco de L'Aquila
- ricorrente -
contro
REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei
Portoghesi 12
- controricorrente -
Avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 91 del
4.4.98
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del
9.3.01 dal Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 21.3.1988 MI EN conveniva innanzi al
Tribunale de L'Aquila la IO Abruzzo esponendo: che il D.M.
8.11.84 prevedeva in favore degli allevatori di vacche la erogazione di un premio di lire 1.100.000 per ogni capo da latte abbattuto e di un premio supplementare di lire 500.000 o 700.000 per ogni sostituzione di animale abbattuto con un capo da carne;
che egli aveva provveduto ad abbattere e sostituire 12 capi ma che la IO
non aveva erogato i premi maturati e dovuti. Si costituiva la
IO, che eccepiva la tardività della richiesta del premio supplementare perché formulata oltre l'anno dall'abbattimento, ed il
Tribunale, con sentenza 19.3.93, accoglieva parzialmente la domanda.
La pronunzia era impugnata dal MI, che reiterava la sua richiesta di riconoscimento del maggior premio di lire 700.000 sui dodici capi acquistati e formulava domande subordinate, nonché, in via incidentale, dalla regione Abruzzo, che insisteva nella sua richiesta di rigetto integrale. La Corte de L'Aquila, con sentenza
4.4.98, accoglieva l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava tutte le domande del MI affermando in motivazione che, alla lettura testuale e complessiva del D.M.
8.11.84, risultava evidente che entro l'anno dal documentato abbattimento dei capi dovesse essere non solo effettuata ma anche documentata la loro sostituzione con i capi immessi, solo in tal quadro potendo operare il sistema delle verifiche della permanenza triennale e la stessa previsione di erogazione del premio supplementare entro l'anno. Per la cassazione di tale sentenza il
MI ha proposto ricorso il 30.4.99 e la IO si è
costituita con controricorso del 9.6.99.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il MI denunzia la violazione degli artt. 2/3/6 del D.M.
8.11.84 ed il vizio di motivazione perché
la previsione del termine annuale sarebbe stata posta -
contrariamente alla opinione del Giudice di appello - solo a favore del beneficiario (onde assicurargli l'erogazione del premio supplementare entro l'anno dal l'abbatti merito del capo da latte):
sarebbe stato di contro impensabile da essa dedurre la statuizione inespressa di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto e consistente addirittura nella documentazione infrannuale della sostituzione. Di contro, l'allevatore sarebbe stato libero di acquistare, immettere o comunque documentare la sostituzione senza limite di tempo.
H motivo è, nei limiti di cui appresso, fondato.
La ricostruzione che la Corte d'Appello ha inteso fare del D.M.
8.11.84 (regolamento di attuazione del Reg. CEE 857/84), pervenendo,
in accoglimento dell'appello incidentale della IO Abruzzo, alla affermazione di decadenza dal diritto dell'allevatore che non documenti la sostituzione entro l'anno dall'abbattimento (art. 6
comma 1), confligge, in primo luogo, con il fondamentale principio per il quale le decadenze per l'esercizio dei diritti non possono che essere espressamente previste dalla legge ed attribuisce poi,
siffatta valenza decadenziale ad un termine che, secondo interpretazione letterale e sistematica, venne posto al solo fine di accelerare - in favore dell'allevatore - la erogazione del premio di sostituzione. Ed invero, dall'esame del procedimento regolato dal
D.M. 8.11.84, si evince che il termine iniziale (31.12.84) per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici concessi del decreto era certamente statuito a pena di decadenza, che il termine successivo per l'accettazione della domanda-marchiatura del bestiame
(28.2.85) era di tipo organizzatorio ed a carico della IO, che il termine fissato per l'abbattimento (30.9.85, poi prorogato al
28.2.86) era di nuovo perentorio, e con riguardo ai capi per i quali fosse stata comunicata l'autorizzazione, che il termine di due mesi per il pagamento del premio di abbattimento, e decorrente dalla presentazione dei certificati di avvenuta soppressione del bestiame,
era invece statuito a carico della IO ed a garanzia dell'adempimento del diritto del beneficiario. In questo quadro, la previsione del successivo termine di concessione del premio supplementare, che deve avvenire dopo l'erogazione del premio di abbandono e la concreta immissione dei capi acquistati in sostituzione "... e comunque non oltre un anno dall'abbattimento dei capi da latte" si configura anch'essa come previsione di garanzia per l'allevatore di un sollecito pagamento del dovuto. E se è indubbio che l'operare di tale termine presuppone la sostituzione dei capi e la contestuale documentazione dell'immissione (immissione a sua volta presupposto per la marchiatura di controllo triennale di cui al comma
2 dell'art. 6), e se è vero che dalla sollecita documentazione discenderà la possibilità del tempestivo adempimento regionale, è
pur vero che una tardiva documentazione di sostituzione se, da un canto, escluderà alcuna mora in capo alla IO , dall'altro canto, non potrà mai cagionare la decadenza dell'allevatore dal diritto al premio supplementare le volte in cui questi abbia - come nella specie il MI - tempestivamente abbattuto il bestiame da latte e sollecitamente immesso quello da carne. Una produzione documentale afferente la sostituzione effettuata oltre l'anno dall'abbattimento determinerà a carico dell'allevatore la (prevista)
sanzione della perdita del diritto all'immediatà(ed infrannuale)
erogazione del premio relativo ma non potrà certo determinare la ulteriore, e radicale, sanzione della perdita dello stesso diritto al premio, di tal grave sanzione mancando ogni presupposto testuale sistematico e di razionalità di sistema. A tal ultimo proposito, del resto, e con riguardo all'argomento prospettato in controricorso -
per il quale la esenzione dall'osservanza di un termine annuale per la documentazione della sostituzione potrebbe indurre effetti perversi nelle finalità di sostegno dei premi di incentivazione -
pare evidente l'equivoco nel quale tale argomento è incorso, là
dove scambia il soggettivo o incentivante della previsione (la sollecita erogazione del premio) con le finalità perseguite dalle norme (l'eliminazione tempestiva dei capi da latte): ditalché, ove l'abbattimento sia stato tempestivo ed anche la sostituzione (come accertato) sia avvenuta entro l'anno, la ultrannuale documentazione dell'immissione del bestiame da carne avrà l'unico effetto di postergare il dies a quo della marchiatura di controllo e di escludere alcuna mora ex re della IO (tenuta agli interessi di mora solo dalla domanda). In tal quadro, va cassata la sentenza con rinvio alla Corte di Roma perché, in applicazione dei formulati principi, conosca della domanda (riproposta nell'appello principale)
e, conclusivamente, regoli anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001