Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 2
La messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.
Integra il tentativo di frode in commercio, perché idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il tentativo non è viceversa configurabile, per l'assenza del requisito dell'univocità degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all'interno dell'esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
composta dai signori dott. Aldo VESSIA Presidente
" Umberto PAPADIA Componente
" Francesco MORELLI Componente
" Renato FULGENZI Componente
" Pietro Antonio SIRENA Componente
" Giovanni SILVESTRI Componente
" Pierluigi ONORATO Componente
" Giuliana FERRUA Componente
" Giovanni CANZIO Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OR NT, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, sezione III penale, in data 12 aprile 1999. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria dell'avvocato generale Antonio Leo, il quale ha concluso nel senso della configurabilità del tentativo, con restituzione degli atti alla sezione remittente.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 novembre 1994, il ET di CA condannò OR NT alla pena di lire un milione di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli articoli 56 e 515 C.P., per avere detenuto per la vendita, nell'esercizio del commercio ambulante di prodotti alimentari presso il mercato rionale di Menfi, in data 11 settembre 1993, 154 barattoli di pomodoro contenenti un prodotto scaduto, sulla cui dicitura relativa al così detto "termine minimo di conservazione" era stata applicata un'etichetta recante una data successiva a quella originariamente indicata dal produttore;
e per avere così posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai potenziali acquirenti alimenti per qualità diversi da quelli dichiarati.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 aprile 1999, respinse il gravame, confermando la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione il OR personalmente, denunciando violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 56 e 515 C.P., e sostenendo:
a) che i 154 barattoli di pomodoro, sui quali erano state apposte le etichette recanti una data di scadenza diversa da quella originale, erano stati da lui recentemente acquistati dal suo solito fornitore, per cui facendo affidamento sulla frequenza dei rapporti non aveva provveduto a controllarli;
b) che la vendita di prodotti con data di scadenza superata non integrerebbe il reato di tentata frode in commercio, ma la semplice violazione amministrativa sanzionata dagli articoli 10, comma 7, e 18 comma 2, del D.L.vo 27 gennaio 1992, numero 109;
c) ed infine, che la semplice detenzione di quella merce non sarebbe di per sé sola idonea a realizzare gli estremi del tentativo di frode in commercio, difettando il requisito della univocità degli atti, in assenza di un inizio di contrattazione con un acquirente determinato.
Il ricorso venne assegnato alla terza sezione di questa Corte, la quale - con ordinanza del 29 marzo 2000 - lo rimise alle sezioni unite, evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa l'idoneità della semplice detenzione per la vendita di alimenti scaduti ad integrare il tentativo di frode in commercio, a norma degli articoli 56 e 515 C.P. All'udienza odierna il Procuratore generale, dopo avere concluso per la configurabilità del tentativo, ha sostenuto che il Collegio dovrebbe limitarsi a prendere in esame semplicemente la questione di diritto, per la cui definizione il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, disponendo la restituzione degli atti alla sezione rimettente per la decisione sugli altri motivi di impugnazione.
Motivi della decisione
1. Va, preliminarmente, presa in esame la richiesta del Procuratore generale di restituzione degli atti - dopo la soluzione della contrasto giurisprudenziale - alla sezione rimettente perché decida sugli ulteriori motivi di ricorso.
La suddetta richiesta, peraltro, è stata giustificata con riferimento al disposto dell'articolo 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale stabilisce che "se nel ricorso sono contenuti insieme con i motivi di competenza delle sezioni unite motivi di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano con separata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite".
Secondo il requirente, tale disposizione di legge enuncerebbe un principio di diritto processuale avente carattere generale e valido, perciò, sia per il processo civile che per quello penale. La tesi giuridica su esposta non è, però, accoglibile. Già le sezioni unite di questa Corte avevano affrontato l'argomento ed avevano respinto analoga istanza, osservando che l'articolo 610, comma 2, c.p.p., nel contemplare i casi di assegnazione del ricorso alle sezioni unite medesime non prevede la dicotomia espressamente enunciata dalla disposizione del processo civile, richiamata dal requirente;
e che, anzi, "il meccanismo di assegnazione identico per la singola sezione come per le sezioni unite, induce a ritenere che nel sistema legislativo questa altro non sia che una sezione, seppure composta da magistrati provenienti dalle sezioni 'semplici', sicché l'assegnazione riguarda la decisione sul ricorso e non su una o più questioni tra quelle dedotte con il ricorso, o con i ricorsi". Era stato, inoltre, precisato che "la disposizione relativa al procedimento civile in sede di legittimità si spiega con la circostanza che quel rito prevede ipotesi di competenza esclusiva delle sezioni unite civili (ad esempio sulla giurisdizione) sicché, ove non emerga altra ragione di devoluzione a queste ultime, deve essere rispettata la regola di riparto della competenza interna tra le sezioni"; ed era stato evidenziato, infine, che "la natura eccezionale e specifica della norma di cui all'articolo 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non consente di ipotizzare l'estensione della regola al di fuori del caso esplicitamente previsto (articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)" (Cass. pen., sezioni unite, 21 giugno 2000, Primavera e altri). A tali argomenti - condivisi da questo Collegio e di per sé soli sufficienti a dimostrare la correttezza della decisione in precedenza adottata - possono aggiungersi ulteriori considerazioni. Anzitutto, si osserva che la tesi sostenuta dal Procuratore generale è smentita anche dalla disciplina prevista dall'articolo 172, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Tale disposizione di legge stabilisce, infatti, che "il presidente della Corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto risulti superato"; e dal suo tenore letterale è, quindi, agevole desumere che il legislatore ha ritenuto indispensabile una trattazione unitaria dei singoli ricorsi, non importa se da parte delle sezioni semplici o delle sezioni unite.
Va, poi, posto in rilievo che pure la lettura dell'articolo 173, comma 3, delle menzionate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, conduce a conclusioni identiche: ed in vero, detta norma dispone che "quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione"; e sarebbe, perciò, pleonastica se queste ultime dovessero decidere solo la questione di diritto che aveva dato luogo al contrasto tra le singole sezioni.
Va, inoltre, sottolineato che nella tipologia delle sentenze della Corte di cassazione, delineata dagli articoli 615 e seguenti c.p.p., non v'è alcun provvedimento in qualche modo collegabile al modello di decisione indicato dal Procuratore generale.
Ed infine, va messo in evidenza che da tutto il sistema del codice di procedura penale, ed in particolare dalle norme concernenti la riunione e la separazione dei processi, si ricava il principio generale secondo cui la "decisione" concernente un singolo capo di imputazione non ammette frammentazioni di sorta.
2. Ciò posto, è opportuno procedere all'analisi dei motivi di ricorso cui alle lettere a) e b), giacché il loro eventuale accoglimento precluderebbe l'esame della questione che ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale.
Ma come si vedrà tra breve, anche quelle censure non possono trovare accoglimento.
Con la prima di esse, il ricorrente ha sostenuto di non sapere che i 154 barattoli di pomodoro rinvenuti nel suo esercizio contenevano un prodotto scaduto e che sugli stessi era stata incollata un'etichetta con una data diversa da quella originale;
sennonché, i giudici della Corte di appello di Palermo hanno chiarito, con argomenti privi di vizi logici, che la giustificazione dell'imputato non è credibile;
mentre il OR - attraverso la pretestuosa deduzione di una manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
3. Quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera b), si osserva invece che l'assunto difensivo - secondo cui la pura e semplice detenzione per la vendita in prodotti con data di scadenza superata non integrerebbe il reato di tentata frode in commercio, ma una semplice violazione amministrativa - si risolve in una prospettazione astratta, che richiede una verifica rispetto alla fattispecie concreta.
Osserva, infatti, il Collegio che, nel caso in esame l'imputato non si è limitato a porre in vendita prodotti alimentari con data di scadenza superata, avendo esposto sul suo bancone alcuni barattoli di pomodoro recanti un "termine minimo di conservazione" diverso da quello originariamente indicato dal produttore;
e ciò in quanto sulla scritta originale impressa sulle confezioni era stata sovrapposta un'etichetta recante una data diversa che impediva ai consumatori di accertare la reale data entro la quale gli alimenti avrebbero dovuto essere consumati.
