Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, cod.pen. ha natura oggettiva, poiché attiene alla maggiore entità del danno subito dall'amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell'interesse alla repressione del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (oggetto del favoreggiamento), considerato di particolare gravità; conseguentemente, essa sussiste per il solo fatto che il soggetto "favorito" abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa di stampo mafioso, non occorrendo la prova che l'attività di favoreggiamento sia diretta ad agevolare l'attività del sodalizio. (La S.C. ha anche evidenziato la differenza sussistente con la circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma primo, u.p., L. n. 203 del 1991, che ha natura soggettiva, fondandola sulla maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'agente attraverso l'intento di perseguire il vantaggio dell'associazione mafiosa, che necessita, pertanto, di specifica prova).
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 35266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35266 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 13/06/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 713
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 003597/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI LA, N. IL 30/03/1976;
avverso SENTENZA del 31/10/2006 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso previa riqualificazione del fatto come favoreggiamento ai sensi dell'art. 378 c.p., e rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per la determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5.10.2000 il GUP del Tribunale di Caltanissetta condannava NO MA, ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati alla stessa ascritti, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e tenuto conto dell'attenuante del rito, alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione e L. 900.000 di multa, avendola ritenuta responsabile dei reati di detenzione illegittima di armi e ricettazione, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, commessi in concorso con CA UN, nei confronti del quale di procedeva separatamente.
Con sentenza del 9.11.2004 la Corte di Appello di Palermo, a seguito di impugnazione del Procuratore Generale e dell'imputata, in accoglimento del primo gravame rideterminava la pena inflitta alla NO in anni due mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata. A seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputata la Sezione Sesta di questa Corte, con decisione in data 12.4.2006, annullava la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame;
in particolare questa Corte, rilevato che all'imputata era stato contestato di aver messo a disposizione del CA il proprio alloggio coniugale allo scopo di custodirvi le armi, il denaro e gli altri oggetti compromettenti ivi rinvenuti, osservava che "sulla piena consapevolezza di tale condotta la sentenza motiva lungamente, ma ciò non è affatto indicativo di un consapevole contributo di partecipazione alla commissione dei reati commessi dal CA, potendo tale condotta ben integrare la fattispecie di favoreggiamento personale".
Con sentenza in data 31.10.2006 la Corte di Appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, qualificava i fatti contestati alla NO come favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., comma 2, e, escluse le circostanze attenuanti generiche, condannava l'imputata alla pena di anni due di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale sentenza l'imputata propone nuovamente, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando, con un unico articolato motivo di gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)ed e).
Rileva in particolare la difesa che la qualificazione dei fatti ascritti alla NO come favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., comma 2, aveva fatto riemergere, se pur sotto un diverso profilo, la questione inerente la L. n. 203 del 1991, art. 7, esclusa categoricamente con la predetta sentenza di annullamento. Rileva inoltre parte ricorrente che per la configurabilità di siffatta figura criminosa era necessaria la consapevolezza, in capo alla NO, che il CA appartenesse ad una associazione mafiosa e detenesse armi al servizio della consorteria, e quindi la consapevolezza da parte della NO di avvantaggiare l'associazione mafiosa. E pertanto la Corte di merito aveva eluso quanto statuito dalla Suprema Corte, affermando apoditticamente che l'imputata fosse a conoscenza dell'appartenenza del CA alla associazione mafiosa ed avesse quindi quella consapevolezza - che la Cassazione aveva ritenuto non provata - di favorire un associato mafioso.
E rileva altresì la difesa che erroneamente la Corte di Appello, in sede di rinvio, traendo argomento dall'erroneo presupposto della consapevolezza da parte dell'imputata dello status delinquenziale del CA, aveva escluso la concessione alla predetta delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso non è fondato.
Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare che la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, si è correttamente attenuta a quanto evidenziato da questa Corte nella precedente pronuncia in data 12.4.2006, rilevando che la ospitalità fornita dalla NO al CA non era sufficiente a provare, sotto il profilo del concorso morale, la partecipazione della stessa nei reati contestati e materialmente commessi dal CA;
per contro dagli atti del giudizio era emerso che l'imputata aveva dato alloggio al CA, pur rendendosi conto delle condizioni di clandestinità, se pur volontaria, in cui la stesso viveva, aiutandolo a nascondere nella sua abitazione il denaro, le armi e gli altri oggetti compromettenti ivi rinvenuti, e quindi ad eludere in tal modo le investigazioni dell'autorità.
Ritenuta pertanto senz'altro corretta l'affermazione di responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 378 c.p., osserva il Collegio che il comma 2, di tale articolo non integra una figura autonoma di reato rispetto a quella di cui al comma 1, ma costituisce solo una forma circostanziata più grave di favoreggiamento, che trova applicazione "in ogni caso" quando il delitto presupposto è quello di cui all'art. 416 bis c.p.. Sul punto questa Corte ha avuto modo di evidenziare che "a differenza dell'aggravante di cui al predetto D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, - di natura soggettiva e la cui "ratio" deve ravvisarsi nella maggiore pericolosità sociale, che l'agente dimostra con l'intento di perseguire, altresì, il vantaggio dell'associazione mafiosa - quella prevista dall'art. 378 c.p., comma 2, in base alla quale la pena non può essere inferiore a due anni di reclusione quando il delitto presupposto del favoreggiamento personale è quello previsto dall'art. 416 bis c.p., è una circostanza oggettiva, siccome attinente alla maggiore entità del danno subito dall'amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell'interesse alla repressione di un reato, valutato di particolare gravità, messa in pericolo dall'attività fuorviante dell'agente" (Cass. sez. 6^, 28.1.1997, n. 2730; in senso conforme Cass. sez. 6^, 9.6.1997, n. 7110; Cass. sez. 6^, 3.5.2000, n. 6132; Cass. sez. 4^, 23.1.2002, n. 21171; Cass. sez. 6^, 15.10.2003 n. 44753; Cass. sez. 6^, 24.5.2005, n. 33058). Il che significa che l'aggravante sussiste per il solo fatto che il soggetto "favorito" abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa a stampo mafioso, non richiedendosi che l'attività di favoreggiamento sia diretta in modo oggettivo ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio;
e pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di tale aggravante, senza in alcun modo discostarsi dal principio di diritto fornito da questa Corte nella precedente sentenza di annullamento con rinvio.
E del pari infondato si appalesa il rilievo circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, diniego che la Corte territoriale ha basato sulla '' del fatto, avuto riguardo alla personalità del soggetto favorito, e sul comportamento dell'imputata.
Sul punto giova altresì evidenziare che, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche non costituisce una sorta di diritto per l'imputato con la conseguenza che il giudice, qualora ritenga di doverla escludere, sarebbe tenuto a giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
ed il giudice, in tal caso, deve indicare le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente evidenziato, nel rigettare la richiesta di concessione delle suddette attenuanti generiche, quegli elementi, attinenti alla gravità del fatto ed alla condotta dell'imputata, che non giustificavano l'applicazione di un trattamento di particolare clemenza. Di conseguenza, neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento;
ed al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 13 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007