TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 169/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolina Casari e dall'avv. Cristina Di Fabio
(entrambe del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Controparte_2
[...]
- RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: appalto di manodopera - retribuzione.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori della parte costituita concludevano come da nota scritta tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in Cancelleria il 2 febbraio 2022 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro le società con sede legale a Orzinuovi (BS), CP_1 con sede a La Controparte_2
Valletta ZA (LC) e con sede legale a Concesio (BS); Controparte_3 domandava, previo accertamento da un lato dell'esistenza di contratti di appalto stipulati tra queste ultime a catena e, dall'altro lato, del rapporto lavorativo da lui svolto alle dipendenze di la condanna delle convenute, in solido tra CP_1 loro, al pagamento delle retribuzioni, maturate e non corrisposte, per le mensilità da novembre 2019 a febbraio 2020.
Più precisamente, il ricorrente deduceva di aver lavorato per in forza di CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 13 settembre
2019 al 12 febbraio 2020; il giorno successivo egli recedeva dal rapporto.
Affermava di essere stato inquadrato come operaio di primo livello Carpentiere edile, C.C.N.L. Edilizia Artigianato, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle h. 7,00 alle h. 12,00 e dalle h. 13,00 alle h. 18,00 e di aver svolto la sua prestazione anche in due giornate di sabato nel mese di gennaio 2020 e un sabato anche a febbraio 2020. sosteneva che aveva pattuito con l'impresa una retribuzione netta oraria Pt_1 di euro 11,50 circa.
Inoltre, egli precisava che in costanza del rapporto alle dipendenze di CP_1 egli era stato adibito, in via esclusiva e continuativa, al cantiere di via Calvino, n.
10 a San Giuliano Milanese (MI), nell'ambito di un contratto di appalto stipulato tra il proprio datore di lavoro e la società alla quale la Controparte_3 proprietaria del cantiere, aveva a sua volta Controparte_2 appaltato la realizzazione di opere edili per la costruzione di un nuovo complesso residenziale.
Allegava, pertanto, che non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali CP_1 assunti, in quanto aveva omesso il versamento integrale della retribuzione e di consegnargli le relative buste paga.
2 Sul punto, riferiva di aver percepito unicamente da Controparte_2 la somma di euro 594,00, a titolo di quota 50 per cento stipendio
[...] dicembre 2019> (cfr. doc. 7 e doc. 8 allegati al ricorso), rimanendo creditore della somma residua totale di euro 6.101,81, come da conteggi (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) elaborati in assenza dei cedolini relativi alle mensilità di retribuzione di gennaio e febbraio 2020, nonché alle competenze di fine rapporto, mai consegnati dalla datrice.
Tanto premesso, invocava la condanna di di e di CP_1 Controparte_3
responsabili in solido ai sensi dell'art. 29 d. lgs. Controparte_2
n. 276/2003, al pagamento della somma complessiva lorda di euro 6.101,81, di cui euro 714,74 a titolo di trattamento di fine rapporto (come da conteggi doc. all.
11).
Chiedeva, altresì, la condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che le avevano anticipate, dichiaratisi antistatari.
2. Si costituiva in giudizio la società la quale dava atto che Controparte_3 il ricorrente era stato effettivamente adibito al cantiere indicato in ricorso per il periodo ivi riportato. Adduceva l'avvenuto versamento di una somma, pari a euro
767,54, nell'ambito di una precedente procedura esecutiva e domandava l'integrale rigetto delle pretese avversarie, poiché riteneva di aver già adempiuto integralmente ai propri obblighi solidali.
3. Pur ritualmente evocate in giudizio, le e CP_4 CP_1 Controparte_2 omettevano di costituirsi, sicché erano dichiarate contumaci.
[...]
4. All'udienza 1 febbraio 2024 il ricorrente e davano atto di Controparte_3 aver raggiunto un accordo transattivo. Conseguentemente, rinunciava Pt_1 agli atti e all'azione nei confronti di questa società, che accettava;
seguiva estromissione della medesima dal processo, in pari data.
