Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 15915
CASS
Sentenza 1 aprile 2015

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.

Commentario1

  • 1Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
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    1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 15915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15915
Data del deposito : 1 aprile 2015

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