Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2000, n. 1740
CASS
Sentenza 15 marzo 2000

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La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo del parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione del legislatore, la durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, ma anche delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito dall'istante; qualora tuttavia la somma assegnata si discosti in misura rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dall'indicato collegamento, il giudice non può fare generico riferimento alle conseguenze personali e familiari di una immeritata detenzione, ma deve spiegare adeguatamente le ragioni della liquidazione, enunciando le specifiche e significative circostanze che hanno assunto rilievo nel caso concreto.

Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civile ancorché inserito per ragioni di opportunità in un procedimento penale, riveste i caratteri di una lite necessaria poiché il bene richiesto non può essere ottenuto in altro modo che attraverso una decisione giurisdizionale. Qualora, pertanto, l'amministrazione del tesoro non sia comparsa e non abbia in alcun modo contestato la pretesa risarcitoria del richiedente, il procedimento non si colora di contenziosità e rimane nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che le relative spese restano a carico dell'istante, non potendo applicarsi nei confronti dell'amministrazione dello Stato il disposto di cui all'art. 91 cod. proc. civ.

Ai fini della proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. a, della legge 16 dicembre 1999 n. 479), decorre dalla notifica del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti esso è stato pronunciato, tenuto conto della dichiarazione di incostituzionalità (sent. n. 446 del 1997) dell'art. 315 cit., nella parte in cui prevedeva che detto termine decorresse dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione anziché dalla sua notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2000, n. 1740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1740
    Data del deposito : 15 marzo 2000

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