Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 35266
CASS
Sentenza 13 giugno 2007

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La circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, cod.pen. ha natura oggettiva, poiché attiene alla maggiore entità del danno subito dall'amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell'interesse alla repressione del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (oggetto del favoreggiamento), considerato di particolare gravità; conseguentemente, essa sussiste per il solo fatto che il soggetto "favorito" abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa di stampo mafioso, non occorrendo la prova che l'attività di favoreggiamento sia diretta ad agevolare l'attività del sodalizio. (La S.C. ha anche evidenziato la differenza sussistente con la circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma primo, u.p., L. n. 203 del 1991, che ha natura soggettiva, fondandola sulla maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'agente attraverso l'intento di perseguire il vantaggio dell'associazione mafiosa, che necessita, pertanto, di specifica prova).

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  • 1Favoreggiamento personale e mafia
    Chiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 35266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35266
Data del deposito : 13 giugno 2007

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