Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 9015
CASS
Sentenza 4 febbraio 2009

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La desistenza volontaria dall'azione prevista dall'art. 56, comma terzo, cod. pen., presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto. Ne consegue che, qualora tale possibilità non vi sia più, o per la non realizzabilità fisico-materiale della consumazione stessa oppure, sul piano soggettivo, anche soltanto per una non realizzabilità erroneamente ritenuta dal soggetto agente, ricorre, sussistendone i requisiti, l'ipotesi del delitto tentato. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità di una desistenza volontaria, sul rilievo che tutti gli elementi acquisiti al processo, comprese le dichiarazioni dell'imputato, lasciavano fondatamente ritenere che quest'ultimo non avesse volontariamente abbandonato l'azione, ma vi fosse stato costretto da una serie di circostanze, tra le quali l'imprevista reazione della vittima e il venir meno della convinzione di poter condurre a termine il disegno omicida).

La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio di mente (nella specie, parziale) nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito criminoso coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 9015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9015
    Data del deposito : 4 febbraio 2009

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