Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.
Commentario • 1
- 1. Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudicehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 15915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15915 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 01/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 492
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 47056/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA IO N. IL 13/05/1966;
avverso la sentenza n. 2788/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 12/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2013 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 4 ottobre 2012, che affermava la penale responsabilità di BR AN condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p., comma 6, per avere falsamente attestato all'Ufficiale giudiziario di quel Tribunale, sottoscrivendo il 30 maggio 2007 un processo verbale ex art. 492 c.p.c., di non avere crediti o cose mobili in possesso di terzi, in tal guisa omettendo la menzione di un credito vantato nei confronti di RO GI, per il quale aveva chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo il 10 maggio 2007. 2. Avverso la decisione sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi motivazionali - sotto i diversi profili della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità - per non avere la Corte di merito dato conto delle circostanze acclarate nella sentenza del Tribunale civile di Imperia n. 228/2012, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto in forza dell'assegno bancario la cui esistenza il BR avrebbe taciuto all'Ufficiale giudiziario. Si trattava di una circostanza rilevante, poiché il Tribunale civile aveva ritenuto che nessun credito fosse sotteso a quel titolo, in quanto emesso a mero scopo di garanzia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre una serie di argomenti - già prospettati in sede di appello e nel giudizio di primo grado - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. Il ricorso, dunque, non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso deve rilevarsi, infatti, come la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, abbia proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione qui impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che la declaratoria che il debitore esecutato deve rendere ai sensi dell'art. 492 c.p.c., comma 5, ricomprende tutti i crediti di cui lo stesso si ritenga titolare, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un titolo e, a maggior ragione, da una eventuale futura contestazione del credito in sede giudiziale, ovvero dal suo accertamento con sentenza passata in giudicato;
b) che, nel caso in esame, l'imputato si riteneva titolare di un credito di rilevante importo - pari alla somma di oltre Euro 24.000,00 - in forza di un assegno bancario, tanto da aver già richiesto ed ottenuto, qualche giorno prima della suddetta dichiarazione, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di pari importo, con la conseguente iscrizione di un'ipoteca sui beni di proprietà del su indicato debitore;
c) che, tuttavia, egli nulla ebbe a dichiarare all'Ufficiale giudiziario, sebbene questi, in sede di redazione del processo verbale ai sensi dell'art. 492 c.p.c., comma 5, lo avesse espressamente avvisato che l'omessa o falsa dichiarazione era punibile per effetto della su menzionata norma incriminatrice (al riguardo v. Sez. 6, n. 26060 del 26/04/2012, dep. 04/07/2012, Rv. 253230).
Muovendo da tali premesse, e in replica alle obiezioni difensive, la Corte distrettuale ha infine osservato, ed il rilievo ha carattere dirimente, che l'imputato era talmente consapevole della bontà del proprio credito, da azionarlo, dapprima, attraverso il procedimento monitorio, e, successivamente alla dichiarazione resa all'Ufficiale giudiziario, con l'iscrizione di un'ipoteca in forza del decreto ingiuntivo ottenuto con formula di provvisoria esecutività. In ogni caso, quand'anche vi fosse stato un dubbio sulla possibilità di recuperare il consistente credito portato dall'assegno bancario in questione, ciò, di certo, non consentiva all'imputato di sottacerne l'esistenza all'Ufficiale giudiziario, per poi tentarne, come si è visto, il recupero in executivis.
3. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.
4. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015