Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 1
Il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento degli indizi di colpevolezza e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/1998, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
composta dai signori Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 15.5.1998
Dott. Ugo SCELFO Consigliere SENTENZA
Dott. Renato FULGENZI " N. 1762
Dott. Arturo CORTESE " REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco IPPOLITO (rel.) " N. 3272/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di NO LU, n. a Taranto il 9.3.1968 avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. emessa dal Tribunale di Taranto in data 20.11.1997,
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dr. F Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Dr. F Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 20.10.1997 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto dispose la custodia in carcere per vari indagati, tra cui LU NO, in relazione al delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73 e 80 comma 1 lett. g) d.p.r. 309/90, per concorso con UD LL, suo ex convivente, nella detenzione e vendita di eroina, anche all'interno della casa circondariale di Taranto.
In accoglimento della richiesta dal pubblico ministero, il g.i.p. aveva ritenuto che dalle intercettate conversazioni, svoltesi tra la NO e il LL all'interno della sala-colloqui della casa circondariale, in occasione di due visite al suo compagno detenuto, emergevano gravi indizi anche a carico della donna in relazione al concorso di detenzione e vendita della sostanza stupefacente.
Il Tribunale, con ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p. in data 20.11.1997, annullò l'ordinanza del g.i.p., ritenendo, in sintesi, che gli scarni passaggi delle due indicate conversazioni, valorizzate dal g.i.p., risultavano "equivoci e tutt'altro che indicativi in ordine ad un sicuro coinvolgimento attivo" dell'NO nel traffico delittuoso.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto e deduce illogicità della motivazione del provvedimento impugnato là dove -pur ritenendo acclarata la preoccupazione espressa nel primo colloquio dai due indagati sul possibile coinvolgimento della donna nel caso in cui gli inquirenti avessero ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore Alessandro Balzo e pur emergendo la conoscenza che la donna aveva delle dimensioni dell'attività illecita del convivente- "non ne trae la naturale conseguenza della corresponsabilità dell'NO..." risultando "illogico ritenere che tale conoscenza non sia indicativa di compartecipazione, ma soltanto di mera consapevolezza".
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, richiedendosi alla Corte di cassazione un sindacato che oltrepassa i circoscritti confini individuati dall'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.. Il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare che, a base della pronuncia del giudice di merito, esista un concreto apprezzamento degli indizi di colpevolezza e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la specifica consistenza degli indizi sia anche le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente.
Nell'ordinanza impugnata il Collegio non rileva ne' apodittiche affermazioni ne' vizi logici manifesti, giacché il tribunale è pervenuto alla corretta conclusione che la conoscenza dell'attività illecita del convivente da parte dell'NO e la preoccupazione manifestata circa il rischio di coinvolgimento di quest'ultima, nel caso di ritenuta credibilità del Balzo, siano elementi troppo ambigui per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p.. Il primo, infatti, come più volte è stato ritenuto per l'ipotesi di convivenza familiare (cfr. Cass. n. 11383/94, Bonaffini, rv. 199634; n. 751/96, Pisciotta, rv. 204111), non è di per sè idoneo ad integrare una condotta idonea a recare un contributo, morale o materiale, all'attività delittuosa;
il secondo, perché espressivo, anche in relazione allo stupore manifestato, del timore di un coinvolgimento fondato sulla mera convivenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998