Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
Anche quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari deve precedere temporalmente e logicamente quella relativa alla scelta della misura da adottare in concreto, sicché, se è esclusa per qualsiasi ragione la sussistenza delle esigenze di cautela, non residua alcuna necessità di procedere a valutazioni inerenti la scelta della misura che si è già escluso di dover applicare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, con riferimento a contestazione concernente il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva escluso l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati sulla base del tempo trascorso, circa due anni e sei mesi, tra l'ultima delle condotte e la data di adozione del provvedimento cautelare).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2015, n. 42630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42630 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
42 6 30/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: Antonio Agrò Presidente N. sent. sez.1555 k Giorgio Fidelbo Consigliere CC 18/09/2015 . I Stefano Mogini Consigliere N. R.G. 28456/2015 Pierluigi Di Stefano Consigliere Consigliere relatore Orlando Villoni ha pronunciato la seguente . SENTENZA . sul ricorso proposto dal: PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di NAPOLI avverso l'ordinanza n. 2733 - 2734/2011 Tribunale del Riesame di Napoli del 29/05/2015 nel procedimento nei confronti di RA RI e altri esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito in camera di consiglio il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. M. Fra- ticelli, che ha concluso per rigetta l'annullamento con riunio udito il difensore del resistente, avv. Franco Coppi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato quella emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 7 aprile 2015 con cui era stata applicata la misura della 1 d. custodia cautelare in carcere nei confronti di RA RI, provvisoriamente accusato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato de quo, ritenendo l'indagato promotore e organizzatore di un sodalizio criminale dedito al traffico al dettaglio di sostanze stupefacenti 'leggere' nel territorio dei Comuni di Terzigno e San Giuseppe Vesuviano, avente come basi operative due esercizi commerciali di sua pertinenza ubicati nei rispettivi centri abitati. Ancorché esclusa la possibilità di ravvisare nelle condotte in addebito l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 dello stesso d.P.R. riferita a fatti di lieve entità, il Tribunale ha, tuttavia, rilevato che esse hanno avuto termine nel mese di ottobre del 2012, senza ulteriore prosecuzione dell'attività di spaccio, così dovendosi escludere l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati alla luce dell'attuale previsione del'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. come novellata dalla legge n. 47 del 9 aprile 2015. In particolare, il Tribunale, richiamata la peculiare natura dell'associazione di cui all'art. 74 della legge stupefacenti rispetto a quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha rilevato che nella ordinanza genetica manca qualsiasi considerazione circa l'irrilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, non avendo dal suo canto l'accusa indicato elementi indiziari tali da consentire di colmare tale lacuna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale deduce violazione di legge processuale sotto due distinti profili. Il primo riguarda l'applicazione retroattiva della novella di cui alla legge n. 47 del 2015 a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore (8 maggio 2015), evidenziando come l'ordinanza ge- netica fosse stata emessa il 7 aprile 2015 e come il GIP avesse operato le sue valutazioni in base all'art. 274 cod. proc. pen. prima dell'intervenuta modificazione in punto attualità delle esigenze cautelari. secondo profilo concerne, invece, il rapporto che intercorre tra l'art. 274 lett. c) e l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., quando il primo debba essere applicato a reati connotati dalla pre- sunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, come quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il PM ricorrente, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di ádeguatezza della custodia in carcere per il reato contestato avrebbe imposto una valutazione al riguardo proprio a motivo del tempo trascorso dalla commissione dei fatti;
il Tribunale ha, invece, erroneamente inteso la sussistenza del requisito dell'attualità come pregiudiziale e come tale preclusiva della valutazione delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Il Tribunale ha, inoltre, collegato l'elemento dell'attualità unicamente all'epoca di commis- sione dei fatti, escudendone la sussistenza ove questi siano risalenti nel tempo, laddove anche nella versione odierna dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. elementi apprezzabili ai fini della attualità del pericolo di reiterazione del reato possono essere tratti dalle specifiche modalità del fatto. 2 d. