Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1448.
(Azione generale di rescissione per lesione).
Se vi e' sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto.
L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la meta' del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e' proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
(Azione generale di rescissione per lesione).
Se vi e' sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto.
L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la meta' del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e' proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
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- 1. Rescissione del contrattohttps://www.studiocataldi.it/ · 233.4971
[…] La rescissione della divisione L'ultima comma dell'art. 1448 c.c. appena analizzato, che si occupa della rescissione per lesione, precisa che la disciplina in esso contenuta non si applica alla divisione. […]
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Giurisprudenza • +500
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