Il giudizio proseguiva unicamente nei confronti delle convenute contumaci
[...]
e nei confronti delle quali CP_1 Controparte_2 Pt_1 insisteva per la condanna al pagamento del credito residuo, già decurtato della somma percepita dalla sub-committente/appaltatrice, come da nuovo conteggio depositato con nota del 23 gennaio 2024.
3 5. In vista dell'udienza 16 gennaio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente depositava una nota in cui insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze e conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
È documentalmente provato dal deposito del modello UNI – LAV di assunzione a tempo determinato (inviato il 12 settembre 2019), dei cedolini paga di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 e del modello di recesso [cfr. doc. 1, 1-a), 2, 3,
3-a), 3-b) e 3-c) allegati al ricorso] che ha lavorato alle dipendenze Parte_1 di come operaio di primo livello Carpentiere Edile, ai sensi del C.C.N.L. CP_1
Edilizia Artigianato, dal 13 settembre 2019 al 12 febbraio 2020.
7. Ciò posto, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta quale datrice di lavoro del ricorrente, ha omesso di CP_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
8. Tanto premesso, reputa la Giudice corretti i nuovi conteggi depositati da ultimo in data 23 gennaio 2024, coerenti sia con le risultanze recate dalle buste paga versate in atti, sia con le previsioni di cui al contratto collettivo di riferimento.
Di conseguenza, si accerta il diritto di all'integrale versamento Parte_1 degli importi, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, maturati nel periodo dal 13 settembre 2019 al 12 febbraio 2020.
Infine, devono ritenersi provati i presupposti dell'invocata responsabilità solidale dell' ex art. 29 d. lgs. n. 276/03, per il debito Controparte_2
4 maturato dal datore di lavoro/sub-appaltatore nei confronti del CP_1 ricorrente.
9. Sul punto, infatti, occorre rilevare come appaltatrice Controparte_3 dell' e sub-committente di non abbia in Controparte_2 CP_1 alcun modo contestato l'adibizione esclusiva di presso il cantiere di Parte_2 proprietà della committente, la quale, peraltro, ha provveduto essa stessa al versamento, in favore del lavoratore, di un acconto per euro 594,00 a titolo di quota 50% dello stipendio di dicembre 2019 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso).
10. Pertanto, e CP_1 Controparte_2 vanno condannate, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma
[...] complessiva di euro 6.101,81, da cui deve essere detratta la somma netta già percepita da di euro 4.316,60, oltre a interessi e Controparte_3 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratti ulteriori euro 1.091,24, già percepiti a tale titolo sempre da Controparte_5
[..
altri termini, risulta creditore nei confronti delle convenute e Pt_1 CP_1 della residua somma Controparte_2
di € 2.876,45 (€ 6.101,81 - € 3.225,36 = € 2.876,45), oltre interessi e CP_6 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
11. Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al
D.M. 55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al valore della causa, al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, all'assenza della fase istruttoria, secondo una quantificazione prossima ai minimi, per un importo pari a 1.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, dal 13 settembre 2019 al 12 febbraio 2020;
2) accerta e dichiara che il ricorrente è stato adibito presso il cantiere di
5 San Giuliano Milanese (MI), via Calvino, n. 10, nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro e la committente Controparte_3
a sua volta sub-appaltatrice di
[...] Controparte_2 CP_2
Controparte_2
3) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, maturati nel periodo indicato al punto 1) e non versati da detratti gli acconti già percepiti;
CP_1
4) condanna e CP_1 Controparte_2
in solido ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, al pagamento
[...] in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 6.101,81, da cui deve essere detratta la somma netta già percepita di euro 4.316,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratti ulteriori euro 1.091,24, già percepiti per tale titolo, ossia € 2.876,45 a titolo di capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5) condanna e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite,
[...] liquidate complessivamente in euro 1.000,00 per compensi, euro 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 gennaio 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolina Casari e dall'avv. Cristina Di Fabio
(entrambe del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Controparte_2
[...]
- RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: appalto di manodopera - retribuzione.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori della parte costituita concludevano come da nota scritta tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in Cancelleria il 2 febbraio 2022 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro le società con sede legale a Orzinuovi (BS), CP_1 con sede a La Controparte_2
Valletta ZA (LC) e con sede legale a Concesio (BS); Controparte_3 domandava, previo accertamento da un lato dell'esistenza di contratti di appalto stipulati tra queste ultime a catena e, dall'altro lato, del rapporto lavorativo da lui svolto alle dipendenze di la condanna delle convenute, in solido tra CP_1 loro, al pagamento delle retribuzioni, maturate e non corrisposte, per le mensilità da novembre 2019 a febbraio 2020.
Più precisamente, il ricorrente deduceva di aver lavorato per in forza di CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 13 settembre
2019 al 12 febbraio 2020; il giorno successivo egli recedeva dal rapporto.
Affermava di essere stato inquadrato come operaio di primo livello Carpentiere edile, C.C.N.L. Edilizia Artigianato, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle h. 7,00 alle h. 12,00 e dalle h. 13,00 alle h. 18,00 e di aver svolto la sua prestazione anche in due giornate di sabato nel mese di gennaio 2020 e un sabato anche a febbraio 2020. sosteneva che aveva pattuito con l'impresa una retribuzione netta oraria Pt_1 di euro 11,50 circa.
Inoltre, egli precisava che in costanza del rapporto alle dipendenze di CP_1 egli era stato adibito, in via esclusiva e continuativa, al cantiere di via Calvino, n.
10 a San Giuliano Milanese (MI), nell'ambito di un contratto di appalto stipulato tra il proprio datore di lavoro e la società alla quale la Controparte_3 proprietaria del cantiere, aveva a sua volta Controparte_2 appaltato la realizzazione di opere edili per la costruzione di un nuovo complesso residenziale.
Allegava, pertanto, che non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali CP_1 assunti, in quanto aveva omesso il versamento integrale della retribuzione e di consegnargli le relative buste paga.
2 Sul punto, riferiva di aver percepito unicamente da Controparte_2 la somma di euro 594,00, a titolo di quota 50 per cento stipendio
[...] dicembre 2019> (cfr. doc. 7 e doc. 8 allegati al ricorso), rimanendo creditore della somma residua totale di euro 6.101,81, come da conteggi (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) elaborati in assenza dei cedolini relativi alle mensilità di retribuzione di gennaio e febbraio 2020, nonché alle competenze di fine rapporto, mai consegnati dalla datrice.
Tanto premesso, invocava la condanna di di e di CP_1 Controparte_3
responsabili in solido ai sensi dell'art. 29 d. lgs. Controparte_2
n. 276/2003, al pagamento della somma complessiva lorda di euro 6.101,81, di cui euro 714,74 a titolo di trattamento di fine rapporto (come da conteggi doc. all.
11).
Chiedeva, altresì, la condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che le avevano anticipate, dichiaratisi antistatari.
2. Si costituiva in giudizio la società la quale dava atto che Controparte_3 il ricorrente era stato effettivamente adibito al cantiere indicato in ricorso per il periodo ivi riportato. Adduceva l'avvenuto versamento di una somma, pari a euro
767,54, nell'ambito di una precedente procedura esecutiva e domandava l'integrale rigetto delle pretese avversarie, poiché riteneva di aver già adempiuto integralmente ai propri obblighi solidali.
3. Pur ritualmente evocate in giudizio, le e CP_4 CP_1 Controparte_2 omettevano di costituirsi, sicché erano dichiarate contumaci.
[...]
4. All'udienza 1 febbraio 2024 il ricorrente e davano atto di Controparte_3 aver raggiunto un accordo transattivo. Conseguentemente, rinunciava Pt_1 agli atti e all'azione nei confronti di questa società, che accettava;
seguiva estromissione della medesima dal processo, in pari data.