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Il PM censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso l'attualità delle esigenze cautelari con riferimento all'ipotesi di reato associativa (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), rite- nendo che il Tribunale abbia applicato retroattivamente all'ordinanza genetica emessa dal GIP il 07/04/2015 la legge n. 47 del 16 aprile 2015, entrata in vigore il successivo 8 maggio. Tra le altre modifiche al Libro IV del codice di rito sulle misure cautelari, la novella normativa ha introdotto, infatti, l'aggettivo 'attuale' nel corpo del previgente art. 274 lett. c) cod. proc. pen., rendendo - secondo il ragionamento implicito ma chiaramente enucleabile del ricorrente -cogente una rigorosa valutazione del dato costituito dal tempo trascorso dalla commissione die fatti rispetto all'adozione della misura cautelare (art. 292 lett. c] cod. proc. pen.) non richiesto prima dell'entrata in vigore della modifica normativa. ⚫ La censura appare destituita di fondamento sotto due profili. In punto di fatto, vale rilevare che il Tribunale del riesame ha compiuto una puntuale pro- gnosi negativa della sussistenza di esigenze social preventive, rilevando il difetto del requisito dell'attualità del pericolo già in base alla preesistente previsione di cui all'art. 292 lett. c) cod. proc. pen. e ribadendo il condivisibile principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il decorso di un arco temporale significativo può essere sintomo di un proporzionale affievolimento del pericolo di reiterazione del reato' (ex pluribus e tra le più recenti Sez. 6, sent. n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942; Sez. 6, sent. n. 20112 del 26/02/2013 PM in proc. Strassil e altro, Rv. 255725 In punto di diritto, inalterata la validità del criterio generale di applicazione della legge pro- cessuale al tempo della sua vigenza (tempus regit actum) - ribadita per gli artt. 1 e 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47 da Sez. 4, sent. n. 28153 del 18/06/2015, Cassano, Rv. 264043 e Sez. 4, sent. n. 24861 del 21/05/2015, Iorio, Rv. 263727 è a dire che sul punto la novella si - è semplicemente limitata a recepire, rendendo esplicita la lettera della legge, l'orientamento interpretativo di cui alle decisioni sopra indicate che ha sempre richiesto una rigorosa valu- tazione e motivazione nell'applicazione delle misure cautelari in dipendenza del decorso di un periodo significativo di tempo dalla commissione del fatto rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare. :
3. La seconda censura riguarda il rapporto intercorrente tra l'art. 274 lett. c) e l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. quando il primo debba essere applicato a reati connotati dalla presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, come nel caso dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 275 comma 3 sia nella versione previgente integrata da Corte Cost. n. 231 del 2011 sia nella versione attuale modificata dalla novella n. 47 del 2015) 3 Nella prospettazione del ricorrente, la valutazione dell'insussistenza del requisito dell'attua- lità delle esigenze cautelari per quanto detto a suo dire già erroneamente ritenuta dal Tri- -non sarebbe comunque preclusiva rispetto alla valutazione delle presunzioni di cui bunale all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.; inoltre, anche nella versione odierna dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. elementi apprezzabili ai fini della attualità del pericolo di reiterazione del reato possono essere tratti dalle specifiche modalità del fatto collegato, dando spessore al requisito dell'attualità a dispetto all'epoca risalente di commissione dei fatti. Anche tale doglianza è destituita di fondamento. Il ricorrente pretende di sovvertire il rapporto esistente tra gli articoli 274 lett. c) e 275, comma 3 cod. proc. pen., la cui collocazione in sequenza evidenza icasticamente le tappe del procedimento decisorio che il giudice è tenuto a compiere nell'applicazione delle misure cau- telari personali: appare evidente, infatti, che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esi- genze cautelari deve precedere temporalmente e logicamente quella riferita alla scelta della misura concretamente adottabile e pertanto risulta parimenti evidente che, una volta esclusa per qualsiasi ragione e quindi anche per il decorso di un significativo lasso temporale (art. 292 lett. c] cod. proc. pen., la sussistenza delle esigenze special - preventive non residua alcuna necessità di ordine prima logico che giuridico di procedere a valutazioni inerenti la scelta di una misura che si è già escluso di dover applicare. Anche l'ultimo profilo di censura ancorché posto in maniera ipotetica ove riferito all'attuale versione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. che il PM reputa inapplicabile retroattivamente - è infondato: una cosa sono le specifiche modalità o circostanze del fatto che attengono alla maggiore gravità della condotta ed altre sono la concretezza (e l'attualità) delle esigenze cautelari, affatto coincidenti come si evidenzia nel caso ad es. di condotte efferate, configuranti in ipotesi anche delitti imprescrittibili (omicidio aggravato), eppure commesse in epoca molto risalente nel tempo (ad es. di decenni) da soggetto in ipotesi largamente cambiato nella sua personalità originaria.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Roma, 18/09/2015 Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Il Presidente Il consigliere estensore Antonio Agrò IL 22 OTT 2015 REMADI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito