Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 3
La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo del parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione del legislatore, la durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, ma anche delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito dall'istante; qualora tuttavia la somma assegnata si discosti in misura rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dall'indicato collegamento, il giudice non può fare generico riferimento alle conseguenze personali e familiari di una immeritata detenzione, ma deve spiegare adeguatamente le ragioni della liquidazione, enunciando le specifiche e significative circostanze che hanno assunto rilievo nel caso concreto.
Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civile ancorché inserito per ragioni di opportunità in un procedimento penale, riveste i caratteri di una lite necessaria poiché il bene richiesto non può essere ottenuto in altro modo che attraverso una decisione giurisdizionale. Qualora, pertanto, l'amministrazione del tesoro non sia comparsa e non abbia in alcun modo contestato la pretesa risarcitoria del richiedente, il procedimento non si colora di contenziosità e rimane nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che le relative spese restano a carico dell'istante, non potendo applicarsi nei confronti dell'amministrazione dello Stato il disposto di cui all'art. 91 cod. proc. civ.
Ai fini della proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. a, della legge 16 dicembre 1999 n. 479), decorre dalla notifica del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti esso è stato pronunciato, tenuto conto della dichiarazione di incostituzionalità (sent. n. 446 del 1997) dell'art. 315 cit., nella parte in cui prevedeva che detto termine decorresse dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione anziché dalla sua notificazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2000, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 15.03.2000
1.Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MAZZA FABIO " N. 1740
3.Dott. LICARI CARLO " rel. REGISTRO GENERALE
4.Dott. BRUSCO CARLO " N. 18251/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HA BR n. il 30.03.1959
2) HA EN n. il 31.07.1981
3) MINISTERO TESORO C/
avverso ordinanza del 10.02.1999 CORTE APPELLO di TRENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G.;
OSSERVA
Decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da RE UN e da RE LA al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione "sine titulo" sofferta per la durata, rispettivamente, di giorni 13 e di giorni 14, la Corte di Appello di Trento, con ordinanza del 10/2/1999, riconosceva la fondatezza del diritto fatto valere da entrambi gli istanti e assegnava loro la somma, rispettivamente, di L 1.500.000 al RE UN e di L 3.000.000 al di lui figlio LA, ponendo al contempo la rifusione delle relative spese legali, che liquidava in complessive L 1.500.000, a carico dell'Amministrazione del Tesoro non costituitasi in giudizio.
Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia i titolari del diritto alla riparazione sia l'Amministrazione del Tesoro, deducendo violazione di legge e correlata carenza e illogicità manifesta della motivazione su scorta di rilievi di segno opposto, attinenti agli stessi punti della statuizione circa il "quantum" dell'indennizzo e circa il diritto al rimborso delle spese del procedimento.
L'Amministrazione del Tesoro, inoltre, deduceva, per così dire in esclusiva, l'eccezione di inammissibilità delle domande degli interessati per mancato rispetto del termine di presentazione delle medesime.
Tanto premesso, la Corte rileva che quest'ultima eccezione, da esaminarsi con precedenza sulle altre per il suo carattere di pregiudizialità, non è meritevole di accoglimento. Il decreto di archiviazione, che ha tolto fondamento all'imputazione di rapina aggravata ed altro, in relazione alla quale è stata sofferta ingiustamente la custodia cautelare, non risulta, infatti, essere stato notificato ai due indagati, con la conseguenza che non può ritenersi decorso inutilmente nei confronti dei due richiedenti il termine di diciotto mesi prescritto ai fini dell'ammissibilità delle domande, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 16-30/12/1997, n. 446, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 315, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art.314, comma 3, c.p.p., è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato.
Circa l'ammontare dell'indennizzo liquidato dalla Corte territoriale, tutti i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione sui criteri di stima circa l'incidenza che la diversa afflittività e durata della privazione della libertà personale dei richiedenti abbiano avuto sulla loro sfera personale familiare e sociale, nonché sui criteri di calcolo.
L'Amministrazione del Tesoro pone, a tal proposito, in evidenza come la differenza di un solo giorno di custodia cautelare tra i due istanti abbia, senza spiegazione alcuna, determinato la Corte di merito a liquidare l'indennità in misura notevolmente diversa e pari al doppio nei riguardi del figlio rispetto al padre, nonostante il primo abbia goduto di un trattamento detentivo meno gravoso del secondo, per essere stato il figlio per 14 giorni ospite di una Casa di prima accoglienza ed il padre per 13 giorni ristretto in un carcere.
Sullo stesso punto, la censura dei richiedenti è sostenuta da rilievi diametralmente opposti, poiché la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata sui criteri di stima e di calcolo induce i medesimi a lagnarsi della mancata valutazione dello stato di incensuratezza e di salute del figlio, minato dal fatto che la sua detenzione ha avuto luogo in un carcere e, quindi, in un ambiente più deleterio dell'istituzione di accoglienza, che erroneamente, a suo dire, è stato indicato dalla Corte di Appello.
Sui criteri di stima e di calcolo adoperati dalla Corte di Appello, per pervenire alla liquidazione di somme di importo, peraltro, notevolmente differenti tra i due richiedenti e pari a L 3.000.000 quella del figlio, il doppio, quindi, di quella assegnata al padre, è d'uopo convenire che l'ordinanza impugnata non offre alcuna motivazione, con la conseguenza che, dall'apodittica statuizione adottata, non è dato comprendere se e in quale modo siano stati considerati le richieste ed i rilievi che ora sono stati evidenziati da tutti i ricorrenti, ma soprattutto, non è dato conoscere se e in quale modo, con riferimento alla specificità di quelle richieste e di quei rilievi, abbia la Corte di merito conformato la sua statuizione al principio giuridico che di seguito si precisa, affinché ad esso si adegui la Corte di Appello, che , a seguito dell'annullamento dell'ordinanza, sarà deputata al nuovo esame sul "quantum" della somma da liquidare a ciascuno dei richiedenti. La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo del parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta da colui che sollecita l'indennizzo, ma anche delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito dall'istante.
Qualora, tuttavia, la somma, assegnata a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, si discosti in misura rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dall'indicato collegamento, il giudice deve spiegare adeguatamente le ragioni in base alle quali ha deciso di liquidare in quella misura l'indennizzo dovuto.
Non è, infatti, sufficiente che il giudice, nel fare ricorso a criteri equitativi per l'assegnazione di somma di siffatta entità, si limiti ad un generico riferimento alle conseguenze personali e familiari di una immeritata detenzione, ma occorre che egli enunci le specifiche e significative circostanze che, in relazione al caso concreto, possono a tale fine avere rilevanza.
Quanto, infine, alla censura mossa dall'Amministrazione del Tesoro circa l'onere del rimborso delle spese del procedimento, del quale è stata gravata con il provvedimento impugnato, si conviene sulla sua fondatezza e, le ragioni risiedono nel principio al quale, a seguito dell'annullamento anche su tale punto dell'ordinanza, dovrà adeguarsi il giudice di rinvio, e che di seguito si indica. Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civile ancorché inserito per ragioni di opportunità in un procedimento penale, riveste i caratteri di una lite necessaria, poiché il bene richiesto non può essere ottenuto in altro modo che attraverso una decisione giurisdizionale. Qualora, pertanto, l'Amministrazione del Tesoro non sia comparsa (come nel caso di specie) e non abbia in alcun modo contestato la pretesa risarcitoria del richiedente, il procedimento non si colora di contenziosità e rimane nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che le relative spese restano a carico dell'istante, non potendo applicarsi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato il disposto di cui all'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 15 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000