Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2001, n. 22897
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Sentenza 27 aprile 2001

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Nell'ambito dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata (<>), la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale (denominato <> o <>), composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione (particolarmente, i cd. omicidi eccellenti), non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato fine (nella specie, l' omicidio di un importante uomo politico di rilievo nazionale, in precedenza legato alla stessa organizzazione criminosa), in considerazione delle mutate condizioni organizzative dell'associazione che, a partire dalla realizzazione di tale <>, vede prevalere, in seno alla medesima, un gruppo egemone e sanguinario che non osserva più la prassi relativa alla collegialità delle decisioni (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna nei confronti dei componenti della <>, estranei al ristretto gruppo di coloro che avevano ideato e fatto eseguire il delitto, per non essere stati neppure avvertiti della deliberazione criminosa).

In tema di associazione di stampo mafioso (art. 416 <> cod. pen.), la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso, con i conseguenti effetti sul piano della configurabilità dei reati realizzati dal sodalizio e del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può avvenire o attraverso lo speciale contributo di collaborazione prestato agli organi di giustizia oppure attraverso la dissociazione dall'organismo malavitoso, vale a dire attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico un'abiura o un'altra forma di manifestazione di pentimento rilevante nel solo contesto culturale mafioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2001, n. 22897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22897
    Data del deposito : 27 aprile 2001

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