Ed un caso del genere non è certo riconducibile alla violazione amministrativa di cui agli articoli 10, comma 7, e 18, comma 2, citati, nella quale l'acquirente può agevolmente accertare se il prodotto offerto ha i requisiti da lui voluti.
Si verte, dunque, in tema di consegna di cosa diversa per qualità da quella dichiarata, integrante gli estremi del delitto di tentata frode in commercio e non di semplice illecito amministrativo.
4. Resta a questo punto da esaminare l'ultimo motivo di ricorso, con cui è stata prospettata la questione che ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale.
Il problema, come si è prima cennato, è quello concernente i limiti della configurabilità del tentativo di frode in commercio:
in particolare si deve stabilire se per la sussistenza del delitto di cui agli articoli 56 e 515 C.P. sia sufficiente la sola esposizione per la vendita della merce, indipendentemente da qualsiasi rapporto con il cliente, ovvero sia necessario un inizio di trattativa con l'eventuale acquirente.
La questione sarà affrontata non in un ottica globale, ma con specifico riferimento alla vendita di prodotti alimentari recanti un "termine minimo di conservazione" differente da quello originariamente indicato dal produttore, perché alterato o sostituito dal venditore.
Va precisato che nella giurisprudenza delle sezioni semplici della Corte di cassazione si registrano due opposti indirizzi in ordine alla configurabilità del tentativo nel delitto di frode in commercio relativo ai prodotti alimentari scaduti con etichetta alterata o sostituita: il primo ravvisa la sussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 56 C.P. solo allorquando tra l'esercente dell'attività commerciale ed il potenziale acquirente vi sia stato un effettivo contatto, mentre per il secondo è sufficiente che il commerciante si limiti ad esporre per la vendita la merce in questione. L'argomento principale utilizzato dai fautori del primo indirizzo è relativo ad una ragione di carattere sistematico: si sostiene cioè che quando il legislatore ha voluto colpire la frode che si annida nella fase della "messa in vendita" di una sostanza alimentare, lo ha fatto espressamente;
tanto che l'articolo 516 C.P. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni "chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine".
Sia la dottrina che la giurisprudenza prevalente ritengono, peraltro, che la disposizione di legge da ultimo indicata contenga un'incriminazione sussidiaria, cui è affidato il compito di reprimere penalmente comportamenti i quali non cadono nella sfera di efficacia dell'articolo 515 C.P., per essere soltanto preparatori del fatto criminoso;
si tratterebbe, insomma, di norma che prevede una difesa avanzata contro la frode: e ciò spiegherebbe, da un canto la minore pena rispetto a quella prevista dall'articolo precedente, e dall'altro come non sia richiesta la consegna della sostanza alimentare, essendo sufficiente la sua messa in commercio. Comunque, non può dubitarsi che la disposizione di legge in questione si ponga come norma speciale rispetto al tentativo di frode in commercio (e non ovviamente al delitto consumato), atteso che contiene in sé tutti gli elementi del più grave delitto previsto dagli articoli 56 e 515 C.P., con un elemento specializzante che è quello della particolare natura del bene offerto al pubblico (sostanza alimentare non genuina).
