Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7763 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI07763/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL ANO Oggetto offosizione apli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 11392/01 - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.17116 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Rep. 2033 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 06/02/03 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ER, OL NA TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il Sig LUIGI GARDIN, difesi dagli avvocati MASSIMO DI PAOLO, GRAZIA ANNA RIZZI, giusta delega in atti%;B ricorrenti
contro
DE CI RN;
intimata avverso la sentenza n. 254/00 del Tribunale di PESCARA, emessa il 03/07/00 e depositata il 16/10/00 2003 (R.G. 1266/98); 374 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento del II. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 27 luglio 1998 OR De MI proponeva opposizione ex art.617 c.p.c. avverso il pignoramento di parte della somma depositata presso l'ufficio postale di Pescara, sul libretto infruttifero a disposizione della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, deducendo che il pignoramento presso terzi doveva considerarsi nullo. Costituitisi i creditori pignoranti SE AR e CO IT ME, i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione, il Tribunale di Pescara, con la sentenza depositata il 16 ottobre 2000, ha accolto l'opposizione, dichiarando “la nullità ed inefficacia del pignoramento presso terzi" e condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali. Pregiudizialmente, il giudicante ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato affermando che, "a seguito della intervenuta assegnazione della somma in sede esecutiva, e riscossione della medesima.....sia ormai venuto meno l'interesse del terzo a partecipare al giudizio". Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'atto di pignoramento doveva essere notificato alla amministrazione postale, che doveva considerarsi terzo debitore, poiché il libretto di deposito postale costituisce documento di legittimazione alla riscossione e non un titolo di credito, onde era inidonea a realizzare il pignoramento presso terzi la notifica alla cancelleria del tribunale, che aveva il possesso del libretto, essendo irrilevante che per ottenere il pagamento delle somme depositate occorresse il mandato di pagamento della cancelleria dell'ufficio giudiziario. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara SE AR ed CO IT ME hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. OR De MI non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt.543, 617 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione", deducono la nullità della sentenza impugnata perché il giudizio si è svolto senza la presenza del terzo pignorato, che va considerato litisconsorte necessario. Il motivo di ricorso è infondato. E' vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Cass. 1° ottobre 1997 n.9571), nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è parte necessaria nel giudizio di opposizione avverso il Š pignoramento, essendo egli interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità e validità del pignoramento. Ma tale principio è stato ritenuto dalla sentenza impugnata non applicabile nella presente fattispecie per essere venuto meno l'interesse del terzo pignorato, "a seguito della intervenuta assegnazione della somma in sede esecutiva, e riscossione della medesima". Ed infatti, come si afferma nello stesso ricorso per cassazione, "nelle more del (scil: presente) giudizio veniva autorizzata dal Giudice dell'esecuzione nuova notifica dell'atto di pignoramento con assegnazione delle somme pignorate", onde, essendosi successivamente avuto il soddisfacimento dei creditori ricorrenti a seguito dell'assegnazione del credito da loro nuovamente pignorato, deve ritenersi che la presente controversia sulla nullità del primo pignoramento conservi rilevanza pratica soltanto per l'incidenza delle spese processuali e per la cassazione della pronunzia sulle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata. 2 L'interesse ad agire e, più in generale, a partecipare al processo, richiesto dall'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, e non meramente astratto. Siffatto interesse non sussiste nel terzo debitor debitoris, il cui debito si sia ormai estinto a seguito della assegnazione e della riscossione del credito che era stato pignorato. Ed invero l'esito del presente giudizio, avente per oggetto la nullità del primo pignoramento di detto credito, nessun effetto è idoneo a produrre rispetto al terzo che, a seguito del secondo pignoramento e delle successive vicende del processo esecutivo, ha cessato di essere debitore del debitore esecutato. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha escluso, nella presente particolare fattispecie, la posizione di contraddittore necessario in capo al terzo pignorato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo la "violazione e falsa applicazione dell'art.543 e dell'art.547 c.p.c.", sostengono che terzo debitore delle somme depositate presso l'ufficio postale era la cancelleria delle esecuzioni del tribunale, che ne poteva disporre, e non l'amministrazione postale, come è stato invece affermato dalla sentenza impugnata, la quale ha dichiarato la nullità del pignoramento presso terzi perché notificato al cancelliere del tribunale, anziché al terzo amministrazione postale. Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, nel ritenere che il pignoramento di una somma depositata presso un ufficio postale e risultante appunto da un libretto di deposito postale debba essere effettuata con atto notificato, ex art.543 c.p.c., oltre che al debitore, al dirigente dell'ufficio postale, si è conformata all'orientamento interpretativo adottato da questa Corte di 3 legittimità con la sentenza 9 febbraio 1981 n.798, ribadito dalla sentenza 15 luglio 1987 n.6242. I ricorrenti non censurano l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata, ma si limitano ad osservare che la fattispecie ora decisa è diversa dai precedenti giudicati, nei quali le somme erano "state depositate direttamente dal debitore presso l'ufficio postale e non anche dalla cancelleria". L'affermazione dei ricorrenti non è esatta perché la citata sentenza di questa Corte n.6242/1987, come risulta dalla motivazione, ha ritenuto non valido il pignoramento di una somma depositata su un libretto postale infruttifero, notificato al terzo cancelliere del tribunale, anziché al dirigente dell'ufficio postale, ed ha perciò accolto il ricorso, onde la fattispecie da essa decisa è uguale a quella del presente caso, giudicato dalla sentenza ئی impugnata in modo pienamente conforme al richiamato precedente di questa Corte, il cui orientamento interpretativo questo Collegio condivide. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art.92 c.p.c.", lamentando che la sentenza impugnata, condannando i creditori odierni ricorrenti a pagare alla De MI le spese processuali, non abbia "tenuto conto delle domande ed eccezioni" da loro proposte "che risultano accolte". Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, avendo accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice De MI e dichiarato la nullità del pignoramento che ne era l'oggetto, ha condannato la controparte (e cioè i creditori che hanno poi proposto il presente ricorso per cassazione) al pagamento delle spese processuali, in corretta applicazione del principio di 4 soccombenza previsto dall'art.91 c.p.c., poiché la soccombenza va valutata in relazione alla pronunzia di accoglimento pieno dell'opposizione, e non alla decisione sulle singole questioni insorte tra le parti del giudizio. Non sussisteva, quindi, neanche in misura parziale, la soccombenza per la reciproca delle parti prevista dall'invocato art.92 c.p.c. compensazione delle spese. L'esistenza o meno dell'altra ipotesi di compensazione delle spese prevista dal citato art.92, e cioè la ricorrenza di giusti motivi, rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in questa sede di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato. Poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 6 febbraio 2003. Il Presidente Il Relatore-Estensore Прий Ежић про IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria E oggi, MAG. 2000 R P IL CANCELLIOT 01 Dott.ssa M 5 ---------——་---་————