Il giudizio proseguiva unicamente nei confronti delle convenute contumaci
[...]
e nei confronti delle quali CP_1 Controparte_2 Pt_1 insisteva per la condanna al pagamento del credito residuo, già decurtato della somma percepita dalla sub-committente/appaltatrice, come da nuovo conteggio depositato con nota del 23 gennaio 2024.
3 5. In vista dell'udienza 16 gennaio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente depositava una nota in cui insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze e conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
È documentalmente provato dal deposito del modello UNI – LAV di assunzione a tempo determinato (inviato il 12 settembre 2019), dei cedolini paga di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 e del modello di recesso [cfr. doc. 1, 1-a), 2, 3,
3-a), 3-b) e 3-c) allegati al ricorso] che ha lavorato alle dipendenze Parte_1 di come operaio di primo livello Carpentiere Edile, ai sensi del C.C.N.L. CP_1
Edilizia Artigianato, dal 13 settembre 2019 al 12 febbraio 2020.
7. Ciò posto, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta quale datrice di lavoro del ricorrente, ha omesso di CP_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
8. Tanto premesso, reputa la Giudice corretti i nuovi conteggi depositati da ultimo in data 23 gennaio 2024, coerenti sia con le risultanze recate dalle buste paga versate in atti, sia con le previsioni di cui al contratto collettivo di riferimento.
Di conseguenza, si accerta il diritto di all'integrale versamento Parte_1 degli importi, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, maturati nel periodo dal 13 settembre 2019 al 12 febbraio 2020.
Infine, devono ritenersi provati i presupposti dell'invocata responsabilità solidale dell' ex art. 29 d. lgs. n. 276/03, per il debito Controparte_2
4 maturato dal datore di lavoro/sub-appaltatore nei confronti del CP_1 ricorrente.
9. Sul punto, infatti, occorre rilevare come appaltatrice Controparte_3 dell' e sub-committente di non abbia in Controparte_2 CP_1 alcun modo contestato l'adibizione esclusiva di presso il cantiere di Parte_2 proprietà della committente, la quale, peraltro, ha provveduto essa stessa al versamento, in favore del lavoratore, di un acconto per euro 594,00 a titolo di quota 50% dello stipendio di dicembre 2019 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso).
10. Pertanto, e CP_1 Controparte_2 vanno condannate, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma
[...] complessiva di euro 6.101,81, da cui deve essere detratta la somma netta già percepita da di euro 4.316,60, oltre a interessi e Controparte_3 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratti ulteriori euro 1.091,24, già percepiti a tale titolo sempre da Controparte_5
[..
altri termini, risulta creditore nei confronti delle convenute e Pt_1 CP_1 della residua somma Controparte_2
di € 2.876,45 (€ 6.101,81 - € 3.225,36 = € 2.876,45), oltre interessi e CP_6 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
11. Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al
D.M. 55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al valore della causa, al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, all'assenza della fase istruttoria, secondo una quantificazione prossima ai minimi, per un importo pari a 1.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, dal 13 settembre 2019 al 12 febbraio 2020;
2) accerta e dichiara che il ricorrente è stato adibito presso il cantiere di
5 San Giuliano Milanese (MI), via Calvino, n. 10, nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro e la committente Controparte_3
a sua volta sub-appaltatrice di
[...] Controparte_2 CP_2
Controparte_2
3) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, maturati nel periodo indicato al punto 1) e non versati da detratti gli acconti già percepiti;
CP_1
4) condanna e CP_1 Controparte_2
in solido ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, al pagamento
[...] in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 6.101,81, da cui deve essere detratta la somma netta già percepita di euro 4.316,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratti ulteriori euro 1.091,24, già percepiti per tale titolo, ossia € 2.876,45 a titolo di capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5) condanna e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite,
[...] liquidate complessivamente in euro 1.000,00 per compensi, euro 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 gennaio 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
6