Ma nel caso concreto il richiamo a siffatta violazione non è conducente, dal momento che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente una perdita di genuinità degli stessi, come del resto hanno puntualizzato le sezioni unite di questa Corte, affermando che "il configurare il prodotto scaduto di validità come prodotto intrinsecamente degradato o depauperato ovvero alterato non sarebbe possibile se non in forza di una presunzione iuris et de iure quanto mai arbitraria per il diritto positivo vigente" (Cass. pen., sez. un., 27 settembre 1995, Timpanaro, citata): con la conseguenza che la messa in vendita di siffatti prodotti, essendo gli stessi "genuini", non integra (salvo a dimostrare concretamente che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche) gli estremi del delitto previsto dal citato articolo 516 C.P. Accertato, dunque, che la disciplina prevista dalla norma da ultimo citata non può trovare applicazione nella fattispecie, la Corte rileva che per stabilire se, in ipotesi come quella per cui è processo, si sia in presenza di un delitto tentato ovvero di semplici atti preparatori non punibili, occorre fare riferimento ai concetti di "idoneità" e di "univocità" di cui all'articolo 56 C.P.. Ebbene, nel caso concreto non viene in discussione il requisito della "idoneità" degli atti posti in essere dall'imputato: non può, infatti, dubitarsi che esporre sul bancone di un esercizio commerciale dei prodotti alimentari scaduti, ma con la data di scadenza alterata, costituisca - per usare le parole della Relazione al Re del codice penale - un atto di per sé "capace di produrre l'evento" del delitto di frode in commercio e cioè la consegna all'acquirente di una cosa mobile non conforme a quella convenuta. È stato, invece, posto in dubbio che siffatta attività integri gli estremi di quella "univocità", in difetto della quale non sussiste il tentativo, ma solo azioni preliminari esenti da pena. L'articolo 56 C.P. richiede, infatti, per la punibilità del delitto tentato che gli atti posti in essere dall'agente siano "diretti in modo non equivoco" alla commissione di un delitto.
Ebbene, a tal fine sembra opportuno richiamare la citata Relazione al Re del codice penale (§ 39), nella quale si affermava che per essere univoci gli atti devono avere "un valore tale: a) da rivelare l'intenzione di delinquere;
b) da escludere il dubbio che si tratti di un principio d'estrinsecazione dell'intenzione di compiere un fatto lecito o giuridicamente indifferente;
c) da manifestare l'intenzione di commettere un determinato delitto". Partendo da tali concetti, autorevole dottrina ha sostenuto che l'azione dell'agente è univoca allorquando in sé, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, ne rivela l'intenzione; ed ha, altresì, specificato che per potersi parlare di univocità è necessario che sia posta in essere un'azione che, secondo l'id quod plerumque accidit, non viene compiuta se non per commettere quel dato fatto criminoso.
Ma anche la giurisprudenza è giunta a conclusioni sostanzialmente uguali: la Corte di cassazione ha, infatti, deciso che "l'estremo dell'univocità degli atti, necessario, unitamente a quello della idoneità, per configurare un tentativo punibile, va accertato sulla base della caratteristiche oggettive della condotta criminosa, nel senso che questa, per sé e per il modo in cui si è estrinsecata, deve rivelare l'intenzione dell'agente" (Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 1978, Ruocco, RV 141139); ed ha precisato, in altra più recente occasione, che "gli atti sono univoci - o meglio diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto - allorquando, considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino - secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit - l'intenzione, il fine dell'agente" (Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 1986, Molinari, RV 175567).
Ora, muovendo dal concetto di univocità su esposto, ne deriva - in riferimento alla fattispecie concreta - che la semplice detenzione all'interno del negozio o di un deposito di prodotti alimentari scaduti e con etichetta alterata o sostituita, senza che questi siano esposti o in qualche modo offerti al pubblico, non integra gli estremi del tentativo, essendo ben possibile che quella merce sia stata accantonata per essere successivamente eliminata;
e non potendosi quindi desumere con certezza da quella detenzione la reale intenzione dell'agente.
Ma se i prodotti in questione vengono esposti sui banchi dell'esercizio (come si è verificato nel caso concreto), o sono comunque offerti al pubblico, la condotta posta in essere dall'esercente dell'attività commerciale è invece idonea a dimostrare che la sua intenzione era quella di venderli agli acquirenti che si sarebbero presentati, con conseguente configurabilità del tentativo di frode in commercio. Alla stregua dei su riferiti argomenti e del principio di diritto da ultimo indicato, il ricorso proposto dal OR deve essere rigettato;
e in conformità al disposto dell'articolo 616 c.p.p., il suddetto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 25 ottobre 2000. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 DICEMBRE 2000.