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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2024, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Francesca Chiara Giuseppina Parte_1
Rotondo e Domenico Rotondo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Straface;
CP_1
e
, contumace; Controparte_2
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Teresa Campana;
Controparte_3
e
, contumace;
Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/07/2021, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di in qualità di badante, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedendo di dichiarare tenuti i resistenti, quali eredi di , Controparte_2 Parte_2 al pagamento della complessiva somma di € 6.831,12 - a titolo di retribuzioni non pagate
(agosto e settembre 2016), tredicesime mensilità, TFR, indennità di ferie non godute, etc. - o a quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori di legge su ogni singolo importo dalla data di maturazione del credito o da quell'altra accertanda in corso di causa sino al pieno ed integrale soddisfo;
di accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento dei contributi previdenziali dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016 e per l'effetto ordinare all'INPS di provvedere alla
1 regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente per il suddetto periodo lavorativo;
condannare i resistenti e nelle loro qualità, al versamento CP_1 Controparte_2
dei contributi mancanti dal 1/01/2016 al 30/09/2016.
Si è costituito rappresentando che unica erede di è l'unica CP_1 Parte_2
figlia , che aveva accettato l'eredità reclamando i propri diritti successori con Controparte_3
missive del 24.8 2020 e del 13.10.2021. Ha quindi dichiarato di voler chiamare in causa quest'ultima.
Si è costituita la terza chiamata , negando la propria qualità di erede ed Controparte_3
eccependo, tra le altre cose, la prescrizione dei crediti pretesi.
2. Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo ad e CP_1
non essendo stata dimostrata la qualità di eredi di in capo Controparte_2 Parte_2
ai medesimi.
Risulta invece la qualità di erede di che, quale figlia di (si Controparte_3 Parte_2
veda sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 76/2016 pubbl. il 02/03/2016), è stata chiamata all'eredità e la ha accettata espressamente ex art. 475 c.c. (si vedano le scritture private prodotte da . CP_1
3. L'eccezione di prescrizione è fondata nei limiti che seguono.
Come è noto, i crediti retributivi si prescrivono, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., in cinque anni.
Ai sensi del successivo n. 5 il medesimo termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in esame il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data
19/9/2016.
Va premesso che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862;
Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031).
CP_ Nel caso di specie è stata evocata in giudizio in data successiva al 9.9.2022, allorquando
è stata emessa ordinanza di rinvio al fine di consentire la chiamata in causa. Ne consegue che,
a quel momento, il termine di prescrizione quinquennale era interamente decorso. Tale conclusione vale a fortiori per i crediti relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità, trattandosi di crediti soggetti alla prescrizione presuntiva triennale (cfr. Cass. n. 4687/2019).
2 L'eccezione di prescrizione non è, invece, fondata con riguardo al credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in quanto – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. 10 febbraio 2020, n. 3021). Tanto dedotto, va comunque osservato che le risultanze del processo non consentono di ritenere dimostrato il mancato godimento delle ferie. Sul punto si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costituivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. 27 aprile 2015, n.
8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985, Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
4. Le oggettive difficoltà della parte ricorrente di individuare gli eredi del proprio datore di lavoro inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 05/12/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Francesca Chiara Giuseppina Parte_1
Rotondo e Domenico Rotondo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Straface;
CP_1
e
, contumace; Controparte_2
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Teresa Campana;
Controparte_3
e
, contumace;
Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/07/2021, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di in qualità di badante, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedendo di dichiarare tenuti i resistenti, quali eredi di , Controparte_2 Parte_2 al pagamento della complessiva somma di € 6.831,12 - a titolo di retribuzioni non pagate
(agosto e settembre 2016), tredicesime mensilità, TFR, indennità di ferie non godute, etc. - o a quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori di legge su ogni singolo importo dalla data di maturazione del credito o da quell'altra accertanda in corso di causa sino al pieno ed integrale soddisfo;
di accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento dei contributi previdenziali dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016 e per l'effetto ordinare all'INPS di provvedere alla
1 regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente per il suddetto periodo lavorativo;
condannare i resistenti e nelle loro qualità, al versamento CP_1 Controparte_2
dei contributi mancanti dal 1/01/2016 al 30/09/2016.
Si è costituito rappresentando che unica erede di è l'unica CP_1 Parte_2
figlia , che aveva accettato l'eredità reclamando i propri diritti successori con Controparte_3
missive del 24.8 2020 e del 13.10.2021. Ha quindi dichiarato di voler chiamare in causa quest'ultima.
Si è costituita la terza chiamata , negando la propria qualità di erede ed Controparte_3
eccependo, tra le altre cose, la prescrizione dei crediti pretesi.
2. Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo ad e CP_1
non essendo stata dimostrata la qualità di eredi di in capo Controparte_2 Parte_2
ai medesimi.
Risulta invece la qualità di erede di che, quale figlia di (si Controparte_3 Parte_2
veda sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 76/2016 pubbl. il 02/03/2016), è stata chiamata all'eredità e la ha accettata espressamente ex art. 475 c.c. (si vedano le scritture private prodotte da . CP_1
3. L'eccezione di prescrizione è fondata nei limiti che seguono.
Come è noto, i crediti retributivi si prescrivono, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., in cinque anni.
Ai sensi del successivo n. 5 il medesimo termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in esame il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data
19/9/2016.
Va premesso che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862;
Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031).
CP_ Nel caso di specie è stata evocata in giudizio in data successiva al 9.9.2022, allorquando
è stata emessa ordinanza di rinvio al fine di consentire la chiamata in causa. Ne consegue che,
a quel momento, il termine di prescrizione quinquennale era interamente decorso. Tale conclusione vale a fortiori per i crediti relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità, trattandosi di crediti soggetti alla prescrizione presuntiva triennale (cfr. Cass. n. 4687/2019).
2 L'eccezione di prescrizione non è, invece, fondata con riguardo al credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in quanto – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. 10 febbraio 2020, n. 3021). Tanto dedotto, va comunque osservato che le risultanze del processo non consentono di ritenere dimostrato il mancato godimento delle ferie. Sul punto si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costituivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. 27 aprile 2015, n.
8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985, Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
4. Le oggettive difficoltà della parte ricorrente di individuare gli eredi del proprio datore di lavoro inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 05/12/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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